Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N.18 del 6.4.2000

OGGETTO:

Art. 3, ultimo comma della legge 29 maggio 1982, n° 297 recante disposizioni in materia di deducibilità dello 0,50% dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto.

L'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel disporre la destinazione di una parte delle quote contributive dovute per il finanziamento della gestione per le prestazioni temporanee e di parte del contributo ex Gescal alla gestione previdenziale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), prevede con effetto dal 1 gennaio 1996 l'elevazione dell'aliquota di finanziamento per il FPLD al 32%.

Transitoriamente, tale modifica non è stata estesa ai soggetti iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i quali il Governo, ai sensi dell'art.2, comma 22 della stessa legge 335/1995, è stato delegato ad emanare appositi decreti delegati di armonizzazione alla disciplina vigente nell'A.G.O.

Per l'ENPALS, come è noto, il processo di armonizzazione è stato attuato con i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997 che hanno rideterminato le aliquote di finanziamento prevedendone la graduale omogeneizzazione con quelle in vigore per il regime generale.

Al riguardo si sottolinea che la rimodulazione dell'aliquota di finanziamento al 32% ricomprende l'incremento dello 0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro per l'AGO già previsto con l'art.3, penultimo comma, della legge n. 297/1982, indicata in oggetto.

Conseguentemente, così come precisato dallo stesso Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con lettera n. 8PS/70611-FE-L-21 del 10 novembre 1999, riferita ad altri Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, si conferma la disciplina prevista dall'art.3, ultimo comma della citata legge 297 del 1982.

A questo fine, ferma restando l'invarianza delle aliquote di finanziamento in vigore, i datori di lavoro tenuti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto potranno effettuare lo scorporo dello 0,50 dell'ammontare della quota destinata al TFR relativa al periodo di riferimento, in aderenza ai principi informatori dell'art.3, comma 23 della legge n. 335 del 1995, sempreché tale aliquota di finanziamento (dovuta al FPLS) corrisponda all'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. (32,70%)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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