Circolare N° 38 del 13-11-2002
Oggetto : Iscrivibilità all'ENPALS di soggetti che svolgono
la propia opera in sala registrazione.
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Circolare n. 38 del 13.11.2002
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e p.c.
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per la gestione del Fondo speciale per
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Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
Oggetto : Iscrivibilità all'ENPALS di soggetti che svolgono
la propia opera in sala registrazione.
Sommario: La sentenza della Corte di Cassazione del 3 settembre
2002, n. 12824, riafferma il principio dell'obbligatorietà
dell'iscrizione all'Ente, ai fini previdenziali, dei soggetti
elencati nell'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, indipendentemente
dall'attività espletata dal soggetto utilizzatore.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 3 settembre
2002, n. 12824 si forniscono i seguenti chiarimenti circa la corretta
identificazione dei soggetti obbligatoriamente iscritti all'Enpals,
cui consegue l'automatico assoggettamento a contribuzione delle
somme ricevute dagli stessi a titolo di compenso.
Nella citata pronuncia il giudice di legittimità ha innanzitutto
affermato, in via generale, che "la competenza assicurativa
dell'Enpals è determinata non dal settore produttivo di
appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale
del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente
previste per legge...nonchè nei decreti ministeriali successivi".
Ai fini della corretta identificazione dell'area dei soggetti
tutelati, quindi, risulta irrilevante l'attività espletata
dal soggetto utilizzatore essendo sufficiente l'appartenenza del
lavoratore ad una delle categorie indicate nell'art. 3 del D.L.C.P.S.
n. 708 del 1947, e nei successivi decreti ministeriali, per far
scattare l'obbligo del soggetto che ne utilizza le prestazioni
al versamento dei contributi previdenziali Enpals.
Con l'ulteriore precisazione, del resto espressa dalla stessa
Corte, che per alcuni dei soggetti cui fa riferimento il predetto
art. 3 (quali gli attori, i cantanti, i concertisti, i registi,
i direttori d'orchestra, i ballerini, nonché alcune categorie
non facenti parte del settore artistico come i tecnici di montaggio
e del suono, dello sviluppo e stampa, degli operatori di ripresa,
dei doppiatori) "l'appartenenza alla categoria vale di per
sé ad integrare l'obbligo assicurativo presso l'Enpals
perché
lo svolgimento delle relative funzioni è volto immancabilmente
a realizzare" un prodotto di carattere artistico, per altre
categorie (quali i macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri,
truccatori e parrucchieri) tale obbligo assicurativo scatta solo
quando la prestazione viene resa per la realizzazione di un prodotto
di carattere artistico o ricreativo.
Ne deriva che il presupposto dell'obbligo contributivo è
la configurabilità della prestazione come caratteristica
o strumentale di una "attività di spettacolo".
Centrale è dunque la esatta definizione di tale nozione.
A tal fine la Cassazione chiarisce che, per configurare "attività
di spettacolo", non è necessaria la materiale presenza
del pubblico nel momento stesso del suo svolgimento, non potendosi
intendere come tale esclusivamente quello realizzato dal vivo.
Sono qualificabili, quindi, come lavoratori dello spettacolo "tutti
coloro che, appartenendo alle categorie professionali previste
dalla legge, siano essi artisti o tecnici addetti alle attività
ausiliarie, contribuiscono alla creazione di un prodotto di carattere
artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone,
passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto
per la commercializzazione, come avviene per i film".
Spettacolo, quindi, prosegue la Corte, non è "solo
quello che si svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto o registrato,
destinato alla utilizzazione da parte di una pluralità
di persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il
film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad es. nelle
sale cinematografiche)".
Da quanto fin qui esposto discende che l'obbligo contributivo
sui compensi percepiti per l'attività svolta vige esclusivamente
per i soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art.
3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e dai successivi decreti ministeriali;
per tali soggetti, l'assicurazione all'Enpals vige anche ove l'attività
svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico
o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e
si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto
destinato alla commercializzazione.
Devono, quindi, essere obbligatoriamente iscritti all'Ente i soggetti,
artisti e tecnici, che prestano la propria opera nelle sale di
registrazione per la produzione di supporti fonografici destinati
alla vendita.
Da tale interpretazione, naturale e logica conseguenza dell'obiettivo
del legislatore di conseguimento delle finalità di tutela
previdenziale della categoria dei lavoratori dello spettacolo,
deriva una naturale estensione del principio di assicurabilità
sottostante anche a tutte quelle attività produttive destinate
alla realizzazione di un prodotto artistico, prescindendo dalla
presenza di pubblico, che sia destinato alla fruizione collettiva
o individuale dal vivo o rinviata a un successivo sfruttamento
commerciale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)