|
E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE 31 del 9.11.98
Protocollo n. 22/CS
OGGETTO: Legge 28 febbraio 1987, n.
56 (artt. 21 e 22). Chiarimenti.
Premessa
La legge 28 febbraio 1987, n.56 ha
disposto, come noto, nuove norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro ed ha, altresì, introdotto alcune modifiche alla normativa
in materia di apprendistato disciplinata dalla legge 19 gennaio
1955, n.25 e successive modificazioni ed Integrazioni.
Considerato che sono state avanzate
richieste di chiarimenti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione
delle disposizioni previste dagli artt. 21 (comma 6) e 22 della
sopracitata legge 56/87, si ritiene utile illustrare brevemente
il contenuto di dette norme.
A) Art.21, comma 6, della legge
56/87
L'art.21, comma 6, della legge in
esame prevede che i benefici contributivi previsti dalla legge
25/55 e successive modificazioni ed Integrazioni siano mantenuti,
per un anno, dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, qualora i datori di lavoro,
in applicazione di detta norma, trasformino il rapporto di apprendistato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un anno, gli
obblighi contributivi nei confronti di questo Ente devono essere
assolti come di seguito specificato:
1) datore di lavoro: versamento
di un contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti.
Si ricorda che, per l'anno 1998, limitatamente alla quota l.V.S.,
il contributo giornaliero è pari a L. 771 (contributo settimanale:
L. 4.628);
2) lavoratore: la quota di
contributo è determinata operando una riduzione di tre punti
dell'aliquota contributiva prevista a carico del lavoratore
(art.21, legge 28/2/86, n.41). Detto contributo deve essere calcolato
sulla retribuzione imponibile.
Si conferma, altresì, che ai fini
della compilazione della modulistica (modd.031/R e 031/CM) i datori
di lavoro sono tenuti a:
-
indicare nel mod. 031/CM, accanto ai nominativi
dei lavoratori il cui rapporto di apprendistato è stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tutti i dati richiesti
precisando nella colonna "codice agevolazione" il codice
''PA'';
-
quantificare nel quadro A del mod. 031/R l'importo
dei contributi in base all'intera aliquota (comprensiva sia della
quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del
lavoratore) come se l'impresa non godesse di alcuna agevolazione;
-
indicare nel quadro B del mod. 031/R il codice corrispondente
alla agevolazione (PA), il numero dei lavoratori, la tabella relativa
all'aliquota contributiva che sarebbe stata applicata in caso
di versamento della ordinaria contribuzione, il numero delle giornate
lavorative, la retribuzione complessiva e l'importo della contribuzione
non versata per effetto della norma in trattazione.
Premesso quanto sopra si evidenzia
che detta Contribuzione è dovuta all'Enpals solo nei casi di trasformazione
del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
infatti, qualora i datori di lavoro instaurino rapporti di lavoro
con personale assunto come apprendista, gli obblighi contributivi
devono essere assolti presso l'INPS nella misura e con le modalità
stabilite dallo stesso Istituto.
B) Art.22 della legge 56/87
L'art.22 della legge 56/87 prevede
che:
-
"ai rapporti di lavoro istituiti con giovani
in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto
professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi
dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845" si applichi,
per la durata di sei mesi dalla data di assunzione, il particolare
regime contributivo previsto per l'apprendistato dalla legge 25/55
e successive modificazioni ed integrazioni;
-
i contratti collettivi di lavoro possano disporre,
per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.
Posto che la disposizione legislativa
in argomento consente ai datori di lavoro, che assumono giovani
in possesso di determinati requisiti professionali (diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale o attestato
di qualifica conseguito ai sensi dell'art.14 della sopracitata
legge 845/78), di versare i contributi secondo le norme previste
per l'apprendistato per sei mesi dalla data di assunzione, si
chiarisce che gli obblighi contributivi nei confronti di questo
Ente devono essere assolti nel modo seguente:
1) datore
di lavoro: versamento di un contributo fisso nella misura
prevista per gli apprendisti. Si ricorda che, per l'anno 1998,
limitatamente alla quota I.V.S., il contributo giornaliero è pari
a L. 771 (contributo settimanale: L. 4.628);
2) lavoratore:
la quota di contributo è determinata operando una riduzione di
tre punti dell'aliquota contributiva prevista a carico del lavoratore
(art.21, legge 28/2/86, n.41). Detto contributo deve essere calcolato
sulla retribuzione imponibile.
Si aggiunge, da ultimo, che per quanto
riguarda la compilazione della modulistica (modd.031/R e 031/CM)
i datori di lavoro sono tenuti a:
indicare nel mod 031/CM, accanto ai
nominativi dei giovani qualificati assunti, tutti i dati richiesti
precisando nella colonna "codice agevolazione" il codice
"GQ";
-
quantificare nel quadro A del mod. 031/R l'importo
dei contributi in base all'intera aliquota (comprensiva sia della
quota del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore)
come se l'Impresa non godesse di alcuna agevolazione;
-
indicare nel quadro B del mod. 031/R il codice corrispondente
alla agevolazione (GQ), il numero dei lavoratori, la tabella relativa
all'aliquota contributiva che sarebbe stata applicata in caso
di versamento della ordinaria contribuzione;
-
il numero delle giornate lavorative, la retribuzione
complessiva e l'importo della contribuzione non versata per effetto
della norma in trattazione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. AMBROGIO CAMERA
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
|
|