Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

CIRCOLARE N. 33 del 27.8.1997

Protocollo n. 31/

OGGETTO: D.M. 25 luglio 1997: agevolazioni contributive.

Nella G.U. - serie generale - n.193 del 20 agosto 1997 è stato pubblicato il decreto 25 luglio 1997 Del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: "Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord".

Con tale decreto il predetto Dicastero ha individuato gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale indicato, per l'anno 1997, nella misura del 16,3%.

Posto che, per disposizione legislativa, alla determinazione delle circoscrizioni di cui trattasi si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che tale determinazione è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio, si comunica che per le Imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla sopraindicata media nazionale, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 407/90, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni.

Le circoscrizioni interessate alle agevolazioni contributive sono:

·         Emilia Romagna: Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione, Rimini, Forlì

·         Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana, Roma

·         Marche: Fano

·         Toscana:

·         Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica

·         Umbria: Terni

Si ritiene opportuno ricordare che nelle sopraindicate circoscrizioni, come stabilito dal D.L. 108/91, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.169, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di trentadue anni.

Le Imprese interessate ai benefici in parola che hanno assolto, a far data dall'1.1.97, gli adempimenti contributivi con aliquota diversa, dovranno provvedere alla compilazione di modd.031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 agosto 1997.

Le eventuali differenze contributive "a credito" potranno essere portate in detrazione utilizzando il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione) da apporre nell'apposito spazio del mod.031/R (quadro "C") in occasione degli adempimenti afferenti al mese di settembre 1997 il cui versamento scade il 20 ottobre 1997.

Qualora l'importo da detrarre fosse superiore all'importo dovuto per il mese di settembre, le stesse Imprese dovranno frazionare i tempi di recupero utilizzando i modelli di denuncia riguardanti gli adempimenti dei mesi successivi.

Diversamente, nel caso in cui interessate ai conguagli a credito fossero Imprese che hanno cessato la propria attività, queste ultime sono tenute a presentare, oltre ai modd. 031/R di variazione, anche formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti agli Uffici dell'Ente competenti per territorio.

Ai fini del versamento della quota dei contributi previdenziali (in misura ridotta corrispondente a quella prevista per gli apprendisti) si informa che, per l'anno 1997, l'importo del contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all'assicurazione I.V.S. amministrata da questo Ente, ammonta a L. 4.558 settimanali pari a L. 760 giornaliere.

Come noto, la suddetta agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1997 e si protrae per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro anche se questo viene a scadere in un anno successivo nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Cardinale Ciccotti



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