Legislazione - E.N.P.A.L.S.

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V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 44 dell'11.12.1997 - Protocollo n. 42/CS

OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182: Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo

Premessa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182 (entrato in vigore l'11 luglio 1997), di attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ha introdotto numerose modifiche alle disposizioni legislative che disciplinano il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (di seguito denominato Fondo).

Con la circolare n.27 dell'11.7.97 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano, dal'11.1.97, il nuovo regime contributivo, in particolare:

1)       l'incremento dell'aliquota di finanziamento del Fondo e la relativa ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore;

2)       l'ampliamento della base imponibile;

3)       il contributo di solidarietà;

4)       l'applicazione dell'istituto della rivalsa.

Di particolare importanza, per i riflessi in materia contributiva (applicazione dell'incremento dell'aliquota contributiva, del massimale di retribuzione giornaliera imponibile o del massimale annuo di retribuzione imponibile), è la data del 31 dicembre 1995 in relazione alla quale, secondo quanto stabilito dalla normativa contenuta nella legge 335/95, sono previsti anche diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell'anzianità contributiva in possesso del lavoratore alla predetta data.

Considerata la complessità delle nuove norme vigenti e alla luce del sopravvenuto parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 9/PS/82561 del 9/12/1997, si ritiene utile ricordare, brevemente, i contenuti di maggior rilievo del D.Lgs. 182/97.

A) LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995

Il decreto legislativo in trattazione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria: 32,70% ( + 0,10% asili nido), di cui 8,89% a carico del lavoratore.

A maggior chiarimento, si precisa che per lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono al Fondo con decorrenza successiva al 31.12.95 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in altre forme pensionistiche obbligatorie.

Ai fini contributivi, per gli stessi lavoratori è individuato, come previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari, per l'anno 1997, a L. 137.148.000.

Sulle quote di retribuzione eccedenti detto massimale annuo (L. 37.148. 000) si applica un contributo di solidarietà, da versare al Fondo, nella misura del 5% (+ 0,10% asili nido), di cui 2,50% (+ 0,10% asili nido) a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva (l% a carico del lavoratore) prevista dall'art.3-ter, del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92, si conferma che la stessa è dovuta sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1997, l'importo di L. 63.053.952 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a L. 137.148.000.

Al fine di facilitare una corretta applicazione della normativa vigente si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

-         il massimale annuo di retribuzione imponibile e pensionabile non è frazionabile a mese e ad esso si deve fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito;

-         i datori di lavoro avranno cura di acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili, ai fini della anzianità contributiva, anteriori al 1° gennaio 1996;

-         nel caso di diversi rapporti di lavoro nell'ambito dello spettacolo che si susseguono nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini del raggiungimento del massimale annuo di retribuzione imponibile e pensionabile (L.137.148.000). Nella fattispecie il lavoratore è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo il libretto personale di iscrizione (mod.051).

Al riguardo si ritiene doveroso ricordare che l'impresa è tenuta a registrare sul libretto personale del lavoratore i dati relativi ai periodi di occupazione, all'ammontare della retribuzione corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancata, inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto in parola, l'impresa è punita con una sanzione amministrativa fino ad un massimo di L. 2.000.000 per ciascun lavoratore ( art.11 del D.L.C.P.S. 708/47 e successive modificazioni ed integrazioni).

Da quanto sopra rappresentato risulta evidente che, per i lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva, la parificazione della aliquota di finanziamento del Fondo con quella in vigore nell'A.G.O. è attuata a partire dall'1.1.97.

Posto, da ultimo, che i soli lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini (in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile) iscritti successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva, nonché i rispettivi datori di lavoro sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1% ed al 2%, si riportano, di seguito le aliquote in vigore a partire dal 1° gennaio 1997.

Lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente al 31.12.1995

1) per retribuzioni annue sino a £. 137.148.000:

-         Fondo pensioni lavoratori        32,70%        (di cui 8,89% a carico del lavoratore)

-         asili nido comunali                 0,10%        (a carico del datore di lavoro)

TOTALE                                               32,80%

2) per la parte di retribuzione annua eccedente £. 137.148.000:

-         contributo di solidarietà               5,00%        (di cui 2,50% a carico del lavoratore)

-         asili nido comunali                 0,10%        (a carico del datore di lavoro)

TOTALE                                                5,10%

aggiungere tutta la parte mancante

Lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31.12.95 (art.4, comma 14)

a) per retribuzioni annue sino a £. 37.148.000

-         fondo pensioni lavoratori                32,70%        (di cui 8,89% a carico del lavoratore)

-         aliquota aggiuntiva di finanziamento   3,00%        (di cui 1% a carico del lavoratore)

-         (art.4, comma 14)                            0,10%        (a carico del datore di lavoro)

-         asili nido comunali                 35,80%

TOTALE

b) per la parte di retribuzione annua eccedente £. 137.148.000

-         contributo di solidarietà                 5,00%        (di cui 2,50% a carico del lavoratore)

-         asili nido comunali                   0,10%        (a carico del datore di lavoro)

TOTALE                                                                5,10%

B) LAVORATORI GIA' ISCRITTI AL FONDO 0 AD ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al Fondo le quote di contribuzione relative al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.24, della legge 9 marzo 1988, n.89 (INPS), con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996 (art.1, comma 4).

Conseguentemente, con decorrenza 1.1.97, quote delle aliquote di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, del trattamento economico di maternità e dell'assegno per il nucleo familiare sono destinate alla gestione pensionistica ENPALS nella seguente misura:

-         T.B.C. 0,14%

-         T.E.M 0,57%

-         A.N.F. (ex C.U.A.F.) 3,72%

Totale 4,43%

Per quanto ovvio, si ritiene doveroso sottolineare che le prestazioni per le forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalla pensione (nella fattispecie: assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, trattamento economico di maternità e assegno per il nucleo familiare) continuano ad essere a carico ed erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" (INPS).

Come già precisato con la circolare n.27, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo i datori di lavoro sono parzialmente esentati dall'obbligo di versare la contribuzione per le prestazioni temporanee sopraindicate, pertanto, lo stesso decreto ha previsto che: "l'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50% ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria" ( art.1, comma 5).

Ne consegue che, per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31.12.95, la parificazione tra l'aliquota complessiva dovuta al Fondo e quella in vigore nell'A.G.O. (32,70%) è raggiunta in tempi diversi a seconda dell'ammontare delle quote di aliquota di contribuzione relative al finanziamento delle prestazioni temporanee (INPS), destinate, a decorrere dall'1.1.97, al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (per l'applicazione delle aliquote contributive dovute si vedano le tabelle riportate nell'allegato n.1).

Premesso che le aliquote contributive dovute per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di L. 1.000.000, si ricorda che qualora la retribuzione giornaliera risulti superiore a detto importo, l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione di seguito indicate ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate annue, superate le quali si applica la previgente normativa.

In altri termini, qualora il lavoratore raggiunga, nel corso dell'anno, le 312 giornate di contribuzione, il datore di lavoro è tenuto ad applicare l'intera aliquota contributiva sino al massimale di retribuzione giornaliera di L. 1.000.000 e il contributo di solidarietà sul restante importo.

a) fasce di retribuzione giornaliera

b) massimale di retribuzione giornaliera imponibile

c) giorni di contribuzione accreditati

  1.000.001 -   2.000.000

1.000.000

1

  2.000.001 -   5.000.000

2.000.000

2

  5.000.001 -   8.000.000

3.000.000

3

  8.000.001- 11.000.000

4.000.000

4

11.000.001- 14.000.000

5.000.000

5

14.000.001- 18.000.000

6.000.000

6

18.000.001- 22.000.000

7.000.000

7

22.000.001

8.000.000

8

In merito a quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario precisare che sul modello di denuncia ENPALS (031/CM) devono essere indicate le sole giornate effettivamente lavorate.

Per i lavoratori, invece, che alla data del 31.12.95 vantino anzianità contributive solo in altre gestioni pensionistiche obbligatorie il massimale di retribuzione giornaliera è individuato così come sopra descritto, mentre l'aliquota contributiva è da subito pari al 32,70% (+ 0,10% asili nido).

La nuova normativa prevede, altresì, che sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione sopra elencate, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 5% (+ 010% asili nido), di cui 2,50% (+ 0,10% asili nido ) a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore:

contributo di solidarietà                 5,00%                 (di cui 2,50% a carico del lavoratore)

asili nido comunali                 0,10%                 (a carico del datore di lavoro)

TOTALE 5,10%

Relativamente, invece, all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) prevista dall'art.3- ter, del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92, si sottolinea che la stessa è dovuta nei casi di retribuzione annua eccedente, per l'anno 1997, la misura di L. 63.053.092, pari a L. 202.096 giornaliere e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

È appena il caso di ricordare che qualora l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore risulti superiore al 10%, detta aliquota aggiuntiva non è dovuta.

Tutto ciò premesso si ritiene utile fornire un esempio di calcolo di contribuzione.

Esempio: lavoratore (ex 1° gruppo) per il quale è dovuto il solo contributo per il trattamento economico di maternità (T.E.M.) che abbia stipulato per:

1. mese di febbraio 1997: un contratto con durata di 13 giorni lavorativi per £ 299.000.000

2. mese di marzo 1997 un contratto con durata di 16 giorni lavorativi per £ 192.000.000

3. mese di aprile 1997 un contratto con durata di 20 giorni lavorativi per £ 240.000.000

4. mese di maggio 1997 un contratto con durata di 26 giorni lavorativi per £.260.000.000

Calcolo della contribuzione dovuta:

mese di febbraio:

£.299.000.000: 13 = £.23.000.000 (retribuzione giornaliera)

massimale di retribuzione giornaliera imponibile: £.8.000.000 (8° fascia)

retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile: £.15.000.000 (£ 23.000.000 - £.8.000.000)

giorni accreditabili = n.8 (8° fascia) x 13 (giorni lavorativi) = 104

l'aliquota contributiva da applicare è quella che si rileva dalla TAB.1 in corrispondenza del periodo di vigenza = 29,24% l'aliquota contributiva da applicare sulla retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile = 5,10%

Pertanto, l'importo della contribuzione dovuta sarà:

£ 8.000.000 x 29,24% = £. 2.339.200 x 13 = £ 30.409.600

£ 15.000.000 x 5,10% = £. 765.000 x 13 = £ 9.945.000

Totale = £ 40.354.600

montante giorni accreditabili relativo ai mesi precedenti (gennaio): 0

mese di marzo:

£. 192.000.000 : 16 = £ 12.000.000 (retribuzione giornaliera)

massimale di retribuzione giornaliera imponibile £ 5.000.000 (5° fascia)

retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile £ 7.000.000 (£ 12.000.000 - £ 5.000.000)

giorni accreditabili = n.5 (5' fascia) x 16 (giorni lavorativi) = 80

l'aliquota contributiva da applicare è quella che si rileva dalla TAB.1 in corrispondenza del periodo di vigenza = 29,24%

l'aliquota contributiva da applicare sulla retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile = 5,10%.

Pertanto, l'importo della contribuzione dovuta sarà:

£ 5.000.000 x 29,24% = 1.462.000 x 16 = £ 23.392.000

£ 7.000.000 x 5,10% - 357.000 x 16 = £ 5.712.000

Totale =£ 29.104.000

montante giorni accreditabili relativo ai mesi precedenti gennaio 0 + febbraio 104 = Tot. 104

mese di aprile:

£.240.000.000 : 20 = £12.000.000 (retribuzione giornaliera)

massimale di retribuzione giornaliera imponibile £ 5.000.000 (5' fascia)

retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile 7.000.000 (£ 12.000.000- £ 5.000.000)

giorni accreditabili = n.5 (5' fascia) x 20 (giorni lavorativi) = 100

l'aliquota contributiva da applicare è quella che si rileva dalla TAB. 1 in corrispondenza del periodo di vigenza = 29,24%

l'aliquota contributiva da applicare sulla retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile = 5,10%

Pertanto, l'importo della contribuzione dovuta sarà:

£ 5.000.000 x 29,24% = £. 1.462.000 x 20 = £ 29.240.000

£ 7.000.000 x 5,10% = £. 357.000 x 20 = £ 7.140.000

Totale = £ 36.380.000

montante giorni accreditabili relativo ai mesi precedenti gennaio 0 + febbraio 104 + marzo 80 = Tot. 184

mese di maggio:

£.260.000.000 : 26 10.000.000 (retribuzione giornaliera)

massimale di retribuzione giornaliera imponibile £ 4.000.000 (C fascia)

retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile 6.000.000 (£ 10.000.000 - £ 4.000.000)

giorni accreditabili = n.4 (4° fascia) x 26 (giorni lavorativi) = 104

montante giorni accreditabili relativi ai mesi precedenti

gennaio 0 +

febbraio 104 +

marzo 80 +

aprile 100 =

Tot. 284

Da quanto sopra rappresentato si evince chiaramente che, nel periodo riferito alla durata del 4' contratto (mese di maggio), il lavoratore, se applicata la tabella dei massimali di retribuzione giornaliera imponibile, supera le 312 giornate contributive annue accreditabili.

Ciò posto la contribuzione dovuta dovrà essere calcolata tenendo conto delle seguenti informazioni:

totale giorni accreditabili nei mesi precedenti = 284 (0 gen. + 104 feb. + 80 mar. + 100 apr.)

totale giorni ancora utili al raggiungimento delle 312 giornate contributive annue = 28

totale giorni accreditabili in applicazione della fascia di retribuzione giornaliera di riferimento = 4

totale giorni da assoggettare a contribuzione applicando la tabella dei massimali di retribuzione giornaliera imponibile = 7 (28:4)

Per gli altri giorni del mese (26 - 7 = 19) il massimale di retribuzione giornaliera imponibile torna ad essere pari a £ 1.000.000, pertanto, l'importo della contribuzione dovuta sarà :

retribuzione giornaliera = £ 10.000.000

massimale di retribuzione giornaliera imponibile = £ 4.000.000 (x aliquota 29,24%) x 7 giorni lavorativi = £ 8.187.200

eccedenza massimale di retribuzione giornaliera imponibile 6.000.000 (x aliquota 5,10%) x 7 giorni lavorativi = £ 2.142.000

massimale di retribuzione giornaliera imponibile = £ 1.000.000 (x aliquota 29,24%) x 19 giorni lavorativi = £ 5.555.600

eccedenza massimale di retribuzione giornaliera imponibile 9.000.000 (x aliquota 5,10%) x 19 giorni lavorativi = £ 8.721.000

TOTALE CONTRIBUZIONE = 24.605.800

C) GIORNATE DI PROVA

L'art.1, comma 15 del D.Lgs. 182/97 stabilisce che ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'art.2, comma 1, lettera a), quando i medesimi organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse, nei relativi contratti d'ingaggio, come giornate di lavoro non retribuite, gravate, tuttavia, di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali . In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale.

Al riguardo si precisa che tali giornate, in quanto considerate come non retribuite, non concorrono al raggiungimento del numero delle 312 giornate contributive annue. Analogamente, gli importi di riferimento delle contribuzioni versate non concorrono al raggiungimento dei massimali di retribuzione giornaliera imponibile ( lavoratore iscritto ante 31.12.95) o del massimale annuo di retribuzione imponibile ( lavoratore iscritto post 31.12.95).

Le giornate di prova di cui trattasi dovranno essere evidenziate, dai datori di lavoro, nel mod. 031/CM indicando:

-         nella colonna codice retribuzione: il codice "RP"

-         nella colonna numero giorni: il numero delle giornate di prova effettuate

-         nella colonna retribuzione complessiva: l'importo della retribuzione minima contrattuale giornaliera moltiplicata per il numero dei giorni.

Nel modello 031/R dovrà, invece, essere indicato nel quadro C il solo totale dei contributi calcolati, apponendo il codice causale versamento : "033"

D) ISTITUTO DELLA RIVALSA

L'art.1, comma 7, del D.Lgs. 182/97 ha stabilito che nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e cioè di coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a £ 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40% dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la percentuale sopra riportata è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione.

Riguardo alle modalità di applicazione di questo istituto, che come noto non comporta effetti sulla contribuzione totale dovuta all'Ente in quanto trattasi esclusivamente di una ripartizione degli oneri contributivi tra datore di lavoro e lavoratore, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n.9PS/82171/SPE-Q-12, trasmessa in data 4/11/97, ha chiarito che il calcolo della rivalsa va effettuato con riferimento all'intera aliquota contributiva previdenziale.

Lo stesso Ministero ha, altresì chiarito che la nuova normativa che disciplina l'istituto della rivalsa stessa ha decorrenza applicativa dall'11.7.97, data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 182/97.

E) ISTRUZIONI OPERATIVE

Considerato che, per l'anno 1997, dovrà essere utilizzata la modulistica attualmente in uso, si raccomanda la puntuale osservanza delle istruzioni di seguito indicate.

MODELLO 031

QUADRO A - denuncia delle somme dovute

colonne:

-         1° gruppo entro limite massimale

-         2° gruppo entro limite massimale

-         aliquota aggiuntiva eccedenza

-         vigente massimale

-         trattenute pensioni

Nella colonna "l° gruppo entro limite massimale" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili - l'importo delle retribuzioni giornaliere da assoggettare a contribuzione sino ai massimali di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera (art.1, comma 8)

3° rigo:

in presenza di diverse aliquote contributive omettere l'indicazione delle stesse

4° rigo:

totale contribuzione dovuta

Nella colonna "2° gruppo entro limite massimale" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili

- l'importo delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione entro il massimale annuo di retribuzione imponibile (L. 137.148.000)

3° rigo:

in presenza di diverse aliquote contributive omettere l'indicazione delle stesse

4° rigo:

totale contribuzione dovuta

Nella colonna "aliquota aggiuntiva" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili

- per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti L.202.096 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera

- per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni annue eccedenti L. 63.053.952 e fino a L. 137.148.000

3° rigo:

aliquota aggiuntiva dell'1% (a carico del lavoratore)

4° rigo:

totale contribuzione aggiuntiva dovuta

Nella colonna "eccedenza vigente massimale" (contributo di solidarietà) devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori

2° rigo:

totale delle retribuzioni eccedenti il massimale vigente

- per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera - per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni annue eccedenti il massimale annuo di retribuzione imponibile (L. 137.148.000)

3° rigo:

aliquota del 5,10%

4° rigo:

totale contribuzione di solidarietà dovuta

Nella colonna "trattenute pensioni" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori pensionati

4° rigo:

totale trattenute pensioni da versare

QUADRO B - riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle imprese che godono di particolari agevolazioni di legge

Nel confermare le modalità di calcolo delle agevolazioni di legge attualmente vigenti, si evidenzia che:

-         nella colonna "I° gruppo" dovrà essere indicata la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95;

-         nella colonna "2° gruppo" dovrà, invece, essere indicata la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95.

QUADRO C - distinta delle somme dovute

I codici causale di versamento da utilizzare sono

020 - contribuzione e contributo di solidarietà

022 - contributi per aliquota aggiuntiva 1%

098 - trattenute pensioni

033 - contribuzione giornate di prova

MODELLO 031/

Nel ribadire le modalità di compilazione, attualmente in uso, del mod.031/CM, si comunica che i datori di lavoro sono tenuti, altresì, ad indicare nel rigo bianco posto alla fine dei dati anagrafici di ciascun lavoratore:

a) se trattasi di lavoratore iscritto successivamente al 31.12.95:

1) il totale delle retribuzioni percepite dal lavoratore nei mesi antecedenti il periodo di competenza della denuncia;

2) la dicitura "TAB 0"

b) se trattasi di lavoratore già iscritto alla data del 31.12.95:

1) il numero totale delle giornate di contribuzione accreditate in favore del lavoratore ( da non confondere con i giorni effettivamente lavorati), in applicazione dei vari massimali di retribuzione giornaliera imponibile relativi a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera, nei mesi antecedenti il periodo di competenza della denuncia;

2) la dicitura "TAB n ( da n.1 a n.9 a seconda del caso).

F) CONGUAGLIO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENPALS A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.LGS. 182/97

Si fa riferimento alla circolare n.31 del 6.8.97 per fornire le istruzioni operative riguardo alle modalità da seguire, da parte dei datori di lavoro, per effettuare entro il 20 gennaio 1998, la regolarizzazione delle partite contributive connesse con i mutamenti derivanti dall'emanazione del D.Lgs 182/97.

Posto che la normativa disciplinata dal sopracitato decreto legislativo ha decorrenza applicativa 1° gennaio 1997, i datori di lavoro dovranno:

-         ricalcolare, per ogni lavoratore, la contribuzione dovuta in applicazione delle nuove aliquote contributive;

-         detrarre dal nuovo importo contributivo, le somme già versate all'Ente in vigenza della precedente normativa;

-         scomputare dall'importo risultante ancora a debito nei confronti dell'Ente, le somme già versate all'INPS come determinate nel precedente paragrafo B);

-         versare, entro il 20 gennaio 1998, il restante importo (codice causale di versamento "023") nonché gli interessi legali (5% n.a. - codice causale di versamento "067" ).

Per il calcolo delle somme a titolo di interessi legali, si tenga presente quanto segue:

-         per la regolarizzazione delle partite contributive riferite al periodo 1/1/97 -30/6/97, il computo degli interessi (5% n.a.) deve essere effettuato a partire dal 21 luglio 1997 e fino alla data di effettivo versamento;

-         per la regolarizzazione delle partite contributive dovute per i mesi successivi, gli interessi devono essere calcolati a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei contributi e sempre fino alla data di effettivo versamento (mese di luglio: a partire dal 21 agosto 1997; mese di agosto: a partire dal 21 settembre 1997 etc.).

Si ricorda, infine, che i versamenti effettuati successivamente alla data del 20 gennaio 1998, saranno assoggettati alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione contributiva.

ISTRUZIONI OPERATIVE

MODELLO 031/R -DI VARIAZIONE

I datori di lavoro dovranno presentare un unico mod.031/R di "variazione" barrare l'apposita casella e apporre la dicitura "conguaglio"), attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di seguito illustrate.

QUADRO A denuncia delle somme dovute

colonne:

-         1° gruppo entro limite massimale

-         2° gruppo entro limite massimale

-         aliquota aggiuntiva

-         eccedenza vigente massimale

-         trattenute pensioni

Nella colonna "1° gruppo entro limite massimale" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili

- l'importo delle retribuzioni giornaliere da assoggettare a contribuzione sino ai massimali di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera (art.1, comma 8)

3° rigo:

in presenza di diverse aliquote contributive omettere l'indicazione delle stesse

4° rigo:

totale contribuzione dovuta

Nella colonna "2° gruppo entro limite massimale" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili

- l'importo delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione entro il massimale annuo di retribuzione imponibile (L.137.148.000)

3° rigo:

in presenza di diverse aliquote contributive omettere l'indicazione delle stesse

4° rigo:

totale contribuzione dovuta

Nella colonna "aliquota aggiuntiva" devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori

2° rigo:

totale delle retribuzioni imponibili

-         per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti L. 202.096 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera

-         per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni annue eccedenti L. 63.053.952 e fino a L. 137.148.000

3° rigo:

aliquota aggiuntiva dell'1% (a carico del lavoratore)

4° rigo:

totale contribuzione aggiuntiva dovuta

Nella colonna "eccedenza vigente massimale" (contributo di solidarietà) devono essere indicati:

1° rigo:

numero dei lavoratori

2° rigo:

totale delle retribuzioni eccedenti il massimale vigente

-         per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera

-         per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni annue eccedenti il massimale annuo di retribuzione imponibile (L. 137.148.000)

3° rigo:

aliquota del 5,10%

4° rigo:

totale contribuzione di solidarietà dovuta

Nella colonna "trattenute pensioni" non deve essere indicato alcun dato in quanto l'importo delle trattenute pensioni da versare non subisce variazione.

QUADRO B - riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle imprese che godono di particolari agevolazioni di legge

Nel ribadire le modalità di calcolo delle agevolazioni di legge attualmente vigenti, i datori di lavoro dovranno:

-         ricalcolare l'importo della "contribuzione non versata" tenendo conto delle nuove aliquote;

-         indicare nella colonna "1° gruppo" la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95;

-         indicare nella colonna "2° gruppo" la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95.

QUADRO C - distinta delle somme dovute

I datori di lavoro sono tenuti ad indicare:

1° rigo:

l'importo totale della contribuzione dovuta ricalcolata in applicazione della nuova normativa, specificando:

-         nella colonna "cod. causale": 020;

-         nella colonna "periodo di riferimento": l'intero periodo interessato al conguaglio (es.1/1/97-30/11/97);

-         nella colonna "importo": l'importo ricalcolato della contribuzione e del contributo di solidarietà;

2° rigo:

l'importo totale della contribuzione dovuta a seguito del ricalcolo dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (a carico del lavoratore), specificando:

-         nella colonna "cod. causale": 022

-         nella colonna "periodo di riferimento": l'intero periodo interessato al conguaglio (es.1/1/97-30/11/97);

-         nella colonna "importo": l'importo ricalcolato della contribuzione dovuta a titolo di aliquota aggiuntiva;

3° rigo:

l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modelli 031/R, specificando:

-         nella colonna "cod. causale": 031

-         nella colonna "periodo di riferimento": l'intero periodo cui si riferiscono i modelli 031/R di denuncia e di versamento già presentati all'Ente;

-         nella colonna "importo": l'importo totale della contribuzione già versata all'Ente;

4° rigo:

l'importo totale delle somme già versate all'INPS come determinate nel paragrafo B) della presente circolare, specificando:

-         nella colonna "cod. causale": 032

-         nella colonna "periodo di riferimento": l'intero periodo cui si riferiscono le somme già versate;

-         nella colonna "importo": l'importo totale delle somme versate all'INPS;

A tale proposito si rappresenta che, al modello 031/R di "variazione" di cui trattasi, dovranno essere allegate n.2 copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all'INPS a titolo di prestazioni temporanee (v. allegato n.2). Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti Sedi INPS dagli Uffici periferici dell'Ente;

5° rigo:

l'importo totale da versare, a saldo, all'Ente a titolo di contribuzione, specificando:

-         nella colonna "cod. causale": 023

-         nella colonna "periodo di riferimento": l'intero periodo cui si riferisce il conguaglio contributivo da versare;

-         nella colonna "importo": l'importo totale di contribuzione da versare a saldo.

Nel riquadro riferito al "TOTALE" dovrà essere indicato prima l'importo degli interessi legali (da evidenziare con il cod. causale "067") poi l'importo "TOTALE" risultante dalla somma della contribuzione dovuta a titolo di conguaglio (cod. causale "023") e degli interessi legali (cod. causale "067"). Alla denuncia deve essere allegata copia del relativo bollettino di versamento.

MOD. 031/CM -DI VARIAZIONE

I datori di lavoro sono tenuti a presentare (gennaio 1998) un unico modello 031/C di "variazione" (barrare l'apposita casella e apporre la dicitura "conguaglio") riepilogativo di tutte le mensilità, analiticamente riportate, dell'intero anno 1997; si precisa, al riguardo, che i dati usualmente indicati nel modello devono essere integrati dalle notizie di seguito elencate, riportandole nel rigo bianco posto alla fine dei dati anagrafici di ciascun lavoratore:

- se trattasi di lavoratore iscritto successivamente al 31.12.95:

1) la dicitura "TAB 0"

- se trattasi di lavoratore già iscritto alla data del 31.12.95:

1) la dicitura "TAB n...(dal n.1 al n.9 a seconda del caso).

Qualora, nel corso dell'anno, siano stati raggiunti o il massimale annuo di retribuzione imponibile o il numero di 312 giornate contributive annue accreditabili, dovrà essere indicato (numericamente) il mese nel quale si è verificato l'evento, mediante la dicitura "MAX mese (es. : mese di maggio = "MAX mese 5").

Si comunica, infine, che nella G.U. del 2 dicembre 1997 - serie generale n. 281 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997 recante: "Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS".

Seguiranno a breve, in merito a tale decreto, ulteriori e dettagliate istruzioni operative.

IL DIRETTORE GENERALE

Cardinale Ciccotti

Allegato n. 1

ALIQUOTE IN VIGORE DALL'1.1.97

Tabella "0":

lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente alla data del 31.12.95

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

dall'1.1.97

32,7O

0,10

32,80

23,91

8,89

lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31.12.95

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

dall'1.1.97

35,70

0,10

35.80

25,91

9,89

Tabella 1:

lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n. 1 al  n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo) già iscritti alla data del 31.12.95, per  i quali è dovuto il contributo per :

il trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

29.14

0,10

29,24

19,14

10,10

1.1.99

31.12.00

29,64

0,10

29,74

19,64

10,10

1.1.01

31.12.02

30,14

0,10

30,24

20,14

10,10

1.1.03

31.12.04

30,64

0,10

30,74

20,64

10,10

1.1.05

31.12.06

31,14

0,10

31,24

21,14

10,10

1.1.07

31.12.08

31,64

0,10

31,74

21,64

10,10

1.1.09

31.12.10

32.14

0,10

32,24

22,14

10,10

1.1.11

31.12.12

32,64

0,10

32.74

22.64

10,10

1.1.13

31.12.13

32.7O

0,10

32.80

22,70

10,10

1.1.14

 

32,70

0.10

32,80

23.91

8,89

Tabella 2:

lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n.1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95 per i quali è dovuto il contributo per:

l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.):

0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.):

0,57%

Totale contributo

0,71%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

29,28

0,10

29.38

19.28

10,10

1.1.99

31.12.00

29.78

0,10

29,88

19,78

10,10

1.1.01

31.12.02

30.28

0,10

30.38

20,28

10,10

1.1.03

31.12.04

30,78

0,10

30,88

20,78

10,10

1.1.05

31.12.06

31.28

0,10

31.38

21,28

10,10

1.1.07

31.12.08

31,78

0,10

31,88

21,78

10,10

1.1.09

31.12.10

32,28

0,10

32,38

22,28

10,10

1.1.11

31.12.11

32,7O

0,10

32,80

22,7O

10,10

1.1.12

31.12.12

32.7O

0,10

32,80

23.91

8,89

Tabella 3:

lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n.1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni ( ex I' gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

-         l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

-         il trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%

-         l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F ex C.U.A.F.): 3,72%

Totale contributo 4,43%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.97

32.70

0,10

32.80

22.70

10,10

1.1.98

 

32.70

0,10

32.80

23.91

8.89

Tabella 4:

lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dal n.15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex II° gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

-         l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

-         il trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%

-         l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F.): 3,72%

Totale contributo 4,43%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

 

32.70

0,10

32.80

23.91

8.89

Tabella 5:

lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese dell'esercizio cinematografico, già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

-         l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

-         il trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%

-         l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F): 3,72%

Totale contributo 4,43%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

30,90

0,10

31,00

22,21

8 89

1.1.99

31.12.00

31,40

0,10

31,50

22,61

8:89

1.1.01

31.12.02

31,90

0,10

32,00

23,11

8,89

1.1.03

31.12.04

32,40

0,10

32,50

23,61

8,89

1.1.05

 

32,70

0,10

32,80

23,91

8.89

Tabella 6:

lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n.1 al  n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex I' gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

28,71

0,10

28,81

18,71

10,10

1.1.99

31.12.00

29,21

0,10

29,31

19,21

10,10

1.1.01

31.12.02

29,71

0,10

29.81

19,71

10,10

1.1.03

31.12.04

30,21

0,10

30,31

20,21

10,10

1.1.05

31.12.06

30,71

0,10

30,81

20,71

10,10

1.1.07

31.12.08

31,21

0,10

31,31

21,21

10,10

1.1.09

31.12.10

31.7l

0,10

31.81

21,71

10,10

1.1.11

31.12.11

32,21

0,10

32,31

22,21

10,10

1.1.13

31.12.13

32,7O

0,10

32,80

22,7O

10,10

1.1.14

 

32,7O

0.10

32,8o

23,91

8,89

Tabella 7:

lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n.15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex II' gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

28,71

0,10

28,81

19.92

8.89

1.1.99

31.12.00

29,21

0,10

29,31

20,42

8.89

1.1.01

31.12.02

29,71

0,10

29.81

20,92

8.89

1.1.03

31.12.04

30,21

0,10

30,31

21,42

8.89

1.1.05

31.12.06

30,71

0,10

30,81

21,92

8.89

1.1.07

31.12.08

31,21

0,10

31,31

22,42

8.89

1.1.09

31.12.10

31.7l

0,10

31.81

22,92

8.89

1.1.11

31.12.12

32,21

0,10

32,31

23,42

8.89

1.1.13

 

32,7O

0,10

32,80

23,91

8.89

Tabella 8:

lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex II' gruppo), già iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:

-         l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%

-         il trattamento economico di maternità (T.E.M): 0,57%

Totale contributo 0,71%

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

31.12.98

29,28

0,10

29.38

20.49

8,89

1.1.99

31.12.00

29.78

0,10

29,88

20,99

8,89

1.1.01

31.12.02

30.28

0,10

30.38

21.49

8,89

1.1.03

31.12.04

30,78

0,10

30,88

21,99

8,89

1.1.05

31.12.06

31.28

0,10

31.38

22.49

8,89

1.1.07

31.12.08

31,78

0,10

31,88

22,99

8,89

1.1.09

31.12.10

32,28

0,10

32,38

23,49

8,89

1.1.11

 

32,7O

0,10

32,80

23,91

8,89

Tabella 9:

lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals dopo il 31.12.95 ma con precedenti anzianità contributive in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

periodo di vigenza

Totale IVS

asili nido

totale aliquota

ripartizione aliquota

Dal

al

     

a carico datore di lavoro

a carico del lavoratore

1.1.97

 

32.70

0,10

32.80

23.91

8,89



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