SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO SEDI
Circolare n. 21 del 4/6/2002
Protocollo n. 12 /CS
e p.c.
Allegati: 1
Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
Oggetto: Il certificato di agibilità.
Sommario: Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente
la normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato
di agibilità al fine di fornire un quadro completo in
tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale,
tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta
dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è
instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana
Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più
capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all'utenza.
E' stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente
il "dilettantismo" nell'ottica di salvaguardare gli
operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento
della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori
del settore dilettantistico/amatoriale.
Premessa.
Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo
del possesso del certificato di agibilità per determinate
categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare
l'importanza che riveste per il lavoratore l'iscrizione all'Ente
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo,
nonché il conseguente regolare versamento dei relativi
contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione
della posizione pensionistica del soggetto protetto.
Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo
grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei
contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa
(quali la mancata richiesta del certificato di agibilità
o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore
non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell'Ente di
previdenza.
L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento
ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa
presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.
In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili
ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico,
essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere
o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti
presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi
possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento
pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla
legge.
Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono
esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono
l'esonero dalla richiesta del certificato di agibilità
e dal conseguente pagamento dei contributi, nell'ottica di tutelare
i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale.
In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a contrastare
i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A
questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per
un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda
il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.
1. Il quadro normativo
Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo
10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate,
per quanto riguarda il certificato di agibilità, dal
Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
in Legge 13 maggio 1988, n. 153.
Come è noto, in ragione delle peculiarità che
caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha
ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i
lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1
a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1).
Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio
del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo
accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi
o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di
attestare che il datore di lavoro può svolgere attività
lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti
nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato
a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato
di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso
o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore
stesso se inferiore al periodo di validità del certificato
di agibilità.
La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del
1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro
essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli
6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo.
In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa
ha l'obbligo di presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U)
delle persone dalla stessa occupate, indicando:
a) la retribuzione giornaliera corrisposta;
b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per
l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.
Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente
ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale:
le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse
all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti
o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2).
L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal
Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e
G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che "Le
imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense,
i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà
o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori
dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.
1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) dell'articolo 3, che non
siano in possesso del certificato di agibilità previsto
dall'articolo 10".
Il certificato di agibilità, che dovrà essere
esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento
e della esazione dei contributi, non può essere richiesto
dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall'effettivo datore
di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al
successivo punto 3.
2. La richiesta del certificato di agibilità
Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere
compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato
di agibilità è necessario che dal Modello 032/U
e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:
- i lavoratori occupati;
- il compenso previsto;
- i luoghi ove si svolgono le attività;
- le date di impegno.
Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero
già iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta
l'iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso,
mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di
un documento che attesti l'identità della persona.
(L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante
il proprio "Portale" telematico relativamente a tutti
gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare
nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà disponibile
una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità.
Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili
si consulti il sito web: www.enpals.it.)
3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere rilasciato
a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti
che occupano soggetti che svolgono un'attività tecnico-artistica
nell'ambito dello spettacolo.
In genere si verificano due fattispecie:
a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense,
teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio,
alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che
assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti
alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708
del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal
caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità
- unitamente alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto
che ha scritturato i lavoratori;
b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense,
teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio,
alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che
stipulano contratti con società (cooperative di produzione
e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte
individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui
al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono
accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti
siano muniti del prescritto certificato di agibilità
ENPALS.
L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese
e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere
dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere
assolti o meno in Italia.
Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità
deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico
evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso
è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti
di cui al precedente paragrafo 2.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio
di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d.
"aperti", a prescindere dalla durata più o
meno ampia degli stessi.
La durata del certificato di agibilità deve essere correlata
ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente
al momento della richiesta.
Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere
oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto
dei limiti temporali all'uopo previsti dalla normativa vigente,
ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (art. 9, comma
3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può
essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare
o legale rappresentante dell'impresa o formazione sociale.
Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista
per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere
il certificato di agibilità in nome e per conto dell'impresa
se è iscritto in uno degli albi di cui al primo comma
dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti
del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti,
ragionieri e periti commerciali).
Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art.
1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale
e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di
manodopera.
4. Certificato di agibilità per particolari situazioni
E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali,
il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito,
che deve essere vincolato al singolo evento.
Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente
a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo
benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi
derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte
le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente
destinati alle predette finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati
ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato)
non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione
svolta.
Colui che provvede all'organizzazione dello spettacolo è
tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità,
la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione
in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma
di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè
di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori
impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni
artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la
propria responsabilità, di non percepire alcun compenso
come sopra specificato.
Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 153 del
1969 così come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs.
N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella
base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano
invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità
trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per
legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente
da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le
condizioni di "trasferta".
5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non
è richiesto (e non vi è obbligo contributivo)
con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte
di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici
comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie
teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici,
cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente
allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari
e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere
l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna
forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese
forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito,
ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante,
nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento
della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati
dall'Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge
30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati
dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici
e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì
considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni
od enti senza scopo di lucro finalizzati all'allestimento di
manifestazioni artistiche mediante l'attività di dilettanti
che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato
al primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che,
tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative
e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione
dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo
di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano
alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate
apposite certificazioni con le stesse modalità descritte
al precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici
locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali,
ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche,
purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso
le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l'evento,
anche se vi è presenza di pubblico pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano
spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità
gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso
in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo,
già iscritti presso l'Enpals.
Di contro può verificarsi che la prestazione artistica,
anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali
e complementari alla normale attività commerciale propria
delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n.
708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988,
n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così
da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta
al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E' questo
il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi
offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente
destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura
di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato
comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto
di "incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia
configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente
connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della
onerosità.
Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre
il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza
del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui "Ogni attività
oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato
si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere
ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della
prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore
di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore
di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale
alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente
provata da chi afferma la gratuità".
Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni
già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche
ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico
certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente,
in quanto il predetto specifico certificato, non più
necessario, non sarà più considerato utile per
attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni
rese dagli associati.
Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni,
oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di
attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale
che coordinano l'attività di Gruppi artistici, teatrali
o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali
nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.
6. Altre situazioni particolari.
L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato
di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo
contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza
o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti
corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate
a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento
ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato
di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione
sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali
di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri
una vera e propria attività di spettacolo.
Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono
in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi,
matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato
di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali
devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli
artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso
ai fini dell'organizzazione dell'evento.
Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che
organizzano l'evento, una formazione sociale di artisti, su
quest'ultima ricadrà l'obbligo di richiesta del certificato
di agibilità e del relativo versamento dei contributi.
Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente
dai privati che organizzano l'evento si ricorda che l'adempimento
è a carico del committente in quanto datore di lavoro.
Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali
(art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono
i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 708 del 1947 l'obbligo di accertarsi che quest'ultimi
siano in possesso del certificato di agibilità.
7. Chi rilascia il certificato di agibilità
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura
dell'Enpals.
Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia
presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una
volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni
sopra impartite - restituisce all'impresa copia del Modello
032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva
del certificato di agibilità, attestante la presenza
nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio
del certificato.
Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e
località di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori
occupati deve essere resa nota all'Ente, direttamente o attraverso
la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei
contratti o dal verificarsi delle variazioni.
Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell'Enpals,
viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals
competente per territorio.
Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine
di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore
Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile
SIAE, assume valore di certificato di agibilità.
Peraltro, anche se l'ENPALS entro il predetto termine di 30
giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti
già prodotti nelle more dell'assunzione di una decisione
da parte dell'Ente.
Gli Uffici periferici dell'Ente, ai fini di uniformare le modalità
operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto
dal funzionario incaricato.
In relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente
provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica
per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti
degli utenti.
Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche
per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale
telematico per l'inoltro di qualsiasi comunicazione all'Ente,
ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale
di certificato di agibilità.
8. Regime sanzionatorio
In caso di mancato accertamento del possesso del certificato
di agibilità i soggetti di cui all'articolo 6, comma
2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del
possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa
di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro
da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947).
9. Deposito cauzionale
Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi
contributivi pendenti è necessario il versamento del
deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato
per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera
moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i
giorni di lavoro moltiplicato per l'aliquota contributiva),
nella misura del:
- 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista
e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l'animazione
turistica;
- 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per
le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi
equestri e spettacoli viaggianti;
- 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati
all'Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone
di capienza per 400 posti;
- 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica
che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati,
hanno assunto lavoratori italiani;
- 100% per le imprese dell'avanspettacolo, nel caso che il certificato
di agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore
a 30 giorni;
- 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti
a Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.
L'importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è
determinato dall'ufficio presso il quale è stata presentata
la richiesta del certificato di agibilità (Sede dell'Enpals
o sportello della Siae).
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando
la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione
del modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve
essere compilato come segue:
· dati identificativi dell'impresa e dell'attività:
tutti i dati
· periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta
l'agibilità
· sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS
o SIAE
data: data richiesta
codice causale: 084
periodo di riferimento: nessun dato
Importo l'importo del deposito cauzionale
Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà
quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato
il versamento.
A fronte della richiesta del certificato di agibilità,
il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere
operanti in Italia, come sopra specificato.
Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere
appartenenti a paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni
internazionali, il certificato di agibilità potrà
essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero
anche dall'impresa, ente o istituzione italiana con la quale
è intercorso contratto di rappresentazione.
Si precisa infine che l'Ente può accettare come deposito
cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l'Impresa
dovrà esibire valida certificazione attestante la fideiussione,
la cui restituzione è vincolata ad un'apposita dichiarazione
liberatoria dell'Ente.
L'ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione,
sta valutando la possibilità di ridurre il peso del deposito
cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate
a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito
cauzionale verranno comunicate con apposita circolare.
10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di
tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono
accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.
Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di
tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare
anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al
precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando
la causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione
del modello 031/R.
Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà
quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato
il versamento.
11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi
con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell'area
UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia
previdenziale, il certificato di agibilità dovrà
essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa
esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc
(cfr. circolare n. 5 del 1985).
Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per
le imprese facenti parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia
ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia
previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i
quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, può essere
rilasciato all'impresa, ente o istituzione italiana che, in
nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto
di rappresentazione assumendone diritti ed oneri.
Tale contratto, può essere stipulato anche con l'impresa,
ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica
da quella straniera.
12. Lavoratori stranieri operanti in Italia.
a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono
accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell'area UE o da
Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale,
con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947
e successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n.
1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti
lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di
un'impresa, ente, istituzione italiana, andrà richiesto
il certificato di agibilità e, vigendo il principio della
territorialità della prestazione, i contributi dovranno
essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione
siano in possesso dell'apposito modello esonerativo (esempio
modello E101 per l'area UE), rilasciato dal competente ufficio
straniero.
I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale,
e nel caso fossero interessati più Uffici periferici
dell'Ente per attività da svolgere in luoghi diversi,
onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato
di agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà
il certificato in questione, provvederà ad apporre la
dizione "conforme all'originale" sulla copia che dovrà
essere restituita al richiedente l'agibilità per gli
adempimenti successivi.
b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non
esistono accordi bilaterali in materia previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non
esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati
da un'impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla
stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati
con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947
e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14.
Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato
di agibilità, presentando i contratti di ingaggio e,
successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni
rese.
13. Scambi culturali.
Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio
culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare
la circostanza esibendo valida documentazione al momento della
richiesta del certificato di agibilità.
A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata
dal Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività
artistica in Italia avviene nell'ambito degli scambi culturali
e che rientra nel protocollo d'intesa tra i due stati interessati.
Subordinatamente, può essere rilasciata dichiarazione
della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata
valida anche idonea dichiarazione dell'Ambasciata o dal Consolato
Italiano del Paese di provenienza dell'impresa interessata.
Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi
del protocollo d'intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto
dai due stati interessati.
Dovrà essere allegato anche l'invito formulato dall'Ente
italiano al gruppo straniero contenente l'indicazione delle
date e l'attestazione della gratuità delle prestazioni,
elemento fondamentale degli scambi culturali.
Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati
ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti
i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali
tra l'Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell'ambito
degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno
esibire documentazione attestante la circostanza in questione.
La documentazione di cui sopra dovrà essere rilasciata
dalle medesime fonti indicate in precedenza (rappresentanza
diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli
Esteri).
Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali,
ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che
andranno ad effettuare, questo dà luogo all'imposizione
contributiva, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 153 del
1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997.
Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese
di viaggio sostenute dall'impresa straniera dalla frontiera
alla località sede della manifestazione, così
come esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per
lo spostamento da una località all'altra in caso di tour
della stessa impresa.
Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese
di soggiorno sia pagate direttamente dall'impresa straniera,
sia quelle rimborsate dall'impresa italiana a fronte di documentazione
probante e sia con pagamento diretto da parte dell'impresa italiana,
né le spese effettivamente sostenute e rimborsate a piè
di lista.
Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere
previste nel contratto di scrittura artistica.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
Allegato 1 - Elenco delle categorie di lavoratori per le quali
deve essere richiesto il certificato di agibilità.
Gruppo canto
011 artisti lirici
012 cantanti
013 Coristi e vocalisti
014 Maestri del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro
)
Gruppo attori
021 attori di prosa e allievi attori (Mimi)
022 attori cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
023 artisti doppiatori (*)
024 attori di operetta
025 artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici,
fantasisti, soubrettes)
026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti)
027 artisti di fotoromanzi (*)
028 suggeritori teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi
(*)
029 generici (*) e figuranti speciali (*)
Gruppo conduttori
031 presentatori
032 disc-jokey
033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività
turistica (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere,
villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ecc.)
Gruppo registi - sceneggiatori
041 Registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
042 aiuto-registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*)
043 sceneggiatori teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi
(*)
045 direttori della fotografia (*)
Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio
061 direttori di scena (*)
062 direttori di doppiaggio (*)
063 assistenti di scena e di doppiaggio (*)
Gruppo Direttori e Maestri di orchestra
071 direttori d'orchestra
072 sostituti direttori d'orchestra
073 maestri suggeritori
Gruppo concertisti, orchestrali
081 concertisti e solisti
082 professori d'orchestra
083 orchestrali anche di musica leggera
Gruppo ballo figurazione e moda
091 coreografi (*) e assistenti coreografi (*)
092 ballerini e tersicorei
093 indossatori
094 figuranti lirici
095 figuranti di sala
Gruppo tecnici
112 tecnici del montaggio e del suono del teatro
113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi (*)
Gruppo operatori e maestranze
121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*)
122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva
(*)
127 attrezzisti (*)
Gruppo scenografi
133 scenografi (*)
Gruppo bandisti
074 maestri di banda
084 bandisti
Gruppo amministratori
101 amministratori di formazioni artistiche
Gruppo arredatori e costumisti
131 Architetti (*), arredatori (*)
132 Costumisti (*), figurinisti (*), modiste (*)
Gruppo truccatori e parrucchieri
141 truccatori (*)
142 parrucchieri (*)
Gruppo tecnici
116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi
(*)
119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda
Gruppo operatori e maestranze
124 maestranze teatrali
125 maestranze delle imprese di audiovisivi (*)
(*) non rientrano nel certificato di agibilità per attività
finalizzate o inserite in produzioni cinematografiche (Art.
1, Legge n. 153/1988)
L'esenzione riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva;
fanno eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi
finora seguita) che operano in regime di appalto RAI, in virtù
di apposito accordo sottoscritto tra RAI ed ENPALS, finalizzato
ad una maggiore tutela dei lavoratori.
L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità
permane per le emittenti radiotelevisive allorché contrattualizzino
direttamente lavoratori per lo svolgimento di spettacoli di
arte varia all'interno dei locali delle emittenti stesse.
N.B.: il codice indicato a fianco delle attività è
quello da riportare nei modelli 031/CM e nei modelli 032/U.