Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 1 del 14/1/98

OGGETTO: Nuovo regime sanzionatorio: Legge 28/1/96, n. 662.

Si fa seguito alle circolari n.33 del 29/11/96 , n.6 del 17/2/97 e n.22 del 21/5/97 con pari oggetto per fornire ulteriori disposizioni in materia di regime sanzionatorio per evaso, omesso, ritardato versamento della contribuzione previdenziale.

Nella consapevolezza che il regime sanzionatorio riveste particolare importanza ai fini della corretta gestione contributiva delle imprese, questo Ente ritiene opportuno disciplinare il predetto regime omogeneizzandolo con i comportamenti osservati dagli altri Enti previdenziali.

Pertanto, confermando quanto già comunicato con la circolare n.22 del 21/5/97 circa la irretroattività della L.662/96, si precisa che il calcolo delle somme aggiuntive dovrà essere effettuato avendo riferimento al regime sanzionatorio vigente nel periodo in esame ovvero ai diversi regimi succedutisi nel tempo fino alla data del pagamento o richiesta di pagamento da parte dell'Ente.

Per quanto precede, la legge 48/88 continuerà ad essere applicata fino al 23/10/96, il D.L.538/96 dal 24/10/96, la legge 662/96 dall'1/1/97.

Sembra il caso di precisare inoltre che, posteriormente al 23/10/96, non debbono più essere conteggiati e richiesti interessi legali.

Tuttavia, risulta necessario raccordare gli effetti prodotti dalle varie norme, in particolare quelli tra la L.48/88 e il D.L.538/96, in considerazione del fatto che, mentre la prima prevedeva somme aggiuntive fino al 200% dei contributi dovuti, il secondo limita fino al 100% l'importo da richiedere, come previsto, successivamente, anche dalla legge 662/96.

La medesima L.662/96, si ricorda, ha reso validi gli atti e salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 ottobre 1996, n.538.

Considerato, infine, che l'evasione necessita un rigore diverso dall'omissione e che è stata introdotta con il D.L.538/96 l'apposita sanzione "una tantum", riconfermata, seppure con percentuali diverse, dalla legge 662/96, si ritiene di dover emanare disposizioni sull'argomento distinguendo le due fattispecie.

Si segnala, con l'occasione, che il versamento dell'importo della sanzione "una tantum", dovrà essere evidenziato indicando al quadro C del mod. 031/R il codice 045.

Si fa riserva di fornire istruzioni in merito alla corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio per le pratiche non definite nell'anno 1997.

OMISSIONE

Per le inadempienze contributive ricavabili dalle denunce (modd.031/R e 031/CM) inoltrate entro il 23/10/96, comprensive quindi del mese di settembre 1996, va applicata la legge 48/88.

Alla data del 23/10/96, pertanto, ai fini del calcolo delle somme aggiuntive, possono verificarsi due ipotesi:

a)       somme aggiuntive inferiori al 100% dei contributi versati in ritardo o da versare;

b)       somme aggiuntive uguali o superiori al 100% dei contributi versati in ritardo o da versare.

Caso a): dal 24/10/96 occorre procedere al calcolo di quanto dovuto, fino al giorno del versamento o del conteggio. Se l'importo ottenuto supererà il 100%, dovrà essere ridotto fino alla concorrenza del 100% stesso.

Caso b): Alla data del 23/10/96 il calcolo della somma aggiuntiva è pari o supera il 100% dei contributi dovuti. Al verificarsi di una delle due ipotesi, l'importo da richiedere rimane cristallizzato a quello ottenuto alla predetta data.

Per i mesi di ottobre 96 e novembre 96, trova applicazione il D.L.538/96, a condizione però che il pagamento o la richiesta di pagamento sia avvenuta entro il 31/12/96.

Qualora il pagamento o la richiesta di pagamento sia avvenuto in data successiva a quest'ultima, va applicata la legge 662/96.

EVASIONE

Sembra opportuno premettere che per effetto dell'Art.1, comma 217, lettera B della L. 662/96 anche l'irregolarità dovuta alla tardiva presentazione delle denunce obbligatorie, o loro infedeltà, ed il conseguente tardivo adempimento contributivo, produceva effetto evasivo comportando la sanzione l'una tantum" nella misura del 30% dei contributi dovuti.

La norma in questione, in pratica, poneva sullo stesso piano sia chi tardava, anche di un solo giorno, negli adempimenti contributivi, sia coloro che denunciavano spontaneamente la propria situazione debitoria entro sei (6) mesi dal termine previsto per il versamento dei contributi e prima della contestazione ufficiale dell'infrazione da parte degli Uffici, a condizione però che il pagamento avvenisse entro i trenta (30) giorni successivi alla denuncia stessa.

L'art.59, comma 22, della legge finanziaria 1998, cancella opportunamente la distorsione di cui sopra recitando testualmente: " ... qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera (lettera B, comma 217, Art.1 L. 662/96) non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa".

Pertanto, in presenza di avvenuto pagamento della sanzione, così come originariamente previsto, le somme versate rimarranno acquisite alla gestione, mentre gli Uffici dovranno abbandonare eventuali richieste, già notificate o da notificare, al medesimo titolo.

Per quanto riguarda il concetto di denuncia o regolarizzazione spontanea, si rimanda a quanto indicato nella circolare n.6 del 17/2/97.

Tutto ciò premesso, anche nel caso di evasione, come già detto si dovrà fare riferimento ai diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo.

In conseguenza, fino al 23/10/96 (denunce mensili fino a settembre 96) dovrà essere applicata la legge 48/88 ( somma aggiuntiva 50% in ragione d'anno fino al 200%; oltre tale limite si applicano gli interessi al tasso legale).

Alla data del 23/10/96, possono verificarsi due ipotesi:

a)       somme aggiuntive inferiori al 100% dei contributi evasi;

b)       somme aggiuntive uguali o superiori al 100% dei contributi evasi.

Caso a): dal 24/10/96 occorre proseguire il calcolo fine al limite del 100% ed aggiungere l'"una tantum" nelle percentuali previste dal D.L. 538/96 e dalla legge 662/96.

Caso b): l'importo ottenuto alla data del 23/10/96 resta cristallizzato; I'"una tantum" è dovuta con un importo pari alla differenza tra quello predeterminato dalla cristallizzazione delle somme aggiuntive, calcolate secondo la legge 48/88, e quello derivante dalla somma ottenuta dal 100% dei contributi dovuti più l'"una tantum".

Per le denunce mensili di ottobre e novembre 1996 vanno applicate le norme previste dal D.L. 538/96, purché il pagamento sia avvenuto entro il 31/12/96, non oltre 30 giorni dalla loro presentazione. Rispettando tale termine viene esclusa l'applicazione dell'"una tantum", anche se la modulistica risulta consegnata in ritardo rispetto ai termini previsti.

IL DIRETTORE GENERALE

Cardinale Ciccotti



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