Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE 31 del 9.11.98

Protocollo n. 22/CS

OGGETTO: Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (artt. 21 e 22). Chiarimenti.

Premessa

La legge 28 febbraio 1987, n.56 ha disposto, come noto, nuove norme sull'organizzazione del mercato del lavoro ed ha, altresì, introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di apprendistato disciplinata dalla legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni ed Integrazioni.

Considerato che sono state avanzate richieste di chiarimenti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. 21 (comma 6) e 22 della sopracitata legge 56/87, si ritiene utile illustrare brevemente il contenuto di dette norme.

A) Art.21, comma 6, della legge 56/87

L'art.21, comma 6, della legge in esame prevede che i benefici contributivi previsti dalla legge 25/55 e successive modificazioni ed Integrazioni siano mantenuti, per un anno, dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, qualora i datori di lavoro, in applicazione di detta norma, trasformino il rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un anno, gli obblighi contributivi nei confronti di questo Ente devono essere assolti come di seguito specificato:

1) datore di lavoro: versamento di un contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti. Si ricorda che, per l'anno 1998, limitatamente alla quota l.V.S., il contributo giornaliero è pari a L. 771 (contributo settimanale: L. 4.628);

2) lavoratore: la quota di contributo è determinata operando una riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva prevista a carico del lavoratore (art.21, legge 28/2/86, n.41). Detto contributo deve essere calcolato sulla retribuzione imponibile.

Si conferma, altresì, che ai fini della compilazione della modulistica (modd.031/R e 031/CM) i datori di lavoro sono tenuti a:

-         indicare nel mod. 031/CM, accanto ai nominativi dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tutti i dati richiesti precisando nella colonna "codice agevolazione" il codice ''PA'';

-         quantificare nel quadro A del mod. 031/R l'importo dei contributi in base all'intera aliquota (comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore) come se l'impresa non godesse di alcuna agevolazione;

-         indicare nel quadro B del mod. 031/R il codice corrispondente alla agevolazione (PA), il numero dei lavoratori, la tabella relativa all'aliquota contributiva che sarebbe stata applicata in caso di versamento della ordinaria contribuzione, il numero delle giornate lavorative, la retribuzione complessiva e l'importo della contribuzione non versata per effetto della norma in trattazione.

Premesso quanto sopra si evidenzia che detta Contribuzione è dovuta all'Enpals solo nei casi di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; infatti, qualora i datori di lavoro instaurino rapporti di lavoro con personale assunto come apprendista, gli obblighi contributivi devono essere assolti presso l'INPS nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

B) Art.22 della legge 56/87

L'art.22 della legge 56/87 prevede che:

-         "ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845" si applichi, per la durata di sei mesi dalla data di assunzione, il particolare regime contributivo previsto per l'apprendistato dalla legge 25/55 e successive modificazioni ed integrazioni;

-         i contratti collettivi di lavoro possano disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Posto che la disposizione legislativa in argomento consente ai datori di lavoro, che assumono giovani in possesso di determinati requisiti professionali (diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art.14 della sopracitata legge 845/78), di versare i contributi secondo le norme previste per l'apprendistato per sei mesi dalla data di assunzione, si chiarisce che gli obblighi contributivi nei confronti di questo Ente devono essere assolti nel modo seguente:

1)       datore di lavoro: versamento di un contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti. Si ricorda che, per l'anno 1998, limitatamente alla quota I.V.S., il contributo giornaliero è pari a L. 771 (contributo settimanale: L. 4.628);

2)       lavoratore: la quota di contributo è determinata operando una riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva prevista a carico del lavoratore (art.21, legge 28/2/86, n.41). Detto contributo deve essere calcolato sulla retribuzione imponibile.

Si aggiunge, da ultimo, che per quanto riguarda la compilazione della modulistica (modd.031/R e 031/CM) i datori di lavoro sono tenuti a:

indicare nel mod 031/CM, accanto ai nominativi dei giovani qualificati assunti, tutti i dati richiesti precisando nella colonna "codice agevolazione" il codice "GQ";

-         quantificare nel quadro A del mod. 031/R l'importo dei contributi in base all'intera aliquota (comprensiva sia della quota del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore) come se l'Impresa non godesse di alcuna agevolazione;

-         indicare nel quadro B del mod. 031/R il codice corrispondente alla agevolazione (GQ), il numero dei lavoratori, la tabella relativa all'aliquota contributiva che sarebbe stata applicata in caso di versamento della ordinaria contribuzione;

-         il numero delle giornate lavorative, la retribuzione complessiva e l'importo della contribuzione non versata per effetto della norma in trattazione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. AMBROGIO CAMERA



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