E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
00198 - ROMA
OMISSIS
CIRCOLARE Prot. N. 72/CS
OGGETTO: Attività artistiche e culturali
- Obbligo del certificato di agibilità ENPALS e relativo regime
sanzionatorio
Nella G.U., serie generale n. 112
del 14-5-1988 è stata pubblica la legge n. 153 del 13-5-1988
di conversione del D.L. 13-3-1988, n. 69 che all'art. 1 ha integralmente
riproposto l'art. 2 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 decaduto,
in ordine alla disciplina del certificato di agibilità ENPALS
e del relativo regime sanzionatorio che, ad ogni buon fine,
qui di seguito si trascrive:
"Le imprese dell'esercizio
teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti,
le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi,
le emittenti radio - televisive e gli impianti sportivi non
possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un
diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal 3n. 1 al n. 14 dell'articolo
3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto
dall'art. 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al precedente comma le Imprese sono assoggettate alla
sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per
ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.".
Al fine di evitare l'applicazione
delle citate sanzioni amministrative, le Imprese e gli Enti
nella legge indicati, dovranno accertarsi preventivamente che
le formazioni artistiche che agiranno nei locali di loro proprietà
o di cui abbiano un diritto personale di godimento siano in
possesso del prescritto certificato di agibilità ENPALS avendo
cura, altresì, di verificarne la validità con riferimento sia
al periodo sia al numero dei lavoratori occupati rispetto a
quelli indicati nel certificato stesso.
Si precisa che a norma dell'art.
10 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, espressamente richiamato
dall'art. 1, nel testo modificato del D.L. citato in epigrafe,
il certificato di agibilità viene rilasciato dalle Sedi dell'Ente,
competenti per territorio, alle Imprese che occupano lavoratori
dello spettacolo appartenenti alle citate categorie che vengono
in calce meglio specificate.
In presenza invece di prestazioni
rese da singoli artisti, poiché l'obbligo contributivo ricade
sui soggetti che hanno provveduto al relativo ingaggio, dovrà
essere cura di quest'ultimi munirsi del prescritto certificato
di agibilità presso le Sedi dell'Ente come da elenco anch'esso
in calce trascritto.
Tutto ciò premesso e data la rilevanza
del problema, si pregano le SS.LL., considerato anche il rapporto
di collaborazione che deve intercorrere tra Pubbliche Amministrazioni
per l'osservanza delle vigenti norme di legge, di voler interessare
i competenti Assessorati ed Uffici affinché, nel rispetto delle
suddette norme e per non incorrere nelle previste sanzioni amministrative,
invitino sempre i legali rappresentanti delle formazioni artistiche
ovvero i presidenti degli appositi comitati istituiti per l'esecuzione
di manifestazioni a carattere locale, ad esibire il citato certificato
di agibilità ENPALS, verificandone la validità per il periodo
relativo alle manifestazioni direttamente organizzate o sovvenzionate
dalle Amministrazioni dirette dalle SS.LL. medesime.
Pertanto le formazioni sprovviste
del certificato di agibilità debbono essere invitate a munirsi
del predetto documento ed, in caso di rifiuto, alle stesse non
deve essere affidata l'esecuzione delle manifestazioni in questione.
Inoltre si coglie l'occasione per
pregare le SS.LL. di voler subordinare il pagamento delle sovvenzioni,
contributi e premi disposti dalla Amministrazioni competenti
a favore di manifestazioni artistiche di prosa, lirica, concertistica
e di arte varia, patrocinate per una sempre maggiore diffusione
della cultura tra la popolazione, al rilascio, da parte di questo
Ente, di una apposita dichiarazione liberatoria in cui si attesti
che le Imprese organizzatrici di dette manifestazioni non si
sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge per
i lavoratori occupati nelle attività oggetto di sovvenzione.
Tanto in analogia a quanto previsto
dall'art. 10 del decreto istitutivo di questo Ente (D.L.C.P.S.
16 luglio 1947, n. 708) nel testo modificato con integrazioni
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che subordina il pagamento
delle sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato a
favore di Imprese ed Enti Pubblici e privati che esercitano
attività nel campo dello spettacolo al rilascio da parte dell'ENPALS
di apposita dichiarazione liberatoria.
Si confida nella attenzione che
le SS.LL. vorranno riservare al problema come sopra evidenziato
e si ringrazia per la collaborazione che verrà prestata al riguardo.
IL COMMISSARIO
On.le Roberto Romei
Elenco delle categorie dal n. 1
al n. 14 di cui all'art. e de D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388
e successive integrazioni:
1) artistici
lirici;
2) attori
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti
di musica leggera, presentatori e disc - jockey;
3) attori
generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi
e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto
registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori
generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione;
6) direttori
di scena e di doppiaggio;
7) direttori
d'orchestra e sostituti;
8) concertisti
e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei,
coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti
alle manifestazioni di moda;
10) amministratori
di formazioni liriche;
11) tecnici del montaggio,
del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa
cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
teatrali e radiotelevisive;
13) arredatori, architetti,
scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori, parrucchieri.