Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge Quadro sul volontariato
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 22
agosto 1991 n. 196
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto
della Legge
1.
La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale
e la funzione della attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
2.
La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni
e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni
statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato
1.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2.
L'attività del volontariato non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza
le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3.
La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione
di cui fa parte.
4.
Art. 3.
Organizzazioni di
volontariato
1.
É considerato organizzazione di volontariato ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività
di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento
dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo
o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare
i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità
di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da
essa svolta.
5.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato
mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Art. 4.
Assicurazioni degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato
1.
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive,
e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5.
Risorse economiche
1.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per le svolgimento della
propria attività da:
a)
contributi degli aderenti
b)
contributi di privati
c)
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti
d)
contributi di organismi internazionali
e)
donazioni e lasciti testamentari
f)
rimborsi derivanti da convenzioni
g)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2.
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità
giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente
al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
3.
I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano
gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione
delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla
loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli
aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice
civile.
Art. 6.
Registri delle organizzazioni
di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome
1.
Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione
e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione ai registri é condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo
le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4.
Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione
dal registro con provvedimento motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione
o contro il provvedimento di cancellazione é ammesso ricorso,
nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale é appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6.
Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per
il volontariato, previsto dall'articolo12.
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle entrate
di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa
dei soggetti eroganti.
Art. 7.
Convenzioni
1.
Lo Stato, le Regioni, le prov. autonome, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei
mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operativa.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo
della loro qualità e le modalità di rimborso spese.
3.
La copertura assicurativa di cui all'articolo 4
é elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3 della presente legge, costituite esclusivamente
per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro.
2.
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3della presente legge, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni
di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato
sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che
perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3.
All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, dopo il comma 1 é aggiunto il seguente: "I-ter. Con
i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà,
purché ]e attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia
e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero,
ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento
della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale
impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.
Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura
e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze
con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali.
Art. 9.
Valutazione dell'imponibile
1.
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.. 598, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1982, n. 594.
Art. 10.
Norme regionali e
delle province autonome
1.
Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare
l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato
e favorirne lo sviluppo.
2.
In particolare disciplinano:
a)
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;
b)
le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c)
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni,
anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d)
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e)
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f)
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art. 11.
Diritto all'informazione
ed accesso ai documenti amministrativi
1.
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni
di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, n. 241.
2.
Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statuari delle organizzazioni.
Art. 12.
Osservatorio nazionale
per il volontariato
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e su proposta del Ministro per gli affari sociali, é istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal
Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto
da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni
di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti
e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale,
dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti
compiti:
a)
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte.
b)
promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c)
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
d)
approvare progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione
con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate.
e)
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche - dati nei settori di competenza della presente
legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)
sostenere, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h)
pubblicare un Bollettino periodico di informazione e promuove
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l'attività di volontariato;
i)
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale
del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
2.
É istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente
i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art. 13.
Limiti di applicabilità
1.
É fatta salva la normativa vigente per le attività
di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio
civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14.
Autorizzazione di
spesa e copertura finanziaria
1.
Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale
per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma
2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso
articolo 12, é autorizzata una spesa di due miliardi di lire
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge
- quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in
lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al
relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni
di volontariato".
Art. 15.
Fondi speciali presso
le Regioni
1.
Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le
Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2.
Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo
1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un
decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto
25 aprile 1923, n. 967, e successive modificazioni.
3.
Le modalità di attuazione delle norme di cui ai
commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16.
Norme transitorie
e finali
1.
Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione
dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Art. 17.
Flessibilità nell'orario
di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare
l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 é
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria
e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni,
compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di
appartenenza».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.