Circolare Ministero delle Finanze n. 14E del 26 febbraio
2003
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Attivita' di controllo
nei confronti delle organizzazioni iscritte nell'anagrafe unica
delle ONLUS. Decadenza dalle agevolazioni
Sintesi:
La circolare fornisce le istruzioni e le regole alle Direzioni
Regionali per l'attivita' di controllo e di verifica fiscale in
ordine alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale (ONLUS)
che, ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997, sono iscritte
nell'apposita anagrafe. L'agenzia precisa che, in attesa dell'emanazione
del decreto ministeriale previsto dall'articolo 11 del summenzionato
decreto, l'attivita' di controllo si rende necessaria in quanto
dall'esame degli elementi confluiti nell'Anagrafe delle ONLUS
e' emersa la presenza di soggetti che sembrano non essere in possesso
dei requisiti necessari per qualificarsi quale organizzazione
non lucrativa. L'attivita' di controllo e' impostata su diversi
livelli:
. il primo sara' un riscontro formale della veridicita' delle
autocertificazioni presentate nell'istanza di iscrizioni. Le Direzioni
regionali possono richiedere, ai soggetti interessati, lo statuto,
l'atto costitutivo ed eventuali altri documenti di interesse,
nonche' inviare un questionario da compilare in ogni sua parte
(la mancata restituzione o la parzialita' delle risposte sara'
sanzionata). Qualora, alla luce di un piu' approfondito esame
delle proprie caratteristiche, l'organizzazione riconosca di essersi
erroneamente qualificata come ONLUS puo' chiedere la cancellazione
dall'anagrafe, direttamente con la restituzione del questionario.
In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell'ente
interessato, qualora i riscontri evidenzino l'insussistenza dei
presupposti necessari per la presenza del soggetto nell'anagrafe,
le Direzioni Regionali, dopo aver acquisito il parere dell'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001 n. 329, devono comunicare all'ente interessato l'esito
sfavorevole del controllo formale con la conseguente cancellazione
dall'anagrafe. Il provvedimento, debitamente notificato, deve
evidenziare i motivi che hanno configurato l'insussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS e, di
conseguenza, per l'accesso al regime tributario agevolato.
. il secondo, se l'attivita' istruttoria, evidenziera' fattispecie
meritevoli di approfondimento, si passera' ai controlli sostanziali
al fine di verificare se l'attivita' svolta dalla societa' sia
propria della ONLUS cosi' come specificato nell'articolo 10 del
decreto legislativo n.460 del 1997 e sia svolta con l'unico fine
della solidarieta' sociale.
Testo:
1. Premessa
In attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 188 e
189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, sez. II, sono state emanate norme sulla
definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS).
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha definito
i requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento
di finalita' di solidarieta' sociale.
Trattasi di organizzazioni caratterizzate dall'assenza dello scopo
di lucro, la cui attivita' e' diretta a fini altruistici.
Possono acquisire la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati,
le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato con o senza personalita' giuridica. L'ultimo comma dell'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 espressamente esclude
che possano assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici,
le societa' commerciali diverse dalle cooperative, gli enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (fondazioni bancarie),
i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Dal punto di vista formale i benefici fiscali previsti per le
ONLUS sono subordinati al rispetto di due condizioni:
- recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l'iscrizione
all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11
del medesimo decreto.
L'articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo prevede
che siano considerate in ogni caso ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalita', le cosiddette "ONLUS di
diritto", cioe' gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri regionali
e delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, che risultino iscritte nella "sezione cooperazione
sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577
e successive modificazioni, nonche' i consorzi che abbiano la
base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Tra le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi
del comma 9 dello stesso articolo 10, rientra anche la categoria
dei soggetti c.d. "ONLUS parziali" cioe' gli enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Tali organizzazioni sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Fatta eccezione per
la prescrizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche
agevolative del citato decreto, a condizione che per tali attivita'
siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Il Ministero delle Finanze con le circolari n. 82/E del 12 marzo
1998, n. 127/E del 19 maggio 1998, n. 168/E del 26 giugno 1998,
n. 22/E del 22 gennaio 1999 ha fornito istruzioni per l'applicazione
delle anzidette disposizioni normative.
L'Agenzia delle Entrate e, in precedenza, il Dipartimento delle
Entrate del Ministero delle Finanze hanno provveduto, inoltre,
ad emanare diverse risoluzioni in materia, tutte reperibili nel
sito internet dell'Agenzia delle Entrate al servizio "documentazione
tributaria".
2. Anagrafe ONLUS
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha previsto
l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, dell'anagrafe
unica delle ONLUS nella quale devono confluire le comunicazioni
rese alle Direzioni Regionali dalle organizzazioni interessate
diverse da quelle previste al comma 8 dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo.
La predetta competenza deve intendersi attribuita all'Agenzia
delle Entrate in forza delle disposizioni contenute negli articoli
57 e 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
l'istituzione delle Agenzie Fiscali.
La presentazione del modello di comunicazione, con la quale l'organizzazione
si qualifica come ONLUS, autocertificando il possesso dei requisiti
necessari previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997, ha determinato l'inserimento dell'organizzazione
nell'anagrafe unica delle ONLUS anche di soggetti sprovvisti dei
necessari requisiti.
Dall'esame dei dati confluiti nell'anagrafe emerge, infatti, la
presenza di soggetti che non sembrano possedere i requisiti tipici
delle ONLUS.
Risultano presenti in anagrafe, ad esempio, complessi bandistici,
pro-loco, comitati di festeggiamenti, societa' sportive, associazioni
di danza, circoli ippici e di pesca, di tiro a volo e altre organizzazioni
similari, le cui caratteristiche fanno sorgere dubbi sul possesso
da parte delle stesse di tutti i requisiti previsti dall'articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (schematicamente riepilogati
nell'allegato n. 1).
Detta anagrafe, che ha una funzione ricognitiva dei soggetti che
intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate alle
ONLUS, e' quindi, particolarmente utile anche per la selezione
di soggetti da sottoporre al controllo.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo
11, comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997, con la presente
circolare si forniscono le seguenti istruzioni al fine di garantire
l'uniformita' di comportamento delle Direzioni Regionali nel controllo
delle organizzazioni inserite nell'anagrafe delle ONLUS.
3. Riscontri e controlli formali
Per impedire l'indebita fruizione del regime agevolativo previsto
per le ONLUS da parte delle organizzazioni che, a seguito della
presentazione del suddetto modello di comunicazione risultano
inserite nell'anagrafe unica, si rendono necessari alcuni riscontri
intesi a verificare in primo luogo l'esattezza e la completezza
dei dati comunicati, nonche' la rispondenza dei dati e dell'attivita'
dichiarati ai presupposti di legge.
Ai fini del corretto assolvimento di tali controlli le Direzioni
Regionali possono invitare i soggetti interessati a trasmettere,
ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, lo statuto, l'atto costitutivo ovvero
altri documenti ritenuti necessari, entro un termine congruo e
comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta
(in conformita' al termine stabilito dall'articolo 6, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212). Per i documenti gia' in possesso
dell'Amministrazione, le Direzioni Regionali possono chiedere
gli elementi atti a facilitare l'acquisizione d'ufficio dei medesimi.
Le Direzioni possono, inoltre, ove lo ritengano necessario, invitare
i soggetti in argomento a compilare un apposito questionario,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato n. 2), per
acquisire ulteriori chiarimenti ed informazioni. Al questionario
e' opportuno allegare, al fine di favorire la conoscenza e la
corretta applicazione delle norme, il
prospetto riepilogativo dei requisiti qualificanti le ONLUS, riportato
in allegato.
Per rendere piu' incisiva l'azione ed evitare condotte che possano
ostacolare l'attivita' di controllo, nello schema di questionario
che si propone e' richiamato il disposto dell'art. 11, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce,
con la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro, l'omissione
di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, la mancata
restituzione dei questionari inviati o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere.
L'attivita' di riscontro come sopra specificata viene concepita
soprattutto in funzione della proficua organizzazione dell'anagrafe
unica, la cui rispondenza alle finalita' conoscitive prefigurate
dal legislatore verrebbe ostacolata dalla presenza di organizzazioni
sprovviste dei requisiti di legge.
Pertanto nella parte finale del questionario dovra' essere contemplato
l'invito ad inoltrare richiesta di cancellazione dall'anagrafe
qualora, alla luce di un piu' approfondito esame delle proprie
caratteristiche, l'organizzazione riconosca di essersi erroneamente
qualificata come ONLUS.
In mancanza della richiesta di cancellazione da parte dell'ente
interessato, qualora i riscontri evidenzino l'insussistenza dei
presupposti necessari per la presenza del soggetto nell'anagrafe,
le Direzioni Regionali, dopo aver acquisito il parere dell'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001 n. 329, devono comunicare all'ente interessato l'esito
sfavorevole del controllo formale con la conseguente cancellazione
dall'anagrafe.
Il provvedimento, debitamente notificato, deve evidenziare i motivi
che hanno configurato l'insussistenza dei requisiti formali per
l'uso della denominazione di ONLUS e, di conseguenza, per l'accesso
al regime tributario agevolato.
Avverso il suddetto provvedimento puo' essere proposto ricorso
alla Commissione Tributaria Provinciale, nella cui circoscrizione
ha sede la Direzione Regionale che ha emesso il provvedimento,
con le modalita' previste dal decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Direzioni Regionali trasmetteranno copia del provvedimento
all'ufficio locale nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale dell'ente interessato, per l'inserimento del soggetto
nel piano annuale dei controlli, al fine di recuperare, entro
i relativi termini di decadenza, gli eventuali indebiti risparmi
di imposte e relativi interessi nonche' per l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 460
del 1997 e di quelle previste dalle singole leggi d'imposta, ove
dovute.
Inoltre, si evidenzia che con riferimento a particolari recuperi
di imposta verranno interessati gli uffici che potrebbero risultare
competenti.
Cosi', ad esempio, per l'imposta di registro, nonche' di bollo,
la comunicazione verra' inviata agli uffici locali che, in base
all'interrogazione effettuata all'anagrafe tributaria, risultino
competenti con riferimento ad eventuali atti a cui ha partecipato
il soggetto interessato.
Le risorse impiegate nell'attivita' di controllo sopra descritta
svolta dalle Direzioni Regionali saranno trasmesse e consuntivate,
sulla base delle ore persona effettivamente impiegate, nell'ambito
del processo "Funzioni strumentali all'attivita' di controllo".
Ai fini della consuntivazione andra' altresi' indicato il numero
delle posizioni esaminate nonche' il numero di quelle oggetto
del provvedimento di esito sfavorevole del controllo.
4. Ulteriori istruzioni operative
Il modello di comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
prevede espressamente l'indicazione del codice fiscale del soggetto
interessato.
La richiesta di attribuzione del codice fiscale, pertanto, si
pone in un momento precedente rispetto alla comunicazione di cui
al citato articolo 11.
Inoltre, la richiesta di codice fiscale in ogni caso prescinde
dall'invio di una comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS.
Al riguardo, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla richiesta
di attribuzione del codice fiscale da parte di un soggetto che
inserisca l'acronimo ONLUS come parte integrante della denominazione
stessa.
In tal caso gli Uffici, nel trasmettere la richiesta di attribuzione
del codice fiscale al sistema dell'anagrafe tributaria, non devono
inserire l'acronimo ONLUS all'interno dell'apposito rigo riservato
alla denominazione, per evitare che l'amministrazione finanziaria
emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati
come
certificazione nei confronti di terzi dello status di ONLUS.
Analogo comportamento verra' seguito dai soggetti che utilizzano
le modalita' alternative rispetto alla presentazione diretta,
per la richiesta del codice fiscale/partita IVA, cosi' come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001,
n. 404.
Inoltre, sempre al fine di riportare in anagrafe tributaria informazioni
corrette rispetto alla situazione dell'ente, l'ufficio locale
competente, a seguito del provvedimento di cancellazione, provvedera'
a rendere coerente la denominazione eliminando d'ufficio l'acronimo
ONLUS.
La procedura di correzione dei dati presenti in anagrafe tributaria
verra', inoltre, seguita laddove, anche a seguito di attivita'
di controllo, la cancellazione sia stata effettuata su richiesta
dello stesso soggetto interessato.
Si ritiene opportuno precisare che le Direzioni Regionali non
sono tenute a rilasciare alcuna certificazione che attesti il
carattere di ONLUS dell'organizzazione.
Eventuali attestazioni possono solo dar conto della presenza dell'ente
nell'anagrafe, a seguito dell'invio della comunicazione.
Dovra' essere, inoltre, specificato che e' fatto salvo l'esito
di successivi controlli.
5. Controlli Sostanziali
L'attivita' istruttoria svolta nell'ambito dei controlli formali,
descritta nei paragrafi precedenti, puo' evidenziare fattispecie
meritevoli di un successivo approfondimento di indagine.
Si e' gia' rappresentato che, in caso di esito sfavorevole del
controllo formale, le Direzioni Regionali trasmetteranno copia
del provvedimento agli uffici competenti per l'effettuazione dei
relativi controlli, al fine di recuperare le maggiori imposte
e i relativi interessi nonche' per l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 e di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.
Vi e', inoltre, la possibilita' che i controlli formali non facciano
emergere l'insussistenza dei requisiti formali, ma comunque ingenerino
dubbi sull'effettiva presenza e rispetto di tutti i requisiti
e presupposti necessari per l'uso della denominazione di ONLUS.
Detti controlli potrebbero addirittura evidenziare circostanze
sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie attivita' lucrative,
non indirizzate al perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'
sociale, da parte di soggetti che solo apparentemente rivestono
la forma di ONLUS.
Si rende, pertanto, necessaria un'attivita' di controllo sostanziale
nei confronti dei:
- soggetti che non hanno risposto alla richiesta di ulteriori
informazioni, per i quali la Direzione Regionale non ha provveduto
a comunicare l'esito sfavorevole del controllo, rendendosi necessaria
un'ulteriore attivita' di riscontro;
- soggetti che sembrano formalmente possedere i requisiti richiesti
dalla legge, per i quali tuttavia sorgono dubbi sull'effettiva
sussistenza dei requisiti per l'uso della denominazione ONLUS
e per l'accesso al regime tributario agevolato.
La finalita' del controllo e' quella di verificare, tra l'altro,
se l'attivita' in concreto esercitata sia effettivamente da ricomprendere
tra quelle previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 e sia svolta per l'esclusivo perseguimento
di finalita' di solidarieta' sociale.
Pertanto, le Direzioni Regionali coordineranno l'attivita' in
argomento, selezionando i soggetti anche sulla base delle informazioni
acquisite dalla conoscenza della realta' locale.
I controlli sui soggetti verranno svolti dagli uffici operativi,
fatta salva la possibilita' per le Direzioni Regionali di svolgere
gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione alla particolarita'
ed alla complessita' del caso specifico.
L'attivita' in argomento sara' consuntivata nell'ambito del macro-processo
"Prevenzione e contrasto all'evasione" secondo i criteri
di cui alla circolare n. 72/E del 14 agosto 2002.
Gli uffici comunicheranno i risultati dell'attivita' di controllo
sostanziale alle Direzioni Regionali che, a loro volta, nel quadro
degli adempimenti connessi con la gestione corretta dell'anagrafe
delle ONLUS, previa richiesta di parere all'Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, notificheranno al soggetto
interessato il provvedimento
di cancellazione dall'anagrafe, evidenziando i motivi che non
permettono al soggetto di utilizzare la denominazione di ONLUS
e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.
Avverso tale provvedimento potra' essere proposto ricorso agli
organi di giustizia tributaria, come indicato al precedente paragrafo
3.
6. Relazioni con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale.
L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, e' operativa presso
i propri uffici siti in Milano, Via Dogana, 4 - CAP 20123.
L'organizzazione interna, il funzionamento e le attribuzioni di
suddetta Agenzia sono state disciplinate con apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190, del 17 agosto 2001.
L'articolo 4 del regolamento disciplina le relazioni dell'Agenzia
per le ONLUS con le pubbliche amministrazioni.
In particolare il comma 2 dello stesso articolo 4 stabilisce i
casi in cui le amministrazioni statali "sono tenute a richiedere
preventivamente il parere dell'Agenzia".
Cio' posto, dal momento che l'Agenzia delle entrate e' subentrata
nei diritti e negli obblighi gia' di pertinenza del Dipartimento
delle entrate, dell'ex Ministero delle finanze, si ritiene che
la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del citato regolamento
riguardi anche gli atti di competenza dell'Agenzia delle entrate.
In particolare si richiama l'attenzione sulle lettere c) e f)
del comma 2 del medesimo articolo 4 del regolamento n. 329 del
2001, concernenti rispettivamente "l'organizzazione dell'anagrafe
unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460" e la "decadenza totale o parziale
delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del regolamento emanato
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329
del 2001, tuttavia, trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei
pareri di cui al comma 2, le Direzioni regionali interessate procederanno
autonomamente, salvo richiesta da parte dell'Agenzia per le ONLUS
di un termine maggiore, da concordare, ove sia necessaria un'istruttoria
piu' approfondita.
Si raccomanda alle Direzioni Regionali di segnalare all'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale i casi
in cui e' necessario procedere con particolare urgenza.
Sara' cura delle Direzioni Regionali assicurare l'esatto adempimento
delle presenti istruzioni e vigilare sul tempestivo svolgimento
dell'azione accertatrice da parte degli uffici competenti per
il recupero delle maggiori imposte e dei relativi interessi nonche'
per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e di
quelle previste dalle singole leggi d'imposta.