|
E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 15 del 21.3.2000
Protocollo n. 9/CS/
OGGETTO:
§
Contratti a tempo determinato
§
Contratti a prestazione
Si è avuto modo di rilevare che negli
ultimi tempi sono insorte difficoltà circa la esatta imposizione
contributiva da applicare nei confronti delle imprese che stipulano
contratti a tempo determinato o a prestazione.
Poiché i dubbi e le perplessità di
cui sopra investono anche la sfera degli accertamenti ispettivi,
si ritiene necessario puntualizzare gli aspetti salienti dellargomento
in questione.
E opportuno premettere che già,
con circolare n.28 del 9.11.81, questo Ente ha disciplinato il
regime dei contratti a tempo determinato ed a prestazione che
interessavano le categorie dei lavoratori appartenenti allex
1° gruppo.
Con tale circolare veniva stabilito
che, ai sensi dellart. 2, 5°, comma, del D.P.R. 31.12.71
n. 1420, la retribuzione giornaliera imponibile, era determinata
dividendo il complesso dei compensi per il numero delle giornate
di durata del contratto, con esclusione dei riposi settimanali
e delle festività nazionali eventualmente godute.
La circolare in questione metteva,
altresì, in evidenza la casistica che poteva determinarsi a seconda
della volontà contrattuale delle parti, casistica che viene aggiornata
alla luce della mutata normativa.
A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
DI BREVE DURATA E CHE PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO
FORFETTARIO
In presenza di un contratto di lavoro
dal 10 al 19 gennaio 2000 dietro il corrispettivo di un importo
complessivo di L. 1.000.000 (euro=516,46), ai fini della determinazione
della retribuzione giornaliera imponibile, si dovrà dividere limporto
stesso per il numero delle giornate di durata del contratto, esclusi
i riposo settimanali (es. L. 1.000.000 : 9 gg. = L. 111.111 =
arrotondato a L. 111.000; euro = 57,33) .
In tale ipotesi dovranno essere denunciati
e versati allEnte n. 9 contributi giornalieri alla paga
di L. 111.000 (euro = 57,33).
Nel caso in cui il contratto di lavoro
preveda anche la corresponsione di una diaria nella misura di
L. 100.000 giornaliere ( euro= 51,65) per ogni prestazione fuori
dalla sede legale dellimpresa e del suo territorio comunale
e che tale emolumento aggiuntivo sia stato corrisposto solamente
per quattro giorni, sempre ai fini della determinazione della
retribuzione giornaliera, si dovrà operare nel modo seguente:
¨
compenso L. 1.000.000 ( euro=516,46) + diaria L.
40.000 (euro=20,66), fino a L. 90.000 escluse in territorio italiano
(euro=174,26), imponibile giornaliero L.10.000 (euro=5,16) x gg.
4 = totale L. 1.040.000 (euro=537,12; totale retribuzione imponibile);
L. 1.040.000 : 9 gg. = L.115.555 = arrotondamento a L. 116.000
(euro= 59,91; retribuzione giornaliera). Pertanto dovranno essere
denunciati e versati n.9 contributi giornalieri alla paga di L.116.000.
A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
DI LUNGA DURATA E CHE NON PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE
GIORNALIERA
Per contratti della fattispecie (es.
per lintera stagione teatrale o per uno o più mesi) le Imprese,
ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile
e del numero dei giorni da denunciare e versare mensilmente, dovranno
operare come segue.
Nella ipotesi di un contratto di impegno
dal 1° settembre al 31 maggio dellanno successivo, e che
prevede la corresponsione di una retribuzione giornaliera di L.100.000
(euro= 51,65), ai fini delladempimento contributivo , si
dovrà innanzitutto tenere conto del numero dei giorni di calendario
del mese cui si riferisce detto adempimento.
Ad esempio per il mese di settembre,
tenuto conto che questo consta di 30 giorni, la retribuzione giornaliera
imponibile si otterrà dividendo lammontare complessivo dei
compensi L. 100.000 (euro= 51,65) x 30 gg. =L. 3.000.000 (euro
= 1.549,37) : 26 = 115.384 arrotondato a L. 115.000 (euro= 59,39).
A tale riguardo, si ricorda che non
sono ammesse denunce contributive che contengano, per ciscun mese,
un numero di giorni superiore a 26 per cui è del tutto irrilevante
che il mese sia di 31, di 30, di 29 o di 28 giorni (circolare
n. 23 del 21 dicembre 1971). Se il contratto in argomento stabilisce
anche una indennità di trasferta o di diaria in misura fissa di
L.100.000 (euro=51,65) per ogni giornata lavorativa effettuata
fuori dalla sede legale dellimpresa e del suo territorio
comunale e se tale indennità è stata corrisposta nel mese in esame
per cinque giorni, la retribuzione giornaliera imponibile dovrà
essere determinata secondo i criteri sopra precisati, tenendo
presente che lammontare complessivo dei compensi, da prendere
a base di calcolo, sarà questa volta costituito dallimporto
totale della retribuzione (L. 3.000.000, euro = 1549,37) maggiorato
di quello relativo allindennità di trasferta soggetta a
contribuzione L. 50.000 (euro= 25,82), fino a L. 90.000 escluse
in territorio italiano - imponibile giornaliero L. 10.000 x gg.
5 e precisamente da L. 3.050.000 (euro=1.575,19) che, diviso per
26 giorni, farà scaturire una retribuzione giornaliera di L. 117.308
arrotondata a L. 117.000 (euro= 60,43).
B) CONTRATTI A PRESTAZIONE
Nel caso di contratti a termine, di
breve o lunga durata e che prevedono la corresponsione della retribuzione
per le sole giornate effettivamente svolte, la denuncia ed il
versamento dei contributi dovranno essere in base al numero delle
giornate di cui alle singole prestazioni.
La retribuzione lorda giornaliera,
nel caso in esame, si otterrà dividendo lammontare complessivo
dei compensi, determinato secondo i criteri espressi in precedenza,
per il numero delle prestazioni effettuate, sempre nel limite
massimo di 26 giorni mensili.
Poiché tale fattispecie assume carattere
eccezionale, in quanto di norma la scrittura deve rivestire
carattere di continuità, o quantomeno fissare le date di impegno,
le imprese dovranno aprire la posizione dellattività esibendo
il contratto sottoscritto dalle parti, nel quale sia chiaramente
indicato che non si tratta di contratto in esclusiva ed indicando,
ove possibile, i giorni di effettivo lavoro o, almeno comunicarne
il numero.
Successivamente alle prestazioni svolte
e comunque non oltre il termine previsto per la consegna del relativo
mod. 031/R, limpresa dovrà inoltrare copia della denuncia
inviata agli Uffici di Collocamento nei rituali 5gg., copia del
preavviso di utilizzo inviato al lavoratore attestante leffettuazione
della o delle prestazioni rese in ogni singolo mese di validità
del contratto.
Per le piccole imprese mobili, la
consegna della documentazione sopra indicata potrà essere effettuata
al momento della richiesta di rinnovo del certificato di agibilità
che, ovviamente, non potrà essere rinnovato in assenza di tale
certificazione.
Si sottolinea, ad ogni buon fine,
che le presenti disposizioni non operano, ovviamente, in presenza
di CCNL che non prevedano tale forma contrattuale o allorquando
altre norme, leggi o regolamenti ne escludono la possibilità di
attuazione.
C) SITUAZIONI ANOMALE
Dallesame delle denunce contributive
e da quello della documentazione inoltrata, è risultato che a
fronte di contratti a tempo determinato anche di lunga durata
e che prevedono la corresponsione di una determinata retribuzione
giornaliera, a volte le Imprese assolvono, successivamente, gli
adempimenti contributivi in base ad un numero di giorni inferiore
a quello contenuto nel periodo di impegno contrattuale.
A giustificazione di tale ridotto
adempimento, vengono esibite allEnte dichiarazioni delle
parti attestanti che, a margine od a modifica dei contratti in
parola, era stato previsto che la retribuzione venisse corrisposta
per le sole giornate effettivamente prestate per cui, nei casi
di eventuali periodi di malattia o di sospensione dellattività,
il lavoratore non aveva percepito alcun compenso.
In presenza di siffatti casi, questo
Ente - fatto salvo ogni ulteriore diritto di esigere il versamento
dei contributi per tutti i giorni di cui al periodo contrattuale
- provvederà immediatamente a rettificare di Ufficio le denunce
contributive ed a rideterminare la retribuzione giornaliera imponibile
secondo i criteri previsti dal già citato art. 2 - 5° L comma
- D.P.R. 1420/1971.
A titolo di esempio, si precisa che
ove lImpresa, in presenza di un contratto dal 1° luglio
al 31 luglio 1999 con una retribuzione giornaliera di L. 100.000
(euro=51,65) senza alcune specificazioni in ordine alla eventuale
corresponsione di detta retribuzione per le sole prestazioni lavorative
effettuate, dovesse assolvere ladempimento mensile per soli
10 giorni, esibendo, a giustificazione, le dichiarazioni di cui
sopra, lEnte procederà a rettificare le denunce contributive
come segue:
¨ totale
compensi L. 1.000.000 (euro=516,46) L. 100.000 x 10 : 26 = L.
38.462 (euro = 19,86) con arrotondamento alle L. 1.000, per eccesso
o per difetto, sulla cifra finale.
Poiché dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
1999 il minimale di retribuzione giornaliera, ai fini contributivi,
è fissato per legge in L. 67.474 (euro=34,85), la retribuzione
scaturente dal calcolo di cui sopra nella misura di L. 38.462
giornaliere, verrà automaticamente rapportata a detti minimi.
Si confida nella rigorosa osservanza
delle presenti disposizioni e si assicura che gli Uffici dellEnte
sono a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.
TRATTENUTE A PENSIONATI LAVORATORI
Nei confronti dei lavoratori occupati
titolari di pensione ENPALS il datore di lavoro, in base alle
vigenti disposizioni in materia di divieto di cumulo della pensione
con la retribuzione, è tenuto a detrarre dalla retribuzione lorda
giornaliera la quota giornaliera della pensione non cumulabile
con la retribuzione stessa, nella misura e con la decorrenza indicata
nel certificato di pensione, che i lavoratori pensionati sono
tenuti per legge ad esibire ai datori di lavoro.
Lammontare complessivo delle
trattenute da denunciare allENPALS con le previste modalità
si determina moltiplicando limporto della quota giornaliera
di pensione non cumulabile per il numero delle giornate retribuite
nel mese comprese le giornate di assenza dal lavoro, purchè retribuito,
anche in misura ridotta (malattia, infortunio, etc.) e fino ad
un massimo di 26 giornate nel mese.
Per quanto sopra specificato si precisa
che le quote di trattenute giornaliere devono coincidere nel numero
ai giorni retribuiti , da ciò discende che nel caso di contratti
in esclusiva per effetto dei quali al pensionato lavoratore spetta
una retribuzione per tutti i giorni di durata del contratto, la
trattenuta di pensione sarà pari a detti giorni, fino ad un massimo
di 26 in un mese.
Nel caso in cui la quota giornaliera
di pensione non cumulabile sia superiore alla retribuzione giornaliera
al netto delle ritenute degli oneri sociali, lammontare
complessivo della trattenuta si ottiene, invece, moltiplicando
limporto giornaliero della retribuzione al netto delle ritenute
suddette, per il numero delle giornate retribuite nel periodo.
In presenza di 13° mensilità di retribuzione
o di gratifiche natalizie, corrisposte nel mese di dicembre, la
trattenuta deve essere effettuata anche sulla 13° mensilità della
pensione, in base alla misura indicata nel certificato di pensione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al
mese di dicembre, nessuna trattenuta va effettuata.
Gli adempimenti formali e sostanziali
(denunce e versamenti) relativi alle trattenute pensioni debbono
essere effettuate con le modalità ed i termini fissati per la
denuncia ed il versamento dei contributi.
Per quanto precede nei casi A), B),
C) e D), la trattenuta in questione sarà pari ai giorni retribuiti
relativi ad ogni fattispecie contrattuale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
|
|