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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 1 del 14/1/98
OGGETTO: Nuovo regime sanzionatorio: Legge 28/1/96, n.
662.
Si fa seguito alle circolari n.33
del 29/11/96 , n.6 del 17/2/97 e n.22 del 21/5/97 con pari oggetto
per fornire ulteriori disposizioni in materia di regime sanzionatorio
per evaso, omesso, ritardato versamento della contribuzione previdenziale.
Nella consapevolezza che il regime
sanzionatorio riveste particolare importanza ai fini della corretta
gestione contributiva delle imprese, questo Ente ritiene opportuno
disciplinare il predetto regime omogeneizzandolo con i comportamenti
osservati dagli altri Enti previdenziali.
Pertanto, confermando quanto già comunicato
con la circolare n.22 del 21/5/97 circa la irretroattività della
L.662/96, si precisa che il calcolo delle somme aggiuntive dovrà
essere effettuato avendo riferimento al regime sanzionatorio vigente
nel periodo in esame ovvero ai diversi regimi succedutisi nel
tempo fino alla data del pagamento o richiesta di pagamento da
parte dell'Ente.
Per quanto precede, la legge 48/88
continuerà ad essere applicata fino al 23/10/96, il D.L.538/96
dal 24/10/96, la legge 662/96 dall'1/1/97.
Sembra il caso di precisare inoltre
che, posteriormente al 23/10/96, non debbono più essere conteggiati
e richiesti interessi legali.
Tuttavia, risulta necessario raccordare
gli effetti prodotti dalle varie norme, in particolare quelli
tra la L.48/88 e il D.L.538/96, in considerazione del fatto che,
mentre la prima prevedeva somme aggiuntive fino al 200% dei contributi
dovuti, il secondo limita fino al 100% l'importo da richiedere,
come previsto, successivamente, anche dalla legge 662/96.
La medesima L.662/96, si ricorda,
ha reso validi gli atti e salvi gli effetti prodottisi nonché
i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 ottobre 1996,
n.538.
Considerato, infine, che l'evasione
necessita un rigore diverso dall'omissione e che è stata introdotta
con il D.L.538/96 l'apposita sanzione "una tantum",
riconfermata, seppure con percentuali diverse, dalla legge 662/96,
si ritiene di dover emanare disposizioni sull'argomento distinguendo
le due fattispecie.
Si segnala, con l'occasione, che il
versamento dell'importo della sanzione "una tantum",
dovrà essere evidenziato indicando al quadro C del mod. 031/R
il codice 045.
Si fa riserva di fornire istruzioni
in merito alla corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio
per le pratiche non definite nell'anno 1997.
OMISSIONE
Per le inadempienze contributive ricavabili
dalle denunce (modd.031/R e 031/CM) inoltrate entro il 23/10/96,
comprensive quindi del mese di settembre 1996, va applicata la
legge 48/88.
Alla data del 23/10/96, pertanto,
ai fini del calcolo delle somme aggiuntive, possono verificarsi
due ipotesi:
a) somme
aggiuntive inferiori al 100% dei contributi versati in ritardo
o da versare;
b) somme
aggiuntive uguali o superiori al 100% dei contributi versati in
ritardo o da versare.
Caso a): dal 24/10/96 occorre procedere
al calcolo di quanto dovuto, fino al giorno del versamento o del
conteggio. Se l'importo ottenuto supererà il 100%, dovrà essere
ridotto fino alla concorrenza del 100% stesso.
Caso b): Alla data del 23/10/96 il
calcolo della somma aggiuntiva è pari o supera il 100% dei contributi
dovuti. Al verificarsi di una delle due ipotesi, l'importo da
richiedere rimane cristallizzato a quello ottenuto alla predetta
data.
Per i mesi di ottobre 96 e novembre
96, trova applicazione il D.L.538/96, a condizione però che il
pagamento o la richiesta di pagamento sia avvenuta entro il 31/12/96.
Qualora il pagamento o la richiesta
di pagamento sia avvenuto in data successiva a quest'ultima, va
applicata la legge 662/96.
EVASIONE
Sembra opportuno premettere che per
effetto dell'Art.1, comma 217, lettera B della L. 662/96 anche
l'irregolarità dovuta alla tardiva presentazione delle denunce
obbligatorie, o loro infedeltà, ed il conseguente tardivo adempimento
contributivo, produceva effetto evasivo comportando la sanzione
l'una tantum" nella misura del 30% dei contributi dovuti.
La norma in questione, in pratica,
poneva sullo stesso piano sia chi tardava, anche di un solo giorno,
negli adempimenti contributivi, sia coloro che denunciavano spontaneamente
la propria situazione debitoria entro sei (6) mesi dal termine
previsto per il versamento dei contributi e prima della contestazione
ufficiale dell'infrazione da parte degli Uffici, a condizione
però che il pagamento avvenisse entro i trenta (30) giorni successivi
alla denuncia stessa.
L'art.59, comma 22, della legge finanziaria
1998, cancella opportunamente la distorsione di cui sopra recitando
testualmente: " ... qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni
o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi,
la sanzione di cui alla presente lettera (lettera B, comma 217,
Art.1 L. 662/96) non è dovuta sempreché il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa".
Pertanto, in presenza di avvenuto
pagamento della sanzione, così come originariamente previsto,
le somme versate rimarranno acquisite alla gestione, mentre gli
Uffici dovranno abbandonare eventuali richieste, già notificate
o da notificare, al medesimo titolo.
Per quanto riguarda il concetto di
denuncia o regolarizzazione spontanea, si rimanda a quanto indicato
nella circolare n.6 del 17/2/97.
Tutto ciò premesso, anche nel caso
di evasione, come già detto si dovrà fare riferimento ai diversi
regimi sanzionatori succedutisi nel tempo.
In conseguenza, fino al 23/10/96 (denunce
mensili fino a settembre 96) dovrà essere applicata la legge 48/88
( somma aggiuntiva 50% in ragione d'anno fino al 200%; oltre tale
limite si applicano gli interessi al tasso legale).
Alla data del 23/10/96, possono verificarsi
due ipotesi:
a) somme
aggiuntive inferiori al 100% dei contributi evasi;
b) somme
aggiuntive uguali o superiori al 100% dei contributi evasi.
Caso a): dal 24/10/96 occorre proseguire
il calcolo fine al limite del 100% ed aggiungere l'"una tantum"
nelle percentuali previste dal D.L. 538/96 e dalla legge 662/96.
Caso b): l'importo ottenuto alla data
del 23/10/96 resta cristallizzato; I'"una tantum" è
dovuta con un importo pari alla differenza tra quello predeterminato
dalla cristallizzazione delle somme aggiuntive, calcolate secondo
la legge 48/88, e quello derivante dalla somma ottenuta dal 100%
dei contributi dovuti più l'"una tantum".
Per le denunce mensili di ottobre
e novembre 1996 vanno applicate le norme previste dal D.L. 538/96,
purché il pagamento sia avvenuto entro il 31/12/96, non oltre
30 giorni dalla loro presentazione. Rispettando tale termine viene
esclusa l'applicazione dell'"una tantum", anche se la
modulistica risulta consegnata in ritardo rispetto ai termini
previsti.
IL DIRETTORE GENERALE
Cardinale Ciccotti
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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