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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE
PRESIDENZIALI
DECRETO LEGISLATIVO
30 aprile 1997, n. 182.
Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori
dello spettacolo iscritti all'ENPALS
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 22 e 23,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre
1996;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Contributi
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito
presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente
al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota
di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2.
Dal 1 gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo
alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori
è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
3.
Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al
comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto
al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie
dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive
modificazioni e integrazioni, è confermata nella misura del 10,10
per cento per la parte a carico dei lavoratori.
4.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo,
le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento
delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della
misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
83 in data 9 aprile 1996.
5.
L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra
l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31
dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai
sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota
è elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore
allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6.
A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva
complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria,
le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
7.
Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera
superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa
per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla
parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere
dal 1ø gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente
di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo
3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
8.
Le aliquote contributive dovute per il personale di cui
ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione
giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire
1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione
giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato
un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto,
secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate
annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile
relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà
nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del
datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce
di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile
di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
così come calcolato dall'ISTAT.
10. Il settimo
comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente: "Ai
fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non
si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni
giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal
1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT".
11. Per il personale
di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di
opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento
pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo
per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo
2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di
retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di
cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per
ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento,
fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento
è considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornata
contributiva.
13. Il numero
delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate
in ogni anno non deve superare le 312.
14. Per il personale
di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione
ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo
e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo
rispetto a quanto previsto nell'articolo 2, comma 5, lettera a)
e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare
al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a
carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
15. Ai soli fini
dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti
pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui, all'articolo
2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno
60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati
nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione
globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo
del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria,
un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza
di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso
tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore
a 10. Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente,
per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di
ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia
di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali
concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo è computato sul
minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate
contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione,
le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a
tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire
il requisito di 120 contributi giornalieri.
Art. 2.
Soggetti assicurati al Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS
1.
Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione
dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni
e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi,
indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto
di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino
a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente
connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino
a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui
alla lettera a);
c) prestino
attività a tempo indeterminato.
2.
Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità
di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni
si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 120
contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) 260
contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312
contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3.
Per la determinazione del numero complessivo di giornate
accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni,
nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al
gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto
esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4.
Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione
dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti
alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito
maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica
anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
5.
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.
Art. 3.
Regime pensionistico degli iscritti
al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito
presso l'ENPALS
1.
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente
liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa
vigente.
2.
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31
dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e
contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata
in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.
Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni
giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile
è incrementato secondo l'allegata Tabella B.
4.
Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere
più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione
giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime
retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero
delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto
al comma 3.
5.
La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi
3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993,
ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla
predetta data.
6.
Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7.
Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla
data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità,
il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione
di vecchiaia".
Art. 4.
Modalità di calcolo
e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche
1.
A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età
pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico
ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.
2.
Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al
compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori
già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle
seguenti categorie:
a) attori
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori
e disc-jockey;
b) attori
generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c) direttori
d'orchestra e sostituti;
d) figuranti
e indossatori.
3.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data
del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti
lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti,
cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione
i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4.
A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti
alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente
elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30 mesi fino a raggiungere
l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.
5.
Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori
di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano
trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione
al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi
giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di
tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.
6.
Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori
di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti
per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo
del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione
agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni
di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella
tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
7.
Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente
ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.
L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno
due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte
nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420, sono abrogati.
8.
Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate
successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento
annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione
giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della
retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione
giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate
secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9.
Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo
della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
10. L'aliquota
di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9
è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata
in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata
legge n. 335 del 1995.
11. I criteri
di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione
nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo
1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
12. Ai lavoratori
di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi
20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.
13. Per i lavoratori
appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti
successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità
dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere
alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età
pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata
legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge
n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente
svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque
anni.
14. I lavoratori
di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione
dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento
al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento
pari, rispettivamente all'1 per cento e al 2 per cento.
Art. 5.
Pensioni di invalidità
specifica
1.
Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categorie indicate
all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente
alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di
invalidità specifica alle seguenti condizioni:
a) abbiano
raggiunto il trentesimo anno di età;
b) abbiano
perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività
professionale abituale o prevalente per infermità ;, difetto fisico
o mentale, in modo tale e permanente;
c) siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
d) possano
far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati,
dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione
della domanda di pensione;
e) i
contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per
lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente
per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.
2.
Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono
abrogati.
Art. 6.
Prosecuzione volontaria
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1997 le disposizioni che regolano
la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione
generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.
2.
L'importo del contributo volontario minimo è determinato
in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole
classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite
tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e
approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3.
Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate
periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
4.
Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza
delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti gestita dal Fondo.
5.
La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.
Art. 7.
Norme transitorie e
finali
1.
Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo,
come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le
disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2.
Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori
ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973,
n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli:
Flick
TABELLA A
art. 1, comma 8)
|
Fasce di retribuzione giornaliera
|
Massimali di retribuzione
giornaliera imponibile
|
Giorni di contribuzione accreditati
|
|
1.000.001 - 2.000.000
|
1.000.000
|
1
|
|
2.000.001 - 5.000.000
|
2.000.000
|
2
|
|
5.000.001 - 8.000.000
|
3.000.000
|
3
|
|
8.000.001 - 11.000.000
|
4.000.000
|
4
|
|
11.000.001 - 14.000.000
|
5.000.000
|
5
|
|
14.000.001 - 18.000.000
|
6.000.000
|
6
|
|
18.000.001 - 22.000.000
|
7.000.000
|
7
|
|
Oltre 22.000.000
|
8.000.000
|
8
|
TABELLA B
(art. 3, comma 3)
|
Anni
|
Lavoratori di cui all'art.
2 comma 1, lettera a)
|
Lavoratori di cui all'art.
2, comma 1, lettera b)
|
Lavoratori di cui all'art.
2, comma 1, lettera c)
|
|
1.1.1997
|
1.492
|
1.492
|
1.492
|
|
1.1.1998
|
1.900
|
1.900
|
1.900
|
|
1.1.1999
|
1.900
|
2.250
|
2.250
|
|
1.1.2000
|
1.900
|
2.600
|
2.600
|
|
1.1.2001
|
1.900
|
2.600
|
2.860
|
|
1.1.2002
|
1.900
|
2.600
|
3.120
|
TABELLA C
(art. 4, comma 2)
|
Decorrenza della
pensione
|
Uomini
|
Donne
|
|
Dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 2001
|
61
|
56
|
|
Dal 1° gennaio 2002 al 31
dicembre 2005
|
62
|
57
|
|
Dal 1° gennaio 2006
|
63
|
58
|
TABELLA D
(art. 4, comma 5)
|
1° gennaio 1997:
|
1.200
|
|
1° luglio 1998: .
|
440
|
|
1° gennaio 2000:
|
1.680
|
|
1° luglio 2001:
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1.920
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1° gennaio 2003:
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2.160
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1° luglio 2004:
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2.400
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NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce
che essa non può avvenire se non con determinazione di principi
e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
-
I commi 22 e 23, lettera a), dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare) così recitano:
-
"22. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge , sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS,
l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche
a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale
non statale di cui al comma secondo, terzo periodo, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi;
a) determinazione
delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto
nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni
previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche
agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione
dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione
del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di
cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione
dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità
omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art.
1;
d) armonizzazione
dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando
le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità
professionali e lavorative presenti nei settori interessati.
-
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a:
a) prevedere,
per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come
affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori
di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina
in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il
sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili
con le specificità dei settori delle attività".
-
Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996,
n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi
di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante in forma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio
delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto
1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all'art. 1:
-
Le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art.
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge
29 novembre 1952, n. 2388 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo)
sono le seguenti:
"3. Sono obbligatoriamente iscritti
all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalità:
1) artisti
lirici;
2) attori
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di
musica leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture
ricettive connesse all'attività turistica;
3) attori
generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi
e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti
ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori
generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione;
6) direttori
di scena e doppiaggio;
7) direttori
d'orchestra e sostituti;
8) concertisti
e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei,
coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle
manifestazioni di moda;
10) amministratori
di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio,
del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa
cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti,
scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri".
-
L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
così recita:
"Art. 24 (Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti) -
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione
contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale
ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari,
la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati
ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di
malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra
forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2.
La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi
afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le
attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie,
tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi
economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942.
La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo
della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione
dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4.
Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna
forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".
-
Il dispositivo del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota
contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS) è il seguente:
"Art. 1. -
1) A
decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva
di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei
lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento
a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54
per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento
di 4,43 punti percentuali.
2) Lo
stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote
di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite
per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori
a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota
prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro
di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
3) Nei
casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento
per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere
per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43
punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le
prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di
esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto
a carico del datore di lavoro.
4) Le
aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438,
si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le
norme che le disciplinano.
5) In
attesa della generale revisione delle aliquote contributive di
finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione
di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente
variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:
a) contributo
per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01
per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per
cento a 0,01 per cento;
b) contributi
per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi
settori:
§
da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
§
da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
§
da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
§
da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
§
da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
§
da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
§
da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
c) contributi
per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi
ai rispettivi settori:
§
da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
§
da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
§
da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
§
da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
§
da 2,75 per cento a 0,01 per cento".
"Art. 2. - Le riduzioni di cui
all'art. 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie
iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo
pensioni lavoratori dipendenti".
"Art. 3. - La elevazione contributiva
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS
pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari
autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995".
-
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo) così recita: "Nei confronti
dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione
giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare
rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione
eccedente il predetto importo".
-
Il quinto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971,
è il seguente: "La retribuzione imponibile giornaliera nei
confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il
complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate
di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché
le festività nazionali godute".
-
L'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, così come modificato
dal presente decreto, risulta essere il seguente:
"Art. 12. - L'importo annuo della
pensione si determina applicando il due per cento al prodotto
ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile
per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi
e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile
è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere
più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva
in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il
1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello
di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza
di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni
giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della
vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle
giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa
che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia
inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita
dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento
delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti,
effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice
annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma,
è indicato nell'allegata tabella A.
Per la determinazione della misura
delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi
in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a
contribuzione direttamente dal documenti in possesso dell'ente,
come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti
ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base
giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni
per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per
i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto
con i criteri di cui al precedente terzo comma.
Ai fini del calcolo della retribuzione
giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per
la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite
di L. 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite
è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato
dall'ISTAT.
A favore dei lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art.
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi
giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono
accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere
un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo,
in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato
di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a
quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti
ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento
d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione
complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri
previsti dal commi secondo e terzo del presente articolo superi
la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo
relativo al limite massimo della 26 classe della tabella F allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488.
I contributi accreditati d'ufficio
a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione
del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste
dall'art. 6, terzo comma, dall'art. 8 e dall'art. 9, secondo comma.
L'importo delle pensioni liquidabili
secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei
trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano
dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili
dall'assicurazione medesima in corrispondenza di quaranta anni
di anzianità contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma
del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento".
-
Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995
così recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13
la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è
data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui
al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva
pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema
medesimo".
-
Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995
con recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50
per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista
relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo,
applicato ai dipendenti stessi.
Per i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a
forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano
l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art.
1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle
quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di
reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata
al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti
nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
-
Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.
3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "2.
Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R:
31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento
a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n.
1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo".
-
Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579 (attuazione della delega conferita dall'art.
2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente
l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art.
2) è il seguente:
"5. Alla contribuzione, nei confronti
della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:
a) ove
a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di
cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
b) ove
a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura
del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria
cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano
le disposizioni in materie di riscossione, di termini di prescrizioni
e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici
obbligatori di pertinenza".
-
L'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato con modificazioni dalla legge n. 2388/1952, è il seguente:
"Art. 3. - Sono obbligatoriamente
iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie
di qualsiasi nazionalità:
1) artisti
lirici;
2) attori
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di
musica leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture
ricettive connesse all'attività turistica;
3) attori
generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi
e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti
ed adattatori cinetelevisi;
5) organizzatori
generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione;
6) direttori
di scena e doppiaggio;
7) direttori
d'orchestra e sostituti;
8) concertisti
e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei,
coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle
manifestazioni di moda;
10) amministratori
di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio,
del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa
cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti,
scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli,
elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori
e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine,
di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi
e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli,
dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere,
custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese
soprannominati;
21) impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie
dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti
ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie
ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese
di spettacoli viaggianti;
22) calciatori ed allenatori
di calcio;
23) lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.
Con decreto del Capo dello Stato,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre
categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente
comma.
Il consiglio di amministrazione può
dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alla categorie
suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente
attività alla iscrizione presso altro Ente".
-
L'art. 11 del D.P.R. n. 1420/1971, ora abrogato
dal presente decreto, così recitava: "11. Agli effetti del
diritto alle prestazioni gli assicurati sono considerati appartenenti
alla categoria, fra quelle indicate all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16
luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, nella quale hanno acquisiti maggiore anzianità
assicurativa".
-
Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995
è il seguente: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme
di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della
quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente
al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza
della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della
quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico
relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo
il sistema contributivo".
-
Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971
si veda in nota all'art. 1.
-
Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n.
503/1992, così recita: "4. Ai fini del calcolo dei trattamenti
pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili
previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente
alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie
di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare
cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza
del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale
per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni pensionabili".
-
Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge
n. 335/1995, si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 4:
-
Il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n.
503/1992, così recita: "2. Per gli appartenenti alle Forze
armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il
personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea
di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di
cui all'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale
viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio
1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente
ai casi di cui all'art. 31, legge 26 luglio 1984, n. 413, per
i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio
e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge
14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano
fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al
31 dicembre 1992".
-
Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971,
modificato dal comma 7 del presente articolo, così recita: "Nei
confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del
precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi
giornalieri a 1800".
-
Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
503/1992, è il seguente: "3. Negli altri casi, il periodo
mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui
al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni mancanti
secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di
moltiplicazione di cui alla tabella C allegata".
-
Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e la
tabella A ivi modificata, sono i seguenti:
"16. Con effetto dal 1 gennaio
1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente
normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età
stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento
a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il
diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore
a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio
per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico,
ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione
agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo,
secondo le percentuali di cui alla allegata tabella A".
"Pensionamento anticipato
|
Anni mancanti al raggiungimento
del requisito contributivo di 35 anni
|
Percentuale di retribuzione
per il calcolo della pensione anticipata
|
|
1
|
1
|
|
2
|
3
|
|
3
|
5
|
|
4
|
7
|
|
5
|
9
|
|
6
|
11
|
|
7
|
13
|
|
8
|
15
|
|
9
|
17
|
|
10
|
20
|
|
11
|
23
|
|
12
|
26
|
|
13
|
29
|
|
14
|
32
|
|
15
|
35
|
-
Gli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 1420/1971, come
modificati dal presente articolo sono i seguenti:
"Art. 6. - In deroga a quanto
previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei
confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S.
16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il
conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia
ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così
ridotti:
1) per
la pensione d'invalidità: devono risultare versati, o accreditati
almeno 300 contributi giornalieri;
2) per
la pensione d'invalidità devono risultare versati o accreditati
almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio
precedente la data di presentazione della domanda;
3) per
la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni
contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto
2);
4) per
la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati
almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la
data di presentazione della domanda.
(I requisiti contributivi minimi di
cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi,
ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo)
(Abrogato).
I lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il
diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno
di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne
quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore
almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri
effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio
precedente la data di presentazione della domanda di pensione.
La contribuzione di cui al comma precedente
deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la
qualifica di tersicoreo o ballerino.
Per le pensioni liquidate a norma
del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art.
2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico
la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello
in cui i pensionati raggiungono l'età per il godimento della pensione
di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.
Alle pensioni di cui al comma precedente
si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge
30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della
pensione con la retribuzione.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi
alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in
loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento almeno 300 contributi
giornalieri".
"Art. 9. - I lavoratori dello
spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata
alle seguenti condizioni:
a) siano
trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione
, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex
combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui
al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre
1970, n. 1288;
b) possano
far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza
di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli
ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di
cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n.
153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre
1970, n. 1288;
c) non
prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione
della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n.
14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo
assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto
ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800.
Alle pensioni liquidate a norma del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto
di cumulo della pensione con la retribuzione".
- L'art. 12 del decreto legislativo
n. 503/1992 così recita:
"Art. 12. -
1.
La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge
11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:
|
Quote di retribuzione eccedenti
il limite (espresse in percentuale del limite stesso)
|
Quote di pensione corrispondenti
per ogni anno di anzianità contributiva complessiva
|
|
Sino al 33 per cento
|
1,60
|
|
Dal 33 per cento al 66 per
cento
|
1,35
|
|
Dal 66 per cento al 90 per
cento
|
1,10
|
|
Oltre il 90 per cento
|
0,90
|
2.
Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra
le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo
della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma
1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive,
ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni,
fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti
dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8
della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione
per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3.
In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti
dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile,
le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al
comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al
comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione,
con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione
più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali
di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione
non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle
stabilite al comma 1".
-
I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge n.
335/1995, sono i seguenti:
"6. L'importo della pensione
annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive
ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente
di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto
delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento
del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato
con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza
tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente
superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza
annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate,
la progressione del montante contributivo e le notizie relative
alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente
di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di
età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità
non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi
di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti
il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata
per 1,5.
8-10 (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche
e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione
previsto al comma 6".
-
I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
così recitano:
"8. Ai fini della determinazione
del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile
l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta
si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
-
Per il testo del comma 12 dell'articolo 1 della
legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 3.
-
I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
così recitano:
"20. Il diritto alla pensione
di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro,
si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età,
a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato
almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde
dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del
comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo
anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato,
ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza
del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali
di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum,
pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma
6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi
in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata
in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per
il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore
ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli
da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o
superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma
19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo
nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza
dei redditi stessi".
Note all'art. 5:
-
L'art. 8 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato
dal presente articolo con l'abrogazione del primo, secondo e terzo
comma, risulta il seguente:
"Art. 8. - L'ente ha diritto
di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione
d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto
alla lettera b) del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre
a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi
il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente
per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate
di pensione.
La pensione di invalidità specifica
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della relativa domanda".
Nota all'art. 6:
-
La tabella F allegata al D.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata dal presente
articolo, così recitava:
"Tabella F Contributi base per
l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti per
ogni giornata di lavoro a favore dei
lavoratori dello spettacolo:
|
Classi di contribuzione
|
Retribuzione giornaliera
|
Importo contributi
|
|
1
|
Fino a L. 1.067
|
1,35
|
|
2
|
Da L. 1.068 Fino a L. 1.667
|
1,65
|
|
3
|
Da L. 1.668 Fino a L. 2.100
|
2,15
|
|
4
|
Da L. 2.101 Fino a L. 2.517
|
2,50
|
|
5
|
Da L. 2.518 Fino a L. 2.933
|
3,00
|
|
6
|
Da L. 2.934 Fino a L. 3.500
|
3,50
|
|
7
|
Da L. 3.501 Fino a L. 4.100
|
4,15
|
|
8
|
Da L. 4.101 Fino a L. 4.717
|
4,85
|
|
9
|
Da L. 4.718 Fino a L. 5.317
|
5,50
|
|
10
|
Da L. 5.318 Fino a L. 5.917
|
6,15
|
|
11
|
Da L. 5.918 Fino a L. 6.617
|
6,85
|
|
12
|
Da L. 6.618 Fino a L. 7.350
|
7,50
|
|
13
|
Da L. 7.351 Fino a L. 8.050
|
8,50
|
|
14
|
Da L. 8.051 Fino a L. 8.750
|
9,15
|
|
15
|
Da L. 8.751 Fino a L. 9.450
|
10,00
|
|
16
|
Da L. 9.451 Fino a L. 10.150
|
10,85
|
|
17
|
Da L. 10.151 Fino a L. 10.850
|
11,50
|
|
18
|
Da L. 10.851 Fino a L. 11.550
|
12,35
|
|
19
|
Da L. 11,551 Fino a L. 12.333
|
13,00
|
|
20
|
Da L. 12.334 Fino a L. 13.200
|
14,00
|
|
21
|
Da L. 13.201 Fino a L. 14.167
|
15,00
|
|
22
|
Da L. 14.168 Fino a L. 15.217
|
16,15
|
|
23
|
Da L. 15.218 Fino a L. 16.267
|
17,30
|
|
24
|
Da L. 16.268 Fino a L. 17.483
|
18,50
|
|
25
|
Da L. 17.484 Fino a L. 18.883
|
20,00
|
|
26
|
Da L. 18.884 Fino a L. 20.300
|
21,50
|
|
27
|
Da L. 20.301 Fino a L. 21.683
|
23,00
|
|
28
|
Da L. 21.684 Fino a L. 23.083
|
24,65
|
|
29
|
Da L. 23.084 Fino a L. 24.483
|
26.30
|
|
30
|
Da L. 24.484 Fino a L. 26.033
|
28,00
|
|
31
|
Da L. 26.034 Fino a L. 27.383
|
29,65
|
|
32
|
Da L. 27,584 Fino a L. 29.133
|
31.35
|
|
33
|
Da L. 29.134 Fino a L. 30.700
|
33,00
|
|
34
|
Da L. 30.701 Fino a L. 32.250
|
34,65
|
|
35
|
Da L. 32.251 Fino a L. 33.800
|
36,35
|
|
36
|
Da L. 33.801 Fino a L. 35.350
|
38,00
|
|
37
|
Da L. 35.351 Fino a L. 36.917
|
39,65
|
|
38
|
Da L. 36.918 Fino a L. 38.467
|
41,50
|
|
39
|
Da L. 38.468 Fino a L. 40.017
|
43,35
|
|
40
|
Da L. 40.018 Fino a L. 45.000
|
46,75
|
|
41
|
Da L. 45.001 Fino a L. 50.000
|
52,25
|
|
42
|
Da L. 50.001 Fino a L. 75.000
|
68,75
|
|
43
|
Da L. 75.001 Fino a L. 100.000
|
96,25
|
|
44
|
Da L. 100.001 Fino a L. 125.000
|
123,75
|
|
45
|
Da L. 125.001 Fino a L. 150.000
|
151,25
|
|
46
|
Da L. 150.001 Fino a L. 175.000
|
178,75
|
|
47
|
Da L. 175.001 Fino a L. 200.000
|
206,25
|
|
48
|
Da L. 200.001 Fino a L. 250.000
|
247,50
|
|
49
|
Da L. 250.001 Fino a L. 300.000
|
302,50
|
|
50
|
Oltre L. 300.000
|
357,50
|
Note all'art. 7:
-
Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione
ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed
assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173.
-
Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme
in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 68.
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
|
|