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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N.24 del 14.6.2000
Protocollo n. 17/CS
OGGETTO:
Compenso per ferie non godute:
assolvimento obblighi contributivi.
Chiarimenti.
Premessa
Posto che non sussista alcuna incertezza
interpretativa riguardo allassoggettamento a contribuzione
previdenziale del compenso (cosiddetta "indennità sostitutiva")
spettante per ferie non godute, in quanto:
-
detto compenso rientra nella retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, in applicazione del criterio di onnicomprensività
previsto dallart. 12 della legge 30/4/69, n.153,
-
a decorrere dal 1° gennaio 1998, il D.Lgs:314/97,
nel dettare nuove disposizioni in materia di reddito di lavoro,
al fine di consentire lunificazione della base imponibile
fiscale con quella previdenziale, ha confermato sostanzialmente
tale criterio stabilendo che il reddito di lavoro, ai fini previdenziali,
è costituito da tutte le somme e i valori in genere "maturati
nel periodo di riferimento", anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si ricorda che,
per espressa previsione dellart.6, comma 1, punto 9 dello
stesso decreto, fanno eccezione al criterio di competenza "le
gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione
spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo e i premi di produzione" i quali sono "
in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione"
(v. circ: n.3 del 19/2/98),
si ritiene di dover, invece, fornire
alcuni chiarimenti in merito allindividuazione del momento
impositivo ovvero del momento in cui deve considerarsi sussistente
lobbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie
non godute e alla collocazione temporale dei relativi contributi.
Compenso per ferie non godute
Il quadro normativo di riferimento
in materia di ferie è costituito, in via prioritaria: dallart.36.
comma 3, della Costituzione che sancisce il diritto
irrinunciabile del lavoratore al periodo feriale e dallart.
2109, comma 2, del codice civile che detta i principi
relativamente alla durata (fissata dalla legge, dai contratti
collettivi, dagli usi e secondo equità), allepoca del
godimento (stabilita dal datore di lavoro tenuto conto delle
esigenze dellimpresa e degli interessi del lavoratore),
alla fruibilità (per periodo possibilmente continuativo)
e al diritto alla retribuzione.
Come noto, i contratti collettivi
stabiliscono i criteri di calcolo e di durata delle ferie e in
alcuni casi definiscono anche il termine entro il quale il lavoratore
deve fruire delle ferie maturate nellanno di riferimento
o percepire una indennità sostitutiva delle ferie non godute al
verificarsi del mancato godimento delle stesse a causa di indilazionabili
ed imprescrindibili esigenze aziendali.
Relativamente al momento di fruizione
delle ferie assumono rilevanza anche i contratti, i regolamenti
aziendali e le pattuizioni individuali quando risultino di miglior
favore rispetto alle norme della contrattazione collettiva.
Costituiscono, altresì, fonte normativa
di riferimento:
-
la Convenzione OIL 24 giugno 1970, n.132, ratificata
dalla legge 10 aprile 1981, n.157, la quale prevede allart.
9, comma 1, che il congedo annuale pagato di almeno due settimane
ininterrotte sia accordato e fruito entro il termine di dodici
mesi dalla fine dellanno di maturazione dello stesso e che
il resto del congedo per ferie sia accordato e usufruito entro
il termine di diciotto mesi dalla fine dellanno che dà il
diritto al congedo medesimo. Lo stesso articolo stabilisce, al
comma 2, che la parte del congedo annuale che superi il minimo
prescritto (due settimane) possa, con il consenso del lavoratore,
essere rinviata, per un periodo limitato, oltre il limite fissato
dal precedente comma 1;
-
la direttiva CEE n. 93/104 del Consiglio dellUnione
Europea del 23 novembre 1993, la quale dispone, allart.
7, comma 2, che il periodo minimo di ferie annuali non può essere
sostitutivo da una indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione
del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra rappresentato
risulta evidente che il carattere inderogabile del diritto alle
ferie può essere attenuato mediante la contrattazione collettiva
prevedendo, nei casi di mancato godimento delle ferie sempre a
causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali,
la corresponsione di una indennità sostitutiva delle stesse.
Individuazione del momento impositivo
per l'assolvimento degli obblighi contributivi
Riguardo alla individuazione di un
criterio che stabilisca il momento impositivo e la collocazione
temporale della contribuzione dovuta sull'indennità sostitutiva
per ferie non godute sono sorti alcuni problemi applicativi, tenuto
conto che in alcune situazioni non vige una previsione legale
o contrattuale (collettiva o aziendale) che disciplini la fruizione
delle ferie stabilendo un termine per la corresponsione dell'indennità
sostitutiva.
Conseguentemente, si ritiene di dover
operare in relazione alla presenza o meno di una disciplina legale
o contrattuale.
Nella ipotesi in cui esista una disciplina
(legale o contrattuale) che regolamenti la fruizione delle ferie
e stabilisca un termine per l'erogazione della indennità sostitutiva,
la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo
per ferie non godute nonché la relativa collocazione temporale
dei contributi si concretizza, in osservanza della predetta disciplina,
nel mese in cui cade il termine previsto della stessa.
Tuttavia, per effetto di regolamenti
aziendali o di pattuizioni individuali, è possibile differire,
entro i limiti fissati dalla Convenzione OIL 24/6/70, n.132, la
fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione
legale o contrattuale.
Nella fattispecie, il momento impositivo
per l'assolvimento degli obblighi contributivi sulla indennità
sostitutiva e la collocazione temporale dei contributi deve essere
individuato nel mese in cui viene a cadere il termine differito
per il godimento delle ferie.
Qualora, invece, in mancanza di norme
contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali,
non sia previsto alcun termine, l'obbligazione contributiva sull'indennità
sostitutiva di cui trattasi e la collocazione temporale dei contributi
devono essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine
dell'anno solare di maturazione delle ferie.
I criteri fin qui esposti trovano
applicazione a decorrere delle ferie maturate nell'anno 1999.
Ferie non gogute negli anni
precedenti al 1999
Per quanto concerne l'individuazione
del termine di scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso
spettante per ferie non godute per i periodi antecedenti all'anno
1999, si rappresenta che detto termine, analogamente a quanto
già comunicato dall'INPS, è fissato al 30 giugno 2001.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze
delle imprese e allo scopo di favorire l'effettivo godimento delle
ferie da parte del lavoratore, si comunica che è demandata alla
contrattazione collettiva, ai regolamenti aziendali e alle pattuizioni
individuali la possibilità di differire il termine del 30 giugno
2001 nel solo caso in cui il numero dei giorni di ferie, relative
ai periodi pregressi, sia superiore a trenta alla data di emanazione
della presente circolare.
Ovviamente, il mancato godimento delle
stesse nei termini così stabiliti farà scattare l'obbligazione
contributiva e la relativa collocazione temporale.
Si ravvisa l'opportunità di ribadire,
da ultimo, quanto segue:
-
i termini fissati, con le modalità sopra esposte,
per l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva
in parola, hanno rilevanza ai fini della collocazione temporale
dei contributi anche se la corresponsione della indennità avvenga
in un periodo successivo o all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro;
-
qualora le ferie siano, comunque, godute dal lavoratore
successivamente al pagamento della contribuzione, le imprese interessate
dovranno procedere, con le consuete modalità, alla regolarizzazione
della partita contabile nonché alla sistemazione della posizione
assicurativa del lavoratore.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
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