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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 6 dell'25/2/1999
Protocollo n. 5/CS
OGGETTO:
Indennità di cassa e di maneggio di
denaro (art.6 comma 3, D.Lgs. 314/97)
Importi che non concorrono a formare
il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs. 314/97)
Indennità di cassa e di maneggio di
denaro (art.6, comma 3, D.Lgs. 314/97)
Come già precisato con la circolare
n.3 del 19.2.98 avente per oggetto: "D.Lgs. 2 settembre 1997,
n.314: armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente" il regime di
esclusione dalla base imponibile contributiva delle indennità
di cassa e di maneggio di denaro ha trovato applicazione sino
al 31 dicembre 1998 (art.6, comma 3, D.Lgs. 314/97).
Conseguentemente, a decorrere dal
l° gennaio 1999, detti emolumenti debbono essere assoggettati
alla ordinaria contribuzione di previdenza e assistenza sociale.
Importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs. 314/97)
Si fa riferimento alla sopracitata
circolare n.3 per richiamare le disposizioni contenute nell'art.3
del D.Lgs. 314/97 che ha sostituito l'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
In particolare si evidenzia la previsione
legislativa di cui al comma 9 dello stesso articolo, la quale
stabilisce che gli ammontari degli importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro (sempre ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs. 314/97) possono essere rivalutati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31
agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
Ciò posto si comunica che, per l'anno
1999, detti importi non subiscono variazioni e, pertanto, rimangono
fissati nella misura prevista dal D.Lgs. 314/97.
Nel rinviare alle disposizioni già
impartite con la citata circolare n. 3 (v. punto C) si ritiene
utile elencare brevemente l'ammontare di quegli importi cui si
riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile
(fiscale e previdenziale):
§
indennità di trasferta: tali indennità
non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'importo
di £. 90.000 giornaliere se trattasi di trasferta nel territorio
nazionale e fino all'importo di £.150.000 giornaliere se trattasi
di trasferta all'estero. Si ricorda che detti importi si riducono
di un terzo "in caso di rimborso delle spese di alloggio
ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente"
e di due terzi "in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
che di quelle di vitto"
§
indennità di trasferimento, di prima sistemazione
ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare
il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare
per un importo complessivo annuo non superiore a £. 3.000.000,
se trattasi di trasferimenti all'interno del territorio nazionale
e a £.9.000.000 per quelle fuori dal territorio nazionale o a
destinazione in quest'ultimo
§
erogazioni a titolo di liberalità:
le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito
imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta,
a £.500.000
§
beni e servizi forniti al lavoratore:
non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni
ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente
non superiore a £.500.000. Si ribadisce che, qualora detto valore
sia superiore al sopracitato limite (£.500.000), lo stesso concorre
interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi
base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali
§
prestazioni sostitutive delle mense aziendali:
non concorre a formare il reddito imponibile l'importo della prestazione
sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti "buoni pasto"
o "tickets restaurant") se di importo complessivo superiore
a £.10.240 giornaliere
§
indennità sostitutive della mensa:
riguardo alla disciplina che regola il regime contributivo di
tali indennità si forniscono le seguenti precisazioni:
-
Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n.56 ha previsto,
come noto, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati a norma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
fra i quali il D.Lgs.314/97
-
In particolare, l'art.4 del D.Lgs. 56/98 ha modificato
la normativa disciplinata dall'art.3 del D.Lgs. 314/97 nella parte
in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale
delle indennità sostitutive della mensa
-
A seguito di tale modifica le indennità sostitutive
della mensa non concorrono a formare l'imponibile previdenziale,
fino all'importo complessivo giornaliero di £.10.240, esclusivamente
nel caso in cui siano corrisposte agli addetti:
Ø
ai cantieri edili
Ø
ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo
Ø
ad unità produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione
Con l'art.7 (D.Lgs.56/98) il legislatore
sancisce che le disposizioni contenute nello stesso decreto "hanno
effetto a decorrere dal I° gennaio 1998".
Da quanto sopra esposto si evince
chiaramente che le indennità erogate, al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla norma, concorrono a formare l'imponibile previdenziale
per il loro intero ammontare.
Pur tenuto conto della non frequente
erogazione di indennità, sostitutive della mensa a favore dei
lavoratori obbligatoriamente iscritti a questo Ente, si ravvisa
l'opportunità di fornire istruzioni operative nella eventualità
che alcuni datori di lavoro, non rientrando nell'ambito di applicazione
della normativa in argomento, debbano regolarizzare posizioni
contributive relative a periodi pregressi.
Istruzioni operative
I datori di lavoro, al fine di provvedere
alla regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono
tenuti a:
-
rideterminare, a decorrere dal I° gennaio 1998,
le retribuzioni imponibili in applicazione della norma di cui
all'art.4 del D.Lgs.56/98 (l'indennità sostitutiva di mensa concorre
a formare l'imponibile previdenziale per l'intero ammontare corrisposto
al lavoratore se erogata al di fuori dei specifici casi sopracitati)
e, conseguentemente, a quantificare l'importo delle differenze
contributive da versare a conguaglio
-
compilare secondo le modalità vigenti: n.1 modello
031/R di variazione e n.1 modello 031/CM di variazione per i periodi
di paga compresi tra il l° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998
e n.I modello 031/R di variazione per i periodi di paga compresi
tra il l° gennaio 1999 e il 28 febbraio 1999.
-
Per quanto concerne, in particolare,
la compilazione del mod. 031/R di variazione si precisa che:
-
nel quadro A dovrà essere indicato l'importo rideterminato
della retribuzione imponibile
-
nel quadro C dovranno essere riportati: il codice
causale "042", per indicare l'importo totale della contribuzione
dovuta ricalcolata in applicazione della norma in esame; il codice
causale "142", per indicare l'importo totale della contribuzione
già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modd. 031/R;
il codice causale "020" , per indicare l'importo totale
da versare, a conguaglio, a titolo di contribuzione; il codice
causale "067" , per indicare l'importo degli interessi
legali
Riguardo al calcolo delle somme dovute
a titolo di interessi legali si tenga presente quanto segue:
-
per la regolarizzazione delle partite contributive
riferite al periodo 1.1.98/30.4.98 il computo degli interessi
(2,5% n.a.) deve essere effettuato a decorrere dal 21 maggio 1998
(periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo la
pubblicazione del D.Lgs. 56/98 nella Gazzetta Ufficiale) e fino
alla data di effettivo versamento
-
per la regolarizzazione delle partite contributive
riferite al periodo 1.5.98/30.11.98 il computo deve essere effettuato
a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei
contributi (es: mese di maggio: a partire dal 21 giugno, mese
di giugno: a partire dal 21 luglio etc.) e sempre fino alla data
di effettivo versamento
-
per la regolarizzazione delle partite contributive
riferite al periodo 1.12.98/28.2.99 il computo deve, invece, essere
effettuato a partire dal giorno successivo alla nuova scadenza
di pagamento dei contributi. Infatti, a seguito dell'emanazione
delle disposizioni in materia di riscossione unificata di tributi
e contributi previdenziali, estesa all'Enpals a decorrere dal
mese di gennaio 1999 (v. circolare n.37 del 23.12.98), gli importi
dovuti a titolo di contribuzione devono essere versati entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo
di paga cui si riferisce il modello di denuncia contributiva (mod.
031/R)
-
Termini e modalità di versamento
I versamenti delle somme dovute a
titolo di conguaglio contributivo e la presentazione della relativa
modulistica presso gli Uffici dell'Ente devono essere effettuati,
dai datori di lavoro interessati, entro e non oltre il 16 aprile
1999.
Si rappresenta, pertanto, che i versamenti
effettuati successivamente alla suddetta data saranno assoggettati
alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione contributiva.
Si ritiene opportuno ricordare, come
più volte precisato con la circolare n.37 del 23.12.98, che la
regolarizzazione di partite debitorie pregresse non può essere
effettuata tramite il modello di pagamento unificato (mod.F24),
il quale si ribadisce deve essere utilizzato esclusivamente per
il versamento della contribuzione corrente dovuta all'Enpals.
Conseguentemente, la regolarizzazione
delle somme dovute (in applicazione della normativa di cui all'art.
4 del D.Lgs. 56/98) deve essere effettuata a mezzo bollettino
di c/c postale (c/c n.8029 per le imprese dello spettacolo e c/c
n. 7021 per gli sportivi professionisti).
L'attestazione di versamento deve
essere allegata al modello 031/R di variazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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