LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 22-02-2000 REGIONE ABRUZZO
Disciplina per la promozione
delle attività musicali nella Regione Abruzzo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 8 del
10 marzo 2000
TITOLO I
INTERVENTI REGIONALI
A FAVORE DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI MUSICALI
ARTICOLO 1
Principi generali
La Regione Abruzzo considera l'attività
musicale mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione
civile e culturale; ne riconosce la rilevanza sociale ed economica;
ne promuove la tutela e lo sviluppo nel rispetto della libertà
di creazione e diffusione.
La disciplina e l'intervento regionale
a sostegno delle attività musicali sono ispirati alla libertà
dell'arte come riconosciuta e garantita dall'art. 33 della Costituzione,
nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.
La Regione Abruzzo intende, in tale
ambito, tutelare e valorizzare il livello di apporto musicale
nel territorio regionale, promosso fin dal dopoguerra dalla
Società Aquilana dei Concerti e sviluppato da importanti organismi
di produzione e distribuzione, ricerca e studio.
La Regione Abruzzo riconosce altresì
il valore culturale e sociale dell'attività svolta dalle istituzioni
presenti sul territorio regionale che operano nel settore degli
studi musicologici, dell'etnomusicologia, della musica popolare,
del recupero del patrimonio musicale regionale, compreso quello
storico e della tradizione bandistica anche attraverso l'organizzazione
di seminari e convegni e la produzione di materiali discografici
ed editoriali, nonché della sperimentazione di nuovi linguaggi
e di tecnologie avanzate.
La Regione Abruzzo sostiene, riconoscendone
lalto valore sociale, la realizzazione di progetti finalizzati,
al miglioramento della qualità della vita dei soggetti più deboli
nonché la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione
e alla valorizzazione del multiculturalismo.
Restano ferme le competenze riservate
allo Stato della normativa nazionale di settore.
ARTICOLO 2
Enti e Associazioni sostenute dalla
Regione Abruzzo La Regione Abruzzo al fine di assicurare la
sempre più organica e consapevole diffusione della cultura musicale
sul proprio territorio e la crescita della propria immagine
nel confronto con altre realtà italiane e internazionali, consolida,
con il proprio sostegno, l'attività di enti e associazioni musicali
con sede in Abruzzo, operanti da almeno cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con caratteristiche
di stabilità, efficienza organizzativa, sana gestione amministrativa,
qualificata programmazione artistica.
Gli enti e le associazioni previsti
nella presente legge, divisi per settori prevalenti di attività,
operano con il sostegno della Regione Abruzzo e con il concorso
delle Province, dei Comuni, delle Università, dei privati, e/o
con il finanziamento statale e dell'U.E..
Le Istituzioni elencate nei successivi
articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i soggetti indicati nel successivo
articolo 17 dovranno nel tempo dimostrare un incremento dell'attività
produttiva, con conseguente crescita occupazionale e prevedere
nei rispettivi Statuti la partecipazione agli organi decisionali
ed istituzionali di un rappresentante della Regione designato
dalla Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto
alla Promozione Culturale.
ARTICOLO 3
Compiti delle Province
Le Province svolgono funzioni di
promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività
musicali produttive e formative operanti nel territorio di riferimento,
assicurando propri apporti finanziari.
ARTICOLO 4
Compiti dei Comuni
I Comuni concorrono, impegnando
proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni
attinenti alla diffusione della cultura musicale, al sostegno
di attività svolte nell'ambito territoriale proprio.
I Comuni sostengono, in concorso
con lo Stato, la Regione e la Provincia di riferimento, la residenza
temporalmente definita da parte di formazioni musicali insediate
nei teatri di loro proprietà.
I Comuni promuovono e realizzano,
anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il
restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli
immobili di proprietà destinati ad attività musicali, con particolare
riguardo a quelli di valore storico-artistico.
TITOLO II
LE ATTIVITA' MUSICALI
CAPO I
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
ARTICOLO 5
Enti e Associazioni
La Regione Abruzzo, in conformità
con gli orientamenti normativi dello Stato in materia di programmazione
musicale, ed in eventuale concorso con i Comuni e le Province,
sostiene le istituzioni di seguito elencate riconoscendo loro
il compito di produrre e diffondere la cultura musicale:
a) Associazione
Musicale I Solisti Aquilani;
b) Camerata
Musicale Sulmonese;
c) Ente
Manifestazioni Pescaresi;
d) Ente
Musicale Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli"
- L'Aquila;
e) Società
del Teatro e della Musica "L. Barbara" - Pescara;
f)
Società dei Concerti "P. Riccitelli" - Teramo;
g) Associazione
Musicale "Il Fabbro Armonioso" - Avezzano;
h) Associazione
Orchestrale da Camera "B. Marcello" - Teramo;
i)
Cooperativa Cast Lirica - Avezzano;
j)
Cooperativa Laboratorio Teatro Danza - Pescara;
k) Istituzione
Deputazione Teatrale "Teatro Marrucino" - Chieti;
l)
Officina Musicale - L'Aquila;
m) Associazione
Officina Musicale Altipiano delle Rocche - Rocca di Mezzo (Aq);
n) Associazione
Musicale "A. Pacini - Atri (TE);
o) Associazione
Playing Brass School - Ortona (CH);
p) Società
Cooperativa "Anxanum - Lanciano;
q) Associazione
Jazz On - Avezzano;
r)
Associazione Culturale Spazio 3 - Teramo;
s) Associazione
Musicale "F.J. Haydn";
t)
Società Italiana della Musica e del Teatro Chieti;
u) Associazione
Culturale Lightship Vasto;
v) Associazione
Jazz Image and Bleus Teramo.
ARTICOLO 6
Istituzione Sinfonica
Abruzzese
La Regione Abruzzo riconosce l'Ente
Morale Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), quale ente di
prioritario interesse regionale in materia di produzione e distribuzione
musicale, storicamente consolidata sull'intero territorio regionale
con carattere di stabilità, secondo la L.R. 9/8/90, n. 76, la
quale disciplina i relativi meccanismi di finanziamento.
La Regione Abruzzo riconosce, altresì,
l'Ente Morale "I SOLISTI AQUILANI" quale Ente di prioritario
interesse regionale in considerazione del particolare rilievo
dell'attività svolta a livello internazionale.
CAPO II
DIDATTICA E FORMAZIONE
ARTICOLO 7
Enti e Associazioni
La Regione Abruzzo, consapevole
dell'importanza dell'azione didattica per una qualificata formazione
professionale utile al necessario avviamento al lavoro, sostiene
gli enti e le associazioni di seguito elencate, che hanno assicurato
negli anni la crescita della cultura musicale e della qualità
esecutiva e interpretativa di innumerevoli giovani musicisti,
concretizzando una elevata qualità didattica ed educativa a
complemento degli studi compiuti nelle scuole statali di musica:
a) Accademia
Musicale Pescarese;
b) A.R.P.E.M.
- Fontecchio (Aq);
c) Ateneo
Internazionale della Lirica - Sulmona;
d) Associazione
Amici della Musica e Corsi Musicali Estivi "F. Fenaroli"
- Lanciano;
e) Associazione
Musica per la Pace (AQ);
f)
Associazione Chitarristica Aquilana (AQ);
g) Associazione
Musicale Accademia;
h) Orchestra
giovanile "I Sinfonici" Mosciano S. Angelo (TE);
i)
Associazione Settembrata Abruzzese (PE);
l)
Associazione Fisarmonicisti Aquilana (AQ);
m) Associazione
Culturale Amici del Festival di Mezzaestate di Tagliacozzo (AQ).
ARTICOLO 8
Orchestra Giovanile Abruzzese La
Regione Abruzzo, allo scopo di offrire ai giovani musicisti
l'opportunità di prepararsi alla carriera musicale nelle forme
più efficaci e facilitarne l'inserimento nella vita professionale,
sostiene l'attività dell'Orchestra Giovanile Abruzzese (O.G.A.)
che riunisce ogni anno allievi provenienti dai Conservatori
di Musica di L'Aquila e Pescara e dal Liceo Musicale di Teramo
per realizzare la formazione di figure professionali tecnicamente
e culturalmente elevate.
L'Orchestra Giovanile Abruzzese,
opererà per la parte organizzativa della propria attività stagionale,
in concorso con una o più istituzioni elencate nella presente
legge, tramite convenzione biennale rinnovabile ed in accordo
con i Conservatori di Musica ed il Liceo Musicale indicati al
comma precedente.
CAPO III
STUDI E RICERCA
ARTICOLO 9
Istituti e Centri di
Studio
La Regione Abruzzo affida alle strutture
sotto elencate il compito di studio e ricerca per lo sviluppo
delle discipline di cui al comma 4 del precedente art. 1:
a) Centro
Studi Musicali "N. Carloni" - L'Aquila;
b) Istituto
Gramma - L'Aquila;
c) Istituto
Nazionale Tostiano - Ortona;
d) Istituto
Abruzzese di Storia Musicale.
CAPO IV
ATTIVITA' DI PRODUZIONE
LIRICA
ARTICOLO 10
L'attività lirica -
Progetti
La Regione Abruzzo, consapevole
della crescente richiesta di iniziative operistiche, promuove
e sostiene finanziariamente ogni anno, un progetto di produzione
e relativa distribuzione di opere del repertorio lirico coordinato
tra enti e associazioni musicali elencati nella presente legge,
i quali concorrono a tale produzione secondo le proprie competenze
e finalità istituzionali.
I soggetti di cui al comma 1, sulla
base delle rispettive specificità, elaborano il progetto ed
individuano un capofila il quale presenta la relativa proposta
alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale entro
il 31 marzo dell'anno di riferimento e si impegna alla sua realizzazione.
ARTICOLO 11
Norme di finanziamento
I progetti di cui al precedente
articolo sono finanziati annualmente fino al 10% dello stanziamento
previsto per il finanziamento della presente legge.
Entro il 30 aprile di ogni anno,
il Servizio Promozione Culturale provvede all'assegnazione del
finanziamento, liquidando a titolo di anticipazione l'80% della
somma assegnata.
Il residuo 20% del finanziamento
è corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine
dell'attività, di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione
del progetto, unitamente al consuntivo del beneficiario e ad
una dettagliata relazione artistica.
CAPO V
ALTRE ATTIVITA' MUSICALI
ARTICOLO 12
Progetti
La Regione Abruzzo incentiva la
progettualità di organismi associativi costituiti con atto pubblico
tra giovani musicisti e operatori musicali che propongono iniziative
di particolare pregio, creatività e interesse artistico, oltre
che di originale innovazione, anche per assicurare la diffusione
della cultura musicale in località e ambiti non serviti solitamente
dai tradizionali circuiti regionali.
I soggetti di cui al comma precedente
inoltrano alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale,
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un
dettagliato progetto artistico e finanziario con l'indicazione
di altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private nonché
di una dichiarazione attestante l'impegno del rispetto delle
vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e assistenziale.
I progetti di cui al comma 2 sono
istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano
i relativi finanziamenti previo esame tecnico-comparativo effettuato
da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.
ARTICOLO 13
Norme di finanziamento
Per i progetti di cui al presente
Capo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del finanziamento
complessivo annuale stabilito per la presente legge. Entro il
30 aprile di ogni anno, il Servizio Promozione Culturale provvede
all'assegnazione di un contributo dell'entità massima del 50%
della spesa ammessa, liquidando a titolo di anticipazione il
50% della somma assegnata.
Il residuo 50% del contributo è
corrisposto dopo presentazione, entro tre mesi dal termine dell'attività,
di dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto,
unitamente al consuntivo del beneficiario e ad una dettagliata
relazione artistica.
Qualora i fondi di cui al presente
articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque
investiti per le attività previste dalla presente legge.
TITOLO III
SISTEMA DELLE RESIDENZE
ARTICOLO 14
Finalità
Al fine di incentivare la diffusione
della cultura musicale sul territorio, la Regione, sulla base
delle risorse disponibili, sostiene le attività delle residenze
svolte sulla base di progetti triennali che determinano, per
ogni anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed esecuzioni
e il periodo di apertura della sede o delle sedi di spettacolo,
comunque non inferiore a mesi cinque.
I progetti di cui al comma precedente
sono redatti dai Comuni interessati con il concorso finanziario
delle Province di riferimento.
Gli esecutori dei progetti delle
residenze possono stipulare convenzioni triennali con enti musicali
di produzione e/o distribuzione e con altri soggetti organizzati
con carattere di continuità, operanti nel campo musicale.
ARTICOLO 15
Norme di finanziamento
La Giunta Regionale può concorrere
finanziariamente, con gli Enti Locali del territorio di riferimento,
alla realizzazione di una residenza musicale per Provincia,
tenuto conto della valenza progettuale, del concorso finanziario
degli altri Enti, per un importo massimo del 25% dello stanziamento
previsto per la residenza dalla presente legge.
Per i progetti di cui al presente
titolo, l'importo disponibile è commisurato fino al 10% del
finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente
legge.
Qualora i fondi di cui al presente
articolo non fossero utilizzati, gli stessi saranno comunque
investiti per le attività previste dalla presente legge.
TITOLO IV
NORME GENERALI DI
FINANZIAMENTO
ARTICOLO 16
Programmazione triennale
La Regione Abruzzo intende assicurare
certezza di contribuzione agli enti e alle associazioni di cui
agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge per consentire ad
essi una programmazione anche di lungo periodo e la ottimizzazione
delle risorse, purché la programmazione triennale della loro
attività artistica sia coerente con il programma regionale di
sviluppo e comunque nei limiti delle leggi di bilancio.
La Regione Abruzzo, consapevole
del raggiunto livello di stabilità degli enti ed associazioni
di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9, riconosce il loro ruolo storico
sul territorio, tuttavia consequenziale allinstaurazione
alla crescita occupazionale costante e stabile.
Conseguentemente la Giunta Regionale
indica per ciascun soggetto beneficiario, la somma da erogare
su base triennale.
ARTICOLO 17
Finanziamento annuale
Ai soggetti di cui agli artt. 5,
7, 8 e 9 della presente legge, vengono annualmente assegnati,
nel primo triennio, i seguenti contributi, stabiliti sulla base
dell'ultima assegnazione di sovvenzione regionale:
Produzione e distribuzione (Art.
5):
-
Associazione Musicale I Solisti Aquilani - lire
400.000.000;
-
Camerata Musicale Sulmonese - lire 120.000.000;
-
Ente Manifestazioni Pescaresi - lire 430.000.000;
-
Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "B.
Barattelli" - L'Aquila lire 450.000.000;
-
Società del Teatro e della Musica "L. Barbara"
- Pescara lire 150.000.000;
-
Società dei Concerti "P. Riccitelli"
- Teramo lire 90.000.000;
-
Associazione Musicale "Il Fabbro Armonioso"
- Avezzano lire 70.000.000;
-
Associazione Orchestrale da Camera "B. Marcello"
- Teramo lire 115.000.000;
-
Cooperativa Cast Lirica - Avezzano lire 55.000.000;
-
Cooperativa Laboratorio Teatro Danza - Pescara
lire 110.000.000;
-
Istituzione Deputazione Teatrale "Teatro
Marrucino"- Chieti lire 250.000.000;
-
Officina Musicale - L'Aquila - lire 55.000.000;
-
Associazione Officina Musicale Altipiano delle
Rocche - lire 45.000.000;
-
Associazione Musicale A. Pacini Atri (TE) lire
25.000.000;
-
Associazione Playing lire 45.000.000;
-
Società Cooperativa Anxanum lire 65.000.000;
-
Associazione Jazz On lire 50.000.000;
-
Associazione Spazio 3 lire 70.000.000;
-
Associazione Musicale F.G. Haydn lire 25.000.000;
-
Società Italiana della Musica e del Teatro lire
55.000.000;
-
Associazione Culturale Lightship lire 50.000.000;
-
Associazione Jazz Image and Bleus lire 15.000.000.
-
Didattica e Formazione (Art. 7):
-
Accademia Musicale Pescarese lire 440.000.000;
-
A.R.P.E.M. - Fontecchio (Aq) lire 50.000.000;
-
Associazione Musica per la Pace lire 50.000.000;
-
Associazione Chitarristica Aquilana lire 30.000.000;
-
Associazione Musicale Accademia lire 30.000.000;
-
Orchestra Giovanile I Sinfonici di Mosciano S.
Angelo lire 30.000.000;
-
Associazione Settembrata Abruzzese (Pe) lire 40.000.000;
-
Associazione Fisarmonicisti Aquilani lire 10.000.000;
-
Associazione Culturale Amici del Festival di Mezza
Estate di Tagliacozzo Lire 30.000.000;
-
Ateneo Internazionale della Lirica -Sulmona lire
115.000.000;
-
Associazione Amici della Musica e Corsi Musicali
Estivi "F. Fenaroli"- Lanciano lire 300.000.000;
-
Orchestra Giovanile Abruzzese - lire 150.000.000.
-
Studi e Ricerca (Art. 8):
-
Centro Studi Musicali "N. Carloni"-
L'Aquila lire 25.000.000;
-
Istituto Gramma - L'Aquila - lire 60.000.000;
-
Istituto Nazionale Tostiano - Ortona - lire 95.000.000;
-
Istituto Abruzzese di Storia Musicale lire 30.000.000.
Per i trienni successivi, l'assegnazione
dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente
erogati, a consuntivo, a conclusione del precedente triennio.
ARTICOLO 18
Modalità di erogazione
Ai fini della concessione del contributo
di cui all'art. 17 della presente legge, i beneficiari presentano,
a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento, apposita domanda corredata dal bilancio
di previsione annuale, nonché dalla relazione sugli obiettivi
da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente.
Per il primo anno di applicazione,
le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena
di decadenza, entro giorni trenta dalla data di entrata in vigore
della presente Legge.
Il Dirigente del Servizio Promozione
Culturale, con propria ordinanza, eroga l'anticipazione in misura
pari all'80 % quale acconto sul contributo di cui al precedente
art. 17 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio regionale.
La liquidazione del residuo 20%
sarà erogato sulla base del conto consuntivo di cui al successivo
comma.
Gli enti e le associazioni di cui
agli artt. 5, 7, 8 e 9 della presente legge, entro il 30 Aprile
di ciascun anno, presentano alla Giunta Regionale Servizio Promozione
Culturale, a pena di decadenza, il conto consuntivo delle attività
svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente evidenziando,
in particolare, gli equilibri tra le spese per l'attività e
quelle generali, nonché una relazione sullo sviluppo occupazionale,
come da art. 16, comma 2.
ARTICOLO 19
Accesso di altri soggetti
La Regione, consapevole del crescente
sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo,
prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt.
5, 7 e 9 della presente legge per soggetti che, allo scadere
di ciascun triennio, a far data dal 2002, abbiano acquisito
i requisiti di cui agli artt. 2, comma 1, e 16, comma 2, abbiano
maturato almeno cinque anni di attività documentabile con bilanci
consuntivi, e da almeno tre anni ricevano continuativamente
una sovvenzione della Regione Abruzzo.
I contributi annuali, assegnati
per il primo triennio ai soggetti di cui al precedente comma,
vengono determinati sulla base della media degli ultimi tre
anni di sovvenzione regionale e, comunque, in misura non inferiore
all'ultimo anno.
ARTICOLO 20
Esclusione dal finanziamento
triennale
I soggetti beneficiari ai sensi
della presente legge che non dovessero rispettare i termini
di presentazione della documentazione artistica e finanziaria
preventiva e consuntiva, prescritta dal precedente art. 18,
decadono dai benefici previsti dalla presente legge.
Nei confronti degli stessi soggetti
è altresì prevista la decadenza in presenza di procedure ingiuntive
attivate dalla Regione Abruzzo sulle spese oggetto di finanziamento
ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 21
Norma Finanziaria
Agli oneri derivanti dallapplicazione
della presente legge, valutati in lire 6.000.000.000 annui per
il triennio 2000/2002 si provvede, per lesercizio 2000,
mediante riduzioni per competenza e per cassa dei capitoli 62422
per lire 700.000.000, 62426 per lire 2.150.000.000, 11826 per
lire 1.500.000.000, 321930 per lire 1.650.000.000, relativi
allo stato di previsione della spesa del bilancio per lesercizio
2000.
Alla istituzione del Capitolo necessario
si provvede ai sensi dellart. 37 della L.R. 29.12.1977,
n. 81.
Negli esercizi successivi al 2002
la Legge Finanziaria di accompagnamento dei relativi bilanci
ne determina gli stanziamenti.
ARTICOLO 22
Urgenza
La presente legge regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, con decorrenza 1° gennaio 2000.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.