Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 1 del 2000

OGGETTO:

Accredito figurativo per cariche elettive pubbliche e sindacali.

Contribuzione per cariche elettive o funzioni pubbliche.

A. Accredito figurativo per cariche elettive pubbliche e sindacali

Con nota del 28/9/99, n.1911 della quale, ad ogni buon fine, si allega copia, questa Direzione ha emanato disposizioni mirate in tema di versamento di contribuzione aggiuntiva e/o accredito figurativo per cariche sindacali e pubbliche.

La legge 23/12/99, n.488, art.38, comma 4 ha prorogato il termine per l’inoltro della domanda di accredito figurativo della contribuzione per i periodi anteriori al 31/12/98, fissandone la data al 31/3/2000.

Pertanto gli interessati sono invitati ad inoltrare le relative domande attraverso le Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate che avranno cura di trasferirle presso il Servizio IVS - Settore Posizioni Assicurative della Direzione Generale.

B. Contribuzione per cariche elettive o funzioni pubbliche

La predetta legge 23/12/99, n. 488, Art. 38 con i commi 1-2-3- ha previsto che anche i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o dei Consigli regionali o comunque chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, qualora maturino a seguito di tale nomina diritto a percepire vitalizi o maggiorazioni di pensione, debba essere versata contribuzione all’Ente previdenziale presso il quale erano assicurati al momento dell’elezione.

Tale contribuzione è pari alla quota contributiva a carico del lavoratore che, a seconda dell’iscrizione all’ENPALS ante o post 31/12/95, è rispettivamente il 10,10% o l’8,89% ed è relativa ai periodi di aspettativa non retribuita per lo svolgimento del loro mandato a far data dall’1/1/2000.

Si precisa, ad ogni buon fine, che il versamento della contribuzione di cui sopra, rappresenta una facoltà concessa agli interessati e non un obbligo per conseguire l’accredito di periodo utile ai fini pensionistici di contribuzione in quanto, in caso di mancato versamento, viene meno l’accredito stesso del periodo di aspettativa non retribuita.

Si precisa, altresì, che gli importi dovuti dovranno essere versati all’amministrazione dell’Organo elettivo o a quella di appartenenza per la nomina, che provvederanno a riversarli all’Ente.

Si fa riserva di più dettagliate disposizioni sia in merito al punto A che al punto B della presente, rimandando ad apposita circolare la compiuta disciplina dell’intera materia.

Con la predetta circolare saranno emanate anche le disposizioni circa la denuncia ed il versamento della contribuzione laddove prevista dalla singola fattispecie.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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