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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 37 del 23.12.1998
Protocollo n. 25/CS
OGGETTO: Decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241: riscossione unificata di tributi e contributi.
Sommario:
Premessa.
A) Soggetti interessati.
B) Tributi e contributi i da
versare tramite i1 modello F24.
C) Termini di versamento.
D) Modello di pagamento unificato
E) Presentazione del modello
e pagamento del saldo finale.
F)Pagamento in euro.
G) Compensazione e rateazione.
H) Sanzioni.
1) Istruzioni per 1a compilazione
della sezione ENPALS.
L) Pagamenti esclusi dalla riscossione
unificata.
M) Termine di presentazione
della denuncia contributiva mensile (mod.031/R).
N) Modello 031/R parzialmente
insoluto.
0) Modello 031/R insoluto.
Premessa
Come noto, il decreto legislativo
9 luglio 1991, n.241 ha dettato norme in materia di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni. L'art.28 del sopracitato
decreto dispone che, a decorrere dal 1999, l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di riscossione unificata di tributi
e contributi previdenziali è estesa anche all'Enpals.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio
1999, anche il versamento della contribuzione dovuta, dai datori
di lavoro, per i lavoratori iscritti a questo Ente (Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo e Fondo pensioni per gli sportivi
professionisti) deve essere effettuato utilizzando il modello
di pagamento unificato (mod.F24).
A) Soggetti interessati
Il decreto legislativo 19 novembre
1998, n.422 pubblicato nella G.U. - serie generale - n.287 del
9.12.98, ha emanato disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 241/97 come modificato dal decreto legislativo 23 marzo
1998, n.56.
A seguito di tali modifiche, sempre
a decorrere dal 1999, tutti i contribuenti titolari e non titolari
di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti unitari
dei tributi e contributi, con eventuale compensazione dei crediti,
esclusivamente tramite il mod. F24.
B) Tributi e contributi da versare
tramite il modello F24
Il versamento unitario riguarda i
seguenti tributi e contributi:
-
imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
-
IVA;
-
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'IVA;
-
Irap;
-
addizionale regionale o comunale all'Irpef;
-
contributi, previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS,
comprese le quote associative;
-
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa;
-
contributi previdenziali ed assistenziali e premi
dovuti all'INAIL e all'INPDAI;
-
contributi previdenziali correnti dovuti all'Enpals
per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per
il Fondo pensioni per gli sportivi professionisti;
-
interessi previsti in caso di pagamento rateale.
-
C) Termini di versamento
I termini di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi sono stabiliti dall'art.18
del D.Lgs. 241/97, come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 422/98.
Relativamente al versamento dei tributi
si precisa quanto segue:
-
ritenute alla fonte: il versamento deve essere effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state
operate;
-
imposta sul valore aggiunto: il versamento mensile
deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di riferimento; il versamento trimestrale deve essere
effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello
di riferimento (per il primo trimestre il 16 maggio, per il secondo
trimestre il 16 agosto, per il terzo trimestre il 16 novembre);
il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 15 marzo
dell'anno successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali nonché il termine previsto dall'art.6, comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento
relativo al mese di dicembre (pagamento dell'acconto IVA entro
il 27 dicembre).
Per quanto concerne il pagamento della
contribuzione previdenziale dovuta all'Enpals, si evidenzia che
i contributi correnti dovuti, dai datori di lavoro, per il Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni
per gli sportivi professionisti devono essere versati entro il
giorno 16 del mese di scadenza, cioè entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si
riferisce il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R).
Si ricorda che, per espressa previsione
normativa, se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno
festivo "il versamento è tempestivo se effettuato il primo
giorno lavorativo successivo".
D) Modello di pagamento unificato
Nella G.U. - serie generale - n.295
del 18.12.98 è stato pubblicato il decreto 15 dicembre 1998, del
Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, recante "Approvazione del nuovo modello di
pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazioni"
(mod. F24 di cui agli allegati numeri 1 e 2 del sopracitato decreto).
Detto modello di pagamento si compone
di n.6 sezioni:
-
nella sezione 1 devono essere indicati i dati identificativi
del contribuente
-
nella sezione 2 i dati relativi ai pagamenti e alle
compensazioni di competenza dell'Erario
-
nella sezione 3 i dati di competenza dell'INPS
-
nella sezione 4 i dati di competenza delle Regioni
e degli Enti locali
-
nella sezione 5 "altri enti previdenziali ed
assicurativi" i dati di competenza dell'INAIL e dell'ENPALS
(codice ente 0001)
-
nella sezione 6 deve essere indicato il saldo finale,
risultante dalla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni,
che si sottolinea non può essere in nessun caso negativo.
Il modello di cui trattasi è predisposto
in tre copie, le prime due sono da trattenere a cura dell'intermediario,
la terza è da restituire al contribuente, come ricevuta; la prima
copia deve essere firmata, le restanti due, invece, avranno lo
spazio corrispondente a quello della firma in bianco.
Qualora il pagamento sia effettuato,
in sostituzione del contribuente, dall'erede, genitore, tutore
o curatore fallimentare, questi ultimi sono tenuti a firmare il
modello e a barrare l'apposita casella collocata nello spazio
per la firma; nella fattispecie devono essere indicati nella sezione
1 i dati anagrafici del contribuente.
Si rappresenta, inoltre, che è possibile
ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza
effettuando più versamenti presso concessionari, banche o agenzie
postali diverse o presso lo stesso intermediario utilizzando distinti
modelli di pagamento.
Nel caso in cui un modello di pagamento
non sia sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e
a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve compilarne
altri e sottoscriverli.
E' bene chiarire che ogni modello
di pagamento unificato è a sé stante in termini di saldo, pagamento
e/o presentazione.
I modelli F24 potranno essere reperiti
dagli interessati presso gli sportelli delle banche convenzionate,
dei concessionari, delle Poste Italiane, dell'INPS, dell'INAIL,
dell'INPDAI e dell'ENPALS.
Si ricorda che è autorizzata la stampa
in proprio del modello di pagamento unificato in conformità alle
caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 3 del decreto
15 dicembre 1998 del Ministero delle finanze.
E) Presentazione del modello e
pagamento del saldo finale
I contribuenti possono presentare
il modello F24 ed effettuare il relativo versamento presso gli
sportelli di qualsiasi concessionario, banca convenzionata o agenzia
postale abilitata, i quali sono tenuti ad accettarlo anche se,
per effetto della compensazione fra debiti e crediti, il saldo
finale risulta essere uguale a "zero".
In caso di pagamento, sarà rilasciata,
a cura degli Uffici riceventi, l'attestazione di avvenuto pagamento;
nel caso in cui l'importo da pagare risulti uguale a zero, gli
stessi Uffici rilasceranno l'attestazione di presentazione del
modello.
Si tiene a precisare che il modello
di cui trattasi non deve assolutamente essere presentato al Ministero
delle finanze, alle Regioni, agli Enti locali o agli Enti previdenziali
ed assicurativi rientranti nell'applicazione della nuova normativa
in materia di riscossione unificata di tributi e contributi.
Il pagamento, oltre che in contanti,
può essere effettuato:
1) con
carte PagoBANCOMAT (presso gli sportelli abilitati);
2) con
assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano
tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a
suo ordine e girati alla banca (presso gli sportelli delle banche
convenzionate);
3) con
assegni bancari tratti a favore del contribuente o con assegno
circolare intestato al contribuente e girato per l'incasso al
cassiere provinciale col concorso del controllore per importi
fino a L. 20 milioni; per importi superiori e in ogni caso quando
l'assegno circolare è emesso con la clausola "non trasferibile"
lo stesso deve essere intestato al cassiere provinciale con il
concorso del controllore (presso le agenzie postali);
4) con
assegni circolari e vaglia cambiari (presso gli sportelli dei
concessionari).
Gli assegni devono essere sempre di
importo pari al saldo finale del modello di pagamento.
Si fa notare che in presenza di assegno
anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento
sarà considerato omesso e il conferimento del modello non effettuato.
F) Pagamento in euro
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'euro è la moneta degli Stati membri dell'Unione europea
partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria
(Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia).
Il contribuente che intende avvalersi
della facoltà di effettuare pagamenti in euro è tenuto a compilare
l'apposito modello F24 contrassegnato dal simbolo dell'euro (v.
allegato n.2 del decreto 15 dicembre 1998).
A tale proposito si specifica che
gli importi devono essere esposti nel modello arrotondati all'unità
di euro.
L'arrotondamento deve essere effettuato
nel modo seguente:
-
fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di euro
inferiore;
-
da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di
euro superiore.
-
Si aggiunge, da ultimo, che il pagamento
in euro è ammesso solo se effettuato con assegno o mediante addebito
in un conto corrente detenuto in euro.
G) Compensazione e rateazione
Come noto, gli eventuali crediti vantati
nei confronti dell'Ente vengono evidenziati, dai datori di lavoro,
apponendo il codice causale "128" (rimborso contributi
da denunce di variazione) nel quadro C del mod. 031/R.
Pertanto, l'importo totale esposto
nel quadro sopracitato è il risultato della somma algebrica delle
varie causali ivi esposte.
Alla luce di quanto sopra rappresentato
nessun dato deve essere riportato nella colonna "importi
a credito compensati" del mod. F24 (sezione ENPALS).
Nel caso in cui il contribuente intenda
effettuare la compensazione fra debiti e crediti (che si ripete
non riguarda la sezione ENPALS), quest'ultimo dovrà attenersi
alle regole generali che disciplinano detto istituto.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione
dell'art.20 del D.Lgs. 241/97 e successive modificazioni ed integrazioni
che prevede, come noto, l'opzione per il pagamento rateale, si
fa presente che detta opzione non può essere esercitata dal contribuente
per le somme dovute a titolo di contribuzione a questo Ente.
H) Sanzioni
L'omessa o inesatta indicazione, nel
modello, del numero di codice fiscale comporta l'applicazione
della pena pecuniaria da £ . 200.000 a £. 4.000.000.
Qualora il modello non contenga gli
elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'imputazione
della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da £. 200.000
a £.1.000.000.
La mancata o tardiva presentazione
del modello di pagamento unificato con saldo finale uguale a zero,
a seguito delle compensazioni in esso effettuate, comporta l'applicazione
della sanzione di £. 300.000.
Nessuna innovazione è stata apportata
in materia di regime sanzionatorio previsto per il mancato o tardivo
pagamento delle somme dovute per contributi o premi all'ENPALS,
INPS, INPDAI e INAIL.
I) Istruzioni per la compilazione
della sezione ENPALS
Come precisato, i dati riguardanti
i contributi previdenziali correnti dovuti all'ENPALS devono essere
indicati nella sezione 5 "altri enti previdenziali ed assicurativi".
Tale sezione è composta di n.3 righi
e deve essere compilata come segue:
-
codice ente: indicare il codice 0001 identificativo
dell'ENPALS
-
codice sede: indicare il codice della sede presso
la quale è aperta la posizione contributiva dell'impresa e cioè:
|
S1
|
Saint Víncent
|
TO
|
Torino
|
|
MI
|
Milano
|
VE
|
Venezia
|
|
TS
|
Trieste
|
GE
|
Genova
|
|
S2
|
Sanremo
|
BO
|
Bologna
|
|
FI
|
Firenze
|
RM
|
Roma
|
|
NA
|
Napoli
|
BA
|
Bari
|
|
CT
|
Catania
|
PA
|
Palermo
|
|
CA
|
Cagliari
|
|
|
-
causale contributi: indicare il codice CCSP per
i contributi correnti dovuti per gli sportivi professionisti ed
il codice CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori
dello spettacolo
-
codice posizione assicurativa: indicare il numero
di matricola dell'impresa composto di nove cifre. Le prime sei
determinano il codice gruppo che identifica l'impresa di gestione,
le ultime tre il codice attività cui si riferisce il versamento.
Si sottolinea che la matricola assegnata dall'Ente deve essere
riportata per intero. Esempio: 160000001
-
periodo di riferimento "da" : indicare
nella forma mm/aaaa (es.021999) il mese ed anno di competenza
del modello di denuncia contributiva (mod.031/R)
-
periodo di riferimento "a" : nessun dato
-
importi a debito versati: indicare l'importo della
contribuzione corrente che si intende pagare con il mod. F24 per
il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R) cui si riferisce
il versamento
-
importi a credito compensati: nessun dato
-
I datori di lavoro che hanno più di
una posizione contributiva presso l'Ente (nella stessa gestione
o in gestioni diverse) devono compilare righi distinti, per ciascuna
posizione, delle sezione ENPALS del modulo.
Nel caso in cui i 3 righi previsti
non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati ulteriori modelli
che sono, ovviamente, da considerare a sé stanti in termini di
saldo e versamento e/o presentazione.
Si comunica che lo stesso modello
di pagamento F24 può essere utilizzato per effettuare versamenti
a diverse Sedi Enpals.
L) Pagamenti esclusi dalla riscossione
unificata
Premesso che, come più volte sottolineato,
il versamento unitario tramite mod. F24 riguarda esclusivamente
la contribuzione corrente dovuta a questo Ente, si precisa che
restano esclusi dalla nuova disciplina della riscossione unificata
i versamenti effettuati per:
-
recupero crediti in via amministrativa o legale
-
regolarizzazione di posizioni debitorie (es. a seguito
di verbale ispettivo, variazioni aliquote contributive etc.)
-
condoni
-
rateazioni concesse dall'Ente a richiesta dell'impresa
- versamenti volontari
-
riscatti e ricongiunzioni
-
Conseguentemente, tali pagamenti dovranno
continuare ad essere effettuati all'ENPALS tramite bollettino
di c/c postale (c/c n. 8029 per i lavoratori dello spettacolo
e c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti).
M) Termine di presentazione della
denuncia contributiva mensile (mod. 031/R)
Il modello 031/R deve essere presentato
agli uffici ENPALS, competenti per territorio, con le consuete
modalità (tramite il canale postale o mediante la consegna allo
sportello) ed entro il consueto termine, cioè entro e non oltre
il 25° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo
di paga.
N) Modello 031/R parzialmente insoluto
Il datore di lavoro che non effettua
per intero il pagamento del saldo risultante dal modello 031/R
in scadenza (Quadro C), deve indicare nella colonna "importi
a debito versati" del mod. F24 l'effettivo importo che intende
pagare con il modello di pagamento unificato in compilazione.
Si ricorda che, in base alla normativa
vigente, il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, a versare
le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni
dei lavoratori nonché le trattenute operate ai pensionati che
lavorano.
N) Modello 031/R insoluto
Si tiene a precisare che gli importi
indicati nei modelli 031/R totalmente insoluti non devono essere
inseriti nel modello F24.
Per quanto ovvio, si ribadisce che
anche i modelli insoluti di cui trattasi devono essere presentati
agli Uffici ENPALS con le modalità e il termine già precisati
al precedente punto M).
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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