Legislazione - Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE N. 140 DEL 28-11-1998 REGIONE ABRUZZO

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA L.R. N. 96 DELL'8 MAGGIO 1995 "NORME IN MATERIA DI EDUCAZIONE PERMANENTE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 31 del 4 dicembre 1998

ARTICOLO 1

All'art. 1 della Legge Regionale n. 96 dell'8 Maggio 1995 è aggiunto: "e per tutti i cittadini desiderosi di sviluppare la propria cultura musicale".

ARTICOLO 2

Al primo comma dell'art. 4 della L.R. n. 96 dell'8 maggio 1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Ai corsi promossi da parte di Enti o Associazioni di cui al comma precedente, possono partecipare tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo".

ARTICOLO 3

Per il solo anno 1998 le istanze debbono essere prodotte entro il 10 dicembre.

ARTICOLO 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato per l'anno 1998 in £. 100.000.000 si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione per l'anno 1998:

-         Cap 141611 - Tit. 1 - Categoria 6 - Sezione 10 "Concessione di contributo alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici" - in diminuzione - £.100.000.000

-         Cap. 61671 - Tit. I Categoria 6 Sezione 6 di nuova istituzione denominato "Contributi ed Enti ed Associazione per la promozione di corsi di orientamento musicale " in aumento + £. 100.000.000

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

ARTICOLO 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.




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