Legge
n. 6 del 26 gennaio 2001
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni
urgenti in tema di fondazioni lirico - sinfoniche
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 6 gennaio 2001
Art. 1.
Trasformazione
1.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto
1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono
la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal
23 maggio 1998.
2.
La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e
nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data
della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo",
dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3.
La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica
le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli
3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa
può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Art. 2.
Organi
1.
In attesa della partecipazione di soggetti privati alle
fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il
consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la
nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal
presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo
11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da
quattro membri, cosi' individuati:
a)
un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali;
b)
un componente, designato dalla regione nel territorio della
quale ha sede la fondazione;
c)
due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio
la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera
m) , del testo unico approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della
partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione
della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati
secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo.
2.
Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza
della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In
ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi
ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla
fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione,
per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo.
Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati
dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono
riferiti alla predetta deliberazione.
3.
Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo,
il secondo periodo sostituito dal seguente: "Lo statuto
prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio
di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come
singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al
patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella
fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento
del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività
della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui
avviene il loro ingresso nella fondazione.".
4.
Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata
con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione
di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti
dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero
hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti
statali per la gestione della propria attività, il contributo
erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino
all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni
predette si realizzano.
Resta fermo quanto erogato per
il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.
Art. 3.
Disposizioni in tema
di personale
1.
Soppresso.
2.
Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati
dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
terzo comma, numero 27), e dall'art. 4 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
il personale artistico legato da un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa o dipendente dai soggetti
di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria
attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via
eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività
per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo
unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio
1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai
fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
4.
Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo
2 del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano
ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente
decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio
alla data della trasformazione.
5.
Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici"
sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti
dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a);";
b)
nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della
sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai
soggetti privati al momento della loro partecipazione";
le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti
di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto
decreto che approva la trasformazione" sono sostituite
dalle seguenti: "del predetto decreto".
6.
Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo
1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n.
800", sono inserite le seguenti: ",e dal decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".
Art. 4.
Disposizioni finali
1.
I componenti del consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono
all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo
2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito
dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta,
il sovrintendente.
2.
Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi
superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia,
il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione
delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di
amministrazione, approvata con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere
utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri
di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per
lo Stato.
Art. 5.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.