Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 4 del 3.2.1999

Protocollo n. 3/CS

OGGETTO: Anno l999: minimale di retribuzione giornaliera imponibile massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

L'art.1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono aumentati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.l9 della legge 30.4.1969, n. 153.

Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella legge 7.12.1989, n.389, all'art. 1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art.2, comma 25, della legge 28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell'art.1 del D.L. 338/89 convertito, con modificazioni, nella legge 389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo 1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".

Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 della legge 638/83, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L.338/89, convertito nella legge 389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.

Tutto ciò premesso e considerato che , a decorrere dal 1° gennaio 1999, la variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita è risultata pari all'1,8% e che, per il settore dello spettacolo e dell'attività circense e spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per l'anno 1999, secondo i criteri di cui alla legge 537/1981, sono risultati di importo inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione, determinato per l'anno 1999 nella misura di L. 710.250 (euro = 366,81),si rappresenta che dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1999 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di Legge, per tutti i settori produttivi dinanzi citati e senza alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in L. 67.474 (euro = 34,85).

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1 gennaio 1999, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME") stipulati ai sensi dell'art.5 del D.L. 30.10.1984, n.726, convertito, con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n.863.

Come noto, a decorrere dall'l.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero ( L. 67.474 ) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a L. 10.121 ( L. 67.474 X 6 : 40 ).

Si tiene a ribadire che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura dell'l,8%, è pari, per l'anno 1999, a L.141.991.000 (euro = 73.332,23).

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera imponibile (arrotondato) è pari a L. 1.035.000 (euro =534,53).

Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile (arrotondati) risultano così rivalutati:

Fasce di retribuzione giornaliera in lire

Massimale di retribuzione giornaliera in lire

1.035.001

2.071.000

1.035.000

2.071.001

5.177.000

2.071.000

5.177.001

8.282.000

3.106.000

8.282.001

11.388.000

4.141.000

11.388.001

14.494.000

5.177.000

14.494.001

18.636.000

6.212.000

18.636.001

22.777.000

7.247.000

22.777.001

in poi

8.282.000

Fasce di retribuzione Giornaliera in euro

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile in euro

534,54

1.069,58

534,53

1.069,59

2.673,70

1.069,58

2.673,717

4.277,300

1.604,12

4.277,31

5.881,41

2.138,65

5.881,42

7.485,53

2.673,70

7.485,54

9.624,69

3.208,23

9.624,70

11.763,34

3.742,76

11.763,35

in poi

4.277,30

Contributo di solidarietà

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica:

- sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 141.991.000 (euro = 73.332,23).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il contributo di solidarietà si applica:

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra indicate.

Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3-ter legge 438/92)

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%) si applica:

sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 65.280.000 (euro = 33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a L. 141.991.000 (euro = 3.332,23).

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota aggiuntiva ( 1%) si applica:

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 209.231 (eùro 108,06) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente riportate.

Si precisa, inoltre, che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore risulti superiore al 10%, l'aliquota aggiuntiva dell'1% non è dovuta.

SPORTIVI PROFESSIONISTI (omissis)



I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.