LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 31-07-2001
REGIONE ABRUZZO
Riconoscimento della funzione sociale
ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione
del ruolo nella Regione Abruzzo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE ABRUZZO N. 17 del 10 agosto 2001
ARTICOLO 1
Finalitā
La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e
sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali.
L'oratorio, soggetto educativo della
comunitā locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei
giovani e degli adolescenti.
ARTICOLO 2
Ruolo delle Diocesi
e delle Parrocchie
La Regione, nell'ambito delle finalitā stabilite
nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma
4, della legge 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle
Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione
e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi
sociali.
Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione
sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono
riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi
da realizzare negli oratori per la diffusione di attivitā sportive
e culturali per il tempo libero.
ARTICOLO 3
Programmazione degli
interventi
La programmazione degli interventi a favore
dei minori, degli adolescenti e dei giovani č adottata dalla
Regione, sentite le diocesi dell'Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarā pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.