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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 4 del 3.2.1999
Protocollo n. 3/CS
OGGETTO: Anno l999: minimale di retribuzione
giornaliera imponibile massimale di retribuzione giornaliera e
annua imponibile
Minimale di retribuzione giornaliera
imponibile
L'art.1 del D.L. 29.7.1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26.9.81, n. 537, stabilisce
che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa
la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale sono aumentati, ogni anno, nella stessa misura percentuale
delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione
dell'art.l9 della legge 30.4.1969, n. 153.
Pertanto, detti limiti debbono essere
rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire
per eccesso.
Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito
nella legge 7.12.1989, n.389, all'art. 1, comma 1, stabilisce
che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
Si ricorda, in proposito, che anche
i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina
collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali
sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale
ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti
dalla sopra richiamata disciplina collettiva.
Con l'art.2, comma 25, della legge
28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa
dell'art.1 del D.L. 338/89 convertito, con modificazioni, nella
legge 389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo
1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative nella categoria".
Si aggiunge, altresì, che ai sensi
dell'art.7 della legge 638/83, modificato dall'art. 1, comma 2,
del D.L.338/89, convertito nella legge 389/89, il limite minimo
di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore
al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1 gennaio di ciascun anno.
Tutto ciò premesso e considerato che
, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la variazione percentuale dell'indice
medio del costo della vita è risultata pari all'1,8% e che, per
il settore dello spettacolo e dell'attività circense e spettacolo
viaggiante i limiti minimi variati per l'anno 1999, secondo i
criteri di cui alla legge 537/1981, sono risultati di importo
inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile
di pensione, determinato per l'anno 1999 nella misura di L. 710.250
(euro = 366,81),si rappresenta che dal periodo di paga in corso
alla data del 1 gennaio 1999 il limite minimo di retribuzione
giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di
Legge, per tutti i settori produttivi dinanzi citati e senza alcuna
distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in L. 67.474
(euro = 34,85).
A seguito della variazione del minimale
di retribuzione giornaliera, a far data dal 1 gennaio 1999, risulta
variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la
denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME")
stipulati ai sensi dell'art.5 del D.L. 30.10.1984, n.726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19.12.1984, n.863.
Come noto, a decorrere dall'l.1.1989,
la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale
giornaliero ( L. 67.474 ) per sei e dividendo il relativo prodotto
per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli
accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di
lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedono l'effettuazione
di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a L. 10.121 ( L.
67.474 X 6 : 40 ).
Si tiene a ribadire che gli obblighi
contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti
sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente
nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione
stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Massimale annuo della base contributiva
e pensionabile
Per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi
di anzianità contributiva il massimale annuo della base contributiva
e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95,
rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato nella misura dell'l,8%, è pari,
per l'anno 1999, a L.141.991.000 (euro = 73.332,23).
Massimale di retribuzione giornaliera
imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo
già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti
successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva
in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di retribuzione
giornaliera imponibile (arrotondato) è pari a L. 1.035.000 (euro
=534,53).
Conseguentemente, le fasce di retribuzione
giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera
imponibile (arrotondati) risultano così rivalutati:
|
Fasce di retribuzione giornaliera in lire
|
Massimale di retribuzione giornaliera in lire
|
|
1.035.001
|
2.071.000
|
1.035.000
|
|
2.071.001
|
5.177.000
|
2.071.000
|
|
5.177.001
|
8.282.000
|
3.106.000
|
|
8.282.001
|
11.388.000
|
4.141.000
|
|
11.388.001
|
14.494.000
|
5.177.000
|
|
14.494.001
|
18.636.000
|
6.212.000
|
|
18.636.001
|
22.777.000
|
7.247.000
|
|
22.777.001
|
in poi
|
8.282.000
|
|
Fasce di retribuzione Giornaliera
in euro
|
Massimale di retribuzione
giornaliera imponibile in euro
|
|
534,54
|
1.069,58
|
534,53
|
|
1.069,59
|
2.673,70
|
1.069,58
|
|
2.673,717
|
4.277,300
|
1.604,12
|
|
4.277,31
|
5.881,41
|
2.138,65
|
|
5.881,42
|
7.485,53
|
2.673,70
|
|
7.485,54
|
9.624,69
|
3.208,23
|
|
9.624,70
|
11.763,34
|
3.742,76
|
|
11.763,35
|
in poi
|
4.277,30
|
Contributo di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi
di anzianità contributiva il contributo di solidarietà si applica:
- sulla parte di retribuzione annua
eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 141.991.000 (euro
= 73.332,23).
Per i lavoratori dello spettacolo
già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti
successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva
in altre gestioni previdenziali obbligatorie il contributo di
solidarietà si applica:
- sulla parte di retribuzione giornaliera
eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile
relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra
indicate.
Aliquota aggiuntiva 1% ( art.3-ter
legge 438/92)
Per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi
di anzianità contributiva l'aliquota aggiuntiva ( 1%) si applica:
sulla parte di retribuzione annua
eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 65.280.000 (euro =
33.714,31) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile
pari a L. 141.991.000 (euro = 3.332,23).
Per i lavoratori dello spettacolo
già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti
successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva
in altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota aggiuntiva
( 1%) si applica:
- sulla parte di retribuzione giornaliera
eccedente, per l'anno 1999, l'importo di L. 209.231 (eùro 108,06)
e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo
a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente
riportate.
Si precisa, inoltre, che qualora l'aliquota
contributiva posta a carico del lavoratore risulti superiore al
10%, l'aliquota aggiuntiva dell'1% non è dovuta.
SPORTIVI PROFESSIONISTI (omissis)
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
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