Legislazione - Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 5-09-1991 REGIONE ABRUZZO

Istituzione del concorso bandistico regionale «Camillo De Nardis».

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 28 del 20 settembre 1991

ARTICOLO 1

(Istituzione del premio musicale «Camillo De Nardis»)

La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza adeguata e socialmente partecipata della cultura musicale bandistica, istituisce un premio musicale bandistico regionale denominato «Camillo De Nardis».

ARTICOLO 2

(Comitato organizzativo)

Il Comitato organizzativo sarą costituito da esperti nella materia, individuati dal Presidente della Giunta regionale e nominati con proprio decreto. E' istituita la Segreteria del concorso bandistico regionale «Camillo De Nardis», con sede in L'Aquila, Palazzo Centi, la cui figura professionale verrą individuata nella apposita norma regolamentare che costituisce parte integrante della presente legge.

Il Comitato:

a)       elegge al suo interno il Presidente;

b)       integra l'allegato regolamento del premio per quanto dallo stesso non disposto;

c)       sovraintende lo svolgimento delle fasi concorsuali;

d)       nomina la giuria del premio scegliendo 5 esperti di chiara fama nazionale.

ARTICOLO 3

(Componenti di diritto della giuria)

Della giuria farą parte di diritto il Presidente del Comitato organizzativo e il Segretario del concorso.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge determinato, per l'anno 1991, in lire 200.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione lire 200.000.000;

Cap. 61656 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 6, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 6) denominato:

«Spese per il premio bandistico regionale «Camillo De Nardis»» - in aumento lire 200.000.000 la partita n. 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1991, č corrispondentemente ridotta.

la partita n. 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1991, č corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1991 l'onere sarą determinato con apposito provvedimento legislativo.

Alle spese relative al funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 2, si provvede, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, con lo stanziamento annualmente iscritto al capitolo 11425 dello stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




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