Decreto Legislativo n. 266 del
18 luglio 2003
Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460
TESTO IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale",
e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il
Ministro delle finanze a stabilire, con uno o piu' decreti, le
modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS,
nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni
previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria
per l'attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante
"Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza
degli atti e semplificazione;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale;
Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato
decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale
ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile
2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati
alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione,
previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo
10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo
del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo
stesso decreto.
Art. 2.
Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1,
alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e' allegata una dichiarazione
sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta
secondo le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate
le attivita' svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della
dichiarazione, puo' essere allegata copia dello statuto o dell'atto
costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1, e' spedito in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice
esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce
uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di
protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il
modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante
del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia
delle entrate, la dichiarazione sostitutiva e' redatta su carta
libera.
Art. 3.
Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la
competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta
la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione,
previa verifica della:
a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri
documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il
soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene da'
notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando
i motivi in base ai quali e' formulato il diniego. Le comunicazioni
sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. L'ufficio, nell'attivita' di verifica di cui al comma 1, puo'
invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito
questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine
alla rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di
legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le
modalita' di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla
scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle
comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi
2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Art. 4.
Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione
all'anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione
della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione
e' effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.
Art. 5.
Cancellazione dall'anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente
all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo
3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla
cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato
dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con
le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
dell'ente interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento
di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali
l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici
nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, nonche' di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.
2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito
della propria attivita' istituzionale di controllo o verifica,
acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto,
di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione
alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione
sulla necessita' o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, alla
cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma
1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS
perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza,
fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti
formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali
fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir
meno di uno o piu' requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni
fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti
sono venuti meno.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329,
nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione,
di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale al fine di provvedere alla cancellazione
dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della
comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il
decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano
tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto
o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione e' spedita
in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o
consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente,
che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo
degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni
dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa,
provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione
dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare
la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede
ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale
entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione
regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato
di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali,
adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo
5, comma 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 18 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003 - Ufficio
di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 299