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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 23 del 13.6.2000
Protocollo n. 16/CS/
OGGETTO:
Indennità sostitutiva di mensa
Si fa seguito alla circolare n.13
dell'8/3/2000 per fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione
della norma prevista dall'art.4 del D.Lgs. 56/98 che ha modificato
l'art.48, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917 (come sostituto dell'art.3 del D.Lgs.
314/97), nella parte in cui lo stesso disciplina il trattamento
fiscale e previdenziale delle somme erogate ai dipendenti in sostituzione
della somministrazione del vitto e del servizio di mensa.
Con la modifica legislativa sopra
richiamata è stato stabilito, come già noto, che l'indennità sostitutiva
della mensa non concorre a formare il reddito imponibile (fiscale
e previdenziale) fino ad un importo complessivo giornaliero di
£.10.240 (euro= 5,29) se corrisposta agli addetti:
a) ai
centri edili;
b) ad
altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
c) ad
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi
di ristorazione.
Riguardo, in particolare, alla previsione
normativa contenuta nell'ultimo dei punti sopra indicati (lettera
c), sono sorte alcune difficoltà interpretative che il Ministero
delle Finanze ha inteso chiarire con l'emanazione della risoluzione
30 marzo 2000, n.41/E.
Il sopracitato Dicastero, nel premettere
che la norma di cui all'art. 4 del D.Lgs: 56/98 non consente di
individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza
di "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture
o servizi di ristorazione" essendo necessaria una verifica
dei singoli casi concreti, ritiene, con riferimento a tale locuzione,
che in linea di principio l'esclusione dell'importo fino a £.10.240
dal reddito imponibile possa riguardare soltanto quelle categorie
di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
§
avere un orario di lavoro che comporti la pausa
per il vitto. Sono, pertanto, esclusi tutti i lavoratori ai quali,
proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario
di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene
attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
§
essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi,
quindi, colore che non sono stabilmente assegnati ad una "unità"
intesa come sede di lavoro;
§
ubicazione della suddetta unità in un luogo che,
in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente
di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino
luogo di ristorazione per l'utilizzo di buoni pasto.
Si ricorda, da ultimo, che la norma
in trattazione ha valenza applicativa a decorrere dal 1° gennaio
1998.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
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