Circolare Ministero delle Finanze n. 124E del 12 maggio
1998
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sezione I. Modifiche alla disciplina
degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito
e di imposta sul valore aggiunto
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 100
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1/L alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998) ha dato
attuazione alle deleghe recate nei commi 186- 187 dell'art.
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali, e nei
commi 188-189 del medesimo articolo 3, concernenti la disciplina
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Il menzionato decreto legislativo è strutturato in due sezioni, la prima riservata
al riordino delle norme tributarie relative agli enti non commerciali,
la seconda alla definizione e regolamentazione delle ONLUS.
Sul piano sistematico il decreto legislativo in argomento non costituisce una
legge speciale in materia di enti non commerciali e organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è operato
prevalentemente attraverso modifiche ed integrazioni del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché‚ dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, istitutivo dell'imposta del valore aggiunto.
Per le ONLUS il regime agevolativo discende in gran parte da interventi su singole
leggi di imposta.
Le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997 sono entrate
in vigore il1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui
redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicurare
uniformità di interpretazione da parte degli uffici interessati
relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione
I (artt. 1-9) del decreto legislativo in oggetto.
Con successiva circolare verranno fornite istruzioni per l'applicazione delle
disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, contenute nella Sezione II del medesimo decreto
legislativo n. 460 del 1997.
1.
Qualificazione degli enti non commerciali
1.1
Nozione di ente non commerciale
Il decreto legislativo n. 460 del 1997, nel riordinare la disciplina degli enti
non commerciali, non ha apportato modifiche alla disposizione
recata dall'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. che fornisce
la nozione generale di "ente non commerciale", individuando
tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi
dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali.
L'elemento distintivo degli enti non commerciali, anche a seguito del citato
decreto legislativo n. 460 del 1997, è costituito, quindi, dal
fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale
lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi
per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi
dell'art. 51 del T.U.I.R.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale
la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale
delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la
destinazione dei risultati.
1.2
Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività
L'art. 87, comma 4, del T.U.I.R. stabilisce i criteri per l'individuazione dell'oggetto
esclusivo o principale dell'ente.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n.
460 del 1997 che ha, altresì, aggiunto allo stesso art. 87 un
ulteriore comma 4-bis.
Nella previgente formulazione l'anzidetto comma 4 dell'art. 87 disponeva che
"l'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato
in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza,
in base all'attività effettivamente esercitata".
La disposizione recata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 stabilisce che:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".
Il successivo comma 4-bis prevede che:
"4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato
in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli
enti non residenti".
Le novità introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonché dal successivo
comma 4-bis sono le seguenti:
1) Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87, oltre che
operare un esplicito riferimento alla "legge" e allo
"statuto" - modifiche queste di natura meramente formale
- contiene il riferimento, assente nella previgente disposizione,
alla "scrittura privata registrata". È sufficiente,
cioè, per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale
dell'attività dell'ente non commerciale, l'esistenza dell'atto
costitutivo o dello statuto nella forma della scrittura privata
registrata, in alternativa all'atto pubblico o alla scrittura
privata autenticata.
2) Vengono, inoltre, differenziati i criteri per l'individuazione
dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, a seconda
che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
a) Enti residenti
Per gli enti residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato
in base alla legge (di regola per gli enti pubblici), all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza degli anzidetti atti o delle predette forme (atto pubblico o scrittura
privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente
è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
b) Enti non residenti
Per gli enti non residenti il comma 4-bis dell'art. 87 prevede che l'esame dell'oggetto
principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla
base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato.
3) La previsione più innovativa e di maggior rilievo rispetto
alla previgente disciplina è costituita dalla definizione dell'oggetto
principale dell'attività, recata dal novellato comma 4 dell'art.
87.
Secondo tale disposizione, per oggetto principale si intende l'attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale,
occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello
statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività,
di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale,
per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività
che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella
che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che
tipicizza l'ente medesimo. Se l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve
annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte
sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente,
deve essere rispettivamente assoggettato alla disciplina recata
dal Titolo II, Capo III, del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R.
n. 633 del 1972 nonché alla disciplina contabile prevista per
tale categoria di enti.
Diversamente, l'ente, ancorché‚ dichiari finalità non lucrative, è considerato
ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione
degli scopi tipici è di natura commerciale.
La definizione di ente non commerciale risultante dal riformulato comma 4 dell'art.
87 del T.U.I.R. deve, tuttavia, essere confrontata con la previsione
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente
"la perdita della qualifica di ente non commerciale".
1.3
Perdita della qualifica di ente non commerciale
L'art. 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel T.U.I.R.
l'art. 111-bis, che, ai commi 1 e 2, dispone:
"1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde
la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a)
prevalenza delle
immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività.
Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative
all'attività commerciale - tra le quali devono comprendersi
tutte le tipologie indicate nell'articolo 2424 del codice civile
e cioè le immobilizzazioni materiali quali fabbricati, impianti,
macchinari, automezzi, mobili, ecc., le immobilizzazioni immateriali
quali brevetti, diritti d'autore, avviamento, spese di impianto
e così via e le immobilizzazioni finanziarie - e gli investimenti
relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti
relativi alle attività decommercializzate.
b)
prevalenza dei
ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali.
c)
prevalenza dei
redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative.
Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi
del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale.
Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e sistematico,
in coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d),
la locuzione "redditi derivanti da attività commerciali",
contenuta nella disposizione in esame, deve essere correttamente
intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d'impresa.
Si precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto
vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività
aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento;
detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del
reddito degli enti non commerciali ai sensi dell'art. 108, comma
2-bis, del T.U.I.R.).
d)
prevalenza delle
componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto
alle restanti spese".
L'art. 6 in esame ha dato attuazione al criterio dettato dall'art. 3, comma
187, lett. a), della legge delega n. 662 del 1996, secondo cui
il legislatore avrebbe dovuto procedere alla "definizione
della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza
ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente
esercitata", provvedendo ad individuare elementi di carattere
oggettivo, la cui presenza consente di verificare in termini
di effettività l'attività prevalente.
La norma fondamentale, per verificare in termini di effettività la natura dell'ente
dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto, è quella recata
dal primo comma dell'art. 111-bis del T.U.I.R. che contiene
una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non
commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale
(in base all'art. 51 del T.U.I.R.).
La qualifica di ente non commerciale, impressa dalla legge, dall'atto costitutivo
o dallo statuto, che consente all'ente di fruire della disciplina
degli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata,
pertanto, prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.
Il secondo comma dell'art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri che costituiscono
"fatti indice di commercialità", i quali non comportano
automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale,
ma solo particolarmente significativi e inducono ad un giudizio
complessivo sull'attività effettivamente esercitata. Questa
norma, in sostanza, non contiene presunzioni assolute di commercialità,
ma traccia un percorso logico, anche se non vincolante quanto
alle conclusioni, per la qualificazione dell'ente non commerciale,
individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto (e
non solo quindi) unitamente ad altri elementi di giudizio. Non
è, pertanto, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni
stabilite dal secondo comma dell'art. 111-bis per poter ritenere
avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni
caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori
elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente
svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività
commerciale.
Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo
in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell'art. 111-bis
del T.U.I.R. costituiscono indizi valutabili in concorso con
altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche
complessive dell'ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze
indicate nel citato comma 2 dell'art. 111-bis in capo ad enti
la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non
commerciale (es., partiti politici, associazioni sindacali e
di categoria rappresentate nel CNEL) non può di per sé far venir
meno la qualifica non commerciale dell'ente, risultante dall'atto
costitutivo o dallo statuto, purché‚ l'attività effettivamente
esercitata corrisponda in modo obiettivo a quella espressamente
indicata nelle previsioni statutarie. Resta fermo che per l'attività
commerciale svolta dai predetti enti si applicano le disposizioni
in materia di reddito di impresa.
Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta",
contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis, occorre chiarire che
tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale
di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente,
per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale
prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte
del periodo d'imposta l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.
Si precisa, inoltre, che le attività "decommercializzate" di cui agli
artt. 108 e 111 del T.U.I.R. non devono essere computate ai
fini dell'applicazione dei parametri di cui al comma 2 citato,
in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo
a reddito d'impresa.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n.
460 del 1997 stabilisce espressamente che la perdita della qualifica
di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale
anche ai fini dell'I.V.A.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, per esplicita
previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 111-bis del T.U.I.R.,
non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono,
comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del T.U.I.R.. In ogni
caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali
enti si applicano le disposizioni in materia di reddito di impresa.
1.4
Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale.
Il comma 3 dell'art. 111-bis prevede che:
"3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta
in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni
e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte
del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata
entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in
cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
n. 689".
Il tenore letterale della norma comporta che, a differenza di quanto previsto
da altre disposizioni tributarie, il mutamento di qualifica
spiega effetti fin dall'inizio del periodo di imposta in cui
lo stesso si verifica. In tal modo viene assicurata una perfetta
corrispondenza tra le modalità di tassazione e l'effettiva attività
svolta dall'ente nel periodo di imposta stesso, evitando nel
contempo possibili manovre elusive.
Si rende, pertanto, necessario, per l'ente interessato, operare fin dall'inizio
del periodo di imposta una valutazione prospettica della propria
attività ai fini della corretta qualificazione tributaria. Da
quanto sopra discende per l'ente l'opportunità di porre in essere
gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per
gli enti commerciali fin dall'inizio del periodo di imposta
nel quale l'ente stesso ritenga di assumere la qualifica di
ente commerciale, onde evitare la ricostruzione del reddito
sulla base di elementi presuntivi nonché‚ l'applicazione delle
sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta
della contabilità.
È appena il caso di precisare che, ai fini dell'istituzione della predetta contabilità,
occorre attivare un prospetto delle attività e delle passività
redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 nonché‚
le scritture contabili di cui agli artt. 14 e seguenti del D.P.R.
n. 600 del 1973.
2.
Reddito complessivo degli enti non commerciali. Occasionali
raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attivita'
2.1
Reddito complessivo degli enti non commerciali. Art. 108, commi
1 e 2, del T.U.I.R.
Il decreto legislativo n. 460 del 1997 non ha apportato modifiche ai commi 1
e 2 dell'art. 108 del T.U.I.R., che stabiliscono i principi
fondamentali per la determinazione del reddito complessivo degli
enti non commerciali.
Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 108 è il seguente:
"1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti
e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non
si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in
conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono
i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8".
Si ricorda, in proposito, che per gli enti non commerciali, a differenza di
quanto avviene per le società e per gli enti commerciali, il
reddito complessivo imponibile non è formato da un'unica categoria
reddituale (reddito di impresa) nella quale confluiscono i proventi
di qualsiasi fonte; infatti, per tali enti, il reddito complessivo
si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti
alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale,
redditi d'impresa e redditi diversi).
La norma non attribuisce rilevanza né al luogo di produzione dei redditi né
alla destinazione degli stessi.
Si segnala che è rimasta invariata la previsione di non commercialità delle
prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice
civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi
che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Continua, altresì, ad applicarsi la disposizione recata dall'articolo 8 del
T.U.I.R. concernente, tra l'altro, il riporto delle perdite
derivanti dall'esercizio delle imprese commerciali in contabilità
ordinaria.
2.2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attività. Art. 108, comma 2-bis,
del T.U.I.R.
In attuazione del disposto del comma 187, lettere b) e d), dell'art. 3, della
legge n. 662 del 1996, che indicavano quali criteri direttivi
per il legislatore delegato l'"esclusione dall'imposizione
dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti
non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato
di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali"
e l'"esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche
di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione", l'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 460 del 1997 ha aggiunto all'articolo
108 del T.U.I.R. il comma 2-bis.
Tale comma prevede che:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime
di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi".
Il comma 2 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede,
inoltre, che:
"2. Le attività indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta
di valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo".
Le disposizioni sopra riportate vengono di seguito esaminate.
a)
Occasionali raccolte pubbliche di fondi
La lettera a) del comma 2-bis dell'art. 108 del T.U.I.R. sottrae dall'imposizione,
ai fini delle imposte sui redditi, i fondi pervenuti a seguito
di raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta
di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o
di servizi a coloro che fanno le offerte.
La norma trova un precedente analogo nella disposizione dell'art. 1, lett. a),
del D.M. 25 maggio 1995, concernente le attività marginali delle
organizzazioni di volontariato.
Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 460
del 1997 le anzidette attività fruiscono, oltre che dell'esclusione
dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.
L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria, che
tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento
per molti enti non commerciali, è subordinata alle seguenti
condizioni:
1)
deve trattarsi
di iniziative occasionali;
2)
la raccolta dei
fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione;
3)
i beni ceduti
per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
Si segnala che a tutela della fede pubblica è prevista dall'art. 8 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 una rigorosa rendicontazione delle
attività di raccolta dei fondi, di cui si tratterà nel paragrafo
relativo alle scritture contabili degli enti non commerciali.
b)
Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell'articolo 108 prevede che non concorrono
a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi
loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività
in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime
è tipico dell'area sanitaria).
L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
1)
deve trattarsi
di attività aventi finalità sociali;
2)
le attività devono
essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell'ente.
Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo
riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione
tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura
di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano
nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi
che assumono natura di corrispettivi.
3.
Determinazione dei redditi degli enti non commerciali e contabilità
separata
L'art. 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997 modifica l'art. 109 del T.U.I.R.
concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali.
Le modifiche apportate non riguardano il comma 1 dell'art. 109 in esame, di
cui rimane, pertanto, invariata l'attuale formulazione:
"1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo
degli enti non commerciali sono determinati distintamente per
ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti
i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo
non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative
ai redditi delle varie categorie".
Vengono, invece, sostituiti i commi 2 e 3 dello stesso articolo, viene aggiunto
un ulteriore comma 3-bis e viene modificato il comma 4-bis.
Si riportano i commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 109:
"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1
e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte
del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto".
Dal punto di vista sostanziale la sostituzione del comma 2 risulta di particolare
rilevanza, perché‚ tale comma introduce una disposizione del
tutto innovativa.
La disposizione recata dal previgente comma 2 dell'art. 109 del T.U.I.R. consentiva
agli enti non commerciali di tenere una contabilità unica e
comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali.
La norma del nuovo comma 2 del citato art. 109, nell'intento di rendere più
trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali
e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale,
anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale
dell'ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale,
agli enti non commerciali per l'attività commerciale eventualmente
esercitata l'obbligo della contabilità separata a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 1997.
Riguardo alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi
adibiti promiscuamente per l'esercizio di attività commerciali
e per altre attività, il criterio per la loro deducibilità è
indicato nell'attuale comma 3-bis, che riproduce sostanzialmente
il secondo periodo del previgente comma 2.
Il limite di deducibilità delle spese e dei componenti negativi anzidetti è
determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa
e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente si deduce la rendita catastale o
il canone di locazione anche finanziaria per la parte corrispondente
a detto rapporto.
Il comma 3 dell'art. 109, nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 460
del 1997, chiarisce, poi, che per l'individuazione dei beni
relativi all'impresa si applicano le disposizioni recate dall'art.
77, commi 1 e 3-bis del T.U.I.R. relative all'impresa individuale
in rapporto ai beni personali della persona fisica; con ciò
presupponendo la previa inclusione degli stessi nell'inventario
anche in caso di provenienza dal patrimonio relativo all'attività
istituzionale.
L'art. 7 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nel modificare l'art. 114
del T.U.I.R., estende agli enti non residenti l'obbligo, previsto
dal comma 2 del citato art. 109, relativo alla tenuta della
contabilità separata per l'attività commerciale svolta nel territorio
dello Stato nonché‚ l'applicabilità delle disposizioni recate
dai commi 3 e 3-bis dello stesso art. 109 del T.U.I.R.
Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 109, l'obbligo di tenere la contabilità separata
non si applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia
di contabilità pubblica qualora siano osservate le modalità
previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma
di legge dagli stessi enti.
4.
Regimi forfetari di determinazione del reddito degli enti non
commerciali
4.1
Regime generale
L'art. 4 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dà attuazione al comma 187,
lett. e), dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, secondo il
quale il riordino della disciplina degli enti non commerciali
doveva essere informato, fra l'altro, alla "previsione
omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti
degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive".
In particolare la norma in commento inserisce, dopo l'art. 109 del T.U.I.R.,
l'art. 109-bis che introduce un regime forfetario per la determinazione
del reddito d'impresa, generalizzato a tutti gli enti non commerciali
ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La norma non prevede parallelamente regimi di imposizione semplificata in materia
di imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano
applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata
dal D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alle specifiche attività
esercitate.
Si precisa che possono fruire del regime di determinazione forfetaria del reddito
di cui all'art. 109-bis in esame solo gli enti non commerciali
nei confronti dei quali ricorrano i presupposti dell'art. 18
del D.P.R. n. 600 del 1973 citato.
Il reddito d'impresa si determina forfetariamente applicando anzitutto all'ammontare
dei ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R. conseguiti nell'esercizio
di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato
per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre
attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i seguenti:
Si precisa che, qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire
1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta,
non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime
di determinazione forfetaria del reddito.
Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi
e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per
l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell'art.
109-bis).
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge
poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa
di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze
attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari)
del T.U.I.R.
Il regime forfetario di determinazione del reddito in esame può trovare applicazione
fino a quando non vengono superati i limiti sopraindicati.
I commi 4 e 5 dell'art. 109-bis del T.U.I.R. stabiliscono le modalità per fruire
del regime forfetario in argomento attraverso l'esercizio di
una specifica opzione. Si riporta di seguito il testo dei citati
commi 4 e 5.
"4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per
un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
Si deve tuttavia precisare che i predetti commi 4 e 5 dell'art. 109-bis del
T.U.I.R. sono da ritenersi superati in forza dei principi generali
che emergono dalle disposizioni contenute nel regolamento recante
il "riordino della disciplina delle opzioni in materia
di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette", approvato
con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (pubblicato nella G.U. n.
298 del 23 dicembre 1977).
Infatti, anche se il predetto regolamento fa esplicito riferimento alle opzioni
o revoche "di regimi di determinazione dell'imposta o di
regimi contabili" deve ritenersi che le previsioni in esso
contenute in ordine al riconoscimento dei "comportamenti
concludenti del contribuente" trovino applicazione anche
ai fini della determinazione forfetaria del reddito. A tale
conclusione si perviene in considerazione del fatto che il predetto
regime di determinazione forfetaria del reddito, si correla
ad un regime di contabilità semplificata (art. 18 e art. 20,
comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973).
Peraltro, poiché‚ il comportamento concludente correlato all'applicazione del
regime forfetario di determinazione del reddito si esplica e
si esaurisce in sede di dichiarazione dei redditi, nell'ottica
di semplificazione degli adempimenti del contribuente si ritiene
non necessaria la comunicazione dell'opzione prevista dall'art.
2 del D.P.R. n. 442 del 1997.
Detta comunicazione di opzione non si rende necessaria neppure ai fini dell'adozione
delle particolari semplificazioni contabili previste dall'art.
3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estese -
in forza del nuovo comma 3 dell'art. 20 del D.P.R. n. 600 del
1973 (introdotto con l'art. 8 del decreto legislativo n. 460
del 1997) - agli enti non commerciali che abbiano conseguito
nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle prestazioni di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi e che sono pertanto assoggettabili
alla determinazione forfetaria del reddito. Infatti, come chiarito
con la circolare n. 10/E del 17 gennaio 1997, i contribuenti
che si avvalgono delle predette semplificazioni contabili non
sono tenuti ad assolvere alcun particolare adempimento di carattere
formale, non dovendo comunicare alcuna opzione agli Uffici finanziari.
Al riguardo si precisa che, in presenza dei citati presupposti, la contabilità
semplificata di cui al citato art. 3, comma 166, della legge
n. 662 del 1996, resta valida ancorché‚, nel periodo d'imposta
in cui detta contabilità semplificata è adottata, vengano superati
i limiti previsti per l'applicazione del regime forfetario di
determinazione del reddito (lire 360 milioni o 1 miliardo di
ricavi) e, pertanto, detto regime forfetario non si renda di
fatto più applicabile all'ente non commerciale che conseguentemente
determina il reddito secondo le regole generali.
Per gli specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti connessi all'adozione
della predetta contabilità semplificata, si fa rinvio al paragrafo
concernente le scritture contabili.
4.2
Regime forfetario per le associazioni sportive, associazioni
senza scopo di lucro e pro-loco.
Per espressa previsione del nuovo art. 109-bis, comma 1, del T.U.I.R. è fatto
salvo il particolare regime forfetario di determinazione del
reddito già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche,
le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco.
Il regime forfetario in favore delle associazioni sportive dilettantistiche
è stato introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ed
è stato esteso, in forza del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, alle
associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco.
Considerato che l'anzidetto regime è richiamato dall'art. 109-bis del T.U.I.R.
concernente "regime forfetario degli enti non commerciali",
deve ritenersi confermato l'orientamento assunto con circolare
della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette n.
1 datata 11 febbraio 1992, secondo il quale a tale regime le
anzidette associazioni possono accedere sempreché‚ si qualifichino
come enti non commerciali sulla base di quanto chiarito nei
precedenti paragrafi.
Il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 6% ai
proventi di natura commerciale e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.
Il regime forfetario si applica alle associazioni che nel periodo d'imposta
precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali
proventi per un importo complessivo limitato, aggiornato di
anno in anno, e da ultimo fissato, con D.M. 28 novembre 1997,
in lire 128.411.000.
Si precisa inoltre che, per quanto concerne le modalità di esercizio dell'opzione
per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, si deve
tener conto delle disposizioni del richiamato D.P.R. n. 442
del 1997.
4.3
Regime forfetario per l'attività di assistenza fiscale resa
dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore
agricolo.
Il regime forfetario previsto in via generale dall'art. 109-bis del T.U.I.R.
per gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata
non ha abrogato il regime forfetario disciplinato dall'art.
78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come successivamente
integrato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
Quest'ultimo regime, infatti, limitato all'attività di assistenza fiscale resa
nei confronti degli associati dalle associazioni sindacali e
di categoria operanti nel settore agricolo, si configura come
regime naturale, per le anzidette associazioni che possono,
invece, su opzione determinare il reddito e l'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari.
Per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni
sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, pertanto,
il reddito imponibile e l'IVA si determinano di regola forfetariamente,
secondo il citato art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991,
salvo opzione per il regime di determinazione del reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
In particolare l'art. 78, comma 8, in esame al terzo periodo prevede che per
l'attività di assistenza fiscale resa agli associati da associazioni
sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, il reddito
imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi
il coefficiente di redditività del 9% e l'imposta sul valore
aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari a un terzo del loro ammontare, a titolo
di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti
e le importazioni.
Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza
fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del
1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato
dall'art. 109-bis del T.U.I.R. sempreché‚, ovviamente, sussistano
i presupposti ivi previsti.
Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali
eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati
sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività
indicati nell'art. 109-bis citato.
5.
Enti di tipo associativo
5.1
Premessa.
Gli enti non commerciali di tipo associativo sono destinatari di uno speciale
regime tributario di favore sia ai fini delle imposte sui redditi
che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Tali enti costituiscono, pertanto, una specie del più ampio genere degli enti
non commerciali.
Ciò comporta, in sostanza, che gli enti di tipo associativo, che devono qualificarsi
come enti non commerciali in base ai criteri dettati dall'art.
87 del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché‚
alla luce della disposizione dell'articolo 111-bis dello stesso
T.U.I.R., sono assoggettati, in via generale, sia in materia
di imposte sui redditi che in materia d'imposta sul valore aggiunto,
alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente
alle attività rese all'interno della vita associativa fruiscono
di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente
indicate a tal fine dalla legge.
5.2
Imposte sui redditi.
In materia di imposte sui redditi si applicano in particolare agli enti associativi
le disposizioni dettate dall'art. 108 del T.U.I.R., ivi comprese
quelle del nuovo comma 2-bis, concernenti l'intassabilità della
occasionale raccolta di fondi e dei contributi pubblici corrisposti
per attività svolte in regime di convenzione o di accreditamento.
Trovano, altresì, applicazione nei confronti di tali enti le norme recate dagli
articoli 109, 109-bis e 110 del T.U.I.R.
La disciplina di favore propria degli enti non commerciali di tipo associativo
è recata dall'art. 111 del T.U.I.R.
Tale articolo è stato modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 460
del 1997.
In materia di obblighi contabili, agli enti non commerciali di tipo associativo
si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo
in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).
5.2.1
Disciplina generale degli Enti associativi.
ART. 111, COMMI 1 E 2, DEL
T.U.I.R.
Riguardo al regime agevolativo proprio degli enti associativi recato dall'art.
111 del T.U.I.R. si precisa che le modifiche apportate dall'art.
5 del decreto legislativo in argomento non interessano i commi
1 e 2 dell'articolo in esame.
Pertanto, restano invariate le disposizioni recate da tali commi il cui testo
è il seguente:
"1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri
enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli
associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi
non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla
formazione del reddito complessivo come componenti del reddito
di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità".
Il comma 1 dell'art. 111 sancisce l'esclusione dall'ambito della commercialità
dell'attività svolta da associazioni, consorzi ed altri enti
associativi nei confronti degli associati o partecipanti, sempre
che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali
e in assenza di una specifica corrispettività, e la conseguente
intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi.
Il comma 2 dello stesso art. 111 conferma la natura commerciale delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché‚ in conformità
alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori
o diverse prestazioni alle quali hanno diritto. Le quote differenziate
costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in base ad
un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente.
I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi
ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito
d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o occasionalità.
È appena il caso di precisare che l'attività "esterna" degli enti
associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei
terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione
dell'art. 111 del T.U.I.R.
5.2.2
Regime agevolativo per particolari tipologie di enti associativi
Le novità introdotte nell'art. 111 del T.U.I.R. dal decreto legislativo n. 460
del 1997 riguardano la disciplina agevolativa dettata per singole
tipologie di associazioni, "privilegiate" in relazione
al carattere specifico dell'attività esercitata.Tale disciplina
era contenuta nel previgente testo dell'art. 111, comma 3, secondo
il quale:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2,
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento
di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità
istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché‚
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite
ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, la disposizione
si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori
d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di
scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale,
se questo non è destinato a finalità di utilità generale".
L'art. 5 del decreto legislativo in esame ha modificato il comma 3 dell'art.
111 del T.U.I.R. e ha aggiunto allo stesso articolo, in funzione
di completamento della disciplina agevolativa e di delimitazione
dei presupposti del regime agevolativo recato dallo stesso comma
3 dell'art. 111, gli ulteriori commi da 4-bis a 4- sexies.
Le modifiche al comma 3 dell'art. 111 nonché‚ l'introduzione dei commi da 4-bis
a 4-sexies sono disposte in attuazione della delega recata dall'art.
3, comma 187, lett. c), della legge n. 662 del 1996 che fra
i criteri e principi direttivi in materia di riordino della
disciplina degli enti non commerciali ha previsto l'esclusione
dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo,
da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva
connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché‚ sulla
base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive,
di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli
associati nell'ambito dell'attività propria della vita associativa.
ART. 111, COMMA 3, DEL T.U.I.R.
1)
Attività rese agli associati in diretta attuazione degli scopi
istituzionali
Il novellato comma 3, dell'art. 111 del T.U.I.R. prevede:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si
considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché‚ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati".
Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R., che riproduce
sostanzialmente sotto l'aspetto contenutistico la disposizione
agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3,
opera una parziale deroga alla regola generale espressa nel
comma 2 dello stesso art. 111, secondo la quale sono considerate
commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici,
ancorché‚ si tratti di attività conformi alle finalità istituzionali.
Il regime agevolativo recato dal comma 3, nel testo modificato
dal decreto legislativo in esame, consiste, infatti, nella esclusione
del carattere commerciale delle attività rese da talune tipologie
associative, in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici.
Detto regime agevolativo si rende pertanto applicabile qualora sussistano congiuntamente
i seguenti presupposti:
a) le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di
associazioni;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli
scopi istituzionali".
a) Tipologie di associazioni agevolate
In ordine al primo dei requisiti sopra indicati si segnala che la nuova disposizione
del comma 3 dall'art. 111 del T.U.I.R. ha ampliato l'ambito
soggettivo di applicazione del regime agevolativo in argomento.
Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina,
senza alcuna modifica, le associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali e culturali.
Riguardo alle associazioni sportive, si evidenzia che la nuova disposizione
delimita l'ambito applicativo del trattamento di favore alle
"associazioni sportive dilettantistiche". Pertanto,
a decorrere dal1° gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive,
ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatarie
del riformulato comma 3 dell'art. 111. La limitazione, che ha
finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari
della previsione di non commercialità delle attività rese ai
propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento
di corrispettivi specifici, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, con gli enti associativi individuati dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398. Risulta, pertanto, circoscritta l'applicabilità
del comma 3 dell'art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate
dalla legge n. 398 del 1991, definite anche alla luce della
circolare n. 1 dell'11 febbraio 1992 della soppressa Direzione
Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle
finanze del 18 maggio 1995, come "associazioni sportive
e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva,
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività
sportive dilettantistiche", intendendosi per tali le attività
sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell'ambito
della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione
è affiliata.
In base alla nuova formulazione del comma 3 dell'art. 111 risultano, inoltre,
destinatarie del regime di favore recato dallo stesso comma,
le seguenti due tipologie di associazioni non contemplate dal
testo previgente:
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra - scolastica della persona.
Si possono ritenere associazioni di promozione sociale quelle associazioni che
promuovono la solidarietà e il volontariato nonché‚ l'aggregazione
sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive
al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio
le ACLI e l'ARCI.
Per quanto concerne le associazioni di formazione extra-scolastica della persona
si osserva, in primo luogo, che tali associazioni per poter
essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'art. 111 del
T.U.I.R. non devono svolgere come attività principale l'organizzazione
di corsi, atteso che tale circostanza comporterebbe la loro
qualificazione come enti commerciali. Peraltro, l'espressione
"formazione extra-scolastica della persona" non individua,
in via generale, l'intero settore dell'attività di formazione,
ma un più limitato ambito di tale attività che privilegia la
crescita intellettuale dell'individuo, mirata allo sviluppo
della sua personalità complessiva e che esclude la formazione
professionale, intesa all'apprendimento di conoscenze specifiche
finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro e alla particolare
specializzazione professionale.
In sintesi, l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3 dell'art.
111 è costituito dalle seguenti tipologie di associazioni:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
In relazione all'inquadramento di un ente nell'ambito di una delle tipologie
associative sopra individuate, emerge che lo stesso assumerà
rilievo solo dopo aver appurato l'esatta qualificazione dell'ente
e cioè se lo stesso debba ricomprendersi tra gli enti non commerciali.
Infatti, l'associazione deve essere preventivamente qualificata come ente non
commerciale sulla base dell'oggetto principale dell'attività,
intesa, come in precedenza evidenziato, quale attività essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente.
Ai fini della successiva qualificazione dell'ente quale associazione riconducibile
in una specifica tipologia indicata nel comma 3 dell'art. 111
del T.U.I.R. si richiama l'indirizzo espresso in proposito dalla
Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 467,
che afferma l'insufficienza dell'autoqualificazione dell'ente
(come associazione politica, sindacale, di categoria, religiosa,
culturale, ecc.) sulla base della sola definizione statutaria
e, quindi, la necessità di una valutazione della reale natura
dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, alla stregua
di obiettivi criteri desumibili dall'insieme delle norme dell'ordinamento.
In sostanza, poiché‚ la riconducibilità di un ente in una delle tipologie associative
indicate nel comma 3 dell'art. 111 comporta la possibilità di
fruire di un trattamento tributario di favore, al fine di evitare
che sia l'associazione "arbitra della propria tassabilità"
va verificata la natura e la caratteristica della stessa, in
mancanza di specifici e manifesti riconoscimenti, sulla base
di criteri obiettivi che qualificano nell'ordinamento le finalità
politiche, sindacali, di categoria, religiose ecc..Ad esempio,
le associazioni a carattere religioso che non siano state civilmente
riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di
intese o secondo la disciplina della legge 24 giugno 1929, n.
1159) devono comprovare la natura e la caratteristica dell'organizzazione
secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato
i fini di religione e di culto, desumibili dal Concordato fra
Stato e Chiesa cattolica e dalle Intese stipulate con altre
confessioni religiose.
b) Destinatari delle attività agevolate
Circa i destinatari delle attività agevolate, si segnala che vengono menzionati
espressamente nel nuovo testo, accanto agli associati o partecipanti,
"gli iscritti" non richiamati dal previgente testo,
riferendosi la norma agevolativa anche alle associazioni politiche
e sindacali.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono, pertanto, essere rese
nei confronti "degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali".
c) Attività agevolate
Le attività ammesse al regime di favore secondo la disposizione del novellato
comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. devono essere svolte "in
diretta attuazione degli scopi istituzionali".
L'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione
degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le
indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre
1992, n. 467 già in precedenza richiamata, alla stregua di criteri
obiettivamente riscontrabili e non sulle basi di un'autoqualificazione
risultante dalle sole indicazioni statutarie.
Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione
degli scopi istituzionali" non è quella genericamente rientrante
fra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore
subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza
che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento
degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun
ente associativo.
2)
Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati
Un'ulteriore disposizione agevolativa, che conferma sostanzialmente il previgente
assetto normativo, è recata dallo stesso comma 3 dell'art. 111
del T.U.I.R. Secondo tale norma non sono considerate commerciali
le cessioni di pubblicazione effettuate anche a terzi alle seguenti
condizioni:
a)
devono essere
effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche
e di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona;
b)
devono essere
effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo
gratuito.
ART. 111, COMMA 4, DEL T.U.I.R.
Presunzione di commercialità.
Il decreto legislativo in esame non apporta alcuna modifica al comma 4 dell'art.
111 del T.U.I.R.
Il menzionato comma 4 stabilisce che per tutti gli enti associativi, compresi
quelli indicati al precedente comma 3, alcune prestazioni, ancorché‚
rese agli associati, sono in ogni caso commerciali.
La norma reca in sostanza una presunzione di commercialità per le seguenti prestazioni:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
ART. 111, COMMI 4-BIS - 4-TER, DEL T.U.I.R.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter, aggiunte all'art. 111 del T.U.I.R.
dall'art. 5 del decreto legislativo in esame, riguardano solo
alcune specifiche tipologie di associazioni e costituiscono
una novità rispetto alla previgente normativa.
Il testo dei commi 4-bis e 4-ter è il seguente:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale,
da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, sempreché‚ le predette attività siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.4-ter. L'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata
commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali
e di categoria, nonché‚ da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempreché‚ sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3".
Somministrazione di alimenti e bevande (Art. 111, comma 4-bis, del T.U.I.R.).
Associazioni di promozione sociale.
Per la somministrazione di alimenti e bevande è sancita la non commercialità
esclusivamente a favore delle associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (cioè gli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'Interno) e sempreché‚ ricorrano le seguenti condizioni:
a)
l'attività deve
essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale;
b)
l'attività deve
essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti
anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento, atto costituivo o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c)
deve trattarsi
di attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali.
Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi
similari interni all'associazione si chiarisce che l'espressa
previsione di non commercialità, a decorrere dal1° gennaio 1998,
nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione
sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo
l'orientamento già espresso in sede amministrativa (ris. n.
217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato
il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di
alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche
se svolta nei confronti dei propri associati.
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (Art. 111, comma 4-bis e 4-ter,
del T.U.I.R.). Associazioni di promozione sociale, associazioni
politiche, sindacali, di categoria e associazioni religiose.
È considerata non commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici se svolta da associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
n. 287 del 1991, da associazioni politiche, sindacali, di categoria
nonché‚ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
alle seguenti condizioni:
a)
destinatari siano
gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni
nazionali;
b)
si tratti di
attività strettamente complementari a quella svolta in diretta
attuazione degli scopi istituzionali.
Quest'ultima condizione comporta la necessità di verificare in concreto che
l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali
(es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati
in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale).
ART. 111, COMMA 4-QUATER, DEL T.U.I.R.
Il comma 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R., introdotto dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, è il seguente:
"4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercito di attività commerciali
le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di
cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro,
nonché‚ l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento
di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi
di diretta imputazione".
Cessioni di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali. Associazioni sindacali
e di categoria
Non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti
i contratti collettivi nazionali di lavoro se effettuate dalle
associazioni sindacali e di categoria, anche in deroga al limite
imposto dal comma 3 dell'art. 111. La non commercialità è in
tali ipotesi riconosciuta anche se le pubblicazioni sono cedute
prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti
non eccedano i costi di diretta imputazione.
Si precisa che la locuzione costi di diretta imputazione va intesa secondo i
criteri già adottati in precedenza con riferimento ai c.d. costi
specifici nella circolare della soppressa Direzione Generale
delle Imposte Dirette n. 40 del 26 novembre 1981.
Assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul
lavoro. Associazioni sindacali e di categoria.
Nei confronti delle associazioni sindacali e di categoria, a decorrere dal1°
gennaio 1998, non si considera effettuata nell'esercizio di
attività commerciale l'assistenza in materia di applicazione
di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro
a condizione che:
- l'attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti;
- i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Attività di assistenza fiscale
Per completezza di esposizione si fa presente che rimane in vigore la norma
recata dall'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, secondo la quale le prestazioni corrispondenti a quelle
dei Centri di assistenza fiscale "si considerano rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, ancorché‚ rese da associazioni sindacali e di categoria
e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto
richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge
derivanti dall'esercizio dell'attività".
5.3
Vincoli statutari per associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona. Art. 111, commi 4-quinquies e 4-sexies, del T.U.I.R.
Novità di notevole rilevanza sono contenute nella disposizione recata dall'art.
4-quinquies del nuovo art. 111 del T.U.I.R.
Tale norma consente l'applicabilità del trattamento di favore recato dal comma
3 dell'art. 111, nonché‚ quello previsto dai commi 4-bis, 4-ter
e 4-quater, dello stesso art. 111, a condizione che le associazioni
destinatarie degli anzidetti regimi:
1. abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata;
2. l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle
clausole indicate nello stesso comma 4-quinquies dell'art. 111,
dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad
evitare fenomeni elusivi. Le anzidette clausole possono essere
riportate nell'atto costitutivo o nello statuto anche con formulazioni
diverse da quelle previste espressamente dal menzionato comma
4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R., purché‚ di portata univoca.
I principi enunciati dalle suddette clausole devono risultare dagli atti costitutivi
o dagli statuti ai fini dell'applicabilità del regime di favore
nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extrascolastica della
persona che fruiscono delle citate disposizioni agevolative.
Tali principi tendono ad assicurare:
a)
il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché‚ fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge;
b)
l'obbligo di
devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Tale ultima prescrizione procedimentale
relativa all'organismo di controllo deve essere di fatto osservata
ancorché‚ non sia necessario riprodurla, quale clausola espressa,
nello statuto o atto costitutivo.
c)
la disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d)
l'obbligo di
redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)
l'eleggibilità
libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)
l'intrasmissibilità
della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano per gli enti
associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma
1 dell'art. 111 del T.U.I.R., relativa alla non imponibilità
delle quote associative, non si avvalgono del regime agevolativo
recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
Distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione e devoluzione
del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente (lettera a)
e b), comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R.)
Riguardo ai vincoli statutari imposti dal comma 4-quinquies dell'art. 111 del
T.U.I.R. si ritiene di dovere evidenziare la novità e la rilevanza,
anche ai fini dei principi generali in materia di enti non commerciali,
delle clausole riportate alle lettere a) e b) di detto comma.
In sostanza l'obbligo di non distribuzione degli utili, anche in modo indiretto,
nonché‚ l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento
dell'associazione, ad altro ente associativo con analoghe finalità
o ai fini di pubblica utilità, comporta che le particolari tipologie
di enti associativi destinatari del regime agevolativo recato
dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R.
si configurino quali enti non lucrativi.
Assume, pertanto, rilievo ai fini della decommercializzazione di determinate
attività l'assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di
tipo associativo, del fine di lucro che si realizza attraverso
il divieto di distribuzione di utili.
La finalità non lucrativa costituisce un'ulteriore condizione cui è subordinato
il regime di favore illustrato nei paragrafi precedenti recati
dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111.
Circa la clausola concernente il divieto di distribuzione di utili si rileva
che la norma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla
nozione di "distribuzione indiretta" di utili o di
avanzi di gestione. Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della
interpretazione di tale nozione possono soccorrere i criteri
stabiliti all'art. 10, comma 6, dello stesso decreto legislativo
n. 460 del 1997.
Tale norma, infatti, nell'individuare particolari fattispecie che "costituiscono
in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione", seppure inserita fra le disposizioni della Sezione
II del decreto legislativo n. 460 in esame relativa alla disciplina
tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
può configurarsi come norma di riferimento anche per gli enti
di tipo associativo.
Disciplina dei rapporti associativi e libera eleggibilità degli organi amministrativi
(lettere c) ed e), comma 4-quinquies, dell'art. 111 del T.U.I.R.)
La disciplina del rapporto associativo e il principio di democraticità comprendente
il diritto al voto degli associati o partecipanti maggiori di
età e il diritto di nomina degli organi amministrativi (già
recata dal secondo periodo del previgente testo del comma 3
dell'art. 111 del T.U.I.R.) è estesa a tutte le tipologie di
associazioni ammesse al regime tributario recato dal comma 3
e dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater più volte richiamati, (lettere
c) ed e) del comma 4-quinquies dell'art. 111 del T.U.I.R.) ad
eccezione delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese,
nonché‚ delle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Infatti, le clausole riportate sotto le lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
dell'art. 111 del T.U.I.R., relative alla disciplina del rapporto
associativo e alla libera eleggibilità degli organi amministrativi,
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, nonché‚ alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria (comma 4-sexies dell'art. 111 del T.U.I.R.).
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella
relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997
è stato esplicitamente chiarito quanto segue:
"Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza
il proprio voto, così come proposto dalla Commissione parlamentare,
sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie
elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega),
richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell'associazione".
Si precisa, tuttavia, in proposito che per le organizzazioni complesse a carattere
nazionale si deve tener conto della pratica impossibilità di
garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell'associazione nonché‚ del principio di democrazia rappresentativa
fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita
l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega
da conferire ad altri associati.
Obbligo di redigere il rendiconto (lettera d), comma 4-quinquies, dell'art.
111 del T.U.I.R.)
Viene imposto alle associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo in argomento
l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale
sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente
dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente
non commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio
soddisfa tale obbligo. Il rendiconto annuale, redatto secondo
le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve
riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in
modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo
dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.
Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata.
La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve
essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600
del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto
annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito
per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non
applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità
recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del
T.U.I.R. citato.
5.3.1
Termini per la predisposizione o l'adeguamento degli statuti
Fino al 31 dicembre 1997 le associazioni ammesse a fruire del trattamento tributario
previsto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art.
111 del T.U.I.R. potevano fruire dell'anzidetto regime agevolativo
anche in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto. A decorrere
dal1° gennaio 1998 viene imposto alle menzionate associazioni
un onere nuovo ed ulteriore, consistente, appunto, nella predisposizione
dell'atto costitutivo o dello statuto nella specifica forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
A decorrere dalla stessa data del1° gennaio 1998 le associazioni, che già abbiano
l'atto costitutivo o lo statuto, devono altresì verificare la
compatibilità del contenuto dei predetti atti con le clausole
sopra richiamate a pena di inammissibilità del regime recato
dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 111, nonché‚ dai commi
4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
I termini per predisporre o adeguare gli atti costitutivi o statuti o regolarizzare
gli atti medesimi nelle predette forme sono i seguenti:
- 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 460 del 1997 (pertanto
entro il 30 giugno 1998), per le associazioni religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona;
- 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 460 del 1997 (pertanto
entro il 31 dicembre 1998), per le associazioni politiche, sindacali
e di categoria.
Si precisa che entro i termini sopraindicati è sufficiente che lo statuto o
l'atto costitutivo, conformemente alle disposizioni dell'art.
111, comma 4-quinquies, sia approvato dall'organo assembleare,
ancorché‚ non sia intervenuta, ove richiesta, l'approvazione
dell'autorità di controllo competente. Per le associazioni a
più larga valenza nazionale, come le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché‚ per le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale è sufficiente che, entro il predetto
termine del 31 dicembre 1998, le clausole statutarie siano approvate
dall'organo direttivo, in attesa del successivo recepimento
da parte dell'assemblea o del congresso generale. Resta fermo
che la mancata osservanza nei fatti nonché‚ la mancata definitiva
approvazione delle clausole anzidette comportano il venir meno,
fin dall'inizio, del regime agevolativo recato dai commi 3,
4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del T.U.I.R.
5.4
Imposta sul valore aggiunto
L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997, apporta modifiche
all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali modifiche sono intese a coordinare le disposizioni in materia di I.V.A.
relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte
ai fini delle imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal
campo di applicazione dell'I.V.A. le stesse attività non soggette
ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.
ART. 4, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972
Viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma recata dal
comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella parte
in cui prevede la non commercialità delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, ancorché‚ dietro pagamento di corrispettivi specifici,
ai soci, associati o partecipanti, ad associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché‚
nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti
e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Continuano ad essere destinatarie dell'anzidetta disciplina, senza alcuna modifica,
le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali e culturali, mentre per le associazioni sportive
la nuova disposizione delimita, a decorrere dal 1° gennaio 1998,
l'ambito applicativo del trattamento di favore "alle associazioni
sportive dilettantistiche". Il nuovo comma 4 dell'art.
4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ha, inoltre, esteso il regime di
favore dal medesimo recato alle associazioni di promozione sociale
ed alle associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le tipologie associative destinatarie
della disposizione in esame sono le seguenti:
-
associazioni
politiche;
-
associazioni
sindacali;
-
associazioni
di categoria;
-
associazioni
religiose;
-
associazioni
assistenziali;
-
associazioni
culturali;
-
associazioni
sportive dilettantistiche;
-
associazioni
di promozione sociale;
-
associazioni
di formazione extra-scolastica della persona.
Viene parimenti modificato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione
del comma 5, lett. a), dell'art. 4, relativamente alla previsione
di non commercialità delle cessioni di pubblicazioni cedute
prevalentemente ai propri associati. Le associazioni beneficiarie
di tale regime sono le stesse sopra elencate.
ART. 4, COMMI 6, 7, 8, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972
All'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 vengono aggiunti, dopo il quinto comma,
ulteriori tre commi.
Il nuovo sesto comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 riproduce il comma
4-bis dell'art. 111 del T.U.I.R., relativo alle associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art.
3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, limitatamente
alla previsione di non commercialità della somministrazione
di alimenti e bevande.
Si sottolinea che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-bis dell'art.
111 del T.U.I.R., ai fini dell'IVA non è riconosciuto carattere
"non commerciale" all'attività di organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici effettuata dalle stesse associazioni
di promozione sociale, le quali, pertanto, restano assoggettate
al tributo in base alle presunzione assoluta di commercialità
disposta dall'art. 4, quinto comma, lett. g), del D.P.R. n.
633 del 1972.
Il nuovo settimo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 subordina l'applicabilità
delle disposizioni agevolative recate dai commi quarto, secondo
periodo, e sesto dello stesso art. 4 alla redazione dell'atto
costitutivo e dello statuto nelle forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata, nonché‚ alla
condizione che le associazioni interessate si conformino alle
specifiche clausole indicate nella medesima disposizione. Dette
clausole coincidono con quelle indicate nell'art. 111, comma
4- quinquies, del T.U.I.R. (vedi paragrafo 5.3 relativo ai vincoli
statutari per gli enti di tipo associativo).
Il nuovo comma ottavo dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 riproduce il comma
4-sexies del citato art. 111 del T.U.I.R. che esonera le associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nonché‚ le associazioni
politiche, sindacali e di categoria dal recepimento delle clausole
recate dalle lettere c) ed e) del precedente comma, relative
alla disciplina del rapporto associativo e della libera eleggibilità
degli organi amministrativi, e ciò al fine di salvaguardare
la peculiare struttura delle anzidette organizzazioni.
Si evidenzia che, diversamente da quanto previsto dal comma 4-ter dell'art.
111 del T.U.I.R., ai fini dell'imposta del valore aggiunto non
è stata sancita la "decommercializzazione" delle attività
di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate
dalle associazioni politiche, sindacali, di categoria e dalle
associazioni riconosciute da confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti
dei soci, associati o partecipanti. Tali attività, pertanto,
ancorché‚ svolte dalle predette associazioni sono assoggettate
all'I.V.A.
Sono ugualmente imponibili ai fini dell'IVA, in assenza di una norma espressa
di esclusione analoga a quella recata dal comma 4- quater dell'art.
111 del T.U.I.R., le cessioni di pubblicazioni riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, qualora le stesse non siano
effettuate prevalentemente a favore dei soci o degli associati,
nonché‚ le prestazioni di assistenza in materia di applicazione
di contratti collettivi di lavoro, e di legislazione sul lavoro
effettuate nei confronti di terzi.
Per i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al testo dell'art. 4 del
D.P.R. n. 633 del 1972, si rinvia a quanto precisato nei paragrafi
precedenti in relazione alle corrispondenti norme contenute
nei commi 4-bis, relativamente alla somministrazione di alimenti
e bevande, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 111 del T.U.I.R.
6.
Scritture contabili degli enti non commerciali
L'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che reca disposizioni in ordine
agli obblighi contabili degli enti non commerciali, è stato
integrato, con l'aggiunta di ulteriori due commi, dall'art.
8 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell'anzidetto art. 20 del D.P.R.
n. 600 del 1973 il cui testo è il seguente:
"Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente
alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali".
I commi introdotti nel citato art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal decreto
legislativo n. 460 del 1997, dispongono:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario,
gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di
fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo
108, comma 2- bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma
1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente
ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività
di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri
casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18,
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Con il nuovo secondo comma dell'articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma
restando la obbligatorietà delle scritture contabili previste
dal primo comma del medesimo articolo, viene introdotto uno
specifico obbligo di rendicontazione in relazione all'agevolazione
recata dal comma 2-bis dell'art. 108 del T.U.I.R. (introdotto
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997) per le
raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli
enti non commerciali in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni
e campagne di sensibilizzazione.
Dette attività devono essere oggetto - al fine, tra l'altro, di salvaguardare
in modo scrupoloso i principi di trasparenza e di rappresentare
correttamente i fatti della gestione nell'interesse di coloro
che intendono partecipare a tali attività - di una rigorosa
rendicontazione, indipendentemente anche dalla redazione del
rendiconto annuale economico e finanziario di cui agli artt.
111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e 4, settimo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972.
Deve, pertanto, essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato
ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue
che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto
va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto
definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui
il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia,
anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del
codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall'art.
108, comma 2-bis, lett. a) del T.U.I.R., che hanno originato
le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato,
ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le
entrate e le spese anzidette.
È appena il caso di precisare che il predetto rendiconto deve essere redatto
sia dagli enti non commerciali che si avvalgono del regime di
contabilità ordinaria sia da quelli che si avvalgono del regime
di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del D.P.R.
n. 600 del 1973.
Con il nuovo terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997, viene stabilito
che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria
del reddito, ai sensi dell'art. 109-bis del T.U.I.R., e che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione
di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono
gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600
del 1973 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art.
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, permanendo, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione
dei corrispettivi, i soggetti stessi possono annotare l'ammontare
complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate
in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il
giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini
I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene
luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato
nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni.
Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine
previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti
e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro
di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto
sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M.
11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n. 10/E del 17 gennaio
1997).
Si precisa, infine, che i soggetti in questione, che fruiscono delle predette
semplificazioni contabili, devono, comunque, osservare l'obbligo
di redigere l'apposito rendiconto previsto dal nuovo comma 2
dell'art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973.
7.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
7.1
Trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni
L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 introduce un
regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo
gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali
effettuati entro il 30 settembre 1998, al fine di favorire il
potenziamento patrimoniale degli stessi.
Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da
società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma
individuale che societaria e da enti non commerciali.
Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un
ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, escluse le società cooperative.
7.1.1
Ambito oggettivo, condizioni e limiti
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali
o singoli rami di azienda nonché‚ singoli beni e deve essere
effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione
entro il 30 settembre 1998.
L'ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell'atto di trasferimento
che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento
della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi
non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all'attività
esercitata dall'ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale
che quella commerciale eventualmente esercitata.
Considerata la finalità della norma, che è quella di realizzare un potenziamento
patrimoniale dell'ente non commerciale, si ritiene che la medesima
è parimenti rispettata qualora l'ente non commerciale proceda
alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impiegando l'intero
corrispettivo conseguito nell'acquisto di altri beni strumentali
da utilizzare nell'ambito dell'attività propria dell'ente stesso.
7.1.2
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 in esame nei confronti del soggetto cedente
il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non dà
luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle
rimanenze e compreso il valore di avviamento mentre per l'ente
non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni
non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
attive nei suoi confronti.
7.1.3
Agevolazioni ai fini delle imposte indirette
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali
è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie
e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva e non è soggetto
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, terzo
comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972.
7.1.4
Trasferimento dell'unica azienda dell'imprenditore cedente
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 nel caso
in cui il trasferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
cedente, questi ha obbligo di affrancare le riserve o fondi
di sospensione di imposta eventualmente costituiti in precedenza
previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG
pari al 25 per cento.
Al riguardo, si precisa che il codice tributo utilizzabile per il versamento
dell'imposta sostitutiva è il 1674 denominato "Imposta
sostitutiva Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, su riserve e fondi in sospensione
di imposta e su saldi attivi di rivalutazione".
Il periodo di riferimento da indicare sui modelli di versamento è l'anno per
il quale si effettuano i versamenti.
Relativamente alle modalità di versamento si fa richiamo alla nota del 24 febbraio
1998, prot. n. 1998/21572 della Direzione Centrale per la Riscossione
con la quale è stato precisato quanto segue.
Nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento è dovuto
da soggetti non titolari di partita IVA lo stesso va effettuato
ai concessionari del servizio della riscossione competenti in
base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando la distinta
Mod. 8 ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare
il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando
il modello di delega unica di cui al decreto ministeriale 25
settembre 1995 (grafica colore azzurro). Nell'ipotesi in cui
il medesimo versamento è dovuto da soggetti titolari di partita
IVA lo stesso va effettuato ai concessionari per il servizio
della riscossione competenti in base al domicilio fiscale del
contribuente, utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22
o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, nel caso di pagamento
tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I pagamenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, saranno eseguiti
secondo le modalità di cui al decreto stesso, attualmente in
corso di perfezionamento.Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 relative alle disposizioni tributarie
in materia di rivalutazione dei beni, smobilizzo di riserve
e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, l'imposta sostitutiva delle imposte di cui sopra
è fissata nella misura del 10 per cento e non spetta il credito
di imposta previsto dall'art. 4, comma 5 della citata legge
n. 408 del 1990 e dell'art. 26, comma 5 della predetta legge
n. 413 del 1991.
Anche per detta imposta sostitutiva il codice tributo è il 1674 e per il versamento
valgono le medesime modalità sopra richiamate.
L'ultima parte del comma 1 dell'art. 9 in commento stabilisce che le riserve
e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'art.
105 del T.U.I.R. sono assoggettati ad imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio con aliquota rispettivamente del
5 per cento e del 10 per cento. In proposito, si ritiene che
la norma possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti
il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare per
i quali non spiega ancora effetto l'art. 1, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente disposizioni
in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
e di credito di imposta sugli utili societari; resta inteso,
invece, che per il periodo di imposta in cui si applica la disciplina
dell'affrancamento obbligatorio delle riserve da assoggettare
a maggiorazione di conguaglio l'imposta sostitutiva sulle anzidette
riserve sarà quella determinata con le percentuali previste
dal citato decreto legislativo n. 467 del 1997 e non quella
determinata con le percentuali previste dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Ai fini del versamento della predetta imposta, si fa presente che il codice
tributo, così come precisato con la citata nota del 24 febbraio
1998, è il 1675 denominato "Imposta sostitutiva sui fondi
in sospensione di imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio".
Anche in questo caso sono applicabili le medesime modalità di
versamento già richiamate.
7.2
Esclusione dal patrimonio dell'impresa dell'ente non commerciale
degli immobili strumentali per destinazione
L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che l'ente
non commerciale che alla data del1° gennaio 1998 utilizzi beni
immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo
40 del T.U.I.R. (immobili strumentali per destinazione) può,
entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva
dell'IRPEG e dell'IVA. L'imposta sostitutiva è dovuta nella
misura del 5 per cento del valore dell'immobile determinato
con i criteri dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale
e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, l'ultimo periodo del
comma 2 dell'art. 9 in esame prevede che per bene proveniente
dal patrimonio deve ritenersi il bene, di proprietà dell'ente
stesso non acquistato nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente
dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso
tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
Ne consegue che sono da ritenere immobili non provenienti dal patrimonio dell'ente
quelli acquistati per essere adibiti nell'attività di impresa
quando tale circostanza risulti dall'atto di acquisto ovvero
quelli indicati nelle scritture contabili cronologiche (libro
giornale o registro degli acquisti) relative al periodo d'imposta
nel quale l'acquisizione si è verificata i quali hanno avuto
una incidenza nella gestione dell'attività commerciale stessa
avendo, ad esempio, consentito la detrazione dell'IVA pagata
all'acquisto o la deduzione di quote di ammortamento.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che gli immobili che sono transitati
dal patrimonio dell'ente a quello dell'impresa in periodi di
imposta successivi a quello di acquisizione non sono da considerarsi
acquistati in regime di impresa, a nulla rilevando che gli stessi
siano indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili
e/o siano state portate in deduzione le relative quote di ammortamento
agli effetti della determinazione del reddito di impresa.
7.2.1
Condizione per avvalersi della opzione
Possono avvalersi dell'opzione in esame gli enti che, con riferimento alla data
in cui l'opzione viene esercitata continuano a svolgere attività
commerciali, con la conseguenza che tale facoltà resta preclusa
nelle ipotesi in cui detta attività sia venuta a cessare. Si
precisa che l'attività di impresa è da ritenersi cessata anche
nell'ipotesi di affitto o di concessione in usufrutto dell'unica
azienda, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della
concessione in usufrutto detta attività viene a mancare, come
si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'art.
81, comma 1, lett. h), del T.U.I.R.
7.2.2
Determinazione del valore cui applicare le aliquote
Ai fini della determinazione del valore cui applicare le aliquote del 5 o del
10 per cento, secondo i criteri previsti dal comma 4 dell'art.
52 del D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal comma 2 dell'art.
9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, va assunta la rendita
catastale attribuita all'unità immobiliare, determinata a seguito
della revisione generale disposta con il decreto del Ministero
delle finanze del 20 gennaio 1990 (in G.U. del 7 febbraio 1990,
n. 31), moltiplicata per i coefficienti stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991. Per le unità
immobiliari non ancora censite in catasto vanno assunte le rendite
catastali attribuite alle unità immobiliari similari già censite.
Al riguardo, si fa presente che il codice tributo stabilito per il pagamento
della predetta imposta sostitutiva è 1676 denominato "imposta
sostitutiva IRPEG, ILOR, IVA - art. 9, comma 2, D.Lgs n. 460
del 1997. Il periodo di riferimento da indicare sui modelli
di versamento è l'anno per il quale si effettuano i versamenti.
Relativamente alle modalità di versamento si richiamano le relative
istruzioni indicate nella nota della Direzione Centrale della
riscossione del 24 febbraio 1998 più volte citata.
7.2.3
Effetti del mancato esercizio dell'opzione
Il mancato esercizio dell'opzione e/o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva
dovuta entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli
immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati
relativi all'attività di impresa dell'ente non commerciale.
Restano salve, ai fini dei controlli della regolarità delle dichiarazioni di
opzione e dei relativi versamenti dell'imposta sostitutiva,
le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in materia di accertamento e quelle di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 in materia di riscossione.
7.2.4
Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione
Con istruzioni che verranno emanate con decreto del Ministro delle finanze,
in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito
che la dichiarazione di opzione, conforme allo schema allegato
al predetto decreto ministeriale, va predisposta in carta libera
e spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento,
all'ufficio delle Imposte Dirette ovvero, ove esistente, all'Ufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale alla
data di presentazione della dichiarazione stessa.
Si ricorda che nella dichiarazione di opzione vanno riportati gli estremi del
versamento dell'imposta sostitutiva e alla dichiarazione stessa
va allegata copia della distinta rilasciata dal concessionario
o, se il versamento è fatto mediante il servizio postale, l'attestazione
rilasciata dal competente ufficio.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto
della presente circolare.
Il direttore generale: ROMANO