Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 21 del 18.5.2000

Protocollo n. 14/CS/

OGGETTO: Decentramento poteri; decisionali su domande di; rateazioni contributive.

Si trasmette, in allegato, la delibera con la quale il Commissario Straordinario ha emanato alcune direttive che dovranno essere seguite nell’esercizio del potere decisionale sulle domande di rateazione per i debiti contributivi, demandato alla competenza della Dirigenza, ai sensi del D.Lgs. n.29/93 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare, si sottolinea che ai Dirigenti degli Uffici periferici viene attribuito il potere decisionale sulle domande di rateazione fino all’importo di £. 500.000.000 (cinquecento milioni) di sola sorte capitaria.

Oltre tale importo le domande saranno trasmesse con motivato parere al Servizio Contributi che proporrà al Direttore Generale la relativa delibera.

Fermi restando i criteri già contenuti sull’argomento nella circolare n. 2111 del 24.11.92 e in quella n.40 del 28.12.89 punto 4), che si richiamano, si precisa quanto segue:

a)       Gli importi delle rateazioni fino a 12 mesi sono stati come appresso aggiornati, sulla base delle variazioni dell’indice del costo della vita relative al periodo 1992/2000:

-         Fino a L. 4.000.000 in n. 3 rate

-         da L. 4.000.000 a L. 7.000.000 in n. 4 rate

-         da L. 7.000.000 a L. 11.000.000 in n. 5 rate

-         da L. 11.000.000 a L.15.000.000 in n. 6 rate

-         da L. 15.000.000 a L. 20.000.000 in n. 8 rate

-         da L. 20.000.000 a L. 27.000.000 in n. 10 rate

-         da L. 27.000.000 in poi in n. 12 rate

b)       Le rateazioni fino a 24 rate (sempreché la sola sorte contributiva non superi i 500 milioni) dovranno essere comunicate dai Capi Sede, ogni trimestre, alla Direzione Generale ed al Ministero del Lavoro e del Tesoro.

c)       Le richieste di rateazioni fino a 36 rate potranno essere esaminate dal Capo Sede con attribuzione della rateazione fino a 24 rate (sempreché la sola sorte contributiva non superi i 500 milioni); poi la domanda e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse, accompagnate da motivato parere, al Servizio Contributi e Vigilanza della Direzione Generale che procederà a richiedere la necessaria autorizzazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L’autorizzazione di cui sopra sarà dallo stesso Servizio Contributi portata tempestivamente a conoscenza del Direttore Generale che, con propria determinazione, disporrà per la relativa esecuzione.

La pratica verrà subito dopo restituita alla Sede di competenza per gli adempimenti successivi tra i quali la rideterminazione degli importi delle singole rate da pagare.

Atteso che quanto sopra esposto discende dalla suddivisione delle competenze tra Organo politico e gestione, va da sé che l’applicazione dell’art. 1 commi 218 – 220 – 221 e 224 della legge 662/96 è parimenti demandata alla competenza dei Capi Sede.

Per quanto attiene i surrichiamati commi 220 e 221, occorre avere riferimento alla circolare esplicativa n.16 del 16.6.98.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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