Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

00198 - ROMA

OMISSIS

CIRCOLARE Prot. N. 72/CS

OGGETTO: Attività artistiche e culturali - Obbligo del certificato di agibilità ENPALS e relativo regime sanzionatorio

Nella G.U., serie generale n. 112 del 14-5-1988 è stata pubblica la legge n. 153 del 13-5-1988 di conversione del D.L. 13-3-1988, n. 69 che all'art. 1 ha integralmente riproposto l'art. 2 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 decaduto, in ordine alla disciplina del certificato di agibilità ENPALS e del relativo regime sanzionatorio che, ad ogni buon fine, qui di seguito si trascrive:

"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio - televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal 3n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le Imprese sono assoggettate alla sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.".

Al fine di evitare l'applicazione delle citate sanzioni amministrative, le Imprese e gli Enti nella legge indicati, dovranno accertarsi preventivamente che le formazioni artistiche che agiranno nei locali di loro proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento siano in possesso del prescritto certificato di agibilità ENPALS avendo cura, altresì, di verificarne la validità con riferimento sia al periodo sia al numero dei lavoratori occupati rispetto a quelli indicati nel certificato stesso.

Si precisa che a norma dell'art. 10 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, espressamente richiamato dall'art. 1, nel testo modificato del D.L. citato in epigrafe, il certificato di agibilità viene rilasciato dalle Sedi dell'Ente, competenti per territorio, alle Imprese che occupano lavoratori dello spettacolo appartenenti alle citate categorie che vengono in calce meglio specificate.

In presenza invece di prestazioni rese da singoli artisti, poiché l'obbligo contributivo ricade sui soggetti che hanno provveduto al relativo ingaggio, dovrà essere cura di quest'ultimi munirsi del prescritto certificato di agibilità presso le Sedi dell'Ente come da elenco anch'esso in calce trascritto.

Tutto ciò premesso e data la rilevanza del problema, si pregano le SS.LL., considerato anche il rapporto di collaborazione che deve intercorrere tra Pubbliche Amministrazioni per l'osservanza delle vigenti norme di legge, di voler interessare i competenti Assessorati ed Uffici affinché, nel rispetto delle suddette norme e per non incorrere nelle previste sanzioni amministrative, invitino sempre i legali rappresentanti delle formazioni artistiche ovvero i presidenti degli appositi comitati istituiti per l'esecuzione di manifestazioni a carattere locale, ad esibire il citato certificato di agibilità ENPALS, verificandone la validità per il periodo relativo alle manifestazioni direttamente organizzate o sovvenzionate dalle Amministrazioni dirette dalle SS.LL. medesime.

Pertanto le formazioni sprovviste del certificato di agibilità debbono essere invitate a munirsi del predetto documento ed, in caso di rifiuto, alle stesse non deve essere affidata l'esecuzione delle manifestazioni in questione.

Inoltre si coglie l'occasione per pregare le SS.LL. di voler subordinare il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi disposti dalla Amministrazioni competenti a favore di manifestazioni artistiche di prosa, lirica, concertistica e di arte varia, patrocinate per una sempre maggiore diffusione della cultura tra la popolazione, al rilascio, da parte di questo Ente, di una apposita dichiarazione liberatoria in cui si attesti che le Imprese organizzatrici di dette manifestazioni non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge per i lavoratori occupati nelle attività oggetto di sovvenzione.

Tanto in analogia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto istitutivo di questo Ente (D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708) nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che subordina il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato a favore di Imprese ed Enti Pubblici e privati che esercitano attività nel campo dello spettacolo al rilascio da parte dell'ENPALS di apposita dichiarazione liberatoria.

Si confida nella attenzione che le SS.LL. vorranno riservare al problema come sopra evidenziato e si ringrazia per la collaborazione che verrà prestata al riguardo.

IL COMMISSARIO

On.le Roberto Romei

Elenco delle categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all'art. e de D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive integrazioni:

1)       artistici lirici;

2)       attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc - jockey;

3)       attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4)       registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5)       organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6)       direttori di scena e di doppiaggio;

7)       direttori d'orchestra e sostituti;

8)       concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9)       tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10)    amministratori di formazioni liriche;

11)    tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12)    operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;

13)    arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14)    truccatori, parrucchieri.




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