Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N.24 del 14.6.2000

Protocollo n. 17/CS

OGGETTO:

Compenso per ferie non godute:

assolvimento obblighi contributivi.

Chiarimenti.

Premessa

Posto che non sussista alcuna incertezza interpretativa riguardo all’assoggettamento a contribuzione previdenziale del compenso (cosiddetta "indennità sostitutiva") spettante per ferie non godute, in quanto:

-         detto compenso rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione del criterio di onnicomprensività previsto dall’art. 12 della legge 30/4/69, n.153,

-         a decorrere dal 1° gennaio 1998, il D.Lgs:314/97, nel dettare nuove disposizioni in materia di reddito di lavoro, al fine di consentire l’unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, ha confermato sostanzialmente tale criterio stabilendo che il reddito di lavoro, ai fini previdenziali, è costituito da tutte le somme e i valori in genere "maturati nel periodo di riferimento", anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si ricorda che, per espressa previsione dell’art.6, comma 1, punto 9 dello stesso decreto, fanno eccezione al criterio di competenza "le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione" i quali sono " in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione" (v. circ: n.3 del 19/2/98),

si ritiene di dover, invece, fornire alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del momento impositivo ovvero del momento in cui deve considerarsi sussistente l’obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute e alla collocazione temporale dei relativi contributi.

Compenso per ferie non godute

Il quadro normativo di riferimento in materia di ferie è costituito, in via prioritaria: dall’art.36. comma 3, della Costituzione che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore al periodo feriale e dall’art. 2109, comma 2, del codice civile che detta i principi relativamente alla durata (fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità), all’epoca del godimento (stabilita dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore), alla fruibilità (per periodo possibilmente continuativo) e al diritto alla retribuzione.

Come noto, i contratti collettivi stabiliscono i criteri di calcolo e di durata delle ferie e in alcuni casi definiscono anche il termine entro il quale il lavoratore deve fruire delle ferie maturate nell’anno di riferimento o percepire una indennità sostitutiva delle ferie non godute al verificarsi del mancato godimento delle stesse a causa di indilazionabili ed imprescrindibili esigenze aziendali.

Relativamente al momento di fruizione delle ferie assumono rilevanza anche i contratti, i regolamenti aziendali e le pattuizioni individuali quando risultino di miglior favore rispetto alle norme della contrattazione collettiva.

Costituiscono, altresì, fonte normativa di riferimento:

-         la Convenzione OIL 24 giugno 1970, n.132, ratificata dalla legge 10 aprile 1981, n.157, la quale prevede all’art. 9, comma 1, che il congedo annuale pagato di almeno due settimane ininterrotte sia accordato e fruito entro il termine di dodici mesi dalla fine dell’anno di maturazione dello stesso e che il resto del congedo per ferie sia accordato e usufruito entro il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno che dà il diritto al congedo medesimo. Lo stesso articolo stabilisce, al comma 2, che la parte del congedo annuale che superi il minimo prescritto (due settimane) possa, con il consenso del lavoratore, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre il limite fissato dal precedente comma 1;

-         la direttiva CEE n. 93/104 del Consiglio dell’Unione Europea del 23 novembre 1993, la quale dispone, all’art. 7, comma 2, che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostitutivo da una indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra rappresentato risulta evidente che il carattere inderogabile del diritto alle ferie può essere attenuato mediante la contrattazione collettiva prevedendo, nei casi di mancato godimento delle ferie sempre a causa di indilazionabili e imprescindibili esigenze aziendali, la corresponsione di una indennità sostitutiva delle stesse.

Individuazione del momento impositivo per l'assolvimento degli obblighi contributivi

Riguardo alla individuazione di un criterio che stabilisca il momento impositivo e la collocazione temporale della contribuzione dovuta sull'indennità sostitutiva per ferie non godute sono sorti alcuni problemi applicativi, tenuto conto che in alcune situazioni non vige una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che disciplini la fruizione delle ferie stabilendo un termine per la corresponsione dell'indennità sostitutiva.

Conseguentemente, si ritiene di dover operare in relazione alla presenza o meno di una disciplina legale o contrattuale.

Nella ipotesi in cui esista una disciplina (legale o contrattuale) che regolamenti la fruizione delle ferie e stabilisca un termine per l'erogazione della indennità sostitutiva, la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per ferie non godute nonché la relativa collocazione temporale dei contributi si concretizza, in osservanza della predetta disciplina, nel mese in cui cade il termine previsto della stessa.

Tuttavia, per effetto di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, è possibile differire, entro i limiti fissati dalla Convenzione OIL 24/6/70, n.132, la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale.

Nella fattispecie, il momento impositivo per l'assolvimento degli obblighi contributivi sulla indennità sostitutiva e la collocazione temporale dei contributi deve essere individuato nel mese in cui viene a cadere il termine differito per il godimento delle ferie.

Qualora, invece, in mancanza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, non sia previsto alcun termine, l'obbligazione contributiva sull'indennità sostitutiva di cui trattasi e la collocazione temporale dei contributi devono essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

I criteri fin qui esposti trovano applicazione a decorrere delle ferie maturate nell'anno 1999.

Ferie non gogute negli anni precedenti al 1999

Per quanto concerne l'individuazione del termine di scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso spettante per ferie non godute per i periodi antecedenti all'anno 1999, si rappresenta che detto termine, analogamente a quanto già comunicato dall'INPS, è fissato al 30 giugno 2001.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze delle imprese e allo scopo di favorire l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, si comunica che è demandata alla contrattazione collettiva, ai regolamenti aziendali e alle pattuizioni individuali la possibilità di differire il termine del 30 giugno 2001 nel solo caso in cui il numero dei giorni di ferie, relative ai periodi pregressi, sia superiore a trenta alla data di emanazione della presente circolare.

Ovviamente, il mancato godimento delle stesse nei termini così stabiliti farà scattare l'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale.

Si ravvisa l'opportunità di ribadire, da ultimo, quanto segue:

-         i termini fissati, con le modalità sopra esposte, per l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva in parola, hanno rilevanza ai fini della collocazione temporale dei contributi anche se la corresponsione della indennità avvenga in un periodo successivo o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

-         qualora le ferie siano, comunque, godute dal lavoratore successivamente al pagamento della contribuzione, le imprese interessate dovranno procedere, con le consuete modalità, alla regolarizzazione della partita contabile nonché alla sistemazione della posizione assicurativa del lavoratore.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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