Legislazione - E.N.P.A.L.S.

Circolare N° 38 del 13-11-2002

Oggetto : Iscrivibilità all'ENPALS di soggetti che svolgono la propia opera in sala registrazione.

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Oggetto : Iscrivibilità all'ENPALS di soggetti che svolgono la propia opera in sala registrazione.

Sommario: La sentenza della Corte di Cassazione del 3 settembre 2002, n. 12824, riafferma il principio dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente, ai fini previdenziali, dei soggetti elencati nell'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, indipendentemente dall'attività espletata dal soggetto utilizzatore.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 3 settembre 2002, n. 12824 si forniscono i seguenti chiarimenti circa la corretta identificazione dei soggetti obbligatoriamente iscritti all'Enpals, cui consegue l'automatico assoggettamento a contribuzione delle somme ricevute dagli stessi a titolo di compenso.
Nella citata pronuncia il giudice di legittimità ha innanzitutto affermato, in via generale, che "la competenza assicurativa dell'Enpals è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge...nonchè nei decreti ministeriali successivi".

Ai fini della corretta identificazione dell'area dei soggetti tutelati, quindi, risulta irrilevante l'attività espletata dal soggetto utilizzatore essendo sufficiente l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie indicate nell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, e nei successivi decreti ministeriali, per far scattare l'obbligo del soggetto che ne utilizza le prestazioni al versamento dei contributi previdenziali Enpals.
Con l'ulteriore precisazione, del resto espressa dalla stessa Corte, che per alcuni dei soggetti cui fa riferimento il predetto art. 3 (quali gli attori, i cantanti, i concertisti, i registi, i direttori d'orchestra, i ballerini, nonché alcune categorie non facenti parte del settore artistico come i tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori) "l'appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l'obbligo assicurativo presso l'Enpals…perché lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare" un prodotto di carattere artistico, per altre categorie (quali i macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, truccatori e parrucchieri) tale obbligo assicurativo scatta solo quando la prestazione viene resa per la realizzazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo.

Ne deriva che il presupposto dell'obbligo contributivo è la configurabilità della prestazione come caratteristica o strumentale di una "attività di spettacolo".

Centrale è dunque la esatta definizione di tale nozione.

A tal fine la Cassazione chiarisce che, per configurare "attività di spettacolo", non è necessaria la materiale presenza del pubblico nel momento stesso del suo svolgimento, non potendosi intendere come tale esclusivamente quello realizzato dal vivo. Sono qualificabili, quindi, come lavoratori dello spettacolo "tutti coloro che, appartenendo alle categorie professionali previste dalla legge, siano essi artisti o tecnici addetti alle attività ausiliarie, contribuiscono alla creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione, come avviene per i film".

Spettacolo, quindi, prosegue la Corte, non è "solo quello che si svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto o registrato, destinato alla utilizzazione da parte di una pluralità di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad es. nelle sale cinematografiche)".

Da quanto fin qui esposto discende che l'obbligo contributivo sui compensi percepiti per l'attività svolta vige esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e dai successivi decreti ministeriali; per tali soggetti, l'assicurazione all'Enpals vige anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione.

Devono, quindi, essere obbligatoriamente iscritti all'Ente i soggetti, artisti e tecnici, che prestano la propria opera nelle sale di registrazione per la produzione di supporti fonografici destinati alla vendita.

Da tale interpretazione, naturale e logica conseguenza dell'obiettivo del legislatore di conseguimento delle finalità di tutela previdenziale della categoria dei lavoratori dello spettacolo, deriva una naturale estensione del principio di assicurabilità sottostante anche a tutte quelle attività produttive destinate alla realizzazione di un prodotto artistico, prescindendo dalla presenza di pubblico, che sia destinato alla fruizione collettiva o individuale dal vivo o rinviata a un successivo sfruttamento commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)




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