Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 7 del 26/2/1999

Protocollo n. 5/CS

OGGETTO:

Art.3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

soppressione delle aliquote contributive Tbc, Enaoli e asili nido. Contributo fisso dovuto per gli apprendisti: anno 1999.

Art.3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448

Premessa

Come noto, l'art.3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto che, in attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.24 della legge 88/89 e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la rideterminazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion di cui all'art.8, comma 5, della legge 448/98, sono soppressi:

a)       il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n.1044;

b)       i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n.1124;

c)       il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'art.28 della legge 3 giugno 1975, n.160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n.54, e successive modificazioni e integrazioni".

d)        

Lo stesso articolo 3, comma 3, stabilisce, altresì, che nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni temporanee (art.24 della legge 88/89) risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote sopra indicate ha effetto dall'anno 2000.

Entrata in vigore della nuova normativa

Nella G.U. - serie generale - n.11 del 15.1.1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 di cui al sopracitato art.8, comma 5, della legge 448/98 ( entrato in vigore il 16 gennaio 1999) recante : "Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion".

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dall'art.3, comma 1, della legge 448/98, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 15 gennaio 1999) sono soppressi i contributi per:

-         asili nido

-         Enaoli

-         Tbc

Tale soppressione, per effetto del disposto normativo di cui all'art.3, comma 3 (legge 448/98) è, invece, differita al 1° gennaio 2000 per quei settori di attività e categorie per i quali le aliquote per la Cuaf ( assegno per il nucleo familiare) risultano inferiori a quella generale del 2,48 prevista per l'industria.

Contributo destinato al finanziamento degli asili nido

Posto che questo Ente, oltre a gestire l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per i lavoratori dello spettacolo (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo) e per gli sportivi professionisti (Fondo pensioni per gli sportivi professionisti) è, altresì, percettore del contributo per gli asili nido dovuto ai sensi della legge 1044/71, si ritiene utile fornire alcune precisazioni:

-         l'impresa, tenuta alla denuncia e al versamento della contribuzione ENPALS, deve essere valutata nel suo complesso non essendo rilevante la qualifica rivestita dai singoli lavoratori;

-         l'impresa esentata dal versamento del contributo Cuaf non rientra nell'ambito di applicazione del differimento, al l° gennaio 2000, della soppressione dei contributi asili nido, Enaoli e Tbc. Per queste imprese, Infatti, detta soppressione decorre dal 1° gennaio 1999.

-          

Tutto ciò premesso si rappresenta che il contributo per gli asili nido (0,10%), a carico del datore di lavoro, non è più dovuto:

-         a decorrere dal 1° gennaio 1999, per tutte le imprese del settore industria e per quelle inquadrate in altri settori che versano il contributo Cuaf in misura non inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%);

-         a decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutte le imprese inquadrate in settori diversi dall'industria (es: settore commerciale, terziario), i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi IVS di categoria e che versino un'aliquota Cuaf ridotta (0,43%), quindi inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%).

-          

Per quanto ovvio, si comunica che la soppressione del contributo per gli asili nido riguarda anche il versamento del contributo di solidarietà.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (ovvero dal 1° gennaio 2000 per coloro che rientrano nel differimento) il contributo di solidarietà è così suddiviso:

lavoratori dello spettacolo

-         a carico del lavoratore 2,50%

-         a carico del datore di lavoro 2,50%

-         Totale contributo 5%

-          

Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo per gli asili nido

i datori di lavoro tenuti a versare, fino al 31 dicembre 1999, il contributo destinato al finanziamento degli asili nido debbono continuare ad indicare, nel quadro A del mod.031/R, le tabelle delle aliquote contributive così come codificate e trasmesse con la circolare n.14 dell'11/5/98 (es: tabella "0" se trattasi di lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente alla data del 31/12/95 e privi di anzianità contributiva, totale aliquota 32,80 di cui 23,91 a carico del datore di lavoro).

Datori di lavoro che beneficiano della soppressione del contributo per gli asili nido

I datori di lavoro che, a decorrere dal l° gennaio 1999, non sono più tenuti a versare a questo Ente il contributo per gli asili nido debbono indicare, nel quadro A del mod.031/R, le tabelle delle aliquote contributive tenendo conto della nuova codificazione di seguito riportata:

tabelle aliquote contributive comprensive del contributo per gli asili nido (precedente codificazione)

tabelle aliquote contributive a seguito della soppressione del contributo per gli asili nido (nuova codificazione a decorrere dal 1° gennaio 1999)

tabella "0"

tabella "C"

tabella "A"

tabella "R"

tabella 1

tabella "D"

tabella 2

tabella "E"

tabella 3

tabella "F"

tabella 4

tabella "G"

tabella 5

tabella "H"

tabella 6

tabella "L"

tabella 7

tabella "M"

tabella 8

tabella "P"

tabella 9

tabella "Q

tabella "B"

tabella "S"

tabella "N"

tabella "T"

tabella "V"

tabella "Z"

A titolo di esempio si rappresenta che, nel caso in cui trattasi di lavoratore dello spettacolo iscritto successivamente alla data del 31/12/95 e privo di anzianità contributiva, il datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/99, dovrà indicare la tabella "C" ( totale aliquota 32,70% di cui 23,81% a carico del datore di lavoro) anziché la tabella "O" comprensiva del contributo per gli asili nido (totale aliquota 32,80%)

Regolarizzazione periodi pregressi

I datori di lavoro che, nell'effettuare il pagamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1999, non hanno versato il contributo per gli asili nido (0,10%), pur essendo lo stesso ancora dovuto (si fa riferimento a quelle imprese che rientrano nel differimento al l° gennaio 2000 della soppressione dei contributi asili nido, Enaoli e Tbc), al fine di regolarizzare le partite debitorie pregresse debbono compilare, secondo le modalità vigenti, n.2 modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1999 ed il 28 febbraio 1999.

Per quanto riguarda, in particolare, la compilazione del modello di denunci 031/R di variazione), si chiarisce che:

-         nei quadri A e B non dovrà essere riportato alcun dato considerato che anche le tabelle delle aliquote contributive rimangono invariate;

-         nel quadro C dovranno essere riportati: il codice causale "042", per indicare l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta (comprensiva cioè del contributo asili nido precedentemente non versato); il codice causale "142", per indicare l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modd. 031/R; il codice causale "020", per indicare l'importo totale di contribuzione da versare, a conguaglio; il codice causale "067", per indicare l'importo degli interessi legali.

-          

Si ricorda che il computo degli interessi legali (2,5% n.a.) deve essere effettuato a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei contributi fino alla data di effettivo versamento.

I versamenti delle somme dovute a titolo di conguaglio contributivo e la presentazione della relativa modulistica presso gli Uffici dell'Ente devono essere effettuati, dai datori di lavoro, entro e non oltre il 16 aprile 1999.

Si rappresenta, altresì, che i versamenti effettuati successivamente alla suddetta data saranno assoggettati alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione contributiva.

Si ravvisa l'opportunità di ribadire che la regolarizzazione di partite debitorie pregresse non può essere effettuata tramite il modello di pagamento unificato (mod. F24), il quale deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento della contribuzione corrente dovuta all'Enpals.

Pertanto, la regolarizzazione delle differenze contributive di cui trattasi deve essere effettuata a mezzo bollettino di c/c postale ( c/c n. 8029 per le imprese dello spettacolo e c/c n.7021 per gli sportivi professionisti).

Si ricorda, da ultimo, che l'attestazione di versamento deve essere allegata al modello 031/R di variazione.

F) Recupero della maggiore contribuzione versata

I datori di lavoro che, nell'effettuare il pagamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1999, hanno versato il contributo per gli asili nido, pur rientrando tra i soggetti che possono beneficiare dell'applicazione della nuova normativa a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono tenuti a compilare, secondo le modalità vigenti, n.2 modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1999 e il 28 febbraio 1999.

Per la compilazione del modello di denuncia ( 031/R di variazione) si tenga presente che:

-         nei quadri A e B devono essere esposti tutti i dati richiesti avendo l'accortezza di indicare il nuovo codice di identificazione delle tabelle delle aliquote contributive ( es.: tabella "C", tabella "R" etc.);

-         nel quadro "C" devono essere riportati: il codice causale "042", per indicare l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta ( senza ovviamente il contributo per gli asili nido); il codice causale "142", per indicare l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modd. 031/R. Si precisa che nel rigo "TOTALE LIRE" deve essere indicato un importo uguale a "zero".

Le differenze contributive risultanti "a credito" dell'impresa potranno essere portate in detrazione utilizzando il codice causale "128" da apporre nel quadro C del modello 031/R, in occasione degli adempimenti afferenti al mese di marzo 1999 il cui versamento scade il 16 aprile 1999.

Si fa presente che nel caso in cui interessate ai conguagli "a credito" fossero imprese che hanno cessato la propria attività, queste ultime sono tenute a presentare, oltre ai modelli di variazione, anche formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti agli Uffici dell'Ente competenti per territorio.

Contributo fisso dovuto per gli apprendisti

Si comunica che, decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo del contributo fisso dovuto per gli apprendisti, a carico del datore di lavoro, limitatamente all'assicurazione I.V.S amministrata da questo Ente, è fissato nella misura di L. 4.708 settimanali (euro: 2,43) pari a L. 785 giornaliere (euro: 0,405).



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