Circolare
Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999
MATERIA FISCALE: Irpeg
OGGETTO Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quesiti.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti
di interesse generale concernenti l'interpretazione delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativo
al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come
modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.
1. Comunicazione alla Direzione regionale delle entrate ai sensi dell'art. 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
D. A quali conseguenze vanno incontro le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, già costituite alla data del 1 gennaio 1998 ed in possesso
dei requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, che non hanno provveduto ad effettuare
entro il 31 gennaio 1998 la comunicazione prevista dall'art.
11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997?
R. Come precisato con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 - paragrafo 2.3
- la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine
del 31 gennaio 1998 differisce la decorrenza del regime agevolativo
previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, del quale
sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione
della comunicazione stessa. Pertanto per i tributi a rilevanza
istantanea, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, l'agevolazione
spetterà con riferimento a tutte le operazioni effettuate a
partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa,
mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d'imposta
(imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si renderanno
applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso
del quale la comunicazione e' effettuata. E' appena il caso
di precisare che resta ferma l'applicazione della disposizione
recata dall'art. 30 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
in base alla quale il regime agevolativo a favore delle ONLUS
si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1997.
2. Adeguamento degli statuti delle ONLUS e degli enti non commerciali di tipo
associativo.
D. E' indispensabile modificare lo statuto al solo fine di inserire nella denominazione
dell'ente la locuzione "Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"?
R. E' indispensabile modificare lo statuto anche al solo fine di inserire nella
denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", ai
sensi dell'art. 10, comma 1, lett. i), del decreto legislativo
n. 460 del 1997, ferma restando la deroga prevista dal comma
7 dello stesso articolo 10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte
degli enti non commerciali di tipo associativo entro i termini
prescritti: 18 o 31 dicembre 1998?
R. Il termine del 18 dicembre 1998 e' stato fissato per l'adeguamento degli
statuti delle associazioni religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra - scolastica della persona, già costituite prima del 1
gennaio 1998, che si avvalgono, per il 1998, del regime agevolativo
recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del
Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 e dai commi quarto, secondo periodo,
e sesto, dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il termine del 31 dicembre 1998 e' stato fissato per l'adeguamento degli statuti
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria già costituite
alla data del 1 gennaio 1998 che si avvalgono, per il medesimo
periodo, del menzionato regime agevolativo.
Non sono tenuti ad adeguare gli statuti gli enti associativi che si avvalgono
soltanto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato
art. 111 del T.U.I.R..
L'adeguamento degli statuti entro gli anzidetti termini - 18 e 31 dicembre 1998
- rende applicabili i menzionati regimi agevolativi, previsti
ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, per l'intero
periodo d'imposta 1998.
Si precisa che l'adeguamento degli statuti effettuato oltre il predetto termine
del 18 dicembre 1998, ma entro quello di chiusura del periodo
d'imposta in corso alla medesima data, comporterà l'applicazione
del regime agevolativo di cui all'art. 111, commi 3 e seguenti
del T.U.I.R,. fin dall'inizio del periodo d'imposta stesso,
mentre per l'imposta sul valore aggiunto il regime agevolativo
si renderà applicabile a partire dalle operazioni effettuate
dalla data in cui l'adeguamento viene eseguito.
In conformità all'anzidetto criterio interpretativo, resta ferma, per gli enti
associativi che non abbiano provveduto ad adeguare gli statuti
nel corso del 1998, la possibilità di adeguare gli stessi anche
nei periodi d'imposta successivi, avvalendosi delle disposizioni
agevolative di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art.
111 del T.U.I.R. per l'intero periodo d'imposta in corso alla
data di adeguamento dello statuto, nonché del regime agevolativo
previsto ai fini dell'IVA ai commi quarto, secondo periodo,
e sesto, dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni
effettuate dalla data dell'adeguamento dello statuto stesso.
3. Erogazioni liberali in natura.
D. Qual'è la corretta interpretazione della disposizione recata dall'art. 65,
comma 2, lett. c-septies del T.U.I.R. - introdotta dall'art.
13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - secondo la quale
sono deducibili dalla determinazione del reddito d'impresa le
spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogati a favore di ONLUS?
R. Le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
possono essere dedotte dal reddito di impresa, come stabilito
dall'art. 65, comma 2, lett. c-septies del T.U.I.R., nella misura
del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La norma
consente, in pratica, alle imprese di "prestare" propri
dipendenti alle ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla
deduzione delle relative spese, innovando al principio di inerenza
dei costi e delle spese all'attività da cui derivano ricavi
o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all'art.
75, comma 5, del T.U.I.R. n. 917 del 1986.
Alla luce di quanto precede, si fa presente che non è consentita alcuna ulteriore
deduzione per le anzidette spese dal reddito d'impresa; in tal
senso deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo
4.3. della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.
4. Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo a favore delle ONLUS.
D. Le ex IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) privatizzate
possono essere considerate ONLUS e a quali condizioni?
R. Le ex IPAB privatizzate possono essere considerate ONLUS nel caso in cui
soddisfino tutti i requisiti previsti dall'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
D. Un'associazione costituita da persone in pensione che effettuano attività
di volantinaggio, pulizia di cantine e solai, ecc., può ricondursi
tra le ONLUS, considerato che il ricavato di tali attività viene
devoluto interamente a paesi del terzo mondo?
R. L'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, elenca tassativamente i settori di attività in cui possono
operare le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'associazione istante non svolge la propria attività in alcuno degli anzidetti
settori e, pertanto, non può ricondursi tra le ONLUS, ancorché
destini gli utili a scopi umanitari.
D. Un'organizzazione di volontariato può continuare ad essere considerata "ONLUS
di diritto" ancorché venga cancellata dai registri delle
organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, a causa dell'estensione della propria attività a livello
nazionale?
R. L'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, individua
tassativamente gli enti considerati in ogni caso ONLUS. In particolare
relativamente agli organismi di volontariato, sono considerati
in "ogni caso" ONLUS, quelli iscritti nei registri
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
Pertanto, a seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le organizzazioni
di volontariato non possono più annoverarsi fra le c.d. "ONLUS
di diritto" e conseguentemente le stesse, per fruire del
regime agevolativo previsto dagli articoli 12 e seguenti del
decreto legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare
lo statuto e ad effettuare la comunicazione ai sensi del medesimo
decreto legislativo n. 460 del 1997.
D. Gli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate, gli istituti
religiosi gestori di scuole materne private, le Associazioni
e Società cooperative di carattere privato che svolgono attività
nel campo dell'istruzione, possono essere considerati ONLUS?
R. Come già precisato nelle circolari n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del
26 giugno 1998, l'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, elenca tra le attività
che possono essere svolte dalle Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale quelle nei settori dell'istruzione e della
formazione.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette attività
svolte nei settori dell'istruzione e della formazione devono
essere dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;.
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato nella citata circolare n.
168/E del 26 giugno 1998, che situazioni di svantaggio possono
riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
temporanee;
- tossico - dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto che possono essere considerate
ONLUS esclusivamente quelle scuole che svolgono la loro attività
di istruzione e di formazione nei confronti di persone svantaggiate
e che abbiano chiesto l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS
di cui all'articolo 11 del menzionato decreto legislativo n.
460 del 1997.
D. Gli Enti Ecclesiastici, di cui al comma 9 dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 debbono intendersi automaticamente rientranti
nei benefici previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del citato decreto
legislativo?
R. Come già precisato nella circolare
n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese hanno la facoltà di configurarsi come ONLUS solo parzialmente,
cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente
indicati nell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 460.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario
previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti
del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori
di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 10 menzionato a condizione
che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le
scritture contabili previste dall'art. 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo in argomento;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art.
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le
deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l'onere
della comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto
legislativo.
D. Possono le pro - loco usufruire del regime agevolativo previsto a favore
delle ONLUS?
R. I settori di attività in cui le ONLUS possono operare sono tassativamente
elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Pertanto le pro - loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti
settori, non possono qualificarsi come ONLUS.
5. Condizioni per fruire del regime agevolativo a favore delle ONLUS.
D. E' previsto, per le ONLUS, un numero minimo di associati o partecipanti?
R. L'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non pone tra le
condizioni per la riconducibilità tra le ONLUS l'esistenza di un numero
minimo di associati o partecipanti.
D. E' possibile per le "ONLUS di diritto" ottenere, su richiesta,
un provvedimento della Direzione regionale delle entrate competente
che attesti la loro posizione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale?
R. L'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, attribuisce
automaticamente la qualifica di ONLUS ad alcuni enti che non
sono tenuti ad adeguare i propri statuti, ne' ad effettuare
la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 menzionato. Detti enti sono: gli organismi di
volontariato che risultino iscritti nei registri istituiti dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; le organizzazioni
non governative che siano state riconosciute idonee dal Ministero
degli Affari Esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49; le cooperative sociali che risultino iscritte nella "sezione
cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Pertanto, non vi e' necessità che la Direzione Regionale delle Entrate rilasci
attestazioni al riguardo.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.