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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 7 del 26/2/1999
Protocollo n. 5/CS
OGGETTO:
Art.3, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448:
soppressione delle aliquote contributive
Tbc, Enaoli e asili nido. Contributo fisso dovuto per gli apprendisti:
anno 1999.
Art.3, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n.448
Premessa
Come noto, l'art.3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto che, in attesa del generale
riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'art.24 della legge 88/89 e
dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri concernenti la rideterminazione delle
aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta
sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion di cui all'art.8,
comma 5, della legge 448/98, sono soppressi:
a) il
contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n.1044;
b) i
contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo
28 della legge 3 giugno 1975, n.160, e all'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n.1124;
c) il
contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi,
di cui all'art.28 della legge 3 giugno 1975, n.160, e all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960,
n.54, e successive modificazioni e integrazioni".
d)
Lo stesso articolo 3, comma 3, stabilisce,
altresì, che nei confronti dei settori per i quali altre aliquote
contributive di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni
temporanee (art.24 della legge 88/89) risultano inferiori rispetto
a quelle a carico del settore industria la soppressione delle
aliquote sopra indicate ha effetto dall'anno 2000.
Entrata in vigore della nuova normativa
Nella G.U. - serie generale - n.11
del 15.1.1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 di cui al sopracitato art.8,
comma 5, della legge 448/98 ( entrato in vigore il 16 gennaio
1999) recante : "Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote
delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta
sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion".
Pertanto, in attuazione di quanto
previsto dall'art.3, comma 1, della legge 448/98, a decorrere
dal 1° gennaio 1999 (periodo di paga in corso alla data di entrata
in vigore del D.P.C.M. 15 gennaio 1999) sono soppressi i contributi
per:
-
asili nido
-
Enaoli
-
Tbc
Tale soppressione, per effetto del
disposto normativo di cui all'art.3, comma 3 (legge 448/98) è,
invece, differita al 1° gennaio 2000 per quei settori di attività
e categorie per i quali le aliquote per la Cuaf ( assegno per
il nucleo familiare) risultano inferiori a quella generale del
2,48 prevista per l'industria.
Contributo destinato al finanziamento
degli asili nido
Posto che questo Ente, oltre a gestire
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per
i lavoratori dello spettacolo (Fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo) e per gli sportivi professionisti (Fondo pensioni
per gli sportivi professionisti) è, altresì, percettore del contributo
per gli asili nido dovuto ai sensi della legge 1044/71, si ritiene
utile fornire alcune precisazioni:
-
l'impresa, tenuta alla denuncia e al versamento
della contribuzione ENPALS, deve essere valutata nel suo complesso
non essendo rilevante la qualifica rivestita dai singoli lavoratori;
-
l'impresa esentata dal versamento del contributo
Cuaf non rientra nell'ambito di applicazione del differimento,
al l° gennaio 2000, della soppressione dei contributi asili nido,
Enaoli e Tbc. Per queste imprese, Infatti, detta soppressione
decorre dal 1° gennaio 1999.
-
Tutto ciò premesso si rappresenta
che il contributo per gli asili nido (0,10%), a carico del datore
di lavoro, non è più dovuto:
-
a decorrere dal 1° gennaio 1999, per tutte le imprese
del settore industria e per quelle inquadrate in altri settori
che versano il contributo Cuaf in misura non inferiore a quella
prevista per il settore industria (2,48%);
-
a decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutte le imprese
inquadrate in settori diversi dall'industria (es: settore commerciale,
terziario), i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi
IVS di categoria e che versino un'aliquota Cuaf ridotta (0,43%),
quindi inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%).
-
Per quanto ovvio, si comunica che
la soppressione del contributo per gli asili nido riguarda anche
il versamento del contributo di solidarietà.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio
1999 (ovvero dal 1° gennaio 2000 per coloro che rientrano nel
differimento) il contributo di solidarietà è così suddiviso:
lavoratori dello spettacolo
-
a carico del lavoratore 2,50%
-
a carico del datore di lavoro 2,50%
-
Totale contributo 5%
-
Datori di lavoro tenuti al versamento
del contributo per gli asili nido
i datori di lavoro tenuti a versare,
fino al 31 dicembre 1999, il contributo destinato al finanziamento
degli asili nido debbono continuare ad indicare, nel quadro A
del mod.031/R, le tabelle delle aliquote contributive così come
codificate e trasmesse con la circolare n.14 dell'11/5/98 (es:
tabella "0" se trattasi di lavoratori dello spettacolo
iscritti successivamente alla data del 31/12/95 e privi di anzianità
contributiva, totale aliquota 32,80 di cui 23,91 a carico del
datore di lavoro).
Datori di lavoro che beneficiano
della soppressione del contributo per gli asili nido
I datori di lavoro che, a decorrere
dal l° gennaio 1999, non sono più tenuti a versare a questo Ente
il contributo per gli asili nido debbono indicare, nel quadro
A del mod.031/R, le tabelle delle aliquote contributive tenendo
conto della nuova codificazione di seguito riportata:
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tabelle aliquote contributive
comprensive del contributo per gli asili nido (precedente
codificazione)
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tabelle aliquote contributive
a seguito della soppressione del contributo per gli asili
nido (nuova codificazione a decorrere dal 1° gennaio 1999)
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tabella "0"
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tabella "C"
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tabella "A"
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tabella "R"
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tabella 1
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tabella "D"
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tabella 2
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tabella "E"
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tabella 3
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tabella "F"
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tabella 4
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tabella "G"
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tabella 5
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tabella "H"
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tabella 6
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tabella "L"
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tabella 7
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tabella "M"
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tabella 8
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tabella "P"
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tabella 9
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tabella "Q
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tabella "B"
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tabella "S"
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tabella "N"
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tabella "T"
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tabella "V"
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tabella "Z"
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A titolo di esempio si rappresenta
che, nel caso in cui trattasi di lavoratore dello spettacolo iscritto
successivamente alla data del 31/12/95 e privo di anzianità contributiva,
il datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/99, dovrà indicare la
tabella "C" ( totale aliquota 32,70% di cui 23,81% a
carico del datore di lavoro) anziché la tabella "O"
comprensiva del contributo per gli asili nido (totale aliquota
32,80%)
Regolarizzazione periodi pregressi
I datori di lavoro che, nell'effettuare
il pagamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio
1999, non hanno versato il contributo per gli asili nido (0,10%),
pur essendo lo stesso ancora dovuto (si fa riferimento a quelle
imprese che rientrano nel differimento al l° gennaio 2000 della
soppressione dei contributi asili nido, Enaoli e Tbc), al fine
di regolarizzare le partite debitorie pregresse debbono compilare,
secondo le modalità vigenti, n.2 modelli 031/R di variazione per
i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1999 ed il 28 febbraio
1999.
Per quanto riguarda, in particolare,
la compilazione del modello di denunci 031/R di variazione), si
chiarisce che:
-
nei quadri A e B non dovrà essere riportato alcun
dato considerato che anche le tabelle delle aliquote contributive
rimangono invariate;
-
nel quadro C dovranno essere riportati: il codice
causale "042", per indicare l'importo ricalcolato della
contribuzione dovuta (comprensiva cioè del contributo asili nido
precedentemente non versato); il codice causale "142",
per indicare l'importo totale della contribuzione già versata
all'Ente e denunciata con i precedenti modd. 031/R; il codice
causale "020", per indicare l'importo totale di contribuzione
da versare, a conguaglio; il codice causale "067", per
indicare l'importo degli interessi legali.
-
Si ricorda che il computo degli interessi
legali (2,5% n.a.) deve essere effettuato a partire dal giorno
successivo alla scadenza di pagamento dei contributi fino alla
data di effettivo versamento.
I versamenti delle somme dovute a
titolo di conguaglio contributivo e la presentazione della relativa
modulistica presso gli Uffici dell'Ente devono essere effettuati,
dai datori di lavoro, entro e non oltre il 16 aprile 1999.
Si rappresenta, altresì, che i versamenti
effettuati successivamente alla suddetta data saranno assoggettati
alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione contributiva.
Si ravvisa l'opportunità di ribadire
che la regolarizzazione di partite debitorie pregresse non può
essere effettuata tramite il modello di pagamento unificato (mod.
F24), il quale deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento
della contribuzione corrente dovuta all'Enpals.
Pertanto, la regolarizzazione delle
differenze contributive di cui trattasi deve essere effettuata
a mezzo bollettino di c/c postale ( c/c n. 8029 per le imprese
dello spettacolo e c/c n.7021 per gli sportivi professionisti).
Si ricorda, da ultimo, che l'attestazione
di versamento deve essere allegata al modello 031/R di variazione.
F) Recupero della maggiore contribuzione
versata
I datori di lavoro che, nell'effettuare
il pagamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio
1999, hanno versato il contributo per gli asili nido, pur rientrando
tra i soggetti che possono beneficiare dell'applicazione della
nuova normativa a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono tenuti a
compilare, secondo le modalità vigenti, n.2 modelli 031/R di variazione
per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1999 e il 28
febbraio 1999.
Per la compilazione del modello di
denuncia ( 031/R di variazione) si tenga presente che:
-
nei quadri A e B devono essere esposti tutti i dati
richiesti avendo l'accortezza di indicare il nuovo codice di identificazione
delle tabelle delle aliquote contributive ( es.: tabella "C",
tabella "R" etc.);
-
nel quadro "C" devono essere riportati:
il codice causale "042", per indicare l'importo ricalcolato
della contribuzione dovuta ( senza ovviamente il contributo per
gli asili nido); il codice causale "142", per indicare
l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente e denunciata
con i precedenti modd. 031/R. Si precisa che nel rigo "TOTALE
LIRE" deve essere indicato un importo uguale a "zero".
Le differenze contributive risultanti
"a credito" dell'impresa potranno essere portate in
detrazione utilizzando il codice causale "128" da apporre
nel quadro C del modello 031/R, in occasione degli adempimenti
afferenti al mese di marzo 1999 il cui versamento scade il 16
aprile 1999.
Si fa presente che nel caso in cui
interessate ai conguagli "a credito" fossero imprese
che hanno cessato la propria attività, queste ultime sono tenute
a presentare, oltre ai modelli di variazione, anche formale richiesta
di rimborso dei contributi eccedenti agli Uffici dell'Ente competenti
per territorio.
Contributo fisso dovuto per gli
apprendisti
Si comunica che, decorrere dal 1°
gennaio 1999, l'importo del contributo fisso dovuto per gli apprendisti,
a carico del datore di lavoro, limitatamente all'assicurazione
I.V.S amministrata da questo Ente, è fissato nella misura
di L. 4.708 settimanali (euro: 2,43) pari a L. 785 giornaliere
(euro: 0,405).
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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