Legislazione - E.N.P.A.L.S.

E.N.P.A.L.S.

Direzione Generale

V.le Regina Margherita, 206

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

CIRCOLARE N. 2 del 16/2/97

OGGETTO: Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari e non convenzionati.

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23,1.1998 è stato pubblicato il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro recante: "Determinazione, per l'anno 1998, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art.4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398".

Il decreto in trattazione stabilisce che, per l'anno 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono, relativamente ai settori dell'industria cinematografica e dello spettacolo, le seguenti:

SETTORE

QUALIFICHE

Industria cinematografica

Figure professionali di massimo livello (7' livello)

Figure professionali intermedie (6' livello A e B)

Assistenti attività professionali e capi squadra (5' livello)

Maestranze qualificate (3' e 4' livello)

5.748.000

4.840.000

4.319.000

4.105.000

Aiuti attività tecniche e professionali (2' livello)

Operai generici

Generici cinematografici

 

3.372.000

3.107.000

2.960.000

Spettacolo

Impiegati direttivi

Impiegati con funzioni direttive

Impiegati di concetto

Impiegati d'ordine

3.274.000

2.940.000

2.674.000

2.419.000

Operai specializzati

Operai

Professori d'orchestra

Artisti del coro

2.607.000

2.288.000

3.107.000

2.347.000

Tersicorei

Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale

2.785.000

2.316.000

In merito a quanto sopra rappresentato si ritiene utile ricordare che:

- il calcolo della contribuzione dovuta in base alle retribuzioni convenzionali nonché la riduzione di dieci punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, riguardano esclusivamente i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari;

- la stessa normativa non può, invece, essere applicata nei confronti del personale artistico non elencato nella tabella sopra riportata e nei confronti di quelle categorie di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si aggiunge, da ultimo, che qualora le imprese avessero assolto, a decorrere dal mese di gennaio 1998, gli adempimenti contributivi in base alle retribuzioni convenzionali fissate dal precedente decreto dell'8/1/97, le stesse imprese sono tenute ad effettuare i dovuti conguagli, per ogni periodo di paga interessato, entro e non oltre il 20 aprile 1998, a mezzo di modd. 031/R di variazione indicando nel quadro C il codice "021" ( di nuova istituzione ), al fine di non incorrere nelle relative sanzioni e al quadro D gli estremi del versamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Cardinale Ciccotti



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