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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 13 del 8.3.2000
Protocollo n. 8/CS/
OGGETTO: Anno 2000: importi che non
concorrono a formare il reddito imponibile; regime di decontribuzione;
tabelle aliquote contributive
Importi che non concorrono a formare
il reddito di lavoro (art. 3, D.Lgs. 314/97)
Come noto, il comma 9, dell’art. 48
del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917, come sostituito
dall’art.3 del D.Lgs. 314/97 (v. circolare n. 3 del 19.2.98) ha
stabilito che gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del
valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante
al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno
1998.
Ciò posto si comunica che, per l’anno
2000, detti importi non subiscono variazioni rimanendo, pertanto,
fissati nella stessa misura prevista dal D.Lgs. 314/97.
Nel rinviare alle disposizioni già
impartite con le circolari n.3 del 19.2.98 e n.6 del 25.2.99 si
ritiene utile richiamare, brevemente, l’ammontare di quegli importi
cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito
imponibile (fiscale e previdenziale):
§
indennità di trasferta: tali indennità non
concorrono a formare il reddito imponibile fino all’importo di
£ 90.000 (euro = 46,48) giornaliere se trattasi di trasferta
nel territorio nazionale e fino all’importo di £ 150.000 (euro
= 77,47) giornaliere se trattasi di trasferta all’estero.
I sopracitati importi si riducono di un terzo ( £ 30.000 pari
a 15,49 euro) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero
di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente
e di due terzi /£ 60.000 pari a 30,99 euro) "in caso di rimborso
sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto";
§
indennità di trasferimento, di prima sistemazione
ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare
il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare
per un importo complessivo annuo non superiore a £ 3.000.000
(euro = 1.549,37), se trattasi di trasferimenti all’interno
del territorio nazionale e a £ 9.000.000 (euro = 4.648,11)
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in
quest’ultimo;
§
erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni
in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se
di importo non superiore, nel periodo di imposta, a £ 500.000
(euro = 258,23);
§
beni e servizi forniti al lavoratore: non
concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente
non superiore a £ 500.000 (euro = 258,23).
Si ribadisce che, qualora detto valore
sia superiore al sopracitato limite (£ 500.000), lo stesso concorre
interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi
base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali;
§
prestazioni e indennità sostitutive della mensa:
non concorre a formare il reddito imponibile l’importo della prestazione
sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti "buoni pasto"
o "tickets restaurant") se di importo complessivo non
superiore a £ 10.240 (euro= 5,29) giornaliere.
Relativamente all’indennità sostitutiva
della mensa, si ricorda che la materia è stata disciplinata dall’art.
4 del D.Lgs. 56/98, che ha modificato l’art.3 del D.Lgs: 314/97
nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale
delle indennità in questione.
Nel richiamare quanto già precisato
con la citata circolare n. 6 del 25.2.99, si conferma che l’indennità
sostitutiva della mensa non concorre a formare l’imponibile previdenziale,
fino all’importo complessivo giornaliero di £ 10.240 (euro
= 5,29), se erogata nei casi espressamente previsti dalla
norma (art.4, D.Lgs. 56/98).
Risulta evidente che le indennità
erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l’imponibile
previdenziale per il loro intero ammontare.
Ad integrazione di quanto sopra illustrato,
si comunica che con l’art. 13 del D.Lgs. 23/12/99, n.505, recante
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
2/9/97, n.314, 2/11/97, n. 461, 18/12/97 nn. 466 e 467, sono state
introdotte alcune modificazioni alla normativa che disciplina
il reddito di lavoro di cui al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per quanto concerne, in particolare,
l’art.48 del T.u.i.r., come sostituito dall’art.3 del D.Lgs. 314/97,
le modifiche riguardano:
§
il comma 2, lettera f)
§
il comma 2, lettera g)
§
il comma 4, lettera b).
La nuova formulazione della lettera
f) limita la esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale)
alla "utilizzazione delle opere e dei servizi" con
finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art.65,
comma 1, del T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari
indicati nell’art. 12 (T.u.i.r.). Con la norma contenuta nella
lettera f – bis) stata, invece, mantenuta l’esclusione
dalla formazione del reddito di lavoro soltanto per le "somme
erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie
climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché
per borse di studio a favore dei medesimi familiari".
A tale proposito si rammenta che la
previgente normativa prevedeva che non concorressero alla formazione
del reddito:
"le somme erogate dal datore
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 65, con esclusione
di quelle di assistenza sociale e sanitaria e l’utilizzo delle
relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti
indicati nell’art. 12" (v. punto C della circolare n.3 del
19/2/98).
Sulla base della nuova normativa non
concorrono a formare il reddito:
"g ) il valore
delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lite 4
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione ; qualora le azioni
siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato
a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza
tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta;
se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente
rappresentano una percentuale di diritti al voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore a 10 per cento, la predetta differenza concorre
in ogni caso interamente a formare il reddito".
Le nuove disposizioni si applicano
"esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale
il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro nonché a quelle
emesse da società che direttamente o indirettamente controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa".
Posto che il nuovo regime fiscale
e previdenziale in materia di assegnazione di azioni ai lavoratori
prevede, tra l’altro, che il valore delle azioni offerte alla
generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito
di lavoro fino all’importo massimo di £ 4.000.000 nel periodo
di imposta, per ulteriori approfondimenti si rinvia alle disposizioni
e chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con le circolari
n.247/E del 29.12.99 e n.30/E del 25.2.2000.
La modifica apportata al comma 4,
lettera b) riguarda la determinazione dell’imponibile (fiscale
e previdenziale) in caso di concessione di prestiti al lavoratore.
Nella fattispecie, la nuova norma
prevede che l’imponibile sia pari al 50% della differenza tra
l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto
"vigente al termine di ciascun anno" (precedente
normativa: "vigente al momento della concessione del prestito",
v. punto C della circolare n.3 del 19.2.98) e l’importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello
(art.2, D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla legge
135/97).
L’art.60 della legge 17.5.99, n.144
ha disposto l’elevazione al 3% del limite massimo di retribuzione
imponibile percepita entro il quale trova applicazione il regime
di decontribuzione previsto dall’art.2, comma 2, del D.L. 25 marzo
1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n.135.
Como noto, l’incremento del tetto
di decontribuzione doveva essere finanziato con una quota parte
delle maggiori entrate derivanti da appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 8 della legge 448/98,
da emanarsi successivamente alla data di entrata in vigore della
legge 144/99.
La mancata emanazione dei suddetti
decreti non ha consentito la necessaria copertura finanziaria,
pertanto, relativamente all’anno 1999, il regime di decontribuzione
è rimasto applicabile entro il limite del 2%.
Premesso quanto sopra si comunica
che, con l’art.49, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)", è stata prevista,
per gli anni 2000 e 2001, la necessaria copertura finanziaria
degli oneri conseguenti alla elevazione al 3% del tetto di decontribuzione
di cui al citato art.60 della legge 144/99.
A decorrere dal mese di gennaio
2000, quindi, il regime di decontribuzione trova applicazione
entro il tetto stabilito del 3% della retribuzione imponibile
percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento
(1° gennaio – 31 dicembre 2000).
Per una completa trattazione della
materia si rinvia ad una successiva circolare in corso di predisposizione.
Tabelle aliquote contributive
Con le circolari n.7 del 26/2/99 e
n. 14 del 12/4/99 sono state fornite disposizioni in merito alle
modalità di applicazione della normativa di cui all’art. 3, comma
1, della legge 23/12/98, n.448 che, si ricorda, ha stabilito la
soppressione dei contributi destinati:
§
al finanziamento degli asili nido di cui all’art.8
delle legge 1971, n.1044;
§
alle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza
agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) di cui all’art.28
della legge 3 giugno 1975, n.160 e all’articolo unico del D.P.R.
30 agosto 1956, n. 1124 ;
§
all’assicurazione contro la tubercolosi di cui all’art.28
della legge 3 giugno 1975, n.160 e all’articolo 2 del D.P.R. 2
febbraio 1960, n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto di interesse di questo
Ente si è, altresì, precisato che:
a) il
contributo per gli sili nido (0,10%) a carico del datore di lavoro
non è più dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per
tutte le imprese del settore industria e per quelle inquadrate
in altri settori che versano il contributo Cuaf in misura non
inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%).
Anche per le imprese esentate dal versamento del contributo Cuaf
la soppressione dei contributi per asili nido, Enaoli e Tbc ha
decorrenza 1° gennaio 1999;
b) il
contributo per gli sili nido (0,10%) a carico del datore di lavoro
non è più dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per
tutte le imprese inquadrate in settori diversi dall’industria
(es. settore terziario, commerciale) i cui titolari siano iscritti
negli elenchi nominativi IVS di categoria e che versano un’aliquota
Cuaf ridotta (0,43%), quindi inferiore a quella prevista per il
settore industria (2,48%) .
In conseguenza della diversa decorrenza
applicativa del beneficio previsto dalla legge 448/98, sono state
codificate e comunicate con la sopracitata circolare n.14 del
12/4/99 specifiche tabelle che, con decorrenza 1° gennaio 1999,
hanno previsto la soppressione del contributo per gli asili nido.
Considerato che, a decorrere dal
1° gennaio 2000, tutte le imprese non sono più tenute al versamento
di detto contributo, si ritiene utile fornire, in allegato,
una elencazione delle tabelle corrispondenti alle aliquote contributive
da applicare e cioè prive del contributo asili nido, ai fini del
versamento della contribuzione dovuta nonché della compilazione
della relativa modulistica.
Per quanto ovvio, si rammenta che
le tabelle (lavoratori spettacolo: tab "O", tab "A",
tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, tab 6, tab 7, tab 8, tab 9,
tab "B"; sportivi professionisti: tab "N",
tab"V") non riportate nell’allegato sono comunque
vigenti, in quanto devono essere utilizzate dai datori di lavoro
nei casi di regolarizzazioni contributive riferentesi a periodi
in cui il contributo per gli asili nido era obbligatoriamente
dovuto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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