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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 1 del 2000
OGGETTO:
Accredito figurativo per cariche elettive pubbliche e sindacali.
Contribuzione per cariche elettive o funzioni pubbliche.
A. Accredito figurativo per cariche elettive pubbliche e sindacali
Con nota del 28/9/99, n.1911 della
quale, ad ogni buon fine, si allega copia, questa Direzione ha
emanato disposizioni mirate in tema di versamento di contribuzione
aggiuntiva e/o accredito figurativo per cariche sindacali e pubbliche.
La legge 23/12/99, n.488, art.38,
comma 4 ha prorogato il termine per linoltro della domanda
di accredito figurativo della contribuzione per i periodi anteriori
al 31/12/98, fissandone la data al 31/3/2000.
Pertanto gli interessati sono invitati
ad inoltrare le relative domande attraverso le Sedi Compartimentali
e Sezioni Distaccate che avranno cura di trasferirle presso il
Servizio IVS - Settore Posizioni Assicurative della Direzione
Generale.
B. Contribuzione per cariche elettive o funzioni pubbliche
La predetta legge 23/12/99, n. 488,
Art. 38 con i commi 1-2-3- ha previsto che anche i lavoratori
dipendenti del settore pubblico e privato, eletti membri del Parlamento
nazionale, europeo o dei Consigli regionali o comunque chiamati
a ricoprire funzioni pubbliche, qualora maturino a seguito di
tale nomina diritto a percepire vitalizi o maggiorazioni di pensione,
debba essere versata contribuzione allEnte previdenziale
presso il quale erano assicurati al momento dellelezione.
Tale contribuzione è pari alla quota
contributiva a carico del lavoratore che, a seconda delliscrizione
allENPALS ante o post 31/12/95, è rispettivamente il 10,10%
o l8,89% ed è relativa ai periodi di aspettativa non retribuita
per lo svolgimento del loro mandato a far data dall1/1/2000.
Si precisa, ad ogni buon fine, che
il versamento della contribuzione di cui sopra, rappresenta una
facoltà concessa agli interessati e non un obbligo per conseguire
laccredito di periodo utile ai fini pensionistici di contribuzione
in quanto, in caso di mancato versamento, viene meno laccredito
stesso del periodo di aspettativa non retribuita.
Si precisa, altresì, che gli importi
dovuti dovranno essere versati allamministrazione dellOrgano
elettivo o a quella di appartenenza per la nomina, che provvederanno
a riversarli allEnte.
Si fa riserva di più dettagliate disposizioni
sia in merito al punto A che al punto B della presente, rimandando
ad apposita circolare la compiuta disciplina dellintera
materia.
Con la predetta circolare saranno
emanate anche le disposizioni circa la denuncia ed il versamento
della contribuzione laddove prevista dalla singola fattispecie.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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