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E.N.P.A.L.S.
Direzione Generale
V.le Regina Margherita,
206
SERVIZIO CONTRIBUTI
E VIGILANZA
CIRCOLARE N. 2 del 16/2/97
OGGETTO: Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani
operanti all'estero in Paesi extracomunitari e non convenzionati.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 18 del 23,1.1998 è stato pubblicato il decreto 7 gennaio
1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro recante: "Determinazione, per
l'anno 1998, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art.4,
comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398".
Il decreto in trattazione stabilisce
che, per l'anno 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere
a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni
obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero,
in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi
di sicurezza sociale, sono, relativamente ai settori dell'industria
cinematografica e dello spettacolo, le seguenti:
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SETTORE
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QUALIFICHE
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Industria cinematografica
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Figure professionali di massimo livello (7' livello)
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Figure professionali intermedie (6' livello A e B)
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Assistenti attività professionali e capi squadra (5'
livello)
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Maestranze qualificate (3' e 4' livello)
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5.748.000
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4.840.000
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4.319.000
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4.105.000
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Aiuti attività tecniche e professionali (2' livello)
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Operai generici
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Generici cinematografici
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3.372.000
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3.107.000
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2.960.000
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Spettacolo
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Impiegati direttivi
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Impiegati con funzioni direttive
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Impiegati di concetto
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Impiegati d'ordine
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3.274.000
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2.940.000
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2.674.000
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2.419.000
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Operai specializzati
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Operai
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Professori d'orchestra
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Artisti del coro
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2.607.000
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2.288.000
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3.107.000
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2.347.000
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Tersicorei
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Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista
e commedia musicale
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2.785.000
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2.316.000
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In merito a quanto sopra rappresentato
si ritiene utile ricordare che:
- il calcolo della contribuzione dovuta
in base alle retribuzioni convenzionali nonché la riduzione di
dieci punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di
lavoro, riguardano esclusivamente i lavoratori italiani assunti
nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per
l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi
extracomunitari;
- la stessa normativa non può, invece,
essere applicata nei confronti del personale artistico non elencato
nella tabella sopra riportata e nei confronti di quelle categorie
di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Si aggiunge, da ultimo, che qualora
le imprese avessero assolto, a decorrere dal mese di gennaio 1998,
gli adempimenti contributivi in base alle retribuzioni convenzionali
fissate dal precedente decreto dell'8/1/97, le stesse imprese
sono tenute ad effettuare i dovuti conguagli, per ogni periodo
di paga interessato, entro e non oltre il 20 aprile 1998, a mezzo
di modd. 031/R di variazione indicando nel quadro C il codice
"021" ( di nuova istituzione ), al fine di non incorrere
nelle relative sanzioni e al quadro D gli estremi del versamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Cardinale Ciccotti
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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