Circolare N° 27 del 06-08-2002
Oggetto : Il certificato di agibilità. Precisazioni.
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO SEDI
Circolare n. 27 del 6.8.2002
Protocollo n. 19 /CS
e p.c.
Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
Oggetto: Il certificato di agibilità. Precisazioni.
Sommario: Il certificato di agibilità a titolo gratuito,
di cui al punto 4 della circolare n. 21 del 4 giugno 2002, può
essere rilasciato solo dall'ENPALS.
Si forniscono inoltre precisazioni sulla comunicazione di variazioni
alle notizie fornite tramite il modello 032/U di richiesta di
agibilità.
Modalità di invio delle istanze.
Certificato di agibilità a titolo gratuito.
Nel punto 4 della circolare n. 21 del 4 giugno 2002 sono state
dettagliatamente precisate le situazioni in cui è possibile
rilasciare il certificato di agibilità a titolo gratuito.
In relazione al predetto punto, considerato che l'Ente ritiene
necessario monitorare con particolare attenzione le richieste
di cui trattasi, il certificato di agibilità a titolo
gratuito dovrà essere richiesto esclusivamente alle strutture
periferiche dell'ENPALS.
Pertanto gli uffici SIAE non procederanno alla accettazione
e trattazione di richieste di rilascio di certificato di agibilità
a titolo gratuito, invitando i richiedenti a rivolgersi alle
competenti Sedi o Sezioni distaccate dell'Ente.
Comunicazione di variazioni della denuncia delle imprese.
L'articolo 9 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 prevede l'obbligo dell'impresa
di denunziare all'Ente le persone da essa occupate indicando
la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie
richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei
contributi, nonchè l'obbligo di notificare all'Ente stesso
ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale,
non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal
verificarsi delle situazioni.
Poiché a norma del successivo articolo 10 del predetto
D.L.C.P.S. il certificato di agibilità deve essere esibito
ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento
e della esazione dei contributi anche all'atto dello svolgimento
dell'attività, il predetto documento non può essere
ritenuto valido se, al momento della richiesta di esibizione
da parte dei predetti funzionari, i dati relativi alle persone
occupate e alle date di impegno dei singoli lavoratori non sono
coerenti con la situazione rilevata dai funzionari di cui trattasi.
Pertanto è evidente che le variazioni che potranno essere
comunicate nel termine previsto dall'articolo 9, comma 3, della
norma citata, potranno riguardare solo elementi che non inficiano
la validità del certificato stesso, tranne causa di forza
maggiore debitamente documentata, quale, ad esempio, la sostituzione
di una persona indisponibile per problemi di salute.
Modalità di invio delle istanze di variazione del certificato
di agibilità all'Ente.
Al fine di agevolare l'attività degli operatori del settore
e considerato che l'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, prevede che "tutte le istanze e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica", l'Ente ha predisposto una procedura telematica
che consentirà il rilascio del certificato di agibilità
tramite il portale telematico.
La predetta procedura sarà sperimentata nel mese di settembre
e sarà poi gradualmente estesa in base alle risultanze
della sperimentazione stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)