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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N.18 del 6.4.2000
OGGETTO:
Art. 3, ultimo comma della legge 29
maggio 1982, n° 297 recante disposizioni in materia di deducibilità
dello 0,50% dall'ammontare della quota del trattamento di fine
rapporto.
L'art. 3, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nel disporre la destinazione di una parte
delle quote contributive dovute per il finanziamento della gestione
per le prestazioni temporanee e di parte del contributo ex Gescal
alla gestione previdenziale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD), prevede con effetto dal 1 gennaio 1996 l'elevazione dell'aliquota
di finanziamento per il FPLD al 32%.
Transitoriamente, tale modifica non
è stata estesa ai soggetti iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i quali il
Governo, ai sensi dell'art.2, comma 22 della stessa legge 335/1995,
è stato delegato ad emanare appositi decreti delegati di armonizzazione
alla disciplina vigente nell'A.G.O.
Per l'ENPALS, come è noto, il processo
di armonizzazione è stato attuato con i decreti legislativi n.
166 e n. 182 del 1997 che hanno rideterminato le aliquote di finanziamento
prevedendone la graduale omogeneizzazione con quelle in vigore
per il regime generale.
Al riguardo si sottolinea che la rimodulazione
dell'aliquota di finanziamento al 32% ricomprende l'incremento
dello 0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro per l'AGO già previsto con l'art.3, penultimo comma, della
legge n. 297/1982, indicata in oggetto.
Conseguentemente, così come precisato
dallo stesso Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con
lettera n. 8PS/70611-FE-L-21 del 10 novembre 1999, riferita ad
altri Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
si conferma la disciplina prevista dall'art.3, ultimo comma della
citata legge 297 del 1982.
A questo fine, ferma restando l'invarianza
delle aliquote di finanziamento in vigore, i datori di lavoro
tenuti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto potranno
effettuare lo scorporo dello 0,50 dell'ammontare della quota destinata
al TFR relativa al periodo di riferimento, in aderenza ai principi
informatori dell'art.3, comma 23 della legge n. 335 del 1995,
sempreché tale aliquota di finanziamento (dovuta al FPLS) corrisponda
all'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
(32,70%)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
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