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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 44 dell'11.12.1997 - Protocollo n. 42/CS
OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182: Fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo
Premessa
Il decreto legislativo 30 aprile 1997,
n.182 (entrato in vigore l'11 luglio 1997), di attuazione della
delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico
per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ha introdotto
numerose modifiche alle disposizioni legislative che disciplinano
il regime contributivo e pensionistico dei lavoratori iscritti
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (di seguito
denominato Fondo).
Con la circolare n.27 dell'11.7.97
sono state illustrate le disposizioni che disciplinano, dal'11.1.97,
il nuovo regime contributivo, in particolare:
1) l'incremento
dell'aliquota di finanziamento del Fondo e la relativa ripartizione
tra datore di lavoro e lavoratore;
2) l'ampliamento
della base imponibile;
3) il
contributo di solidarietà;
4) l'applicazione
dell'istituto della rivalsa.
Di particolare importanza, per i riflessi
in materia contributiva (applicazione dell'incremento dell'aliquota
contributiva, del massimale di retribuzione giornaliera imponibile
o del massimale annuo di retribuzione imponibile), è la data del
31 dicembre 1995 in relazione alla quale, secondo quanto stabilito
dalla normativa contenuta nella legge 335/95, sono previsti anche
diversi sistemi di calcolo delle pensioni a seconda dell'anzianità
contributiva in possesso del lavoratore alla predetta data.
Considerata la complessità delle nuove
norme vigenti e alla luce del sopravvenuto parere espresso dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 9/PS/82561
del 9/12/1997, si ritiene utile ricordare, brevemente, i contenuti
di maggior rilievo del D.Lgs. 182/97.
A) LAVORATORI ISCRITTI
AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995
Il decreto legislativo in trattazione
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale
iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995
e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in
base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione
in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione
generale obbligatoria: 32,70% ( + 0,10% asili nido), di cui 8,89%
a carico del lavoratore.
A maggior chiarimento, si precisa
che per lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono
coloro che si iscrivono al Fondo con decorrenza successiva al
31.12.95 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata
a tale data in altre forme pensionistiche obbligatorie.
Ai fini contributivi, per gli stessi
lavoratori è individuato, come previsto dall'art.2, comma 18,
della legge 335/95, un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile pari, per l'anno 1997, a L. 137.148.000.
Sulle quote di retribuzione eccedenti
detto massimale annuo (L. 37.148. 000) si applica un contributo
di solidarietà, da versare al Fondo, nella misura del 5% (+ 0,10%
asili nido), di cui 2,50% (+ 0,10% asili nido) a carico del datore
di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione
dell'aliquota aggiuntiva (l% a carico del lavoratore) prevista
dall'art.3-ter, del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92,
si conferma che la stessa è dovuta sulla parte di retribuzione
annua eccedente, per l'anno 1997, l'importo di L. 63.053.952 e
sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a L. 137.148.000.
Al fine di facilitare una corretta
applicazione della normativa vigente si forniscono le seguenti
ulteriori precisazioni:
-
il massimale annuo di retribuzione imponibile e
pensionabile non è frazionabile a mese e ad esso si deve fare
riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito;
-
i datori di lavoro avranno cura di acquisire una
dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di
periodi utili o utilizzabili, ai fini della anzianità contributiva,
anteriori al 1° gennaio 1996;
-
nel caso di diversi rapporti di lavoro nell'ambito
dello spettacolo che si susseguono nel corso dell'anno, le retribuzioni
percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini
del raggiungimento del massimale annuo di retribuzione imponibile
e pensionabile (L.137.148.000). Nella fattispecie il lavoratore
è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo il
libretto personale di iscrizione (mod.051).
Al riguardo si ritiene doveroso ricordare
che l'impresa è tenuta a registrare sul libretto personale del
lavoratore i dati relativi ai periodi di occupazione, all'ammontare
della retribuzione corrisposta e dei contributi versati. In caso
di mancata, inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto
in parola, l'impresa è punita con una sanzione amministrativa
fino ad un massimo di L. 2.000.000 per ciascun lavoratore ( art.11
del D.L.C.P.S. 708/47 e successive modificazioni ed integrazioni).
Da quanto sopra rappresentato risulta
evidente che, per i lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente
alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva, la parificazione
della aliquota di finanziamento del Fondo con quella in vigore
nell'A.G.O. è attuata a partire dall'1.1.97.
Posto, da ultimo, che i soli lavoratori
appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini (in funzione
dell'anticipo dell'età pensionabile) iscritti successivamente
alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva, nonché
i rispettivi datori di lavoro sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente,
all'1% ed al 2%, si riportano, di seguito le aliquote in vigore
a partire dal 1° gennaio 1997.
Lavoratori dello spettacolo
iscritti successivamente al 31.12.1995
1) per retribuzioni annue sino a £.
137.148.000:
-
Fondo pensioni lavoratori 32,70% (di
cui 8,89% a carico del lavoratore)
-
asili nido comunali 0,10%
(a carico del datore di lavoro)
TOTALE
32,80%
2) per la parte di retribuzione annua
eccedente £. 137.148.000:
-
contributo di solidarietà 5,00%
(di cui 2,50% a carico del lavoratore)
-
asili nido comunali 0,10%
(a carico del datore di lavoro)
TOTALE
5,10%
aggiungere tutta la parte mancante
Lavoratori appartenenti alle categorie
dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente al 31.12.95
(art.4, comma 14)
a) per retribuzioni annue sino
a £. 37.148.000
-
fondo pensioni lavoratori 32,70%
(di cui 8,89% a carico del lavoratore)
-
aliquota aggiuntiva di finanziamento 3,00%
(di cui 1% a carico del lavoratore)
-
(art.4, comma 14) 0,10%
(a carico del datore di lavoro)
-
asili nido comunali 35,80%
TOTALE
b) per la parte di retribuzione
annua eccedente £. 137.148.000
-
contributo di solidarietà 5,00%
(di cui 2,50% a carico del lavoratore)
-
asili nido comunali 0,10%
(a carico del datore di lavoro)
TOTALE
5,10%
B) LAVORATORI GIA' ISCRITTI AL FONDO 0 AD ALTRE FORME PENSIONISTICHE
OBBLIGATORIE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono
destinate al Fondo le quote di contribuzione relative al finanziamento
delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.24,
della legge 9 marzo 1988, n.89 (INPS), con il limite massimo della
misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996 (art.1, comma 4).
Conseguentemente, con decorrenza 1.1.97,
quote delle aliquote di finanziamento dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, del trattamento economico di maternità
e dell'assegno per il nucleo familiare sono destinate alla gestione
pensionistica ENPALS nella seguente misura:
-
T.B.C. 0,14%
-
T.E.M 0,57%
-
A.N.F. (ex C.U.A.F.)
3,72%
Totale 4,43%
Per quanto ovvio, si ritiene doveroso
sottolineare che le prestazioni per le forme di previdenza a carattere
temporaneo diverse dalla pensione (nella fattispecie: assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, trattamento economico di maternità
e assegno per il nucleo familiare) continuano ad essere a carico
ed erogate dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti" (INPS).
Come già precisato con la circolare
n.27, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo i datori
di lavoro sono parzialmente esentati dall'obbligo di versare la
contribuzione per le prestazioni temporanee sopraindicate, pertanto,
lo stesso decreto ha previsto che: "l'eventuale onere residuo
derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione
obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in
vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate
al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di
lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997
in misura non superiore allo 0,50% ogni biennio fino a concorrenza
dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria"
( art.1, comma 5).
Ne consegue che, per i lavoratori
già iscritti al Fondo alla data del 31.12.95, la parificazione
tra l'aliquota complessiva dovuta al Fondo e quella in vigore
nell'A.G.O. (32,70%) è raggiunta in tempi diversi a seconda dell'ammontare
delle quote di aliquota di contribuzione relative al finanziamento
delle prestazioni temporanee (INPS), destinate, a decorrere dall'1.1.97,
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (per l'applicazione
delle aliquote contributive dovute si vedano le tabelle riportate
nell'allegato n.1).
Premesso che le aliquote contributive
dovute per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95 si
applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente
il limite massimo di L. 1.000.000, si ricorda che qualora la retribuzione
giornaliera risulti superiore a detto importo, l'aliquota contributiva
è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile
corrispondente a ciascuna delle fasce di retribuzione di seguito
indicate ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione,
con un massimo di otto, fino al raggiungimento di 312 giornate
annue, superate le quali si applica la previgente normativa.
In altri termini, qualora il lavoratore
raggiunga, nel corso dell'anno, le 312 giornate di contribuzione,
il datore di lavoro è tenuto ad applicare l'intera aliquota contributiva
sino al massimale di retribuzione giornaliera di L. 1.000.000
e il contributo di solidarietà sul restante importo.
|
a) fasce di retribuzione giornaliera
|
b) massimale di retribuzione giornaliera imponibile
|
c) giorni di contribuzione accreditati
|
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1.000.001 - 2.000.000
|
1.000.000
|
1
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|
2.000.001 - 5.000.000
|
2.000.000
|
2
|
|
5.000.001 - 8.000.000
|
3.000.000
|
3
|
|
8.000.001- 11.000.000
|
4.000.000
|
4
|
|
11.000.001- 14.000.000
|
5.000.000
|
5
|
|
14.000.001- 18.000.000
|
6.000.000
|
6
|
|
18.000.001- 22.000.000
|
7.000.000
|
7
|
|
22.000.001
|
8.000.000
|
8
|
In merito a quanto sopra rappresentato,
si ritiene necessario precisare che sul modello di denuncia ENPALS
(031/CM) devono essere indicate le sole giornate effettivamente
lavorate.
Per i lavoratori, invece, che alla
data del 31.12.95 vantino anzianità contributive solo in altre
gestioni pensionistiche obbligatorie il massimale di retribuzione
giornaliera è individuato così come sopra descritto, mentre l'aliquota
contributiva è da subito pari al 32,70% (+ 0,10% asili nido).
La nuova normativa prevede, altresì,
che sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione
imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione sopra
elencate, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del
5% (+ 010% asili nido), di cui 2,50% (+ 0,10% asili nido ) a carico
del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore:
contributo di solidarietà 5,00%
(di cui 2,50% a carico del lavoratore)
asili nido comunali 0,10% (a
carico del datore di lavoro)
TOTALE 5,10%
Relativamente, invece, all'applicazione
dell'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) prevista
dall'art.3- ter, del D.L. 384/92, convertito dalla legge 438/92,
si sottolinea che la stessa è dovuta nei casi di retribuzione
annua eccedente, per l'anno 1997, la misura di L. 63.053.092,
pari a L. 202.096 giornaliere e fino al massimale di retribuzione
giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente
indicate.
È appena il caso di ricordare che
qualora l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore
risulti superiore al 10%, detta aliquota aggiuntiva non è dovuta.
Tutto ciò premesso si ritiene utile
fornire un esempio di calcolo di contribuzione.
Esempio: lavoratore (ex 1° gruppo)
per il quale è dovuto il solo contributo per il trattamento economico
di maternità (T.E.M.) che abbia stipulato per:
1. mese di febbraio 1997: un contratto
con durata di 13 giorni lavorativi per £ 299.000.000
2. mese di marzo 1997 un contratto
con durata di 16 giorni lavorativi per £ 192.000.000
3. mese di aprile 1997 un contratto
con durata di 20 giorni lavorativi per £ 240.000.000
4. mese di maggio 1997 un contratto
con durata di 26 giorni lavorativi per £.260.000.000
Calcolo della contribuzione dovuta:
mese di febbraio:
£.299.000.000: 13 = £.23.000.000 (retribuzione
giornaliera)
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile: £.8.000.000 (8° fascia)
retribuzione giornaliera eccedente
il massimale di retribuzione giornaliera imponibile: £.15.000.000
(£ 23.000.000 - £.8.000.000)
giorni accreditabili = n.8 (8° fascia)
x 13 (giorni lavorativi) = 104
l'aliquota contributiva da applicare
è quella che si rileva dalla TAB.1 in corrispondenza del periodo
di vigenza = 29,24% l'aliquota contributiva da applicare sulla
retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione
giornaliera imponibile = 5,10%
Pertanto, l'importo della contribuzione
dovuta sarà:
£ 8.000.000 x 29,24% = £. 2.339.200 x 13 = £ 30.409.600
£ 15.000.000 x 5,10% = £. 765.000 x 13 = £ 9.945.000
Totale = £ 40.354.600
montante giorni accreditabili relativo
ai mesi precedenti (gennaio): 0
mese di marzo:
£. 192.000.000 : 16 = £ 12.000.000
(retribuzione giornaliera)
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile £ 5.000.000 (5° fascia)
retribuzione giornaliera eccedente
il massimale di retribuzione giornaliera imponibile £ 7.000.000
(£ 12.000.000 - £ 5.000.000)
giorni accreditabili = n.5 (5' fascia)
x 16 (giorni lavorativi) = 80
l'aliquota contributiva da applicare
è quella che si rileva dalla TAB.1 in corrispondenza del periodo
di vigenza = 29,24%
l'aliquota contributiva da applicare
sulla retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile = 5,10%.
Pertanto, l'importo della contribuzione
dovuta sarà:
£ 5.000.000 x 29,24% = 1.462.000 x 16 = £ 23.392.000
£ 7.000.000 x 5,10% - 357.000 x 16 = £ 5.712.000
Totale =£ 29.104.000
montante giorni accreditabili relativo
ai mesi precedenti gennaio 0 + febbraio 104 = Tot. 104
mese di aprile:
£.240.000.000 : 20 = £12.000.000 (retribuzione
giornaliera)
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile £ 5.000.000 (5' fascia)
retribuzione giornaliera eccedente
il massimale di retribuzione giornaliera imponibile 7.000.000
(£ 12.000.000- £ 5.000.000)
giorni accreditabili = n.5 (5' fascia)
x 20 (giorni lavorativi) = 100
l'aliquota contributiva da applicare
è quella che si rileva dalla TAB. 1 in corrispondenza del periodo
di vigenza = 29,24%
l'aliquota contributiva da applicare
sulla retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera
imponibile = 5,10%
Pertanto, l'importo della contribuzione
dovuta sarà:
£ 5.000.000 x 29,24% = £. 1.462.000 x 20 = £ 29.240.000
£ 7.000.000 x 5,10% = £. 357.000 x 20 = £ 7.140.000
Totale = £ 36.380.000
montante giorni accreditabili relativo
ai mesi precedenti gennaio 0 + febbraio 104 + marzo 80 = Tot.
184
mese di maggio:
£.260.000.000 : 26 10.000.000 (retribuzione
giornaliera)
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile £ 4.000.000 (C fascia)
retribuzione giornaliera eccedente
il massimale di retribuzione giornaliera imponibile 6.000.000
(£ 10.000.000 - £ 4.000.000)
giorni accreditabili = n.4 (4° fascia)
x 26 (giorni lavorativi) = 104
montante giorni accreditabili relativi
ai mesi precedenti
gennaio 0 +
febbraio 104 +
marzo 80 +
aprile 100 =
Tot. 284
Da quanto sopra rappresentato si evince
chiaramente che, nel periodo riferito alla durata del 4' contratto
(mese di maggio), il lavoratore, se applicata la tabella dei massimali
di retribuzione giornaliera imponibile, supera le 312 giornate
contributive annue accreditabili.
Ciò posto la contribuzione dovuta
dovrà essere calcolata tenendo conto delle seguenti informazioni:
totale giorni accreditabili nei mesi
precedenti = 284 (0 gen. + 104 feb. + 80 mar. + 100 apr.)
totale giorni ancora utili al raggiungimento
delle 312 giornate contributive annue = 28
totale giorni accreditabili in applicazione
della fascia di retribuzione giornaliera di riferimento = 4
totale giorni da assoggettare a contribuzione
applicando la tabella dei massimali di retribuzione giornaliera
imponibile = 7 (28:4)
Per gli altri giorni del mese (26
- 7 = 19) il massimale di retribuzione giornaliera imponibile
torna ad essere pari a £ 1.000.000, pertanto, l'importo della
contribuzione dovuta sarà :
retribuzione giornaliera = £ 10.000.000
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile = £ 4.000.000 (x aliquota 29,24%) x 7 giorni lavorativi
= £ 8.187.200
eccedenza massimale di retribuzione
giornaliera imponibile 6.000.000 (x aliquota 5,10%) x 7 giorni
lavorativi = £ 2.142.000
massimale di retribuzione giornaliera
imponibile = £ 1.000.000 (x aliquota 29,24%) x 19 giorni lavorativi
= £ 5.555.600
eccedenza massimale di retribuzione
giornaliera imponibile 9.000.000 (x aliquota 5,10%) x 19 giorni
lavorativi = £ 8.721.000
TOTALE CONTRIBUZIONE = 24.605.800
C) GIORNATE DI PROVA
L'art.1, comma 15 del D.Lgs. 182/97
stabilisce che ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'art.2,
comma 1, lettera a), quando i medesimi organizzano autonomamente,
per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse, nei relativi contratti
d'ingaggio, come giornate di lavoro non retribuite, gravate, tuttavia,
di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali
. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale.
Al riguardo si precisa che tali giornate,
in quanto considerate come non retribuite, non concorrono al raggiungimento
del numero delle 312 giornate contributive annue. Analogamente,
gli importi di riferimento delle contribuzioni versate non concorrono
al raggiungimento dei massimali di retribuzione giornaliera imponibile
( lavoratore iscritto ante 31.12.95) o del massimale annuo di
retribuzione imponibile ( lavoratore iscritto post 31.12.95).
Le giornate di prova di cui trattasi
dovranno essere evidenziate, dai datori di lavoro, nel mod. 031/CM
indicando:
-
nella colonna codice retribuzione: il codice "RP"
-
nella colonna numero giorni: il numero delle giornate
di prova effettuate
-
nella colonna retribuzione complessiva: l'importo
della retribuzione minima contrattuale giornaliera moltiplicata
per il numero dei giorni.
Nel modello 031/R dovrà, invece, essere indicato nel quadro C
il solo totale dei contributi calcolati, apponendo il codice causale
versamento : "033"
D) ISTITUTO DELLA RIVALSA
L'art.1, comma 7, del D.Lgs. 182/97
ha stabilito che nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a) e cioè di coloro che prestano, a tempo
determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i quali percepiscono
una retribuzione giornaliera superiore a £ 300.000, le imprese
potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40% dei contributi
dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo.
A decorrere dal 1° gennaio 1998 la percentuale sopra riportata
è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa
soppressione.
Riguardo alle modalità di applicazione
di questo istituto, che come noto non comporta effetti sulla contribuzione
totale dovuta all'Ente in quanto trattasi esclusivamente di una
ripartizione degli oneri contributivi tra datore di lavoro e lavoratore,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n.9PS/82171/SPE-Q-12,
trasmessa in data 4/11/97, ha chiarito che il calcolo della rivalsa
va effettuato con riferimento all'intera aliquota contributiva
previdenziale.
Lo stesso Ministero ha, altresì chiarito
che la nuova normativa che disciplina l'istituto della rivalsa
stessa ha decorrenza applicativa dall'11.7.97, data dell'entrata
in vigore del D.Lgs. 182/97.
E) ISTRUZIONI OPERATIVE
Considerato che, per l'anno 1997,
dovrà essere utilizzata la modulistica attualmente in uso, si
raccomanda la puntuale osservanza delle istruzioni di seguito
indicate.
MODELLO 031
QUADRO A - denuncia delle somme dovute
colonne:
-
1° gruppo entro limite massimale
-
2° gruppo entro limite massimale
-
aliquota aggiuntiva eccedenza
-
vigente massimale
-
trattenute pensioni
Nella colonna "l° gruppo entro limite massimale"
devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori già iscritti
alla data del 31.12.95
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
- l'importo delle retribuzioni giornaliere da assoggettare a contribuzione
sino ai massimali di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente
a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera (art.1, comma 8)
3° rigo:
in presenza di diverse aliquote contributive
omettere l'indicazione delle stesse
4° rigo:
totale contribuzione dovuta
Nella colonna "2° gruppo entro
limite massimale" devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori iscritti successivamente
al 31.12.95
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
- l'importo delle retribuzioni imponibili
da assoggettare a contribuzione entro il massimale annuo di retribuzione
imponibile (L. 137.148.000)
3° rigo:
in presenza di diverse aliquote contributive
omettere l'indicazione delle stesse
4° rigo:
totale contribuzione dovuta
Nella colonna "aliquota aggiuntiva" devono essere
indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
- per i lavoratori già iscritti alla
data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti
L.202.096 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile
relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera
- per i lavoratori iscritti successivamente
al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni annue eccedenti L. 63.053.952
e fino a L. 137.148.000
3° rigo:
aliquota aggiuntiva dell'1% (a carico
del lavoratore)
4° rigo:
totale contribuzione aggiuntiva dovuta
Nella colonna "eccedenza vigente
massimale" (contributo di solidarietà) devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori
2° rigo:
totale delle retribuzioni eccedenti
il massimale vigente
- per i lavoratori già iscritti alla
data del 31.12.95 l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti
il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a
ciascuna fascia di retribuzione giornaliera - per i lavoratori
iscritti successivamente al 31.12.95 l'importo delle retribuzioni
annue eccedenti il massimale annuo di retribuzione imponibile
(L. 137.148.000)
3° rigo:
aliquota del 5,10%
4° rigo:
totale contribuzione di solidarietà
dovuta
Nella colonna "trattenute
pensioni" devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori pensionati
4° rigo:
totale trattenute pensioni da versare
QUADRO B - riepilogo dati contributivi dei lavoratori e delle
imprese che godono di particolari agevolazioni di legge
Nel confermare le modalità di calcolo
delle agevolazioni di legge attualmente vigenti, si evidenzia
che:
-
nella colonna "I° gruppo" dovrà essere
indicata la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori già
iscritti alla data del 31.12.95;
-
nella colonna "2° gruppo" dovrà, invece,
essere indicata la retribuzione complessiva riferita ai lavoratori
iscritti successivamente al 31.12.95.
QUADRO C - distinta delle somme dovute
I codici causale di versamento da utilizzare sono
020 - contribuzione e contributo di solidarietà
022 - contributi per aliquota aggiuntiva 1%
098 - trattenute pensioni
033 - contribuzione giornate di prova
MODELLO 031/
Nel ribadire le modalità di compilazione,
attualmente in uso, del mod.031/CM, si comunica che i datori di
lavoro sono tenuti, altresì, ad indicare nel rigo bianco posto
alla fine dei dati anagrafici di ciascun lavoratore:
a) se trattasi di lavoratore iscritto
successivamente al 31.12.95:
1) il totale delle retribuzioni percepite dal lavoratore nei
mesi antecedenti il periodo di competenza della denuncia;
2) la dicitura "TAB 0"
b) se trattasi di lavoratore già iscritto alla data del 31.12.95:
1) il numero totale delle giornate
di contribuzione accreditate in favore del lavoratore ( da non
confondere con i giorni effettivamente lavorati), in applicazione
dei vari massimali di retribuzione giornaliera imponibile relativi
a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera, nei mesi antecedenti
il periodo di competenza della denuncia;
2) la dicitura "TAB n ( da n.1
a n.9 a seconda del caso).
F) CONGUAGLIO CONTRIBUTI DOVUTI
ALL'ENPALS A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL D.LGS. 182/97
Si fa riferimento alla circolare n.31
del 6.8.97 per fornire le istruzioni operative riguardo alle modalità
da seguire, da parte dei datori di lavoro, per effettuare entro
il 20 gennaio 1998, la regolarizzazione delle partite contributive
connesse con i mutamenti derivanti dall'emanazione del D.Lgs 182/97.
Posto che la normativa disciplinata
dal sopracitato decreto legislativo ha decorrenza applicativa
1° gennaio 1997, i datori di lavoro dovranno:
-
ricalcolare, per ogni lavoratore, la contribuzione
dovuta in applicazione delle nuove aliquote contributive;
-
detrarre dal nuovo importo contributivo, le somme
già versate all'Ente in vigenza della precedente normativa;
-
scomputare dall'importo risultante ancora a debito
nei confronti dell'Ente, le somme già versate all'INPS come determinate
nel precedente paragrafo B);
-
versare, entro il 20 gennaio 1998, il restante importo
(codice causale di versamento "023") nonché gli interessi
legali (5% n.a. - codice causale di versamento "067"
).
Per il calcolo delle somme a titolo di interessi legali, si tenga
presente quanto segue:
-
per la regolarizzazione delle partite contributive
riferite al periodo 1/1/97 -30/6/97, il computo degli interessi
(5% n.a.) deve essere effettuato a partire dal 21 luglio 1997
e fino alla data di effettivo versamento;
-
per la regolarizzazione delle partite contributive
dovute per i mesi successivi, gli interessi devono essere calcolati
a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento dei
contributi e sempre fino alla data di effettivo versamento (mese
di luglio: a partire dal 21 agosto 1997; mese di agosto: a partire
dal 21 settembre 1997 etc.).
Si ricorda, infine, che i versamenti
effettuati successivamente alla data del 20 gennaio 1998, saranno
assoggettati alle sanzioni vigenti in materia di tardiva regolarizzazione
contributiva.
ISTRUZIONI OPERATIVE
MODELLO 031/R -DI VARIAZIONE
I datori di lavoro dovranno presentare un unico mod.031/R di
"variazione" barrare l'apposita casella e apporre la
dicitura "conguaglio"), attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni di seguito illustrate.
QUADRO A denuncia delle somme dovute
colonne:
-
1° gruppo entro limite massimale
-
2° gruppo entro limite massimale
-
aliquota aggiuntiva
-
eccedenza vigente massimale
-
trattenute pensioni
Nella colonna "1° gruppo entro
limite massimale" devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori già iscritti
alla data del 31.12.95
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
- l'importo delle retribuzioni giornaliere
da assoggettare a contribuzione sino ai massimali di retribuzione
giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia di retribuzione
giornaliera (art.1, comma 8)
3° rigo:
in presenza di diverse aliquote contributive
omettere l'indicazione delle stesse
4° rigo:
totale contribuzione dovuta
Nella colonna "2° gruppo entro
limite massimale" devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori iscritti successivamente
al 31.12.95
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
- l'importo delle retribuzioni imponibili
da assoggettare a contribuzione entro il massimale annuo di retribuzione
imponibile (L.137.148.000)
3° rigo:
in presenza di diverse aliquote contributive
omettere l'indicazione delle stesse
4° rigo:
totale contribuzione dovuta
Nella colonna "aliquota aggiuntiva" devono essere
indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori
2° rigo:
totale delle retribuzioni imponibili
-
per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95
l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti L. 202.096
e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo
a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera
-
per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95
l'importo delle retribuzioni annue eccedenti L. 63.053.952 e fino
a L. 137.148.000
3° rigo:
aliquota aggiuntiva dell'1% (a carico
del lavoratore)
4° rigo:
totale contribuzione aggiuntiva dovuta
Nella colonna "eccedenza vigente
massimale" (contributo di solidarietà) devono essere indicati:
1° rigo:
numero dei lavoratori
2° rigo:
totale delle retribuzioni eccedenti
il massimale vigente
-
per i lavoratori già iscritti alla data del 31.12.95
l'importo delle retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale
di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia
di retribuzione giornaliera
-
per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95
l'importo delle retribuzioni annue eccedenti il massimale annuo
di retribuzione imponibile (L. 137.148.000)
3° rigo:
aliquota del 5,10%
4° rigo:
totale contribuzione di solidarietà
dovuta
Nella colonna "trattenute
pensioni" non deve essere indicato alcun dato in quanto l'importo
delle trattenute pensioni da versare non subisce variazione.
QUADRO B - riepilogo dati contributivi dei lavoratori e
delle imprese che godono di particolari agevolazioni di legge
Nel ribadire le modalità di calcolo
delle agevolazioni di legge attualmente vigenti, i datori di lavoro
dovranno:
-
ricalcolare l'importo della "contribuzione
non versata" tenendo conto delle nuove aliquote;
-
indicare nella colonna "1° gruppo" la
retribuzione complessiva riferita ai lavoratori già iscritti alla
data del 31.12.95;
-
indicare nella colonna "2° gruppo" la
retribuzione complessiva riferita ai lavoratori iscritti successivamente
al 31.12.95.
QUADRO C - distinta delle somme dovute
I datori di lavoro sono tenuti ad indicare:
1° rigo:
l'importo totale della contribuzione
dovuta ricalcolata in applicazione della nuova normativa, specificando:
-
nella colonna "cod. causale": 020;
-
nella colonna "periodo di riferimento":
l'intero periodo interessato al conguaglio (es.1/1/97-30/11/97);
-
nella colonna "importo": l'importo ricalcolato
della contribuzione e del contributo di solidarietà;
2° rigo:
l'importo totale della contribuzione
dovuta a seguito del ricalcolo dell'aliquota aggiuntiva dell'1%
(a carico del lavoratore), specificando:
-
nella colonna "cod. causale": 022
-
nella colonna "periodo di riferimento":
l'intero periodo interessato al conguaglio (es.1/1/97-30/11/97);
-
nella colonna "importo": l'importo ricalcolato
della contribuzione dovuta a titolo di aliquota aggiuntiva;
3° rigo:
l'importo totale della contribuzione
già versata all'Ente e denunciata con i precedenti modelli 031/R,
specificando:
-
nella colonna "cod. causale": 031
-
nella colonna "periodo di riferimento":
l'intero periodo cui si riferiscono i modelli 031/R di denuncia
e di versamento già presentati all'Ente;
-
nella colonna "importo": l'importo totale
della contribuzione già versata all'Ente;
4° rigo:
l'importo totale delle somme già versate
all'INPS come determinate nel paragrafo B) della presente circolare,
specificando:
-
nella colonna "cod. causale": 032
-
nella colonna "periodo di riferimento":
l'intero periodo cui si riferiscono le somme già versate;
-
nella colonna "importo": l'importo totale
delle somme versate all'INPS;
A tale proposito si rappresenta che,
al modello 031/R di "variazione" di cui trattasi, dovranno
essere allegate n.2 copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni
versate all'INPS a titolo di prestazioni temporanee (v. allegato
n.2). Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti Sedi INPS
dagli Uffici periferici dell'Ente;
5° rigo:
l'importo totale da versare, a saldo,
all'Ente a titolo di contribuzione, specificando:
-
nella colonna "cod. causale": 023
-
nella colonna "periodo di riferimento":
l'intero periodo cui si riferisce il conguaglio contributivo da
versare;
-
nella colonna "importo": l'importo totale
di contribuzione da versare a saldo.
Nel riquadro riferito al "TOTALE"
dovrà essere indicato prima l'importo degli interessi legali (da
evidenziare con il cod. causale "067") poi l'importo
"TOTALE" risultante dalla somma della contribuzione
dovuta a titolo di conguaglio (cod. causale "023") e
degli interessi legali (cod. causale "067"). Alla denuncia
deve essere allegata copia del relativo bollettino di versamento.
MOD. 031/CM -DI VARIAZIONE
I datori di lavoro sono tenuti a presentare
(gennaio 1998) un unico modello 031/C di "variazione"
(barrare l'apposita casella e apporre la dicitura "conguaglio")
riepilogativo di tutte le mensilità, analiticamente riportate,
dell'intero anno 1997; si precisa, al riguardo, che i dati usualmente
indicati nel modello devono essere integrati dalle notizie di
seguito elencate, riportandole nel rigo bianco posto alla fine
dei dati anagrafici di ciascun lavoratore:
- se trattasi di lavoratore iscritto
successivamente al 31.12.95:
1) la dicitura "TAB 0"
- se trattasi di lavoratore già iscritto
alla data del 31.12.95:
1) la dicitura "TAB n...(dal
n.1 al n.9 a seconda del caso).
Qualora, nel corso dell'anno, siano
stati raggiunti o il massimale annuo di retribuzione imponibile
o il numero di 312 giornate contributive annue accreditabili,
dovrà essere indicato (numericamente) il mese nel quale si è verificato
l'evento, mediante la dicitura "MAX mese (es. : mese di maggio
= "MAX mese 5").
Si comunica, infine, che nella G.U.
del 2 dicembre 1997 - serie generale n. 281 è stato pubblicato
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
10 novembre 1997 recante: "Individuazione in tre gruppi delle
categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo istituito presso l'ENPALS".
Seguiranno a breve, in merito a tale
decreto, ulteriori e dettagliate istruzioni operative.
IL DIRETTORE GENERALE
Cardinale Ciccotti
Allegato n. 1
ALIQUOTE IN VIGORE
DALL'1.1.97
Tabella "0":
lavoratori dello spettacolo iscritti successivamente alla data
del 31.12.95
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
dall'1.1.97
|
32,7O
|
0,10
|
32,80
|
23,91
|
8,89
|
lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente
alla data del 31.12.95
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
dall'1.1.97
|
35,70
|
0,10
|
35.80
|
25,91
|
9,89
|
Tabella 1:
lavoratori dello spettacolo, appartenenti
alle categorie dal n. 1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo) già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per :
il trattamento economico di maternità (T.E.M.): 0,57%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
29.14
|
0,10
|
29,24
|
19,14
|
10,10
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
29,64
|
0,10
|
29,74
|
19,64
|
10,10
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
30,14
|
0,10
|
30,24
|
20,14
|
10,10
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
30,64
|
0,10
|
30,74
|
20,64
|
10,10
|
|
1.1.05
|
31.12.06
|
31,14
|
0,10
|
31,24
|
21,14
|
10,10
|
|
1.1.07
|
31.12.08
|
31,64
|
0,10
|
31,74
|
21,64
|
10,10
|
|
1.1.09
|
31.12.10
|
32.14
|
0,10
|
32,24
|
22,14
|
10,10
|
|
1.1.11
|
31.12.12
|
32,64
|
0,10
|
32.74
|
22.64
|
10,10
|
|
1.1.13
|
31.12.13
|
32.7O
|
0,10
|
32.80
|
22,70
|
10,10
|
|
1.1.14
|
|
32,70
|
0.10
|
32,80
|
23.91
|
8,89
|
Tabella 2:
lavoratori dello spettacolo, appartenenti
alle categorie dal n.1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex I° gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95 per i quali è dovuto il contributo
per:
|
l'assicurazione contro la
tubercolosi (T.B.C.):
|
0,14%
|
|
il trattamento economico di
maternità (T.E.M.):
|
0,57%
|
|
Totale contributo
|
0,71%
|
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
29,28
|
0,10
|
29.38
|
19.28
|
10,10
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
29.78
|
0,10
|
29,88
|
19,78
|
10,10
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
30.28
|
0,10
|
30.38
|
20,28
|
10,10
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
30,78
|
0,10
|
30,88
|
20,78
|
10,10
|
|
1.1.05
|
31.12.06
|
31.28
|
0,10
|
31.38
|
21,28
|
10,10
|
|
1.1.07
|
31.12.08
|
31,78
|
0,10
|
31,88
|
21,78
|
10,10
|
|
1.1.09
|
31.12.10
|
32,28
|
0,10
|
32,38
|
22,28
|
10,10
|
|
1.1.11
|
31.12.11
|
32,7O
|
0,10
|
32,80
|
22,7O
|
10,10
|
|
1.1.12
|
31.12.12
|
32.7O
|
0,10
|
32,80
|
23.91
|
8,89
|
Tabella 3:
lavoratori dello spettacolo, appartenenti
alle categorie dal n.1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni ( ex I' gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per:
-
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.):
0,14%
-
il trattamento economico di maternità (T.E.M.):
0,57%
-
l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F ex C.U.A.F.):
3,72%
Totale contributo 4,43%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.97
|
32.70
|
0,10
|
32.80
|
22.70
|
10,10
|
|
1.1.98
|
|
32.70
|
0,10
|
32.80
|
23.91
|
8.89
|
Tabella 4:
lavoratori dello spettacolo, appartenenti
alle categorie dal n.15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S. 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex II° gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per:
-
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.):
0,14%
-
il trattamento economico di maternità (T.E.M.):
0,57%
-
l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F.):
3,72%
Totale contributo 4,43%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
|
32.70
|
0,10
|
32.80
|
23.91
|
8.89
|
Tabella 5:
lavoratori dello spettacolo dipendenti
da imprese dell'esercizio cinematografico, già iscritti alla data
del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo per:
-
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.):
0,14%
-
il trattamento economico di maternità (T.E.M.):
0,57%
-
l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F):
3,72%
Totale contributo 4,43%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
30,90
|
0,10
|
31,00
|
22,21
|
8 89
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
31,40
|
0,10
|
31,50
|
22,61
|
8:89
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
31,90
|
0,10
|
32,00
|
23,11
|
8,89
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
32,40
|
0,10
|
32,50
|
23,61
|
8,89
|
|
1.1.05
|
|
32,70
|
0,10
|
32,80
|
23,91
|
8.89
|
Tabella 6:
lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dal n.1 al n.14 dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex I' gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per:
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
28,71
|
0,10
|
28,81
|
18,71
|
10,10
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
29,21
|
0,10
|
29,31
|
19,21
|
10,10
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
29,71
|
0,10
|
29.81
|
19,71
|
10,10
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
30,21
|
0,10
|
30,31
|
20,21
|
10,10
|
|
1.1.05
|
31.12.06
|
30,71
|
0,10
|
30,81
|
20,71
|
10,10
|
|
1.1.07
|
31.12.08
|
31,21
|
0,10
|
31,31
|
21,21
|
10,10
|
|
1.1.09
|
31.12.10
|
31.7l
|
0,10
|
31.81
|
21,71
|
10,10
|
|
1.1.11
|
31.12.11
|
32,21
|
0,10
|
32,31
|
22,21
|
10,10
|
|
1.1.13
|
31.12.13
|
32,7O
|
0,10
|
32,80
|
22,7O
|
10,10
|
|
1.1.14
|
|
32,7O
|
0.10
|
32,8o
|
23,91
|
8,89
|
Tabella 7:
lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dal n.15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex II' gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per:
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.): 0,14%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
28,71
|
0,10
|
28,81
|
19.92
|
8.89
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
29,21
|
0,10
|
29,31
|
20,42
|
8.89
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
29,71
|
0,10
|
29.81
|
20,92
|
8.89
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
30,21
|
0,10
|
30,31
|
21,42
|
8.89
|
|
1.1.05
|
31.12.06
|
30,71
|
0,10
|
30,81
|
21,92
|
8.89
|
|
1.1.07
|
31.12.08
|
31,21
|
0,10
|
31,31
|
22,42
|
8.89
|
|
1.1.09
|
31.12.10
|
31.7l
|
0,10
|
31.81
|
22,92
|
8.89
|
|
1.1.11
|
31.12.12
|
32,21
|
0,10
|
32,31
|
23,42
|
8.89
|
|
1.1.13
|
|
32,7O
|
0,10
|
32,80
|
23,91
|
8.89
|
Tabella 8:
lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dal n. 15 in poi dell'art.3, D.L.C.P.S 708/1947
e successive modificazioni ed integrazioni (ex II' gruppo), già
iscritti alla data del 31.12.95, per i quali è dovuto il contributo
per:
-
l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.):
0,14%
-
il trattamento economico di maternità (T.E.M): 0,57%
Totale contributo 0,71%
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
31.12.98
|
29,28
|
0,10
|
29.38
|
20.49
|
8,89
|
|
1.1.99
|
31.12.00
|
29.78
|
0,10
|
29,88
|
20,99
|
8,89
|
|
1.1.01
|
31.12.02
|
30.28
|
0,10
|
30.38
|
21.49
|
8,89
|
|
1.1.03
|
31.12.04
|
30,78
|
0,10
|
30,88
|
21,99
|
8,89
|
|
1.1.05
|
31.12.06
|
31.28
|
0,10
|
31.38
|
22.49
|
8,89
|
|
1.1.07
|
31.12.08
|
31,78
|
0,10
|
31,88
|
22,99
|
8,89
|
|
1.1.09
|
31.12.10
|
32,28
|
0,10
|
32,38
|
23,49
|
8,89
|
|
1.1.11
|
|
32,7O
|
0,10
|
32,80
|
23,91
|
8,89
|
Tabella 9:
lavoratori dello spettacolo iscritti
all'Enpals dopo il 31.12.95 ma con precedenti anzianità contributive
in altre gestioni pensionistiche obbligatorie.
|
periodo di vigenza
|
Totale IVS
|
asili nido
|
totale aliquota
|
ripartizione aliquota
|
|
Dal
|
al
|
|
|
|
a carico datore di lavoro
|
a carico del lavoratore
|
|
1.1.97
|
|
32.70
|
0,10
|
32.80
|
23.91
|
8,89
|
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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