Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 23 del 13.6.2000

Protocollo n. 16/CS/

OGGETTO:

Indennità sostitutiva di mensa

Si fa seguito alla circolare n.13 dell'8/3/2000 per fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione della norma prevista dall'art.4 del D.Lgs. 56/98 che ha modificato l'art.48, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (come sostituto dell'art.3 del D.Lgs. 314/97), nella parte in cui lo stesso disciplina il trattamento fiscale e previdenziale delle somme erogate ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio di mensa.

Con la modifica legislativa sopra richiamata è stato stabilito, come già noto, che l'indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale) fino ad un importo complessivo giornaliero di £.10.240 (euro= 5,29) se corrisposta agli addetti:

a)       ai centri edili;

b)       ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

c)       ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Riguardo, in particolare, alla previsione normativa contenuta nell'ultimo dei punti sopra indicati (lettera c), sono sorte alcune difficoltà interpretative che il Ministero delle Finanze ha inteso chiarire con l'emanazione della risoluzione 30 marzo 2000, n.41/E.

Il sopracitato Dicastero, nel premettere che la norma di cui all'art. 4 del D.Lgs: 56/98 non consente di individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza di "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione" essendo necessaria una verifica dei singoli casi concreti, ritiene, con riferimento a tale locuzione, che in linea di principio l'esclusione dell'importo fino a £.10.240 dal reddito imponibile possa riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

§         avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono, pertanto, esclusi tutti i lavoratori ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;

§         essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, colore che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro;

§         ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione per l'utilizzo di buoni pasto.

Si ricorda, da ultimo, che la norma in trattazione ha valenza applicativa a decorrere dal 1° gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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