LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 23-03-2000
REGIONE ABRUZZO
Istituzione dell'Albo regionale
delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia "fuori
regione" e provvedimenti in loro favore
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE ABRUZZO N. 12 del 12 aprile 2000
ARTICOLO 1
Finalitą
1.
La Regione Abruzzo, in collaborazione con le regioni
interessate, si adopera per mantenere vivi i legami sociali
e culturali con le comunitą abruzzesi presenti nelle altre regioni
italiane.
ARTICOLO 2
Soggetti
1.
La Regione Abruzzo riconosce le Associazioni abruzzesi
che hanno sede ed operano "fuori regione" da almeno
cinque anni.
2.
Un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni
di cui al comma 1 č invitato permanente, fino all'eventuale
sostituzione, alle riunioni del C.R.E.I..
ARTICOLO 3
Albo delle associazioni
1.
E' istituito, presso la presidenza della Giunta regionale,
l'albo Regionale delle Associazioni Abruzzesi operanti in Italia
"fuori regione".
2.
Per essere iscritte all'Albo, le Associazioni devono
inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta, corredata
dalla seguente documentazione:
a)
copia autentica dello Statuto ed atto costitutivo;
b)
relazione documentazione dell'attivitą svolta negli ultimi cinque
anni;
c)
elenco nominativo dei componenti degli organi sociali;
d)
copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente la data della
domanda;
e)
programma attivitą dell'anno in corso.
3.
Possono essere iscritte all'Albo, per i legami storico
- culturali e tradizionali tra l'Abruzzo e il Molise, anche
le Associazioni abruzzesi che nello statuto e nell'atto costitutivo
comprendano la definizione e finalitą riferentesi anche al Molise
e ai Molisani.
ARTICOLO 4
Interventi
1.
Alle Associazioni iscritte all'Albo ai sensi dell'art.3,
la Giunta Regionale concede contributi per la realizzazione
di progetti riconosciuti da interesse per la Regione Abruzzo.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato per l'anno 2000 in £. 20.000.000, si provvede
ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche
ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento
iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 3, Cap. 323000 "Fondo
globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1999.
2.
Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale a termini dell'art: 37 della L.R.C. 81/77.
ARTICOLO 6
Urgenza
La presente legge č dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarą pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.