LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 5-09-1991 REGIONE ABRUZZO
Istituzione del concorso
bandistico regionale «Camillo De Nardis».
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 28 del
20 settembre 1991
ARTICOLO 1
(Istituzione del premio
musicale «Camillo De Nardis»)
La Regione Abruzzo, allo scopo di
favorire una conoscenza adeguata e socialmente partecipata della
cultura musicale bandistica, istituisce un premio musicale bandistico
regionale denominato «Camillo De Nardis».
ARTICOLO 2
(Comitato organizzativo)
Il Comitato organizzativo sarą costituito
da esperti nella materia, individuati dal Presidente della Giunta
regionale e nominati con proprio decreto. E' istituita la Segreteria
del concorso bandistico regionale «Camillo De Nardis», con sede
in L'Aquila, Palazzo Centi, la cui figura professionale verrą
individuata nella apposita norma regolamentare che costituisce
parte integrante della presente legge.
Il Comitato:
a) elegge
al suo interno il Presidente;
b) integra
l'allegato regolamento del premio per quanto dallo stesso non
disposto;
c) sovraintende
lo svolgimento delle fasi concorsuali;
d) nomina
la giuria del premio scegliendo 5 esperti di chiara fama nazionale.
ARTICOLO 3
(Componenti di diritto
della giuria)
Della giuria farą parte di diritto
il Presidente del Comitato organizzativo e il Segretario del
concorso.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
All'onere derivante dalla applicazione
della presente legge determinato, per l'anno 1991, in lire 200.000.000
si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini
di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa
del bilancio per il medesimo esercizio:
Cap. 323000 «Fondo globale occorrente
per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi
riguardanti spese correnti» - in diminuzione lire 200.000.000;
Cap. 61656 (di nuova istituzione
ed iscrizione nel Settore 6, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 6) denominato:
«Spese per il premio bandistico
regionale «Camillo De Nardis»» - in aumento lire 200.000.000
la partita n. 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1991,
č corrispondentemente ridotta.
la partita n. 2 dell'elenco n. 3,
allegato al bilancio 1991, č corrispondentemente ridotta.
Per gli anni successivi al 1991
l'onere sarą determinato con apposito provvedimento legislativo.
Alle spese relative al funzionamento
del Comitato, di cui al precedente art. 2, si provvede, ai sensi
della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, con lo stanziamento
annualmente iscritto al capitolo 11425 dello stato di previsione
della spesa.
La presente legge regionale sarą
pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.