Decreto Legislativo n. 460 del
4 dicembre 1997
Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciale e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 2
gennaio 1998 n. 1 - Supplemento Ordinario n. 1/L
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli
enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di
imposta sul valore aggiunto.
Art. 1
Qualificazione degli enti e determinazione
dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale
di attività.
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, all'articolo 87, il comma 4 é sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo
o principale dell'ente residente é determinato in base alla
legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto
costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto
principale dell'ente residente é determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello stato; tale disposizione
si applica in ogni caso agli enti non residenti.".
Art. 2
Occasionali raccolte
pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato
di attività
1.
Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo
degli enti non commerciali, dopo il comma 2, é aggiunto, in
fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono
in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a)
I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b)
I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali
degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nell'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del ministro
delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti
condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Art. 3
Determinazione dei redditi
e contabilità separata
1.
All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli
enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2. Per l'attività commerciale
esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere
la contabilità separata.
3. per l'individuazione dei
beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
é deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde
al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis é sostituito
dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti
alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati
dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano
osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria
tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".
Art. 4
Regime forfetario di
determinazione del reddito
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 109 é inserito il seguente:
"art. 109-bis (regime forfetario
degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto,
per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro - loco, dall'articolo 9-bis del decreto -
legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali
ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria
del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a)
Attività di prestazioni di servizi:
1)
fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2)
da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b)
Altre attività:
1)
fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2)
da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per
cento.
2.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si
determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attività prevalente. in mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
di servizi.
3.
Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma
1 non vengano superati.
4.
L'opzione é esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel
corso del quale é esercitata fino a quando non é revocata e
comunque per un triennio. la revoca dell'opzione é effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa
é presentata.
5.
Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".
Art. 5
Enti di tipo associativo
1.
All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 é sostituito dal
seguente:
"3. per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra - scolastica della persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti,
in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione
di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari
e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché
le predette attività siano strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
comma 3.
4-ter. L'organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non é considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni
sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio
di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche
in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione
degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non
eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni
di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione
che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
a)
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b)
obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d)
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)
intrasmissibilità della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
4-sexies. Le disposizioni
di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
2.
Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive"
sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona"; nello stesso comma, il terzo periodo é soppresso;
b)
nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole:
"e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra
- scolastica della persona";
c)
dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività
sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi
quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che
le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata:
a)
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b)
obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d)
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)
intrasmissibilità della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere
c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo
111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai
sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 2, lettera b).
4.
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
il termine di cui al comma 3 é di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Perdita della qualifica
di ente non commerciale
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 111, é inserito il seguente:
"Art. 111-bis (perdita della qualifica di ente non commerciale).
- Indipendentemente dalle
previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale
per un intero periodo d'imposta.
- Ai fini della qualificazione
commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a)
prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b)
prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto
al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali;
c)
prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d)
prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
- Il mutamento di qualifica
opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno
le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo
di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo
i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689.
- Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti
come persone giuridiche agli effetti civili.".
2.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, é aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 7
Enti non commerciali
non residenti
1.
All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti
nel territorio dello stato, nel comma 2, le parole: "senza
tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei
commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti:
"si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo
109".
Art. 8
Scritture contabili
degli enti non commerciali
1.
Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili
degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti,
in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione
del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo
108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione
forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono
gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni
di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
Art. 9
Agevolazioni temporanee
per il trasferimento di beni patrimoniali
1.
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione
entro il 30 settembre 1998, é esente dalle imposte sulle successioni
e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore
degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà luogo,
ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti
dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a
oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha
l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta
eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al
25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del
ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e
30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per
la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi
e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, l'imposta sostitutiva é stabilita con l'aliquota del
10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo
4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve
e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento
e del 10 per cento.
2.
L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore
del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui
al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30
settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma
a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore
dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli
stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento
nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente
dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso
non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno
di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto
e l'utilizzazione nell'impresa.
3.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità
di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento
delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10
Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
1.
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedono espressamente:
a)
lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1)
assistenza sociale e socio - sanitaria;
2)
assistenza sanitaria;
3)
beneficenza;
4)
istruzione;
5)
formazione;
6)
sport dilettantistico;
7)
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8)
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9)
promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti
civili;
11) ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)
il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d)
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e)
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse;
f)
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
g)
l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i)
l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o dell'acronimo "Onlus".
2.
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera
a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a)
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b)
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3.
Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si
trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)
del comma 2.
4.
A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà
sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza,
della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni,
in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della
cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dell'amministrazione centrale dello stato.
5.
Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali
le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura
e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2),
4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza
delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività
connesse é consentito a condizione che, in ciascun esercizio
e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. sono fatti salvi, nel caso delle
attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b)
l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c)
la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e
di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto - legge 21 giugno 1995,
n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d)
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza
di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale
di sconto;
e)
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7.
Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non
si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h)
ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
8.
Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della
loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte
salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi
di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi
n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9.
Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal ministero dell'interno, sono considerati Onlus limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma
1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c)
del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione
che per tali attività siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente
delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo
25, comma 1.
10. Non si considerano
in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro
e le associazioni di categoria.
Art. 11
Anagrafe delle Onlus
e decadenza dalle agevolazioni
1.
E' istituita presso il ministero delle finanze l'anagrafe
unica delle Onlus. fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle
attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro
trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto
del ministro delle finanze. La predetta comunicazione é effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono
le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione
deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita della qualifica di Onlus.
2.
L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma
1 é condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
previste dal presente decreto.
3.
Con uno o più decreti del ministro delle finanze da
emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi
di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal
presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
dello stesso.
Art. 12
Agevolazioni ai fini
delle imposte sui redditi
1.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6,
comma 1, del presente decreto, é inserito il seguente:
"Art. 111-ter (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- Per le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale
lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà sociale.
- I proventi derivanti dall'esercizio
delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione
del reddito imponibile.".
Art. 13
Erogazioni liberali
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i), é aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati
dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. la detrazione
é consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni
e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2)
nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: "per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti:
"per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b)
nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
Onlus;
c-septies) le spese relative
all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi.";
c)
nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
d)
nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e)
nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
ibis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2.
Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla
cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività dell'impresa,
che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3.
I beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta
l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora
siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente
al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni
di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione
che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente
ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente,
attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni
in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza
dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del
mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità
dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni
di beni facilmente deperibili e di modico valore si é esonerati
dall'obbligo della comunicazione preventiva. con decreto del
ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione
delle richiamate disposizioni.
5.
La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma
1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, é consentita a condizione che per le medesime erogazioni
il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo
testo unico.
6.
La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7.
La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, é consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14
Disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione
dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria
che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole:
"solidarietà sociale," sono inserite le seguenti:
"nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus),";
b)
all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle Onlus";
2)
nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese
autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e
da Onlus";
3)
nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso
con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e
da Onlus";
4)
nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite
le seguenti: "e da Onlus";
5)
nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità
di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e
da Onlus";
c)
nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti
non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui
all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui agli articoli 20 e 20-bis".
Art. 15
Certificazione dei corrispettivi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1.
Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili
alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino
fiscale.
Art. 16
Disposizioni in materia
di ritenute alla fonte
1.
Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici
non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2.
Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle
Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta
e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati.
Art. 17
Esenzioni dall'imposta
di bollo
1.
Nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti
e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27, é aggiunto, in fine, il seguente:
"art. 27-bis - 1. Atti,
documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus).".
Art. 18
Esenzioni dalle tasse
sulle concessioni governative
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l'articolo 13, é inserito il seguente:
"art. 13-bis (esenzioni). -
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse
sulle concessioni governative.".
Art. 19
Esenzioni dall'imposta
sulle successioni e donazioni
1.
Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre
finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus)".
Art. 20
Esenzioni dall'imposta sull'incremento
di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1.
Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore
di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica
utilità", sono inserite le seguenti: ", nonché da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".
2.
L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Art. 21
Esenzioni in materia
di tributi locali
1.
I comuni, le province, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle
Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di
loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22
Agevolazioni in materia
di imposta di registro
1.
Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
dopo il settimo periodo, é aggiunto, in fine, il seguente: "se
il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo,
dopo la nota II-ter), é aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater).
a condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività
e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attività é dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento della stessa imposta.";
b)
dopo l'articolo 11 é aggiunto, in fine, il seguente: "art.
11-bis - 1. atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".
Art. 23
Esenzioni dall'imposta
sugli spettacoli
1.
L'imposta sugli spettacoli non é dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di
cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma
1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
2.
L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata
al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24
Agevolazioni per le
lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1.
Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul
lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie,
dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti:
2.
"organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus),";
b)
al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole,
dopo le parole: "enti morali," é inserita la seguente:
"Onlus,";
c)
al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche
o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali,"
é inserita la seguente: "Onlus,".
Art. 25
Disposizioni in materia di scritture
contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'articolo 20, é inserito il seguente:
"art. 20-bis
(scritture contabili
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
1.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a)
in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere
con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo
22;
b)
in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14,
15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività
di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del
libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni
di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3.
I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio
delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito
in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni,
modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere
per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste
al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle
spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo
20.
4.
In luogo delle scritture contabili previste al comma
1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo
20.
5.
Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti
nel registro dei revisori contabili.".
2.
Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni
del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26
Norma di rinvio
1.
Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme
di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27
Abuso della denominazione
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1.
L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole
o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno
é vietato a soggetti diversi dalle Onlus.
Art. 28
Sanzioni e responsabilità
dei rappresentanti legali e degli amministratori
1.
Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie:
a)
i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero
violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b)
i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono
di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma
1;
c)
chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, é punito
con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2.
Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
della Onlus.
3.
I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi
delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido
con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle
imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29
Titoli di solidarietà
1.
Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà"
é riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito
d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato
ed il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro
del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, purché
i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati
a finanziamento delle Onlus.
2.
Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti
i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
del presente articolo.
Art. 30
Entrata in vigore
1.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi,
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.