Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 15 del 21.3.2000

Protocollo n. 9/CS/

OGGETTO:

§         Contratti a tempo determinato

§         Contratti a prestazione

Si è avuto modo di rilevare che negli ultimi tempi sono insorte difficoltà circa la esatta imposizione contributiva da applicare nei confronti delle imprese che stipulano contratti a tempo determinato o a prestazione.

Poiché i dubbi e le perplessità di cui sopra investono anche la sfera degli accertamenti ispettivi, si ritiene necessario puntualizzare gli aspetti salienti dell’argomento in questione.

E’ opportuno premettere che già, con circolare n.28 del 9.11.81, questo Ente ha disciplinato il regime dei contratti a tempo determinato ed a prestazione che interessavano le categorie dei lavoratori appartenenti all’ex 1° gruppo.

Con tale circolare veniva stabilito che, ai sensi dell’art. 2, 5°, comma, del D.P.R. 31.12.71 n. 1420, la retribuzione giornaliera imponibile, era determinata dividendo il complesso dei compensi per il numero delle giornate di durata del contratto, con esclusione dei riposi settimanali e delle festività nazionali eventualmente godute.

La circolare in questione metteva, altresì, in evidenza la casistica che poteva determinarsi a seconda della volontà contrattuale delle parti, casistica che viene aggiornata alla luce della mutata normativa.

A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI BREVE DURATA E CHE PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO

In presenza di un contratto di lavoro dal 10 al 19 gennaio 2000 dietro il corrispettivo di un importo complessivo di L. 1.000.000 (euro=516,46), ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile, si dovrà dividere l’importo stesso per il numero delle giornate di durata del contratto, esclusi i riposo settimanali (es. L. 1.000.000 : 9 gg. = L. 111.111 = arrotondato a L. 111.000; euro = 57,33) .

In tale ipotesi dovranno essere denunciati e versati all’Ente n. 9 contributi giornalieri alla paga di L. 111.000 (euro = 57,33).

Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda anche la corresponsione di una diaria nella misura di L. 100.000 giornaliere ( euro= 51,65) per ogni prestazione fuori dalla sede legale dell’impresa e del suo territorio comunale e che tale emolumento aggiuntivo sia stato corrisposto solamente per quattro giorni, sempre ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera, si dovrà operare nel modo seguente:

¨       compenso L. 1.000.000 ( euro=516,46) + diaria L. 40.000 (euro=20,66), fino a L. 90.000 escluse in territorio italiano (euro=174,26), imponibile giornaliero L.10.000 (euro=5,16) x gg. 4 = totale L. 1.040.000 (euro=537,12; totale retribuzione imponibile); L. 1.040.000 : 9 gg. = L.115.555 = arrotondamento a L. 116.000 (euro= 59,91; retribuzione giornaliera). Pertanto dovranno essere denunciati e versati n.9 contributi giornalieri alla paga di L.116.000.

A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI LUNGA DURATA E CHE NON PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Per contratti della fattispecie (es. per l’intera stagione teatrale o per uno o più mesi) le Imprese, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera imponibile e del numero dei giorni da denunciare e versare mensilmente, dovranno operare come segue.

Nella ipotesi di un contratto di impegno dal 1° settembre al 31 maggio dell’anno successivo, e che prevede la corresponsione di una retribuzione giornaliera di L.100.000 (euro= 51,65), ai fini dell’adempimento contributivo , si dovrà innanzitutto tenere conto del numero dei giorni di calendario del mese cui si riferisce detto adempimento.

Ad esempio per il mese di settembre, tenuto conto che questo consta di 30 giorni, la retribuzione giornaliera imponibile si otterrà dividendo l’ammontare complessivo dei compensi L. 100.000 (euro= 51,65) x 30 gg. =L. 3.000.000 (euro = 1.549,37) : 26 = 115.384 arrotondato a L. 115.000 (euro= 59,39).

A tale riguardo, si ricorda che non sono ammesse denunce contributive che contengano, per ciscun mese, un numero di giorni superiore a 26 per cui è del tutto irrilevante che il mese sia di 31, di 30, di 29 o di 28 giorni (circolare n. 23 del 21 dicembre 1971). Se il contratto in argomento stabilisce anche una indennità di trasferta o di diaria in misura fissa di L.100.000 (euro=51,65) per ogni giornata lavorativa effettuata fuori dalla sede legale dell’impresa e del suo territorio comunale e se tale indennità è stata corrisposta nel mese in esame per cinque giorni, la retribuzione giornaliera imponibile dovrà essere determinata secondo i criteri sopra precisati, tenendo presente che l’ammontare complessivo dei compensi, da prendere a base di calcolo, sarà questa volta costituito dall’importo totale della retribuzione (L. 3.000.000, euro = 1549,37) maggiorato di quello relativo all’indennità di trasferta soggetta a contribuzione L. 50.000 (euro= 25,82), fino a L. 90.000 escluse in territorio italiano - imponibile giornaliero L. 10.000 x gg. 5 e precisamente da L. 3.050.000 (euro=1.575,19) che, diviso per 26 giorni, farà scaturire una retribuzione giornaliera di L. 117.308 arrotondata a L. 117.000 (euro= 60,43).

B) CONTRATTI A PRESTAZIONE

Nel caso di contratti a termine, di breve o lunga durata e che prevedono la corresponsione della retribuzione per le sole giornate effettivamente svolte, la denuncia ed il versamento dei contributi dovranno essere in base al numero delle giornate di cui alle singole prestazioni.

La retribuzione lorda giornaliera, nel caso in esame, si otterrà dividendo l’ammontare complessivo dei compensi, determinato secondo i criteri espressi in precedenza, per il numero delle prestazioni effettuate, sempre nel limite massimo di 26 giorni mensili.

Poiché tale fattispecie assume carattere eccezionale, in quanto di norma la scrittura deve rivestire carattere di continuità, o quantomeno fissare le date di impegno, le imprese dovranno aprire la posizione dell’attività esibendo il contratto sottoscritto dalle parti, nel quale sia chiaramente indicato che non si tratta di contratto in esclusiva ed indicando, ove possibile, i giorni di effettivo lavoro o, almeno comunicarne il numero.

Successivamente alle prestazioni svolte e comunque non oltre il termine previsto per la consegna del relativo mod. 031/R, l’impresa dovrà inoltrare copia della denuncia inviata agli Uffici di Collocamento nei rituali 5gg., copia del preavviso di utilizzo inviato al lavoratore attestante l’effettuazione della o delle prestazioni rese in ogni singolo mese di validità del contratto.

Per le piccole imprese mobili, la consegna della documentazione sopra indicata potrà essere effettuata al momento della richiesta di rinnovo del certificato di agibilità che, ovviamente, non potrà essere rinnovato in assenza di tale certificazione.

Si sottolinea, ad ogni buon fine, che le presenti disposizioni non operano, ovviamente, in presenza di CCNL che non prevedano tale forma contrattuale o allorquando altre norme, leggi o regolamenti ne escludono la possibilità di attuazione.

C) SITUAZIONI ANOMALE

Dall’esame delle denunce contributive e da quello della documentazione inoltrata, è risultato che a fronte di contratti a tempo determinato anche di lunga durata e che prevedono la corresponsione di una determinata retribuzione giornaliera, a volte le Imprese assolvono, successivamente, gli adempimenti contributivi in base ad un numero di giorni inferiore a quello contenuto nel periodo di impegno contrattuale.

A giustificazione di tale ridotto adempimento, vengono esibite all’Ente dichiarazioni delle parti attestanti che, a margine od a modifica dei contratti in parola, era stato previsto che la retribuzione venisse corrisposta per le sole giornate effettivamente prestate per cui, nei casi di eventuali periodi di malattia o di sospensione dell’attività, il lavoratore non aveva percepito alcun compenso.

In presenza di siffatti casi, questo Ente - fatto salvo ogni ulteriore diritto di esigere il versamento dei contributi per tutti i giorni di cui al periodo contrattuale - provvederà immediatamente a rettificare di Ufficio le denunce contributive ed a rideterminare la retribuzione giornaliera imponibile secondo i criteri previsti dal già citato art. 2 - 5° L comma - D.P.R. 1420/1971.

A titolo di esempio, si precisa che ove l’Impresa, in presenza di un contratto dal 1° luglio al 31 luglio 1999 con una retribuzione giornaliera di L. 100.000 (euro=51,65) senza alcune specificazioni in ordine alla eventuale corresponsione di detta retribuzione per le sole prestazioni lavorative effettuate, dovesse assolvere l’adempimento mensile per soli 10 giorni, esibendo, a giustificazione, le dichiarazioni di cui sopra, l’Ente procederà a rettificare le denunce contributive come segue:

¨       totale compensi L. 1.000.000 (euro=516,46) L. 100.000 x 10 : 26 = L. 38.462 (euro = 19,86) con arrotondamento alle L. 1.000, per eccesso o per difetto, sulla cifra finale.

Poiché dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 il minimale di retribuzione giornaliera, ai fini contributivi, è fissato per legge in L. 67.474 (euro=34,85), la retribuzione scaturente dal calcolo di cui sopra nella misura di L. 38.462 giornaliere, verrà automaticamente rapportata a detti minimi.

Si confida nella rigorosa osservanza delle presenti disposizioni e si assicura che gli Uffici dell’Ente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

TRATTENUTE A PENSIONATI LAVORATORI

Nei confronti dei lavoratori occupati titolari di pensione ENPALS il datore di lavoro, in base alle vigenti disposizioni in materia di divieto di cumulo della pensione con la retribuzione, è tenuto a detrarre dalla retribuzione lorda giornaliera la quota giornaliera della pensione non cumulabile con la retribuzione stessa, nella misura e con la decorrenza indicata nel certificato di pensione, che i lavoratori pensionati sono tenuti per legge ad esibire ai datori di lavoro.

L’ammontare complessivo delle trattenute da denunciare all’ENPALS con le previste modalità si determina moltiplicando l’importo della quota giornaliera di pensione non cumulabile per il numero delle giornate retribuite nel mese comprese le giornate di assenza dal lavoro, purchè retribuito, anche in misura ridotta (malattia, infortunio, etc.) e fino ad un massimo di 26 giornate nel mese.

Per quanto sopra specificato si precisa che le quote di trattenute giornaliere devono coincidere nel numero ai giorni retribuiti , da ciò discende che nel caso di contratti in esclusiva per effetto dei quali al pensionato lavoratore spetta una retribuzione per tutti i giorni di durata del contratto, la trattenuta di pensione sarà pari a detti giorni, fino ad un massimo di 26 in un mese.

Nel caso in cui la quota giornaliera di pensione non cumulabile sia superiore alla retribuzione giornaliera al netto delle ritenute degli oneri sociali, l’ammontare complessivo della trattenuta si ottiene, invece, moltiplicando l’importo giornaliero della retribuzione al netto delle ritenute suddette, per il numero delle giornate retribuite nel periodo.

In presenza di 13° mensilità di retribuzione o di gratifiche natalizie, corrisposte nel mese di dicembre, la trattenuta deve essere effettuata anche sulla 13° mensilità della pensione, in base alla misura indicata nel certificato di pensione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al mese di dicembre, nessuna trattenuta va effettuata.

Gli adempimenti formali e sostanziali (denunce e versamenti) relativi alle trattenute pensioni debbono essere effettuate con le modalità ed i termini fissati per la denuncia ed il versamento dei contributi.

Per quanto precede nei casi A), B), C) e D), la trattenuta in questione sarà pari ai giorni retribuiti relativi ad ogni fattispecie contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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