Legislazione - E.N.P.A.L.S.

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Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 6 dell'25/2/1999

Protocollo n. 5/CS

OGGETTO:

Indennità di cassa e di maneggio di denaro (art.6 comma 3, D.Lgs. 314/97)

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs. 314/97)

Indennità di cassa e di maneggio di denaro (art.6, comma 3, D.Lgs. 314/97)

Come già precisato con la circolare n.3 del 19.2.98 avente per oggetto: "D.Lgs. 2 settembre 1997, n.314: armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente" il regime di esclusione dalla base imponibile contributiva delle indennità di cassa e di maneggio di denaro ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 1998 (art.6, comma 3, D.Lgs. 314/97).

Conseguentemente, a decorrere dal l° gennaio 1999, detti emolumenti debbono essere assoggettati alla ordinaria contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs. 314/97)

Si fa riferimento alla sopracitata circolare n.3 per richiamare le disposizioni contenute nell'art.3 del D.Lgs. 314/97 che ha sostituito l'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

In particolare si evidenzia la previsione legislativa di cui al comma 9 dello stesso articolo, la quale stabilisce che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (sempre ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 314/97) possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Ciò posto si comunica che, per l'anno 1999, detti importi non subiscono variazioni e, pertanto, rimangono fissati nella misura prevista dal D.Lgs. 314/97.

Nel rinviare alle disposizioni già impartite con la citata circolare n. 3 (v. punto C) si ritiene utile elencare brevemente l'ammontare di quegli importi cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale):

§         indennità di trasferta: tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'importo di £. 90.000 giornaliere se trattasi di trasferta nel territorio nazionale e fino all'importo di £.150.000 giornaliere se trattasi di trasferta all'estero. Si ricorda che detti importi si riducono di un terzo "in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente" e di due terzi "in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto"

§         indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a £. 3.000.000, se trattasi di trasferimenti all'interno del territorio nazionale e a £.9.000.000 per quelle fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo

§         erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a £.500.000

§         beni e servizi forniti al lavoratore: non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a £.500.000. Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite (£.500.000), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, è da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali

§         prestazioni sostitutive delle mense aziendali: non concorre a formare il reddito imponibile l'importo della prestazione sostitutiva della mensa aziendale (cosiddetti "buoni pasto" o "tickets restaurant") se di importo complessivo superiore a £.10.240 giornaliere

§         indennità sostitutive della mensa: riguardo alla disciplina che regola il regime contributivo di tali indennità si forniscono le seguenti precisazioni:

-         Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n.56 ha previsto, come noto, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, fra i quali il D.Lgs.314/97

-         In particolare, l'art.4 del D.Lgs. 56/98 ha modificato la normativa disciplinata dall'art.3 del D.Lgs. 314/97 nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa

-         A seguito di tale modifica le indennità sostitutive della mensa non concorrono a formare l'imponibile previdenziale, fino all'importo complessivo giornaliero di £.10.240, esclusivamente nel caso in cui siano corrisposte agli addetti:

Ø       ai cantieri edili

Ø       ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo

Ø       ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione

Con l'art.7 (D.Lgs.56/98) il legislatore sancisce che le disposizioni contenute nello stesso decreto "hanno effetto a decorrere dal I° gennaio 1998".

Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che le indennità erogate, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.

Pur tenuto conto della non frequente erogazione di indennità, sostitutive della mensa a favore dei lavoratori obbligatoriamente iscritti a questo Ente, si ravvisa l'opportunità di fornire istruzioni operative nella eventualità che alcuni datori di lavoro, non rientrando nell'ambito di applicazione della normativa in argomento, debbano regolarizzare posizioni contributive relative a periodi pregressi.

Istruzioni operative

I datori di lavoro, al fine di provvedere alla regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono tenuti a:

-         rideterminare, a decorrere dal I° gennaio 1998, le retribuzioni imponibili in applicazione della norma di cui all'art.4 del D.Lgs.56/98 (l'indennità sostitutiva di mensa concorre a formare l'imponibile previdenziale per l'intero ammontare corrisposto al lavoratore se erogata al di fuori dei specifici casi sopracitati) e, conseguentemente, a quantificare l'importo delle differenze contributive da versare a conguaglio

-         compilare secondo le modalità vigenti: n.1 modello 031/R di variazione e n.1 modello 031/CM di variazione per i periodi di paga compresi tra il l° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 e n.I modello 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il l° gennaio 1999 e il 28 febbraio 1999.

-          

Per quanto concerne, in particolare, la compilazione del mod. 031/R di variazione si precisa che:

-         nel quadro A dovrà essere indicato l'importo rideterminato della retribuzione imponibile

-         nel quadro C dovranno essere riportati: il codice causale "042", per indicare l'importo totale della contribuzione dovuta ricalcolata in applicazione della norma in esame; il codice causale "142", per indicare l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modd. 031/R; il codice causale "020" , per indicare l'importo totale da versare, a conguaglio, a titolo di contribuzione; il codice causale "067" , per indicare l'importo degli interessi legali

Riguardo al calcolo delle somme dovute a titolo di interessi legali si tenga presente quanto segue:

-         per la regolarizzazione delle partite contributive riferite al periodo 1.1.98/30.4.98 il computo degli interessi (2,5% n.a.) deve essere effettuato a decorrere dal 21 maggio 1998 (periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo la pubblicazione del D.Lgs. 56/98 nella Gazzetta Ufficiale) e fino alla data di effettivo versamento

-         per la regolarizzazione delle partite contributive riferite al periodo 1.5.98/30.11.98 il computo deve essere effettuato a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei contributi (es: mese di maggio: a partire dal 21 giugno, mese di giugno: a partire dal 21 luglio etc.) e sempre fino alla data di effettivo versamento

-         per la regolarizzazione delle partite contributive riferite al periodo 1.12.98/28.2.99 il computo deve, invece, essere effettuato a partire dal giorno successivo alla nuova scadenza di pagamento dei contributi. Infatti, a seguito dell'emanazione delle disposizioni in materia di riscossione unificata di tributi e contributi previdenziali, estesa all'Enpals a decorrere dal mese di gennaio 1999 (v. circolare n.37 del 23.12.98), gli importi dovuti a titolo di contribuzione devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R)

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Termini e modalità di versamento

I versamenti delle somme dovute a titolo di conguaglio contributivo e la presentazione della relativa modulistica presso gli Uffici dell'Ente devono essere effettuati, dai datori di lavoro interessati, entro e non oltre il 16 aprile 1999.

Si rappresenta, pertanto, che i versamenti effettuati successivamente alla suddetta data saranno assoggettati alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione contributiva.

Si ritiene opportuno ricordare, come più volte precisato con la circolare n.37 del 23.12.98, che la regolarizzazione di partite debitorie pregresse non può essere effettuata tramite il modello di pagamento unificato (mod.F24), il quale si ribadisce deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento della contribuzione corrente dovuta all'Enpals.

Conseguentemente, la regolarizzazione delle somme dovute (in applicazione della normativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 56/98) deve essere effettuata a mezzo bollettino di c/c postale (c/c n.8029 per le imprese dello spettacolo e c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti).

L'attestazione di versamento deve essere allegata al modello 031/R di variazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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