LEGGE REGIONALE N. 123 DEL 4-11-1997 REGIONE ABRUZZO
Intervento regionale a
sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 18 del 21
novembre 1997
ARTICOLO 1
1.
La Regione Abruzzo riconosce e promuove le iniziative culturali
che vengano tenute negli istituti di reclusione e pene, siti sul
territorio regionale, che realizzano una crescita culturale finalizzata
alla risocializzazione della popolazione carceraria ai sensi dell'art.
17 - Titolo 1 - della legge 26.7.1975, nº 354.
ARTICOLO 2
1.
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 la
Regione stanzia un contributo finalizzato di lire 150.000.000
annue.
2.
Il contributo viene ripartito dalla Giunta regionale in
favore di Associazioni e cooperative culturali, istituzioni culturali,
Comuni sedi di istituzioni penitenziarie che predispongono e pongono
in essere ogni anno iniziative culturali in campo cinematografico,
musicale, culturale e ricreativo in genere per la realizzazione
delle finalità di cui all'art. 1.
3.
La ripartizione del contributo viene effettuata dalla Giunta
regionale entro il 30 maggio di ogni anno fra i richiedenti tenuto
conto del costo dell'iniziativa, del numero dei detenuti coinvolti
nonché della rilevanza del progetto proposto.
ARTICOLO 3
1.
Ai fini dell'ammissione al contributo i richiedenti devono
presentare un programma contenente una relazione sull'attività
ed il preventivo delle spese necessarie per la sua realizzazione.
2.
L'iniziativa deve essere approvata dalla Direzione della
Casa di reclusione e deve essere corredata di una relazione del
personale specializzato della Casa di reclusione contenente una
valutazione dell'iniziativa in relazione alle finalità di cui
all'art. 1 della presente legge nonché di quanto previsto dall'artº
17 della legge 26.7.1975, n. 354.
3.
Il programma dell'iniziativa culturale, ai fini dell'ammissione
a contributo, deve essere trasmesso al Servizio Promozione Culturale
della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno a mezzo
raccomandata AR.
ARTICOLO 4
1.
L'erogazione e liquidazione del contributo viene disposta
entro il 30 novembre di ogni anno dal Dirigente del Servizio Promozione
Culturale con ordinanza ai sensi dell'art. 8 della LR 7.6.1996,
n. 34, sulla base della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale,
e previa presentazione da parte dei richiedenti di adeguata documentazione
giustificativa delle spese sostenute, della relazione sugli effetti
prodotti dall'iniziativa sulla popolazione carceraria, di una
dichiarazione dell'Amministrazione Penitenziaria circa il numero
dei detenuti che hanno beneficiato dell'iniziativa culturale svolta.
Tutta la documentazione ed il rendiconto deve essere prodotto
nel rispetto della LR 27.6.1986, n. 22.
ARTICOLO 5
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge
valutato complessivamente per il triennio 97/ 99 in lire 450.000.000
si provvede come segue: - per l'anno 1997 mediante riduzione per
competenza e cassa dello stanziamento iscritto nel capitolo 323000
- Fondo Globale - quota parte della partita n. 1 - Elenco n. 3
che è corrispondentemente ridotta.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'esercizio finanziario in corso sono apportate le seguenti modifiche
in termini di competenza e di cassa: Cap. 323000 denominato «Fondo
Globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi
provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - Art. 37,
LRC in diminuzione lire 150.000.000 Cap. 61514 di nuova istituzione
ed iscrizione al Sett 06 Ctg 1 Sez 96, denominato: «Intervento
regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione
dei detenuti» in aumento lire 150.000.000
3.
Per gli anni successivi al 1997 l'onere trova la relativa
copertura finanziaria con pari riduzione della somma di cui al
«Settore Cultura» Titolo 1 del bilancio pluriennale.
ARTICOLO 6
1.
In sede di prima applicazione:
-
il termine di cui all'art. 4 comma 1 è modificato
in «30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;
-
il termine di cui all'art. 2 comma 3 è modificato
entro il successivi 30 giorni dalla data di scadenza dell'istanza.
ARTICOLO 7
La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.