LEGGE REGIONALE N. 140 DEL 28-11-1998 REGIONE ABRUZZO
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA
L.R. N. 96 DELL'8 MAGGIO 1995 "NORME IN MATERIA DI EDUCAZIONE
PERMANENTE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 31 del
4 dicembre 1998
ARTICOLO 1
All'art. 1 della Legge Regionale
n. 96 dell'8 Maggio 1995 è aggiunto: "e per tutti i cittadini
desiderosi di sviluppare la propria cultura musicale".
ARTICOLO 2
Al primo comma dell'art. 4 della
L.R. n. 96 dell'8 maggio 1995 è aggiunto il seguente comma 1
bis: "Ai corsi promossi da parte di Enti o Associazioni
di cui al comma precedente, possono partecipare tutti i cittadini
residenti nella Regione Abruzzo".
ARTICOLO 3
Per il solo anno 1998 le istanze
debbono essere prodotte entro il 10 dicembre.
ARTICOLO 4
All'onere derivante dall'applicazione
della presente Legge, valutato per l'anno 1998 in £. 100.000.000
si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza
e cassa, del bilancio di previsione per l'anno 1998:
-
Cap 141611 - Tit. 1 - Categoria 6 - Sezione 10
"Concessione di contributo alle cooperative di produzione
del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici"
- in diminuzione - £.100.000.000
-
Cap. 61671 - Tit. I Categoria 6 Sezione 6 di nuova
istituzione denominato "Contributi ed Enti ed Associazione
per la promozione di corsi di orientamento musicale " in
aumento + £. 100.000.000
Per gli anni successivi si provvederà
con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale
di contabilità.
ARTICOLO 5
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.