Circolare Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno
1998
PREMESSA
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari
al fine di assicurare uniformità di interpretazione da parte
degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti
il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali,
contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l'applicazione
delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt.
10-29) del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, che
hanno dato attuazione alla delega recata dall'art. 3, commi
188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei contributi
interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui
al medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge
n. 662 del 1996.
Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale si precisa
innanzitutto che le stesse - individuate sulla base di criteri
di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali
- costituiscono un'autonoma e distinta categoria di enti rilevante
solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di
favore in materia di imposte sui redditi, d'imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette nonché di ulteriori specifici
tributi.
Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale integrano e modificano le vigenti leggi d'imposta
che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione
dei requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale
nel sistema tributario.
Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997
sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle
imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997.
1.
Requisiti per la qualificazione delle ONLUS
1.1.
Tipologie di enti
L'art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare i principi
e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato
l'ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva,
individuando esattamente gli enti ai quali non è concesso assumere
la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare la citata disposizione alla lett. a) esclude dall'ambito dei
soggetti qualificabili come ONLUS "gli enti pubblici e
le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni
bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto
legislativo n. 460 del 1997, all'art. 10, comma 1, individua
positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di
ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, "Sono
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni,
i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri
enti di carattere privato con o senza personalità giuridica".
Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone
che "Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici,
le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti
e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di datori di lavoro e di categoria".
Dall'esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere
la qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente
esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale gli enti pubblici.
Nell'ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti
in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia
ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica
da assumere ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Si può in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti
ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale sono i seguenti:
-
associazioni
riconosciute e associazioni non riconosciute;
-
comitati;
-
fondazioni;
-
società cooperative;
-
altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono
assumere la qualifica di ONLUS.
Soggetti
esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti:
-
enti pubblici;
-
società commerciali,
diverse da quelle cooperative;
-
enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
-
partiti e movimenti
politici;
-
organizzazioni
sindacali;
-
associazioni
di datori di lavoro;
-
associazioni
di categoria.
Enti
non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel
comma 1 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non
consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli
enti non residenti, ciò anche in assenza di un'espressa esclusione
normativa in tal senso.
Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n.
460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti
propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di
lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso
massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo
viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal
decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge
3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni),
non possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.
Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo
sulla sussistenza dei requisiti dell'articolo 10 del decreto
legislativo in esame (es. esclusività dell'attività nei settori
art. 10, comma 1, lett. a).
1.2.
Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono redigere
lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di
acquisire tale qualifica.
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 fissa il contenuto
di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente
prevedere.
Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come
ONLUS i seguenti vincoli: "
a)
lo svolgimento
di attività in uno o più dei seguenti settori:
1)
assistenza sociale
e socio sanitaria;
2)
assistenza sanitaria;
3)
beneficenza;
4)
istruzione;
5)
formazione;
6)
sport dilettantistico;
7)
tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8)
tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9)
promozione della
cultura e dell'arte;
10)
tutela dei diritti
civili;
11)
ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b)
l'esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale;
c)
il divieto di
svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera
a)
ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse;
d)
il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
e)
l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
f)
l'obbligo di
devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
g)
l'obbligo di
redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h)
disciplina uniforme
del rapporto associativo e delle modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i)
l'uso, nella
denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
È del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale costituiscono vincoli ai quali
di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.
1.3.
Settori di attività
L'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita
i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
L'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997
vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle
espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse
direttamente connesse.
La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività - riportati
nel paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi
istituzionalmente in via esclusiva e diretta.
In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce
carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa
indicazione al riguardo contenuta nell'art. 3, comma 189, lett.
a), della legge delega n. 662 del 1996.
Ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito di attività consentito alle ONLUS
in ciascuno degli undici settori indicati nell'art. 10, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 si devono
tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo
seguente.
1.4.
Finalità di solidarietà sociale
L'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce
che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà
sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica
delle attività proprie di ciascun settore indicato nell'art.
10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460
del 1997.
In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 10 in esame prevedono:
"2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale
quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera
a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
"3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche
quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si
trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)
del comma 2.".
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:
"4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese
le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte
per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione
centrale dello Stato".
In sostanza i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell'individuazione
delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:
1)
settori per i
quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni
dei destinatari;
2)
settori per i
quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti,
per espressa previsione normativa.
1)
Settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate
alla condizione dei destinatari.
Tali settori sono i seguenti:
-
assistenza sanitaria;
-
istruzione;
-
formazione;
-
sport dilettantistico;
-
promozione della
cultura e dell'arte;
-
tutela dei diritti
civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti
settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora
l'attività ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi
a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare
in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a)
soggetti svantaggiati
a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari;
b)
componenti di
collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere
a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS,
ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti
entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado.
Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti,
qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico,
psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come
solidaristica l'attività dell'ente, possono essere beneficiari
delle attività istituzionali dell'organizzazione.
Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio
complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni
di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente
invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio
economico-familiare o di emarginazione sociale.
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti
casi:
-
disabili fisici
e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
-
tossico-dipendenti;
-
alcolisti;
-
indigenti;
-
anziani non autosufficienti
in condizioni di disagio economico;
-
minori abbandonati,
orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
-
profughi;
-
immigrati non
abbienti.
2)
Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione
normativa, le finalità di solidarietà sociale
Si tratta di settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si intendono
perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di
svantaggio dei destinatari dell'attività. Come precisato dal
comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano,
comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:
-
attività di assistenza
sociale e socio-sanitaria;
-
beneficenza;
-
tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
-
tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-
attività di promozione
della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
-
ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il fine solidaristico è considerato immanente per alcune attività, come l'assistenza
sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione
di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività
stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative.
Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed
artistico ovvero della natura e dell'ambiente e la ricerca scientifica,
il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a
beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.
Promozione della cultura e dell'arte
L'attività di promozione della cultura e dell'arte ha una posizione del tutto
peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle
per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata
alla condizione dei destinatari.
In via generale l'attività di promozione della cultura e dell'arte fa parte
quindi della prima categoria di settori di attività, di cui
si è in precedenza trattato, per i quali è necessario che l'attività
sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per
le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le
quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate inerenti
senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari,
ricomprende tra queste anche le attività di promozione della
cultura e dell'arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti
"apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato".
Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l'apporto economico
sia erogato dall'amministrazione centrale dello Stato con esclusione,
quindi, di quello effettuato da altri enti.
Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle
attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio
dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il riconoscimento di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato è "condicio sine qua non" per essere ammessi
a fruire della normativa ONLUS.
Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che "gli Istituti
che perseguono fini di promozione della cultura e dell'arte
e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere
individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati
da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1)
Legge 17 ottobre
1996, n. 534, "Norme per l'erogazione di contributi statali
alle Istituzioni Culturali".
2)
Legge 15 dicembre
1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
3)
Legge 1 dicembre
1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni.
4)
Legge 26 luglio
1984, n. 414 - "Società di cultura la Biennale di Venezia".
Si evidenzia che l'art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, stabilisce
che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa
legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale
dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella.
Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse
al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio
1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i
Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1 ottobre 1997.
Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla
base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni
competenti all'attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.
Attività di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 460 del 1997,
rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli
ambiti e delle modalità in cui l'attività di ricerca scientifica
potrà essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l'attività di
ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica
di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che
devono essere stabilite da norme regolamentari.
1.5.
Attività connesse
L'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta
alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle
a queste direttamente connesse.
Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione
di attività direttamente connesse:
"Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte
e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6),
9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle
stesse".
La norma riconduce in sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali:
1)
attività analoghe
a quelli istituzionali;
2)
attività accessorie
per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle
stesse.
1)
Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori
dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.
Si è precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell'assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della
cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, le finalità
di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie
sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività
estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Negli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie
effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette
condizioni, sempreché vengano rispettati le condizioni e i limiti
stabiliti dalla norma, in seguito specificati.
2)
Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.
Questo secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse
a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati
nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle
istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei
botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti
di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
È da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle
istituzionali, la preparazione di personale specializzato da
utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per
il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie
descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa
del decreto legislativo n. 460 del 1997, fonti per il "reperimento
di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali"
dell'organizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorietà per natura o di attività
integrative comporta che l'attività di reperimento dei fondi
non può costituire un'autonoma attività, ma deve svolgersi nel
contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione
con quest'ultima.
Condizioni e limiti per l'esercizio delle attività connesse
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo in esame
stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l'attività
istituzionale, che deve restare l'attività principale, e le
attività connesse.
La norma dispone che "l'esercizio delle attività connesse è consentito
a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno
dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse
non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione".
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attività direttamente connesse a quelle
istituzionali sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:
1)
le attività direttamente
connesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale;
2)
i proventi delle
attività direttamente connesse non superino il 66 per cento
delle spese complessive dell'organizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, affermare
il carattere non prevalente delle attività connesse "è
di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico
la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che
le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o
principale attività "connesse"".
Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l'esame di una pluralità di elementi
rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e
quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti,
l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle
prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta
e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria
relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività
istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore
criterio indicato al punto 2), che prende in esame i proventi
delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese
complessive dell'organizzazione.
1.6.
Finalità non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a)
divieto di distribuzione
anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
b)
destinazione
vincolata degli utili o avanzi di gestione;
c)
devoluzione vincolata
del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.
a)
Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili
o avanzi di gestione (Art. 10, comma 1, lett. d)
Il divieto è analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni
dall'art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e dall'art. 4,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 (v. Circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, par.
5.3.).
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è prevista l'ulteriore
possibilità di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre
ONLUS.
Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi
della disciplina delle ONLUS si precisa che è consentita la
destinazione del tre per cento degli utili ai fondi mutualistici
da parte delle società cooperative, quale destinazione imposta
dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 11).
Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie
che costituiscono "in ogni caso indiretta distribuzione
di utili o avanzi di gestione" ed assumono pertanto valore
di presunzione assoluta.
Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:
"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi
di gestione:
a)
le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti,
ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo,
a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle
società da questi direttamente o indirettamente controllate
o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione
della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a)
del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b)
l'acquisto di
beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,
siano superiori al loro valore normale;
c)
la corresponsione
ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni
e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
d)
la corresponsione
a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti
di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e)
la corresponsione
ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi
di lavoro per le medesime qualifiche".
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche
più favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione
della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano
l'organizzazione.
La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi sono relative alle attività statutarie proprie dei
settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente (art. 10, comma 1, lett. a), nn.
7 e 8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai familiari
degli stessi abbiano significato onorifico e valore economico
modico. È altresì vietato corrispondere, senza valide ragioni
economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni
o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia
da ricondurre la corresponsione ai consulenti della ONLUS di
corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dell'art. 10 in esame impone, inoltre, di non corrispondere
ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto per
il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima
degli interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti
diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari.
Detti interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto.
È, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per
cento a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime
qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).
b)
Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art.
10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle connesse.
L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti
fini.
c)
Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento
(art. 10, comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere
il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità.
La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell'istituendo
organismo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista
per le società cooperative dall'art. 11 della legge n. 59 del
1992.
Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione
del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. A tale conclusione
si perviene in considerazione della ratio della disposizione
in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi
ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio,
costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato,
o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità
sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.
Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS
nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi
di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero
utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica
di ONLUS.
Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovrà devolvere il patrimonio
ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di
controllo.
1.7.
Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma
1, lett. g)
È imposto alle ONLUS l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
a prescindere da specifiche previsioni civilistiche.
Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del
1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate
all'art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono
contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.
È appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali,
restano assoggettate alla normativa civilistica in materia nonché
agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le società
ed enti commerciali.
1.8.
Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett.
h)
È imposto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la presenza di
un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni
forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla
previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età
del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio
possibile da parte dei soggetti interessati sull'attività dell'organizzazione,
sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi
di legge.
Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art.
10, comma 7, del decreto legislativo n. 460 del 1997 nei confronti
delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto si richiamano i chiarimenti
forniti con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, relativamente
all'analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi
destinatari di uno specifico regime di favore.
In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto
per corrispondenza, mentre è stato precisato "che per le
organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener
conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione
reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonché del
principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato;
pertanto per tali organizzazioni è consentita l'espressione
del voto da parte degli associati mediante delega da conferire
ad altri associati".
1.9. Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilità
e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o l'acronimo "ONLUS".
L'art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono
tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.
Si segnala che l'art. 27 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta a soggetti
diversi dalle ONLUS l'uso della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"
e di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua
straniera.
Una specifica sanzione è prescritta per l'abuso della denominazione di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale dall'art. 28, comma 1, lett.
c), del decreto legislativo n. 460 del 1997, come si precisa
nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilità dei
rappresentanti legali e degli amministratori.
1.10.
Enti considerati in ogni caso ONLUS
Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che:
"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura
e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve
le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali
di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991".
La norma, in attuazione della delega recata dall'art. 3, comma 189, lett. b),
della legge n. 662 del 1996, sancisce l'automatica qualifica
come ONLUS dei seguenti soggetti:
-
organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
-
organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
-
cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione
cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Con circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l'automatica
qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta
che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti
o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma
1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi compresa la
prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente
l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
La relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia
in proposito che dall'estensione automatica della "soggettività
fiscale ONLUS" consegue che gli enti in questione possono
beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto
legislativo n. 460 del 1997 "senza necessità di dover previamente
modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né
di dover rispettare i requisiti richiesti nell'articolo 10 per
la generalità delle ONLUS".
La disposizione in commento dà attuazione altresì al disposto del comma 188
dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 secondo il quale "sono
fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49".
Al riguardo si ritiene che l'individuazione della norma di maggior favore possa
essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario
(organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa,
cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo
oggetto di agevolazioni.
In sostanza l'ente può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS
o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge
n. 266 del 1991, legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991),
ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative.
Ovviamente la scelta può essere effettuata in relazione alle
sole ipotesi in cui sia configurabile una alternatività tra
le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie
trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica
normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate
leggi speciali.La problematica relativa all'applicazione delle
norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente
le agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11.
Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attività
L'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede:
"Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1".
La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1,
del medesimo art. 10, secondo il quale è vietato alle ONLUS
di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici
settori tassativamente elencati alla lett. a), comma 1, dello
stesso articolo.
Gli enti ai quali è consentito derogare all'anzidetto principio sono i seguenti:
1)
enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
2)
associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art.
3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili
fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.
a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi
come ONLUS solo parzialmente cioè limitatamente alle attività
svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario
previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti
del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori
di cui al comma 1, lett. a), art. 10 menzionato a condizione
che per tali attività:
a)
siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo
in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
b)
siano rispettati
i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe
previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonché l'onere della
comunicazione imposto dall'art. 11 dello stesso decreto.
Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono
tenersi presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli
enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,
va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione
paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241 con
il quale è stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti "non sono..... applicabili.... le norme, dettate
dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione
ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque
richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico,
il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del
medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti
le persone giuridiche private".
Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma
della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole
art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
1.12.
ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilità nella categoria soggettiva
delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo
o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno
dell'attività di fatto dallo stesso svolta.
Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione
dell'ente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale
i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 in precedenza descritti.
Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni
dell'art. 87, comma 1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica
di ente non commerciale recate dall'art. 111-bis dello stesso
Testo Unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con
la già menzionata circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafo
1.
2.
Comunicazione ai sensi dell'art. 11
L'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
"
1.
È istituita presso
il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte
salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di istituzione del registro delle imprese, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività
previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta
giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono
le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione
deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che
comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2.
L'effettuazione
delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che intendono
avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo
in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione
dell'apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate
nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione
prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.
460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
-
organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
-
organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49;
-
cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione
cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni;
per i quali, come già illustrato nel paragrafo 1.10,
relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, il comma
8 art. 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma
189, lett. b), della legge n. 662 del 1996, ha disposto un'estensione
automatica della soggettività fiscale ONLUS.
2.1.
Termini di presentazione
L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini
entro cui deve essere effettuata la comunicazione.
a)
Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso
dei requisiti elencati art. 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato
alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art.
11 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, entro 30
giorni dalla data:
-
di redazione
dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
-
di autenticazione
o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma
di scrittura privata autenticata o registrata.
b)
Organizzazioni già costituite
Alle organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale
data svolgevano le attività previste dall'articolo 10, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, è stata
riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte
a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data
di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati
a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio
1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 11
in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale
delle Entrate competente.
2.2.
Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in esame, per
i soggetti che svolgono la propria attività nei settori elencati
art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento
costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario
riservato alle ONLUS.
Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come precisato,
delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non
governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti
i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle
agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n.
460 del 1997, in mancanza dell'anzidetta comunicazione.
2.3.
Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, tenuti ad
effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell'atto
costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a
decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre
il menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la
perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce
unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello
di comunicazione.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del
1° gennaio 1998, come in precedenza precisato, le stesse sono
state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le
ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 1998, a condizione che le anzidette
organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione
di cui all'art. 11 del decreto legislativo in commento entro
il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del
31 gennaio 1998 determina lo slittamento della decorrenza delle
agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a partire
dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2.4.
Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, come illustrato
al paragrafo 1.2, indica espressamente le clausole che devono
essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle
ONLUS.
Per le organizzazioni già operanti alla data del 1° gennaio 1998 nei settori
di attività individuati dall'art. 10, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare
i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate
dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova
normativa in materia di ONLUS.
Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato
unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998, è stato
precisato che le organizzazioni già operanti alla data del 1°
gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai
sensi dell'art. 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni
recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 adeguando i propri
statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.
Si precisa che entro il 30 giugno 1998 è sufficiente che lo statuto o l'atto
costitutivo, conformi alle disposizioni art. 10 del decreto
legislativo in commento, siano approvati dall'organo assembleare,
ancorché non sia intervenuta, ove richiesta, l'autorizzazione
dell'autorità di controllo competente.
Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché la mancata
definitiva approvazione delle clausole anzidette, comportano
il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo riservato
in via esclusiva alle ONLUS.
Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute
a darne comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto adeguamento,
alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.
2.5.
Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.
460 del 1997 deve essere effettuata utilizzando il modello approvato
con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, deve essere
spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera
presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare
direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente
la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli
estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato
con circolare n. 82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che
si intendono validamente effettuate esclusivamente le comunicazioni
redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta
Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate
alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al
domicilio fiscale dell'ente interessato. Comunicazione delle
variazioni.
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni
intervenute che comportano per l'ente la perdita della qualifica
di ONLUS.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della
variazione e la stessa dovrà essere specificata nel riquadro
appositamente previsto.
Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente,
entro trenta giorni, ogni variazione dei dati, già forniti in
sede di presentazione della comunicazione prescritta dall'art.
11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente
verificatasi.
2.6.
Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione
prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.
460 del 1997, comporta l'applicazione, nei confronti dei rappresentanti
legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
di una specifica sanzione, prevista dall'art. 28, comma 1, lett.
b), dello stesso decreto, il cui testo è il seguente:
"b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare
le comunicazioni previste dall'articolo 11, comma 1".
Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell'ipotesi in cui la
ONLUS fruisca dei benefici fiscali recati dalla Sez. II del
decreto legislativo n. 460 del 1997 senza effettuare la prescritta
comunicazione.
Nel caso in cui l'ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga
tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione
potrà essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si
applica in ogni caso per mancata comunicazione delle variazioni
che comportino la perdita della qualifica ONLUS.
3.
Trattamento delle ONLUS in materia di imposte sui redditi
3.1.
Attività istituzionali e attività connesse
L'art. 12 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico
delle imposte sui redditi l'art. 111-ter che disciplina il trattamento,
ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte dalle
ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che: "
1.
Per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle
società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale
lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2.
I proventi derivanti
dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono
alla formazione del reddito imponibile".
Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate
al comma 1, lett. a), art. 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997 intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale e attività connesse.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità;
conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti
ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la
natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa
previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 111-ter del T.U.I.R.,
alla formazione del reddito imponibile.
Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse
ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili prescritti
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'art.
20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto
dall'art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha, infatti,
sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della
tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni
fiscali per gli esercenti attività commerciali (v. paragrafo
relativo alle scritture contabili).
3.2.
Altri redditi
Occorre premettere che l'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone:"
alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali".
Ciò comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell'art.
108 del T.U.I.R, sulla base della somma dei redditi appartenenti
alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale,
d'impresa e redditi diversi).
Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall'art. 111-ter del T.U.I.R. interessano
esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate
all'IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari,
di capitale e diversi.
3.3.
Società cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall'art. 111-ter del T.U.I.R.
non si applicano alle società cooperative, ivi comprese le cooperative
sociali.
Ciò si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell'art. 111-ter anzidetto
che, utilizzando la locuzione "ad eccezione delle società
cooperative", esclude espressamente dal regime di decommercializzazione
delle attività istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori
distinzioni fra società cooperative in generale e cooperative
sociali.
Peraltro, il comma 2 dell'art. 111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti
destinatari della disposizione dallo stesso recata, lascia intendere,
sulla base di una interpretazione di tipo logico-sistematico
della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono
che essere quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso
art. 111-ter, cioè le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ad eccezione delle società cooperative.
Per queste ultime, ancorché destinatarie delle altre disposizioni agevolative
in materia di ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio
delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett.
a), del T.U.I.R., fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano
le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative
recata dal titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dall'art.
12 della legge n. 904 del 1977.
3.4.
Ritenute alla fonte
L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha stabilito che:
"Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica
la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Detta disposizione, in sostanza, prevede l'esonero dalla ritenuta del 4 per
cento stabilita dall'art. 28 del D.P.R. n. 600 richiamato sui
contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l'acquisto
di beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti
pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione
anche nei confronti delle società cooperative ONLUS.
Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa
presente che il comma 2 dello stesso art. 16 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 ha disposto che:
"Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute
alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica
l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati".
Poiché la norma ora citata fa esplicito richiamo "ai redditi di capitale"
si ritiene che la medesima non riguardi le società cooperative,
ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo,
in quanto enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.,
è formato da un'unica categoria reddituale, quella del reddito
d'impresa.
4.
Erogazioni liberali
4.1.
Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,
enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali
non residenti
L'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l'art. 13-bis
del T.U.I.R., recante la disciplina delle "detrazioni per
oneri", con l'aggiunta, al comma 1, della lett. i-bis),
la cui formulazione è la seguente:
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi,
per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati
dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni
e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Il comma 3, del predetto art. 13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilità
degli oneri sostenuti dalle società semplici, è stato modificato
come segue:
"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini dell'imputazione del reddito.".
Per le società semplici le erogazioni liberali in denaro sono detraibili, da
parte dei singoli soci, in proporzione ai redditi ad essi imputati
sulla base della loro quota di partecipazione agli utili della
società come previsto dal comma 1, dell'art. 5 del T.U.I.R..
L'art. 110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, è stato modificato
al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati
dalla lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell'art. 13-bis del T.U.I.R..
Pertanto, il comma 1, dell'art. 110-bis del T.U.I.R., come modificato dall'art.
13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è il seguente:
"1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono
a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli
oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta
per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è
aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.".
Ai fini della disciplina delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, è stato
modificato il comma 2-bis, dell'art. 113, del T.U.I.R., aggiungendo
tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata
lett. i-bis), del comma 1, dell'art. 13-bis del T.U.I.R. Il
testo, come riformulato, è il seguente:
"2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si
applica la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo periodo.".
Per la detrazione d'imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, è stato modificato l'art. 114, comma 1-bis, del
T.U.I.R., il cui attuale testo è il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre
a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione
dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo".
In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo
periodo del comma 1, dell'art. 110-bis del T.U.I.R., stabilisca
che nel caso "di rimborso degli oneri per i quali si è
fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel
quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo
pari al 22 per cento dell'onere rimborsato", tale percentuale
deve essere correttamente intesa nella misura del 19 per cento.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che
la disciplina relativa alle ONLUS si applica a decorrere dal
1° gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale di
detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata
nella misura del 22 per cento, è stata ridotta al 19 per cento,
come confermato con circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998.In sostanza,
la norma stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda spetta
per un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per
le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo
non superiore a quattro milioni di lire, sempreché tali oneri
non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.
La disposizione recata dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina
la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro in favore
delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalità di versamento delle
somme oggetto delle erogazioni liberali cui è condizionato il
diritto alla detrazione.
Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente
utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:
-
banca;
-
ufficio postale;
-
sistemi di pagamento
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari.
La previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio
nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria,
di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola,
nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.
Il comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha sancito
la non cumulabilità tra le detrazioni d'imposta spettanti per
le anzidette erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ai sensi
dell'art. 13-bis, comma 1, lett. 1-bis, del T.U.I.R., con gli
oneri deducibili, spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.
g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di organizzazioni non governative.
La formulazione letterale del comma 5, dell'art. 13, del decreto legislativo
n. 460 del 1997 in esame, è la seguente:
"5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a
favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista art. 10, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.".
Si precisa che laddove la norma surriportata parla di "deducibilità dal
reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alle legge 26 febbraio 1987", la
deducibilità di cui trattasi è da intendersi correttamente riferita
non al reddito imponibile, bensì al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non è parimenti consentita, per espressa
previsione del comma 7, dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997, la cumulabilità tra la detrazione d'imposta
spettante ai sensi dell'art. 114, comma 1-bis, del T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con
gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell'art. 114, comma
2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore
dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e fondazioni
legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività dirette
alla tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore di organismi
di gestione di parchi e riserve naturali, e di ogni altra zona
di tutela speciale paesistico-ambientale, nonché gestita da
associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate
per sostenere attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti.
4.2.
Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società
L'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ha modificato l'art. 65,
comma 2, del T.U.I.R., aggiungendo, tra l'altro, la seguente
lettera:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle ONLUS;".
La norma in esame sancisce la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni
liberali in denaro in favore delle ONLUS per un importo non
superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito
d'impresa dichiarato.
La deducibilità di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante usufruisce
per le medesime liberalità delle deduzioni previste dalle lettere
a) e b) del medesimo art. 65, comma 2, del T.U.I.R., per le
erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca
scientifica (lett. a) o per le erogazioni liberali a favore
di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lett. b).
4.3.
Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in
natura in favore delle ONLUS, introdotta per la prima volta
nell'ordinamento tributario dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 in esame.Le nuove forme di erogazioni liberali
sono previste in primo luogo nell'art. 13, comma 1, lett. b),
che ha aggiunto al comma 2, dell'art. 65 del T.U.I.R., anche
la seguente lett. c-septies): " c-septies) le spese relative
all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi.".
La disposizione prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute
per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio
di una ONLUS. È riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando
la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui
all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare"
i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un'ulteriore
deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo
delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
La deducibilità è ammessa sempreché si tratti di lavoratori
assunti a tempo indeterminato.
I commi 2 e 3, dello stesso art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
recano le seguenti disposizioni concernenti le erogazioni liberali
consistenti in cessioni gratuite di beni:
"2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in
alternativa all'usuale eliminazione del circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa
diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente
alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente
al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni
di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.".
In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni
in natura, recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare
gli effetti dell'art. 53, comma 2, del T.U.I.R., il quale considera
ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione
o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa stessa.
In particolare è consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente
e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici
alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito
commerciale.
Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari
o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito
commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che,
pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del
prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (es. prodotti
prossimi alla scadenza).
Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3,
dell'art. 13 in esame, anche altri beni diversi dalle derrate
alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione
dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
nonché all'ulteriore condizione che il costo specifico complessivo
dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
Tale costo specifico, d'importo complessivamente non superiore a due milioni
di lire, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali
in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a
4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato)
previsto dalla nuova lett. c-sexies), dell'art. 65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve
intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti
dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono
quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio,
il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti
finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati
nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc.
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell'art.
13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è subordinata al
rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma
4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS
beneficiaria:
-
preventiva comunicazione
delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente,
al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili
e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione
preventiva;
-
dichiarazione
da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa,
attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti
in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo
utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per
essa previsti;
-
annotazione,
da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini
I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei
beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione
deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo
alla cessione dei beni.
Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio
è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta
sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata art.
10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972, per la cui trattazione
si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni
fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.
5.
Agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto
5.1.
Esclusioni ed esenzioni
L'art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa
all'imposta sul valore aggiunto applicabile a determinate operazioni
poste in essere in favore delle ONLUS nonché ad alcune operazioni
attive poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modifiche in parola consistono nell'estendere alle ONLUS particolari disposizioni
di esclusione o di esenzione dall'applicazione del tributo,
già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi
particolare rilevanza sociale, in conformità alle norme comunitarie
dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio
1977.
In particolare la lett. a) del citato art. 14 modifica l'art. 3, terzo comma,
primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione
dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria
che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo
le parole: "solidarietà sociale", le seguenti: "nonché
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti
ai fini dell'I.V.A. le prestazioni pubblicitarie volte alla
promozione delle attività istituzionali delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
La successiva lett. b), del medesimo art. 14 del decreto legislativo n. 460
del 1997, individua le cessioni di beni effettuate in favore
delle ONLUS nonché le attività poste in essere da tali enti
che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art.
10 del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono modificati
i numeri 12), 15), 19), 20) e 27-ter) del citato articolo 10,
inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di carattere
soggettivo ivi disciplinate.
Per effetto della modifica art. 10, n. 12) in esame, risultano esenti dall'I.V.A.
le cessioni di beni, previste dall'art. 2, n. 4), del D.P.R.
n. 633 del 1972, per le quali l'imprenditore ha operato la detrazione
all'atto dell'acquisto o dell'importazione, effettuate in favore
delle ONLUS. Si precisa, altresì, che le cessioni gratuite di
beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività
propria dell'impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione
del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle
ONLUS, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. h), e dell'art.
2, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.
A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10
del D.P.R. n. 633 del 1972, le esenzioni dall'I.V.A. si estendono
alle ONLUS, nei limiti delle attività loro consentite come precisato
nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione
delle ONLUS.
Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono
le seguenti:
-
prestazioni di
trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati
(art. 10, n. 15);
-
prestazioni di
ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto (art. 10, n. 19);
-
prestazioni educative
dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere
anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione
e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture
di detti organismi (art. 10, n 20);
-
prestazioni socio-sanitarie,
di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili,
in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese direttamente (art. 10, n. 27-ter).
Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni
socio-sanitarie agevolate solo alcuni dei soggetti considerati
dall'art. 10, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n.
460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il
perseguimento delle finalità di solidarietà sociale alla circostanza
che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano
rese nei confronti della più ampia categoria delle persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei
confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.
27-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento
di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate ad
imposta con applicazione della aliquota ordinaria.
In relazione alle prestazioni di cui al n. 27-ter) art. 10 in esame, occorre
precisare che di recente l'art. 17, comma 38, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ha modificato art. 10, n. 27-ter) del
D.P.R. n. 633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:
"27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente
che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
In forza della modifica apportata dal citato art. 17, comma
38, della legge n. 449 del 1997, le parole "sia direttamente
che in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni e contratti
in genere" sono state sostituite con la parola "direttamente".
Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame
le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai
soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel citato art.
10, n. 27-ter), in esecuzione di un'obbligazione contrattuale
assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati.
Restano, invece, assoggettate all'I.V.A., con applicazione della
aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle
ONLUS in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati
ma in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni, contratti
in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio,
resta esclusa dall'esenzione l'ipotesi in cui l'obbligo di rendere
la prestazione socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti
di un Comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria.
Si rammenta che un'analoga limitazione non è stata introdotta nel n. 41-bis)
della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% alle
prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative
sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e
di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce
n. 41-bis) della citata tabella A, verranno forniti chiarimenti
nel paragrafo seguente.
5.2.
Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni
di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative
sociali
Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso
ONLUS, art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del
1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti
considerati automaticamente ONLUS.
La norma acquista particolare rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
poiché la convenienza della scelta fra disposizioni agevolative
dettate dalla legislazione speciale (legge n. 266 del 1991,
legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991) e quelle recate
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997 non risulta
immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi
bensì dall'analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto
interessato svolge l'attività.
Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento
sono le seguenti:
-
l'art. 8, comma
2, della legge n. 266 del 1991, il quale dispone che le operazioni
effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano
cessioni di beni né prestazioni di servizi e pertanto sono escluse
dal campo di applicazione dell'I.V.A.;
-
gli artt. 14,
comma 4, e 29, comma 4, della legge n. 49 del 1987, i quali
stabiliscono, rispettivamente, che alcune operazioni effettuate
nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni
non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione
di beni all'estero, in attuazione di finalità umanitarie, comprese
quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo,
non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto al pari delle
importazioni di beni destinati alle medesime finalità e che
le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non
governative sono da considerarsi attività di natura non commerciale;
-
l'art. 7, comma
3, della legge n. 381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il n.
41-bis), assoggettando all'aliquota del 4% le prestazioni di
carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A è stata oggetto di numerosi interventi modificativi,
da ultimo apportati dall'art. 4-bis del decreto legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507,
in base al quale risultano attualmente assoggettate all'aliquota
del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle
di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili
o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori, anche coinvolti in situazioni di disasattamento
e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle
cooperative diverse da quelle sociali di cui alla legge n. 381
del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Dette società cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni
la disposizione di cui art. 10, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633
del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti
dall'applicazione dell'I.V.A, mentre le cooperative sociali
possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore,
ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8, del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non
è configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non necessita
di una comunicazione agli Uffici secondo le modalità indicate
dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplinante
le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che
il soggetto svolge nell'anno solare. Ciò risponde sia ad esigenze
di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei
comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del
tributo, essendo l'I.V.A. un'imposta che si determina nell'arco
di un intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l'aliquota
I.V.A. del 4% ad alcune prestazioni di carattere socio-sanitario
ed educativo, ai sensi della legge n. 381 del 1991, non potrà
avvalersi nel corso dello stesso anno d'imposta delle disposizioni
esentative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n.
27-ter), per altre prestazioni socio-sanitarie, e n. 20), per
ulteriori prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni
non governative non possono avvalersi, nello stesso anno d'imposta,
delle disposizioni recate dall'art. 14 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 unitamente alle norme dell'art. 8, comma 2,
della legge n. 266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e
29, comma 4, della legge n. 49 del 1987, che rispettivamente
le riguardano.
6.
Esonero dalla certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A.
L'art. 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una disposizione
agevolativa in materia di osservanza degli obblighi contabili
prescritti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
In particolare, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi,
mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale,
le operazioni riconducibili alle attività istituzionali svolte
dalle ONLUS elencate dall'articolo 10, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo n. 460 del 1997.
Sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni
direttamente connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attività di natura commerciale, sia istituzionali
che connesse, l'obbligo di emissione della fattura prevista
dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora non ricorrano
i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello
stesso decreto, come, si evince dal disposto dell'articolo 15
del decreto legislativo in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indipendentemente
dalla natura istituzionale o meno dell'attività esercitata,
dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti
dal titolo secondo del più volte citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e cioè l'obbligo di registrazione,
di liquidazione del tributo, e relative annotazioni, nonché
quello di presentare le dichiarazioni.
7.
Altre agevolazioni
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto
numerose agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte
indirette, tasse e tributi locali, in conformità a quanto previsto
dall'art. 3, comma 189, lett. g), della legge n. 662 del 1996.
7.1.
Esenzioni dall'imposta di bollo
L'art. 17 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nella Tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art. 27-bis. Detta
disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame
gli"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche
se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni
e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
Si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti
destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.
Poiché l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa,
gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa
del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni,
non possono godere del beneficio in parola.
7.2.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
L'art. 18 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'art.
13-bis, il quale stabilisce che: "gli atti e provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".
7.3.
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
L'art. 19 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il testo dell'art.
3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, aggiungendo, dopo le parole: "altre finalità
di pubblica utilità "le seguenti", nonché quelli a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)".
Il nuovo testo dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni
e donazioni risulta, quindi, così formulato:
"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di
enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute,
che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l'educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
Si precisa che in forza del richiamo all'art. 3 del decreto legislativo n. 346
del 1990, contenuto negli artt. 1 e 10 del decreto legislativo
n. 347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte ipotecarie
e catastali, l'esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie
e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.
7.4.
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili
e dalla relativa imposta sostitutiva
L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha modificato il
testo dell'art. 25, primo comma, lett. c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo
all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili
acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: "pubblica
utilità" le seguenti ", nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 643
del 1972, prevede l'esenzione dall'INVIM" degli immobili
acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti
pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione,
l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di
assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica
o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale".
Evidentemente l'esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l'acquisto a
titolo gratuito per causa di morte trova la sua disciplina nel
secondo comma dello stesso art. 20 del decreto legislativo n.
460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art. 20 viene
introdotta, in favore delle ONLUS, l'esenzione dall'imposta
sostitutiva dell'INVIM di cui all'art. 11 del decreto legislativo
28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge
28 maggio 1997, n. 140.
Il testo del secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
è il seguente:
"L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale".
Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 140 del 1997:
"In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione,
acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta
solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di
proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili
medesimi, una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore
complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto
valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da
quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati,
ha effetto liberatorio anche per gli altri.
In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del
1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva,
oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli
articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30, comma 1, lettere
b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta
sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data
del 1° gennaio 2003".
Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1° gennaio 1998 e
quindi si applicano alle donazioni poste in essere ed alle successioni
aperte a decorrere dal 1° gennaio 1998.
7.5.
Esenzioni in materia di tributi locali
Con l'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 viene attribuito ai comuni,
alle province, alle regioni nonché alle province autonome di
Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore delle ONLUS
riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza
degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un
potere discrezionale esercitabile dall'ente locale con propria
deliberazione. Si richiama a tal fine l'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà
regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate,
anche tributarie.
7.6.
Agevolazioni in materia di imposta di registro
Con l'art. 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono disposte modifiche
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. In particolare l'anzidetto art. 22, alla lett.
a), introduce nell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata
al menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo,
un ottavo periodo così formulato "se il trasferimento avviene
a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):
lire 250.000" e aggiunge, inoltre, dopo la nota II-ter)
dello stesso art. 1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente
dispone: "A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto
entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace
o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta".
La lettera b) del medesimo art. 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997 aggiunge,
alla citata tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta
di registro, l'articolo 11-bis che dispone l'applicazione dell'imposta
fissa di lire 250.000 per gli "atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale".
Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell'imposta
di registro, il trattamento agevolato degli atti posti in essere
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare la lettera a) dell'art. 22 in esame introduce un trattamento
di favore, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro
nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per "i
trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili
e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari
di godimento" nei confronti delle ONLUS, purché ricorrano
le condizioni, di seguito esplicitate, dettate dalla nota II-quater)
della tariffa, parte prima.
Per usufruire del regime di cui si tratta è fatto obbligo alla ONLUS di rendere
nell'atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale
risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato
per lo svolgimento della propria attività; l'utilizzo diretto
del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di
acquisto. Il regime agevolato spetta, quindi, solo nell'ipotesi
in cui gli immobili entro due anni dall'acquisto vengano destinati,
in quanto strumentali, allo svolgimento dell'attività istituzionale
dell'organizzazione. Nell'ipotesi in cui sia stata resa nell'atto
di acquisto una dichiarazione d'intento mendace, ovvero non
sia stato realizzato, nel biennio previsto, l'utilizzo diretto
del bene ai fini istituzionali della ONLUS, è disposta la decadenza
dal beneficio tributario e, quindi, il recupero dell'imposta
di registro nella misura ordinaria, nonché l'applicazione di
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta
dovuta.
In relazione alla lettera b) dello stesso art. 22 del medesimo decreto legislativo
n. 460 del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni
previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi e gli
atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali è
stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura
fissa.
A tale proposito, considerata la genericità della previsione normativa, appare
evidente che sono compresi nel regime di favore gli atti sopra
individuati che recano, tra l'altro, conferimenti di proprietà
o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.
Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi ed
alle modifiche statutarie si precisa che l'agevolazione compete
anche prima dell'effettuazione della comunicazione prevista
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e che pertanto
gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad
accertare che i soggetti beneficiari del regime di favore abbiano
provveduto alla suddetta comunicazione nei termini prescritti
dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo
relativo alle comunicazioni.
L'Ufficio, conseguentemente, provvederà a recuperare le normali imposte qualora,
dai controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate
le previsioni dell'art. 11 sopra richiamato.
7.7.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
L'art. 23 del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che:
"1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle
ONLUS, nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia
data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere
stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività
di cui al comma 1 possa considerasi occasionale." La disposizione
in esame prevede l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli per
le attività spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia dalle associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Le attività spettacolistiche per le quali non è dovuta l'imposta sugli spettacoli
sono quelle indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972.
L'esenzione spetta a condizione che l'attività spettacolistica:
1)
sia svolta occasionalmente;
2)
sia svolta in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3)
sia data comunicazione
della attività all'ufficio accertatore territorialmente competente
(SIAE) prima dell'inizio della stessa.
7.8.
Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
L'art. 24 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime
agevolato per le lotterie, tombole e pesche di beneficenza già
previsto per gli enti morali, le associazioni ed i comitati
senza fini di lucro dall'art. 40, comma 1 del regio decreto
legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno
1939, n. 973.
Ai sensi dell'art. 40 del regio decreto n. 1933 del 1938 come modificato dal
decreto legislativo n. 460 del 1997, l'Ufficio delle Entrate,
o la Direzione Regionale delle Entrate ove esso non sia stato
ancora attivato, può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:
"
1)
le lotterie promosse
e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile,
con vendita di biglietti staccati dai registri a matrice in
numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola
operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita
di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;
2)
le tombole promosse
e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza
fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice
civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi
assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino
complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle
cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si
estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite
delle ricevitorie del lotto;
3)
le pesche o banchi
di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni
e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli
14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata
al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma
di lire 100.000.000.".
Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle
suindicate iniziative devono produrre apposita istanza in carta
da bollo all'Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale
delle Entrate competente per territorio.
All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 90
del Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio
1940, n. 1077.)
Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 460 del
1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza,
il disposto del penultimo comma dell'art. 40 del sopracitato
regio decreto legge n. 1933 del 1938, introdotto dall'articolo
8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che prevede un particolare
regime per le tombole i cui premi non superino complessivamente
tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui ricavato
non ecceda la somma di L.15.000.000, promosse in occasioni di
feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato
alle feste o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate
trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del T.U. delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733,
e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione amministrativa
rilasciata da Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole
e pesche o banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito
dell'abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo
19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della tassa di lotteria,
a decorrere dal 1° gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate
alla sola ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, nella misura
del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi dell'art. 30
del D.P.R. n. 600 del 1973. Detta ritenuta non è dovuta per
lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse in
occasione di feste o sagre a carattere locale.
8.
Scritture contabili delle ONLUS
L'art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, l'art. 20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni
tributarie riconosciute alle ONLUS, stabilisce obblighi formali
e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza
della gestione delle ONLUS medesime.
Il testo dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è il seguente: "
1.
Le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse
previsti, devono:
a)
in relazione
all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza
ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo
di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento,
da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse
da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse
scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore
a quello indicato dall'articolo 22;
b)
in relazione
alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16,
e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non
sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività
di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli atri
casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo
le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Gli obblighi
di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora
la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
2216 e 2217 del codice civile.
3.
I soggetti richiamati
al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e
connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo,
in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive,
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4.
In luogo delle
scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni
e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi
di cui all'articolo 20.
5.
Qualora i proventi
superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi
di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta
da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili".
Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le ONLUS, diverse da quelle costituite
in forma di società cooperativa, per le quali restano fermi
gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali,
per espressa disposizione legislativa devono assolvere, a pena
di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie
di adempimenti che di seguito si illustrano.
Il comma 1, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, dispone
nei confronti delle ONLUS l'obbligo di redigere, relativamente
all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività
istituzionale che delle attività connesse, scritture contabili
cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza
a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun
periodo della gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente
in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto
annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del decreto
legislativo n. 460 del 1997, opportunamente elaborato al fine
di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.
Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalità di vidimazione
o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa
documentazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 2, dell'art. 20-bis, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, considera
assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. a),
qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale,
tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice
civile e del libro inventari di cui all'art. 2217 del codice
civile.Il comma 1, lett. b), dell'art. 20-bis in esame, impone
alle ONLUS, relativamente alle attività direttamente connesse
a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste
dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Trattasi, in definitiva, di una contabilità specifica concernente le attività
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460
del 1997. Ovviamente detta contabilità non si pone come alternativa
agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.
a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma coesiste
con gli stessi che, come sopra accennato, si riferiscono a tutte
le attività, istituzionali e connesse, svolte dalla ONLUS.
Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett. b), dell'art. 20-bis consente
alle ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un
ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente
per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi,
di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti
in via generale ai fini dell'I.V.A. e quelli prescritti per
le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo
le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
In particolare, i predetti soggetti possono annotare l'ammontare complessivo,
distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun
mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti
ai fini dell'I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo,
che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato
nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni.
Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine
previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti
e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro
di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto
sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M.
11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio
1997).
Un'ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista,
dal comma 3 dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, per
le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito,
dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente
connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni,
limite modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art.
1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (cioè con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo
al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun
anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente).
Le ONLUS in possesso di tale requisito possono tenere per l'anno successivo,
in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche
di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R.
n. 600 del 1973 (ferme restando le scritture contabili prescritte
per le attività connesse dello stesso art. 20-bis, lett. b)
e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell'I.V.A.) nonché
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista,
il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini
e nei modi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel
testo integrato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460 del
1997.
Detto rendiconto, pertanto, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza,
il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Il comma 4 dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede una disciplina
semplificata per le organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e per le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49.
Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche,
previste dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
600 del 1973, redigere e tenere un rendiconto delle entrate
e delle spese relative all'attività complessivamente esercitata
nei termini e nei modi di cui all'art. 20, del D.P.R. n. 600
del 1973, come integrato dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 460 del 1997, indipendentemente dall'ammontare dei proventi
conseguiti Il rendiconto va redatto entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio e accompagnato da una relazione illustrativa
ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza.
Il comma 5 dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, introduce un particolare
onere nei confronti delle ONLUS i cui proventi complessivi superino,
per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire,
importo modificabile annualmente secondo le modalità previste
dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
già in precedenza illustrate.
Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi di lire venga superato
consecutivamente per il secondo periodo d'imposta, già per il
periodo medesimo dovrà essere predisposta, in allegato al bilancio
di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal
decreto legislativo n. 460 del 1997, una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori
contabili.
Il comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, stabilisce,
poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici e per le associazioni
di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, dello stesso
decreto legislativo n. 460 del 1997, l'applicazione degli obblighi
contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
anziché all'attività complessivamente svolta dai soggetti stessi,
è limitata alle sole attività, istituzionali e a quelle ad esse
connesse, ammesse al regime proprio delle ONLUS.
La separata tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attività
costituisce condizione essenziale ai fini dell'applicabilità
ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte
dal decreto legislativo n. 460 del 1997, così come previsto
dal citato comma 9 dell'art. 10 del decreto medesimo.
9.
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori delle ONLUS
L'art. 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni
previste dalle leggi tributarie, stabilisce specifiche sanzioni
amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso
contenute.
Il testo dell'art. 28 è il seguente: "
1.
Indipendentemente
da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a)
i rappresentanti
legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che
si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza
dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni
statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 12 milioni;
b)
i soggetti di
cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare
le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
c)
chiunque contravviene
al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa
da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2.
Le sanzioni previste
dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo
comma e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3.
I rappresentanti
legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni
che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente
decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati".
Il comma 1, lett. a), dell'articolo in esame prevede l'applicazione di una specifica
sanzione nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri
degli organi amministrativi della ONLUS qualora la stessa usufruisca
dei benefici recati dal decreto legislativo n. 460 del 1997,
in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od
oggettivo, espressamente previsti dal comma 1 dell'art. 10 del
citato decreto, o allorché siano state violate le disposizioni
statutarie in relazione al divieto di svolgere attività diverse
da quelle espressamente previste dall'art. 10 o al divieto di
distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente
alle lettere c) e d), del comma 1, dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
La sanzione prevista è determinata in misura variabile tra un limite minimo
di lire 2 milioni ed un limite massimo di lire 12 milioni.
La seconda violazione, prevista dal comma 1, lett. b), dell'art. 28 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, come già precisato al paragrafo
concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti
dei soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata
la comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova applicazione nel caso
in cui l'ente, in mancanza della predetta comunicazione, abbia
usufruito delle agevolazioni riservate alle ONLUS.
La sanzione è stabilita in misura variabile tra un limite minimo di lire 200
mila e un limite massimo di lire 2 milioni.
Ulteriore fattispecie di violazione, individuata dall'art. 28, comma 1, in esame
ha carattere generale essendo rivolta a chiunque abusi dell'acronimo
ONLUS ovvero di altre parole anche in lingua straniera o locuzioni
analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica dell'ente.
In quest'ultimo caso la sanzione è determinata in misura variabile tra un limite
minimo di lire 600 mila e un limite massimo di lire 6 milioni.
Competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra
è l'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale
della ONLUS. Si fa presente che l'art. 28 del decreto legislativo
in esame, al comma 2, richiama l'art. 54, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che è stato abrogato dall'art. 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28
deve farsi, pertanto, riferimento all'art. 7 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
10.
Rinvio alla normativa degli enti non commerciali
L'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere
residuale con la quale viene precisato che si applica alle ONLUS,
per quanto non specificamente disciplinato, la normativa relativa
agli enti non commerciali.
La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e 9 dello stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, concernenti rispettivamente agevolazioni
per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi
corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato
di attività e agevolazioni temporanee per il trasferimento di
beni patrimoniali. Da ciò consegue, in particolare, che le ONLUS,
al pari degli enti non commerciali, possono svolgere attività
di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni
e limiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 460
del 1997.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito alle anzidette norme, alla
circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafi 2 e 7.
Si ritiene di dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali,
ivi comprese quelle recate dai richiamati articoli 2 e 9 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano, in quanto
incompatibili, alle società cooperative ONLUS, atteso che queste
ultime, come già precisato, sono inquadrabili fra i soggetti
di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. e sono,
pertanto, assoggettate alla disciplina tributaria delle società
ed enti commerciali.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.