Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 37 del 23.12.1998

Protocollo n. 25/CS

OGGETTO: Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: riscossione unificata di tributi e contributi.

Sommario:

Premessa.

A) Soggetti interessati.

B) Tributi e contributi i da versare tramite i1 modello F24.

C) Termini di versamento.

D) Modello di pagamento unificato

E) Presentazione del modello e pagamento del saldo finale.

F)Pagamento in euro.

G) Compensazione e rateazione.

H) Sanzioni.

1) Istruzioni per 1a compilazione della sezione ENPALS.

L) Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata.

M) Termine di presentazione della denuncia contributiva mensile (mod.031/R).

N) Modello 031/R parzialmente insoluto.

0) Modello 031/R insoluto.

Premessa

Come noto, il decreto legislativo 9 luglio 1991, n.241 ha dettato norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. L'art.28 del sopracitato decreto dispone che, a decorrere dal 1999, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di riscossione unificata di tributi e contributi previdenziali è estesa anche all'Enpals.

Pertanto, a partire dal mese di gennaio 1999, anche il versamento della contribuzione dovuta, dai datori di lavoro, per i lavoratori iscritti a questo Ente (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e Fondo pensioni per gli sportivi professionisti) deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato (mod.F24).

A) Soggetti interessati

Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422 pubblicato nella G.U. - serie generale - n.287 del 9.12.98, ha emanato disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 241/97 come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n.56.

A seguito di tali modifiche, sempre a decorrere dal 1999, tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione dei crediti, esclusivamente tramite il mod. F24.

B) Tributi e contributi da versare tramite il modello F24

Il versamento unitario riguarda i seguenti tributi e contributi:

-         imposte sui redditi e ritenute alla fonte;

-         IVA;

-         imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;

-         Irap;

-         addizionale regionale o comunale all'Irpef;

-         contributi, previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;

-         contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

-         contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL e all'INPDAI;

-         contributi previdenziali correnti dovuti all'Enpals per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni per gli sportivi professionisti;

-         interessi previsti in caso di pagamento rateale.

-          

C) Termini di versamento

I termini di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi sono stabiliti dall'art.18 del D.Lgs. 241/97, come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 422/98.

Relativamente al versamento dei tributi si precisa quanto segue:

-         ritenute alla fonte: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate;

-         imposta sul valore aggiunto: il versamento mensile deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; il versamento trimestrale deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento (per il primo trimestre il 16 maggio, per il secondo trimestre il 16 agosto, per il terzo trimestre il 16 novembre); il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali nonché il termine previsto dall'art.6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (pagamento dell'acconto IVA entro il 27 dicembre).

Per quanto concerne il pagamento della contribuzione previdenziale dovuta all'Enpals, si evidenzia che i contributi correnti dovuti, dai datori di lavoro, per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni per gli sportivi professionisti devono essere versati entro il giorno 16 del mese di scadenza, cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R).

Si ricorda che, per espressa previsione normativa, se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo "il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

D) Modello di pagamento unificato

Nella G.U. - serie generale - n.295 del 18.12.98 è stato pubblicato il decreto 15 dicembre 1998, del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, recante "Approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazioni" (mod. F24 di cui agli allegati numeri 1 e 2 del sopracitato decreto).

Detto modello di pagamento si compone di n.6 sezioni:

-         nella sezione 1 devono essere indicati i dati identificativi del contribuente

-         nella sezione 2 i dati relativi ai pagamenti e alle compensazioni di competenza dell'Erario

-         nella sezione 3 i dati di competenza dell'INPS

-         nella sezione 4 i dati di competenza delle Regioni e degli Enti locali

-         nella sezione 5 "altri enti previdenziali ed assicurativi" i dati di competenza dell'INAIL e dell'ENPALS (codice ente 0001)

-         nella sezione 6 deve essere indicato il saldo finale, risultante dalla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni, che si sottolinea non può essere in nessun caso negativo.

Il modello di cui trattasi è predisposto in tre copie, le prime due sono da trattenere a cura dell'intermediario, la terza è da restituire al contribuente, come ricevuta; la prima copia deve essere firmata, le restanti due, invece, avranno lo spazio corrispondente a quello della firma in bianco.

Qualora il pagamento sia effettuato, in sostituzione del contribuente, dall'erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, questi ultimi sono tenuti a firmare il modello e a barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma; nella fattispecie devono essere indicati nella sezione 1 i dati anagrafici del contribuente.

Si rappresenta, inoltre, che è possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso concessionari, banche o agenzie postali diverse o presso lo stesso intermediario utilizzando distinti modelli di pagamento.

Nel caso in cui un modello di pagamento non sia sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve compilarne altri e sottoscriverli.

E' bene chiarire che ogni modello di pagamento unificato è a sé stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.

I modelli F24 potranno essere reperiti dagli interessati presso gli sportelli delle banche convenzionate, dei concessionari, delle Poste Italiane, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAI e dell'ENPALS.

Si ricorda che è autorizzata la stampa in proprio del modello di pagamento unificato in conformità alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 3 del decreto 15 dicembre 1998 del Ministero delle finanze.

E) Presentazione del modello e pagamento del saldo finale

I contribuenti possono presentare il modello F24 ed effettuare il relativo versamento presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, banca convenzionata o agenzia postale abilitata, i quali sono tenuti ad accettarlo anche se, per effetto della compensazione fra debiti e crediti, il saldo finale risulta essere uguale a "zero".

In caso di pagamento, sarà rilasciata, a cura degli Uffici riceventi, l'attestazione di avvenuto pagamento; nel caso in cui l'importo da pagare risulti uguale a zero, gli stessi Uffici rilasceranno l'attestazione di presentazione del modello.

Si tiene a precisare che il modello di cui trattasi non deve assolutamente essere presentato al Ministero delle finanze, alle Regioni, agli Enti locali o agli Enti previdenziali ed assicurativi rientranti nell'applicazione della nuova normativa in materia di riscossione unificata di tributi e contributi.

Il pagamento, oltre che in contanti, può essere effettuato:

1)       con carte PagoBANCOMAT (presso gli sportelli abilitati);

2)       con assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca (presso gli sportelli delle banche convenzionate);

3)       con assegni bancari tratti a favore del contribuente o con assegno circolare intestato al contribuente e girato per l'incasso al cassiere provinciale col concorso del controllore per importi fino a L. 20 milioni; per importi superiori e in ogni caso quando l'assegno circolare è emesso con la clausola "non trasferibile" lo stesso deve essere intestato al cassiere provinciale con il concorso del controllore (presso le agenzie postali);

4)       con assegni circolari e vaglia cambiari (presso gli sportelli dei concessionari).

Gli assegni devono essere sempre di importo pari al saldo finale del modello di pagamento.

Si fa notare che in presenza di assegno anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento sarà considerato omesso e il conferimento del modello non effettuato.

F) Pagamento in euro

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro è la moneta degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia).

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti in euro è tenuto a compilare l'apposito modello F24 contrassegnato dal simbolo dell'euro (v. allegato n.2 del decreto 15 dicembre 1998).

A tale proposito si specifica che gli importi devono essere esposti nel modello arrotondati all'unità di euro.

L'arrotondamento deve essere effettuato nel modo seguente:

-         fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di euro inferiore;

-         da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di euro superiore.

-          

Si aggiunge, da ultimo, che il pagamento in euro è ammesso solo se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

G) Compensazione e rateazione

Come noto, gli eventuali crediti vantati nei confronti dell'Ente vengono evidenziati, dai datori di lavoro, apponendo il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione) nel quadro C del mod. 031/R.

Pertanto, l'importo totale esposto nel quadro sopracitato è il risultato della somma algebrica delle varie causali ivi esposte.

Alla luce di quanto sopra rappresentato nessun dato deve essere riportato nella colonna "importi a credito compensati" del mod. F24 (sezione ENPALS).

Nel caso in cui il contribuente intenda effettuare la compensazione fra debiti e crediti (che si ripete non riguarda la sezione ENPALS), quest'ultimo dovrà attenersi alle regole generali che disciplinano detto istituto.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'art.20 del D.Lgs. 241/97 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede, come noto, l'opzione per il pagamento rateale, si fa presente che detta opzione non può essere esercitata dal contribuente per le somme dovute a titolo di contribuzione a questo Ente.

H) Sanzioni

L'omessa o inesatta indicazione, nel modello, del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da £ . 200.000 a £. 4.000.000.

Qualora il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del versante o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da £. 200.000 a £.1.000.000.

La mancata o tardiva presentazione del modello di pagamento unificato con saldo finale uguale a zero, a seguito delle compensazioni in esso effettuate, comporta l'applicazione della sanzione di £. 300.000.

Nessuna innovazione è stata apportata in materia di regime sanzionatorio previsto per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute per contributi o premi all'ENPALS, INPS, INPDAI e INAIL.

I) Istruzioni per la compilazione della sezione ENPALS

Come precisato, i dati riguardanti i contributi previdenziali correnti dovuti all'ENPALS devono essere indicati nella sezione 5 "altri enti previdenziali ed assicurativi".

Tale sezione è composta di n.3 righi e deve essere compilata come segue:

-         codice ente: indicare il codice 0001 identificativo dell'ENPALS

-         codice sede: indicare il codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva dell'impresa e cioè:

S1

Saint Víncent

TO

Torino

MI

Milano

VE

Venezia

TS

Trieste

GE

Genova

S2

Sanremo

BO

Bologna

FI

Firenze

RM

Roma

NA

Napoli

BA

Bari

CT

Catania

PA

Palermo

CA

Cagliari

   

-         causale contributi: indicare il codice CCSP per i contributi correnti dovuti per gli sportivi professionisti ed il codice CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo

-         codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell'impresa composto di nove cifre. Le prime sei determinano il codice gruppo che identifica l'impresa di gestione, le ultime tre il codice attività cui si riferisce il versamento. Si sottolinea che la matricola assegnata dall'Ente deve essere riportata per intero. Esempio: 160000001

-         periodo di riferimento "da" : indicare nella forma mm/aaaa (es.021999) il mese ed anno di competenza del modello di denuncia contributiva (mod.031/R)

-         periodo di riferimento "a" : nessun dato

-         importi a debito versati: indicare l'importo della contribuzione corrente che si intende pagare con il mod. F24 per il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R) cui si riferisce il versamento

-         importi a credito compensati: nessun dato

-          

I datori di lavoro che hanno più di una posizione contributiva presso l'Ente (nella stessa gestione o in gestioni diverse) devono compilare righi distinti, per ciascuna posizione, delle sezione ENPALS del modulo.

Nel caso in cui i 3 righi previsti non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati ulteriori modelli che sono, ovviamente, da considerare a sé stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione.

Si comunica che lo stesso modello di pagamento F24 può essere utilizzato per effettuare versamenti a diverse Sedi Enpals.

L) Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata

Premesso che, come più volte sottolineato, il versamento unitario tramite mod. F24 riguarda esclusivamente la contribuzione corrente dovuta a questo Ente, si precisa che restano esclusi dalla nuova disciplina della riscossione unificata i versamenti effettuati per:

-         recupero crediti in via amministrativa o legale

-         regolarizzazione di posizioni debitorie (es. a seguito di verbale ispettivo, variazioni aliquote contributive etc.)

-         condoni

-         rateazioni concesse dall'Ente a richiesta dell'impresa - versamenti volontari

-         riscatti e ricongiunzioni

-          

Conseguentemente, tali pagamenti dovranno continuare ad essere effettuati all'ENPALS tramite bollettino di c/c postale (c/c n. 8029 per i lavoratori dello spettacolo e c/c n. 7021 per gli sportivi professionisti).

M) Termine di presentazione della denuncia contributiva mensile (mod. 031/R)

Il modello 031/R deve essere presentato agli uffici ENPALS, competenti per territorio, con le consuete modalità (tramite il canale postale o mediante la consegna allo sportello) ed entro il consueto termine, cioè entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga.

N) Modello 031/R parzialmente insoluto

Il datore di lavoro che non effettua per intero il pagamento del saldo risultante dal modello 031/R in scadenza (Quadro C), deve indicare nella colonna "importi a debito versati" del mod. F24 l'effettivo importo che intende pagare con il modello di pagamento unificato in compilazione.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, a versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nonché le trattenute operate ai pensionati che lavorano.

N) Modello 031/R insoluto

Si tiene a precisare che gli importi indicati nei modelli 031/R totalmente insoluti non devono essere inseriti nel modello F24.

Per quanto ovvio, si ribadisce che anche i modelli insoluti di cui trattasi devono essere presentati agli Uffici ENPALS con le modalità e il termine già precisati al precedente punto M).

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. AMBROGIO CAMERA



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