Legislazione - Regione Abruzzo

 

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 31-07-2001 REGIONE ABRUZZO

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 17 del 10 agosto 2001

ARTICOLO 1

Finalitā

La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali.

L'oratorio, soggetto educativo della comunitā locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

ARTICOLO 2

Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie

La Regione, nell'ambito delle finalitā stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attivitā sportive e culturali per il tempo libero.

ARTICOLO 3

Programmazione degli interventi

La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani č adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell'Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarā pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
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