Legge
n. 383 del 7 dicembre 2000
Disciplina delle associazioni di promozione
sociale
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 300 - anno 141° - Parte prima
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART.
1
(Finalità e oggetto della legge)
1.
La
Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,
nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto
originale al conseguimento di finalità di carattere sociale,
civile, culturale e di ricerca spirituale.
2.
La
presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma,
4, secondo princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3.
La
presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi
di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle
già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente
articolo.
ART.
2
(Associazioni di promozione sociale)
1.
Sono
considerate associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
2.
Non
sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini
e per gli effetti della presente legge, i partiti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e
di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3.
Non
costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli
privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati
o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi
forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o
quote di natura patrimoniale.
ART.
3
(Atto costitutivo e statuto)
1.
Le
associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a)
la
denominazione;
b)
l'oggetto
sociale;
c)
l'attribuzione
della rappresentanza legale dell'Associazione;
d)
l'assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e)
l'obbligo
di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f)
le
norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione
alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale
di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente
disposizione;
g)
i
criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h)
l'obbligo
di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità
di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i)
le
modalità di scioglimento dell'associazione;
l)
l'obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità
sociale.
ART.4
(Risorse economiche)
1.
Le
associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività
da:
a)
quote
e contributi degli associati;
b)
eredità,
donazioni e legati;
c)
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)
contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale.
2.
Le
associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre
anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui
al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche
di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
ART.
5
(Donazioni ed eredità)
1.
Le
associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica
possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le
loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
2.
I
beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni.
Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano
gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
ART.
6
(Rappresentanza)
1.
Le
associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo
statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2.
Per
le obbligazioni assunte delle persone che rappresentano l'associazione
di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i
loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo
in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
CAPO
II
REGISTRI
E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE
I
REGISTRI
NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI
ART.
7
(Registri)
1.
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede
con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
2.
Per
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni
ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3.
L'iscrizione
nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale
comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo
dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla
iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale,
cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente,
in ambito regionale o provinciale.
ART.
8
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni
ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1.
Il
Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo
7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di
cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione
dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3.
Il
regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali
di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione
del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente
il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4.
L'iscrizione
nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni
e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
ART.
9
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1.
Nei
registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo,
lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale
di attività.
2.
Nei
registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le
deliberazioni di scioglimento.
ART.
10
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1.
Avverso
i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel
caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro
per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del
parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito
regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e
di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale,
previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio
regionale previsto dall'articolo 14.
2.
Avverso
i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni,
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che
decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità
entro sessanta giorni.
SEZIONE
II
OSSERVATORIO
NAZIONALE E OSSERVATORI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO
ART.
11
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale)
1.
In
sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto
da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti
estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni
e 6 esperti.
2.
Le
associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri
ai rispettivi livelli.
3.
L'Osservatorio
elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione
delle associazioni.
4.
L'Osservatorio
si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre
anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più
di due mandati.
5.
Per
il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima
di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue
a decorrere dal 2001.
6.
Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare
le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale
da parte delle associaizoni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali.
7.
Alle
attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio
si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali
del Dipartimento per gli affari sociali.
ART.
12
(Funzionamento e attribuzioni)
1.
Per
lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito
regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2.
Con
regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle
risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio
e il Dipartimento per gli affari sociali.
3.
All'Osservatorio
sono assegnate le seguenti competenze:
a)
assistenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro
nazionale;
b)
promozione
di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c)
pubblicazione
di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo
e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale
e regionale sull'associazionismo;
d)
sostegno
delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e)
pubblicazione
di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo,
al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f)
approvazione
di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
g)
promozione
di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni
di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni
straniere;
h)
organizzazione,
con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo,
alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni
interessate;
i)
esame
dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4.
Per
lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle
risorse umane strumentali messe a disposizione dal Dipartimento
per gli affari sociali.
5.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000
e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
ART.
13
(Fondo per l'associazionismo)
1.
E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i
progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo
12.
2.
Per
il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di
lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
ART.
14
(Osservatori regionali)
1.
Le
regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo
con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la
legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150
milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere
dal 2001.
3.
Al
riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
ART.
15
(Collaborazione dall'ISTAT)
1.
L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio
adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche
a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime
materie con gli osservatori regionali.
2.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire
100 milioni annue a decorrere dal 2001.
ART.
16
(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per
il volontariato)
1.
L'Osservatorio
svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio
nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge
11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2.
L'Osservatorio
e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati
in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza
del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere
dal 2000.
ART.
17
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1.
L'Osservatorio
e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci
membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione
sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente
rappresentative.
2.
L'alinea
del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno,
oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3.
All'articolo
2, comma 1, dell acitata legge n. 936 del 1986, dopo il numero
I), è inserito il seguente: «I-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio
nazionale per il volontariato;».
4.
All'articolo
4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito
il seguente: «2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000
e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
CAPO
III
PRESTAZIONI
DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
SEZIONE
I
PRESTAZIONI
DEGLI ASSOCIATI
ART.
18
(Prestazioni degli associati)
1.
Le
associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2.
Le
associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
ART.
19
(Flessibilità nell'orario di lavoro)
1.
Per
poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base
alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano
parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario
di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
SEZIONE
II
DISCIPLINA
FISCALE, DIRITTI E ALTRE AGEVOLAZIONI
ART.
20
(Prestazioni in favore dei familiari degli
associati)
1.
Le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi nei confronti
dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai
fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000,
lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere
dal 2002.
ART.
21
(Imposta sugli intrattenimenti)
1.
In
deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione
della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001
e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
ART.
22
(Erogazioni liberali)
1.
Al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1)
al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2)
al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole:
«Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), ed i-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i- quater)»;
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la
seguente:
«c-octies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
«oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis.» sono sostituite dalle seguenti:
«oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, le parole: «oneri indicati alle leggere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti:
«oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti:
«oneri
indicati alle lettere a) g), h), h-bis), i) i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-bis».
2.
Per
gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001
e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
ART.
23
(Tributi locali)
1.
Gli
enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria
competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora
non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
ART.
24
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1.
Le
provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per
le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori
oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi
registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo
30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di
opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità
istituzionali.
2.
I
crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi
dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio
generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo
2751-bis del codice civile.
3.
I
crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi,
subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma
dell'articolo 2777 del codice civile.
ART.
25
(Messaggi di utilità sociale)
1.
Ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi
di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2.
All'articolo
6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le
parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali,».
ART.
26
(Diritto all'informazione ed accesso ai
documenti amministrativi)
1.
Alle
associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241.
2.
Ai
fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle associazioni di promozione sociale.
ART.
27
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1.
Le
associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a)
a
promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b)
ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti
le finalità generali perseguite dall'associazione;
c)
a
ripercorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi
alle finalità di cui alla lettera b).
2.
Le
associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì
ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART.
28
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1.
Il
Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire
l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per
progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità
europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari,
inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti
sotto forma di sovvenzioni globali.
ART.
29
(Norme regionali e delle province autonome)
1.
Le
leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
ART.
30
(Convenzioni)
1.
Lo
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2.
Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre
prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3.
Le
associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante
convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con
lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
4.
Con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati
con polizze anche numeriche o collettive sono disciplinati i
relativi controlli.
5.
La
copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima
6.
Le
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART.
31
(Strutture e autorizzazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche)
1.
Le
amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari,
e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere
forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili
e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle
associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari
eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga
ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni
e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate
alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto
al registro degli esercenti commerciali.
3.
Le
associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare
attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per
tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso
i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri associati.
ART.
32
(Strutture per lo svolgimento delle attività
sociali)
1.
Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere
in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati
per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività
istituzionali.
2.
All'articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera
b), è inserita la seguente: «b-bis) ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3.
All'articolo
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole:
«senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonché ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000.
4.
La
sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei
quali si svolgono le relative attività sono compatibili con
tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavoro pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente
dalla destinazione urbanistica.
5.
Per
concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme
di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o
edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per
la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione,
le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare
per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
ART.
33
(Copertura finanziaria)
1.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella
misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962
milioni per l'anno 2001 e di lire 72.962 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni
per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200
milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.