Circolare Ministeriale - Ministero
delle Finanze - 25 febbraio 1992, n. 3
Oggetto: Legge 11 agosto
1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato»
Con legge n.266 dell'11 agosto 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 1991,
concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro,
introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari
della legge stessa.
L'attività di volontariato così
come definita dall'art. 2 della legge, è «quella prestata in
modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione,
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto
ed esclusivamente per fini di solidarietà». Al volontario possono
essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dall'organizzazione stessa.
L'art. 3 della legge n.266 stabilisce
che le organizzazioni di volontariato «possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico»;
lo stesso art. 3 stabilisce poi che "negli accordi degli
aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro... i criteri
di ammissione e di esclusione" degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilità
con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità
degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di
fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato
destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione
in forma societaria, considerato in particolare il disposto
dell'art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità
essenziale del contratto di società «l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividere gli utili».
Sono escluse, pertanto, anche le
società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci
traggono, comunque, un'utilità diretta incompatibile con le
finalità solidaristiche della legge n. 266.
Peraltro, va considerato che la
recente legge n.381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare
disciplina per le cooperative sociali che «hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini».
E' da rilevare che ai fini fiscali
le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni
o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari,
la natura di enti non commerciali.
I benefici tributari, con riferimento
ai tributi sul reddito, sono recati dall'art.8, comma 3 e 4,
e dell'art. 9.
L'applicazione dei benefici medesimi
è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri
generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle
regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.6 della
legge in esame.
In particolare il comma 3 dell'art.
8 ha aggiunto il comma 1-ter all'art. 17 della legge 29 dicembre
1990, n.408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo
1991, n. 102.
Detto comma 1-ter è così formulato:
«Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà,
purché le attività siano destinate a finalità di volontariato,
riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia
e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni
negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la
deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare
non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite
del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo
di lire 100 milioni».
La disciplina delle misure agevolative
in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti
legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17
della legge n. 408 del 1990.
Il comma 4 dell'art. 8 della legge
n.266 stabilisce che «i proventi derivanti da attività commerciali
e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) qualora sia documentato
il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali».
Per quanto riguarda la definizione
sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione,
si è dell'avviso che per «attività commerciali e produttive
marginali» dovrebbero intendersi esclusivamente le attività
di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi
posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il
tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione
e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo
per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri
e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività
stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale,
di cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano
esse industriali o artigiane.
Il beneficio, per ciò che concerne
l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei
proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.
In particolare, per ciò che concerne
l'«entità» delle attività, pur non essendo questa ancorata ad
una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione,
dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a
diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo,
l'occasionalità dell'attività la non concorrenzionalità (che
può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che
riservino al volontariato determinati servizi in favore della
comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra
risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività
e i servizi resi dall'organizzazione.
In ordine alla presentazione delle
«domande di esenzione» di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge
n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego,
si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma
4 dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito
che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG
e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego
per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato
«prevede che» sulle domande di esenzione, previo accertamento
della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali».
Al riguardo è opportuno premettere
che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale
costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati
al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte
sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte
dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative,
nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.
La legge n.266 del 1991 nulla prevede
in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto
interministeriale di cui al comma 4 in argomento.
Si forniscono, pertanto, di seguito
le seguenti istruzioni.
Le «domande di esenzione» in argomento
vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle
singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere
a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento,
le domande prodotte corredandole del parere istruttorio reso
sulla base dell'accertamento di fatto della «natura» e dell'«entità»
delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore.
Le domande di esenzione devono contenere
una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali
e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione
al beneficio, nonché della loro entità.
Le domande devono essere corredate,
oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali
delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della
legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare
il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi
degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione
atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività
in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.
Dette domande possono essere presentate
una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi,
salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande
medesime conseguente alla cancellazione delle organizzazioni
dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni
poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione
va riferita al periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).
Annualmente, entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve,
invece, essere presentata agli uffici delle imposte dirette
competenti, copia del bilancio corredata da una sintetica relazione
sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego
dei proventi esonerati dall'imposizione.
Gli uffici segnalano alla commissione
interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale
omissione di tale adempimento.
Per quanto concerne poi l'emanazione
del decreto interministeriale di accoglimento delle domande
di cui al comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca)
verrà istituita, con decreto del Ministero delle finanze di
concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita
commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero
delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine
di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato
all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi
in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati
dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo.
L'art. 9 della legge n. 266 del
1991 ha, poi, stabilito che: «alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni
di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1982, n. 954».
Tale disposizione rende applicabile
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti
dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 6 della
legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la
particolare normativa prevista per gli enti non commerciali
di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 111 del T.U.I.R.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
Ciò comporta l'applicazione in favore
dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme
versate alle organizzazioni dagli associati e partecipanti a
titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare
il reddito imponibile delle organizzazioni.
Viene ad applicarsi, inoltre, nei
confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima
parte del primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art.
111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali
non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento
di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità
istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che,
per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne l'imposizione
indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1
e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni
di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di
solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle
regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti
costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo
svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di
bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità
della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro,
dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede l'esclusione
dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle
operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto
che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle
dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi
comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette
organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nell'attività sociale da queste svolte.
E' prevista infine l'esenzione generalizzata
da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e
le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni
di volontariato.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati
di assicurare la più ampia diffusione al contenuto della presente
circolare.
Il Ministro: FORMICA