Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 13 del 8.3.2000

Protocollo n. 8/CS/

OGGETTO: Anno 2000: importi che non concorrono a formare il reddito imponibile; regime di decontribuzione; tabelle aliquote contributive

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art. 3, D.Lgs. 314/97)

Come noto, il comma 9, dell’art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917, come sostituito dall’art.3 del D.Lgs. 314/97 (v. circolare n. 3 del 19.2.98) ha stabilito che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Ciò posto si comunica che, per l’anno 2000, detti importi non subiscono variazioni rimanendo, pertanto, fissati nella stessa misura prevista dal D.Lgs. 314/97.

Nel rinviare alle disposizioni già impartite con le circolari n.3 del 19.2.98 e n.6 del 25.2.99 si ritiene utile richiamare, brevemente, l’ammontare di quegli importi cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale):

§         indennità di trasferta: tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all’importo di £ 90.000 (euro = 46,48) giornaliere se trattasi di trasferta nel territorio nazionale e fino all’importo di £ 150.000 (euro = 77,47) giornaliere se trattasi di trasferta all’estero. I sopracitati importi si riducono di un terzo ( £ 30.000 pari a 15,49 euro) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi /£ 60.000 pari a 30,99 euro) "in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto";

§         indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a £ 3.000.000 (euro = 1.549,37), se trattasi di trasferimenti all’interno del territorio nazionale e a £ 9.000.000 (euro = 4.648,11) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo;

§         erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a £ 500.000 (euro = 258,23);

§         beni e servizi forniti al lavoratore: non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a £ 500.000 (euro = 258,23).

Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite (£ 500.000), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali;

§         prestazioni e indennità sostitutive della mensa: non concorre a formare il reddito imponibile l’importo della prestazione sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti "buoni pasto" o "tickets restaurant") se di importo complessivo non superiore a £ 10.240 (euro= 5,29) giornaliere.

Relativamente all’indennità sostitutiva della mensa, si ricorda che la materia è stata disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 56/98, che ha modificato l’art.3 del D.Lgs: 314/97 nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità in questione.

Nel richiamare quanto già precisato con la citata circolare n. 6 del 25.2.99, si conferma che l’indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare l’imponibile previdenziale, fino all’importo complessivo giornaliero di £ 10.240 (euro = 5,29), se erogata nei casi espressamente previsti dalla norma (art.4, D.Lgs. 56/98).

Risulta evidente che le indennità erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l’imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.

Ad integrazione di quanto sopra illustrato, si comunica che con l’art. 13 del D.Lgs. 23/12/99, n.505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2/9/97, n.314, 2/11/97, n. 461, 18/12/97 nn. 466 e 467, sono state introdotte alcune modificazioni alla normativa che disciplina il reddito di lavoro di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto concerne, in particolare, l’art.48 del T.u.i.r., come sostituito dall’art.3 del D.Lgs. 314/97, le modifiche riguardano:

§         il comma 2, lettera f)

§         il comma 2, lettera g)

§         il comma 4, lettera b).

La nuova formulazione della lettera f) limita la esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) alla "utilizzazione delle opere e dei servizi" con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art.65, comma 1, del T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell’art. 12 (T.u.i.r.). Con la norma contenuta nella lettera f – bis) stata, invece, mantenuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro soltanto per le "somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

A tale proposito si rammenta che la previgente normativa prevedeva che non concorressero alla formazione del reddito:

"le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 65, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria e l’utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12" (v. punto C della circolare n.3 del 19/2/98).

Sulla base della nuova normativa non concorrono a formare il reddito:

"g ) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lite 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione ; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti al voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore a 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".

Le nuove disposizioni si applicano "esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa".

Posto che il nuovo regime fiscale e previdenziale in materia di assegnazione di azioni ai lavoratori prevede, tra l’altro, che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro fino all’importo massimo di £ 4.000.000 nel periodo di imposta, per ulteriori approfondimenti si rinvia alle disposizioni e chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con le circolari n.247/E del 29.12.99 e n.30/E del 25.2.2000.

La modifica apportata al comma 4, lettera b) riguarda la determinazione dell’imponibile (fiscale e previdenziale) in caso di concessione di prestiti al lavoratore.

Nella fattispecie, la nuova norma prevede che l’imponibile sia pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto "vigente al termine di ciascun anno" (precedente normativa: "vigente al momento della concessione del prestito", v. punto C della circolare n.3 del 19.2.98) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello (art.2, D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/97).

L’art.60 della legge 17.5.99, n.144 ha disposto l’elevazione al 3% del limite massimo di retribuzione imponibile percepita entro il quale trova applicazione il regime di decontribuzione previsto dall’art.2, comma 2, del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135.

Como noto, l’incremento del tetto di decontribuzione doveva essere finanziato con una quota parte delle maggiori entrate derivanti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 8 della legge 448/98, da emanarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 144/99.

La mancata emanazione dei suddetti decreti non ha consentito la necessaria copertura finanziaria, pertanto, relativamente all’anno 1999, il regime di decontribuzione è rimasto applicabile entro il limite del 2%.

Premesso quanto sopra si comunica che, con l’art.49, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", è stata prevista, per gli anni 2000 e 2001, la necessaria copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla elevazione al 3% del tetto di decontribuzione di cui al citato art.60 della legge 144/99.

A decorrere dal mese di gennaio 2000, quindi, il regime di decontribuzione trova applicazione entro il tetto stabilito del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre 2000).

Per una completa trattazione della materia si rinvia ad una successiva circolare in corso di predisposizione.

Tabelle aliquote contributive

Con le circolari n.7 del 26/2/99 e n. 14 del 12/4/99 sono state fornite disposizioni in merito alle modalità di applicazione della normativa di cui all’art. 3, comma 1, della legge 23/12/98, n.448 che, si ricorda, ha stabilito la soppressione dei contributi destinati:

§         al finanziamento degli asili nido di cui all’art.8 delle legge 1971, n.1044;

§         alle finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) di cui all’art.28 della legge 3 giugno 1975, n.160 e all’articolo unico del D.P.R. 30 agosto 1956, n. 1124 ;

§         all’assicurazione contro la tubercolosi di cui all’art.28 della legge 3 giugno 1975, n.160 e all’articolo 2 del D.P.R. 2 febbraio 1960, n.54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto di interesse di questo Ente si è, altresì, precisato che:

a)       il contributo per gli sili nido (0,10%) a carico del datore di lavoro non è più dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per tutte le imprese del settore industria e per quelle inquadrate in altri settori che versano il contributo Cuaf in misura non inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%). Anche per le imprese esentate dal versamento del contributo Cuaf la soppressione dei contributi per asili nido, Enaoli e Tbc ha decorrenza 1° gennaio 1999;

b)       il contributo per gli sili nido (0,10%) a carico del datore di lavoro non è più dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutte le imprese inquadrate in settori diversi dall’industria (es. settore terziario, commerciale) i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi IVS di categoria e che versano un’aliquota Cuaf ridotta (0,43%), quindi inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%) .

In conseguenza della diversa decorrenza applicativa del beneficio previsto dalla legge 448/98, sono state codificate e comunicate con la sopracitata circolare n.14 del 12/4/99 specifiche tabelle che, con decorrenza 1° gennaio 1999, hanno previsto la soppressione del contributo per gli asili nido.

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, tutte le imprese non sono più tenute al versamento di detto contributo, si ritiene utile fornire, in allegato, una elencazione delle tabelle corrispondenti alle aliquote contributive da applicare e cioè prive del contributo asili nido, ai fini del versamento della contribuzione dovuta nonché della compilazione della relativa modulistica.

Per quanto ovvio, si rammenta che le tabelle (lavoratori spettacolo: tab "O", tab "A", tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, tab 6, tab 7, tab 8, tab 9, tab "B"; sportivi professionisti: tab "N", tab"V") non riportate nell’allegato sono comunque vigenti, in quanto devono essere utilizzate dai datori di lavoro nei casi di regolarizzazioni contributive riferentesi a periodi in cui il contributo per gli asili nido era obbligatoriamente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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