Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 5 dell'll/2/1999

Protocollo n. 4/CS

OGGETTO: D.M. 18 dicembre 1998: agevolazioni contributive.

Nella G.U. - serie generale - n.25 dell'1.2.1999 è stato pubblicato il decreto 18 dicembre 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale recante: " Determinazione, per l'anno 1998, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentino un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro".

Con tale decreto sono stati individuati gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale indicato, per l'anno 1998, nella misura del 16,3%.

Posto che, per disposizione legislativa, alla determinazione delle circoscrizioni di cui trattasi si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che tale determinazione è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio, si comunica che per le Imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla sopraindicata media nazionale, ai sensi dell'art.8, comma 2 , della legge 407/90, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni.

Le circoscrizioni interessate alle agevolazioni contributive sono:

Emilia Romagna : Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione, Rimini, Forti

Lazio : Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana, Roma, Colleferro, Pomezia

Marche : Fano

Toscana : Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica

Umbria : Terni

Ai fini del recupero delle differenze contributive versate in eccedenza, a far data dall'l.1.98, le imprese interessate dovranno provvedere alla compilazione, secondo le modalità vigenti, dei seguenti modelli:

-         n.1 modello 031/R di variazione e n.1 modello 031/CM di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998;

-         n.1 modello 031/R di variazione per il periodo di paga compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 1999.

-          

Le differenze contributive risultanti "a credito" dell'impresa potranno essere portate in detrazione utilizzando il codice causale "128" da apporre nel quadro "C" del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti afferenti al mese di febbraio 1999, il cui versamento scade il 16 marzo 1999.

Qualora l'importo da detrarre fosse superiore all'importo dovuto per il mese di febbraio, le stesse Imprese dovranno frazionare i tempi di recupero utilizzando i modelli di denuncia riguardanti gli adempimenti dei mesi successivi.

Diversamente, nel caso in cui interessate ai conguagli a credito fossero Imprese che hanno cessato la propria attività, queste ultime sono tenute a presentare, oltre ai modelli di variazione, anche formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti agli Uffici dell'Ente competenti per territorio.

Per il versamento della quota dei contributi previdenziali (in misura ridotta corrispondente a quella prevista per gli apprendisti: codice agevolazione CF), si ricorda che:

a) per l'anno 1998, l'importo del contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all'assicurazione I.V.S. amministrata da questo Ente, ammonta a £.4.628 settimanali pari a £. 771 giornaliere;

b) per l'anno 1999, l'importo del contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all'assicurazione I.V.S. amministrata da questo Ente, ammonta a £. 4.708 settimanali (euro = 2,43) pari a £ .785 giornaliere (euro = 0,405).

Si ricorda, altresì, che l'agevolazione di cui trattasi spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro (es.: associazioni professionali, socio-culturali, fondazioni, etc.), per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1998 e per tutta la durata del contratto anche se questo si protrae e viene a scadere in un anno successivo nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. AMBROGIO CAMERA



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