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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
CIRCOLARE N. 33 del 27.8.1997
Protocollo n. 31/
OGGETTO: D.M. 25 luglio 1997: agevolazioni contributive.
Nella G.U. - serie generale - n.193 del 20 agosto 1997 è stato
pubblicato il decreto 25 luglio 1997 Del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale recante: "Individuazione delle
aree svantaggiate del Centro-Nord".
Con tale decreto il predetto Dicastero
ha individuato gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano
un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento
e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio
nazionale indicato, per l'anno 1997, nella misura del 16,3%.
Posto che, per disposizione legislativa, alla determinazione
delle circoscrizioni di cui trattasi si provvede annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che
tale determinazione è valida anche per l'applicazione di altre
disposizioni di legge che facciano riferimento al medesimo criterio,
si comunica che per le Imprese del Centro-Nord operanti nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla sopraindicata
media nazionale, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 407/90,
la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura
fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni.
Le circoscrizioni interessate alle
agevolazioni contributive sono:
·
Emilia Romagna: Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione,
Rimini, Forlì
·
Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo,
Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana,
Roma
·
Marche: Fano
·
Toscana:
·
Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica
·
Umbria: Terni
Si ritiene opportuno ricordare che
nelle sopraindicate circoscrizioni, come stabilito dal D.L. 108/91,
convertito nella legge 1° giugno 1991, n.169, l'assunzione con
contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di trentadue
anni.
Le Imprese interessate ai benefici
in parola che hanno assolto, a far data dall'1.1.97, gli adempimenti
contributivi con aliquota diversa, dovranno provvedere alla compilazione
di modd.031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra
il 1° gennaio 1997 ed il 31 agosto 1997.
Le eventuali differenze contributive
"a credito" potranno essere portate in detrazione utilizzando
il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce
di variazione) da apporre nell'apposito spazio del mod.031/R (quadro
"C") in occasione degli adempimenti afferenti al mese
di settembre 1997 il cui versamento scade il 20 ottobre 1997.
Qualora l'importo da detrarre fosse
superiore all'importo dovuto per il mese di settembre, le stesse
Imprese dovranno frazionare i tempi di recupero utilizzando i
modelli di denuncia riguardanti gli adempimenti dei mesi successivi.
Diversamente, nel caso in cui interessate
ai conguagli a credito fossero Imprese che hanno cessato la propria
attività, queste ultime sono tenute a presentare, oltre ai modd.
031/R di variazione, anche formale richiesta di rimborso dei contributi
eccedenti agli Uffici dell'Ente competenti per territorio.
Ai fini del versamento della quota
dei contributi previdenziali (in misura ridotta corrispondente
a quella prevista per gli apprendisti) si informa che, per l'anno
1997, l'importo del contributo a carico del datore di lavoro,
limitatamente all'assicurazione I.V.S. amministrata da questo
Ente, ammonta a L. 4.558 settimanali pari a L. 760 giornaliere.
Come noto, la suddetta agevolazione
compete per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1997 e si
protrae per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro
anche se questo viene a scadere in un anno successivo nel quale
non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Cardinale Ciccotti
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
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da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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