Legislazione - E.N.P.A.L.S.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contributi

1.        A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo - successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.

2.        Dal 1 gennaio 1997 per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a carico dei lavoratori è stabilito nella medesima misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

3.        Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale già iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, è confermata nella misura del 10,10 per cento per la parte a carico dei lavoratori.

4.        A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 in data 9 aprile 1996.

5.        L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è elevata a decorrere dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

6.        A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la parificazione dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

7.        Nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1ø gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

8.        Le aliquote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

9.        A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

10.     Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT".

11.     Per il personale di cui al comma 1, nonché a coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appartenente al gruppo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è stabilita una retribuzione giornaliera di riferimento pari al massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.

12.     In caso di retribuzioni giornaliere superiori a quella di riferimento di cui al comma 11, è accreditato un giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del numero di giornate individuate dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione di retribuzione inferiore a quella di riferimento è considerata utile al fine dell'accreditamento di una giornata contributiva.

13.     Il numero delle giornate di contribuzione che possono essere accreditate in ogni anno non deve superare le 312.

14.     Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 2, comma 5, lettera a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

15.     Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui, all'articolo 2, comma 1, lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'Enpals. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.

Art. 2.

Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS

1.        Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

a)       prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b)       prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c)       prestino attività a tempo indeterminato.

2.        Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a)       120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;

b)       260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1;

c)       312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3.        Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

4.        Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

5.        L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

Art. 3.

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS

1.        Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.

2.        Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3.        Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo l'allegata Tabella B.

4.        Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione. Il numero delle giornate di retribuzione è determinato secondo quanto disposto al comma 3.

5.        La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 3 e 4 è indicizzata secondo il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se riferite a periodi successivi alla predetta data.

6.        Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7.        Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

Art. 4.

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche

1.        A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.

2.        Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:

a)       attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

b)       attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

c)       direttori d'orchestra e sostituti;

d)       figuranti e indossatori.

3.        Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, continuano a trovare applicazione i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.        A decorrere dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 30 mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

5.        Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.

6.        Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7.        Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: "di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

8.        Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9.        Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10.     L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

11.     I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.

12.     Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

13.     Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

14.     I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente all'1 per cento e al 2 per cento.

Art. 5.

Pensioni di invalidità specifica

1.        Gli iscritti al Fondo: appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, anche se iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, hanno diritto alla pensione di invalidità specifica alle seguenti condizioni:

a)       abbiano raggiunto il trentesimo anno di età;

b)       abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità ;, difetto fisico o mentale, in modo tale e permanente;

c)       siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

d)       possano far valere almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;

e)       i contributi di cui alla lettera d) devono risultare versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

2.        Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono abrogati.

Art. 6.

Prosecuzione volontaria

1.        A decorrere dal 1 gennaio 1997 le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.

2.        L'importo del contributo volontario minimo è determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite tabella adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3.        Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

4.        Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dal Fondo.

5.        La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogata.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1.        Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

2.        Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonché agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick

TABELLA A

art. 1, comma 8)

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimali di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

  1.000.001 -   2.000.000

1.000.000

1

  2.000.001 -   5.000.000

2.000.000

2

  5.000.001 -   8.000.000

3.000.000

3

  8.000.001 - 11.000.000

4.000.000

4

11.000.001 - 14.000.000

5.000.000

5

14.000.001 - 18.000.000

6.000.000

6

18.000.001 - 22.000.000

7.000.000

7

             Oltre 22.000.000

8.000.000

8

TABELLA B

(art. 3, comma 3)

Anni

Lavoratori di cui all'art. 2 comma 1, lettera a)

Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)

Lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)

1.1.1997

1.492

1.492

1.492

1.1.1998

1.900

1.900

1.900

1.1.1999

1.900

2.250

2.250

1.1.2000

1.900

2.600

2.600

1.1.2001

1.900

2.600

2.860

1.1.2002

1.900

2.600

3.120

TABELLA C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001

61

56

Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005

62

57

Dal 1° gennaio 2006

63

58

TABELLA D

(art. 4, comma 5)

 1° gennaio 1997:

1.200

 1° luglio    1998: .

   440

 1° gennaio 2000:

1.680

 1° luglio     2001:

1.920

 1° gennaio 2003:

2.160

 1° luglio     2004:

2.400

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-         L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

-         L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

-         I commi 22 e 23, lettera a), dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recitano:

-         "22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma secondo, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

a)       determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;

b)       revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;

c)       revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;

d)       armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

-         23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a)       prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività".

-         Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante in forma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".

Note all'art. 1:

-         Le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) sono le seguenti:

"3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1)       artisti lirici;

2)       attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3)       attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4)       registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5)       organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6)       direttori di scena e doppiaggio;

7)       direttori d'orchestra e sostituti;

8)       concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9)       tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10)    amministratori di formazioni artistiche;

11)    tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12)    operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13)    arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14)    truccatori e parrucchieri".

-         L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) così recita:

"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) -

1.        A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2.        La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3.        Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4.        Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".

-         Il dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) è il seguente:

"Art. 1. -

1)       A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

2)       Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

3)       Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

4)       Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.

5)       In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate:

a)       contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;

b)       contributi per i trattamenti economici di maternità relativi ai rispettivi settori:

§         da 1,23 per cento a 0,66 per cento;

§         da 1,01 per cento a 0,44 per cento;

§         da 0,90 per cento a 0,33 per cento;

§         da 1,20 per cento a 0,63 per cento;

§         da 0,85 per cento a 0,28 per cento;

§         da 0,80 per cento a 0,23 per cento;

§         da 0,31 per cento a 0,01 per cento;

c)       contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:

§         da 6,20 per cento a 2,48 per cento;

§         da 5,00 per cento a 1,28 per cento;

§         da 4,15 per cento a 0,43 per cento;

§         da 4,00 per cento a 0,28 per cento;

§         da 2,75 per cento a 0,01 per cento".

"Art. 2. - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

"Art. 3. - La elevazione contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995".

-         Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) così recita: "Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo".

-         Il quinto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971, è il seguente: "La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute".

-         L'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, così come modificato dal presente decreto, risulta essere il seguente:

"Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.

Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.

Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.

Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella A.

Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dal documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.

Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.

Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.

Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dal commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26 classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, terzo comma, dall'art. 8 e dall'art. 9, secondo comma.

L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di quaranta anni di anzianità contributiva.

Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento".

-         Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 così recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".

-         Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 con recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.

Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".

-         Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R: 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo".

-         Il comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2) è il seguente:

"5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a)       ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

b)       ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materie di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza".

-         L'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge n. 2388/1952, è il seguente:

"Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1)       artisti lirici;

2)       attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, discjockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3)       attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4)       registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiutiregisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisi;

5)       organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6)       direttori di scena e doppiaggio;

7)       direttori d'orchestra e sostituti;

8)       concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9)       tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10)    amministratori di formazioni artistiche;

11)    tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12)    operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13)    arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14)    truccatori e parrucchieri;

15)    macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16)    sarti;

17)    pittori, stuccatori e formatori;

18)    artieri ippici;

19)    operatori di cabine, di sale cinematografiche;

20)    impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;

21)    impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22)    calciatori ed allenatori di calcio;

23)    lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alla categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività alla iscrizione presso altro Ente".

-         L'art. 11 del D.P.R. n. 1420/1971, ora abrogato dal presente decreto, così recitava: "11. Agli effetti del diritto alle prestazioni gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisiti maggiore anzianità assicurativa".

-         Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a)       della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b)       della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".

-         Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971 si veda in nota all'art. 1.

-         Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503/1992, così recita: "4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili".

-         Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

-         Il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992, così recita: "2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'art. 31, legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992".

-         Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971, modificato dal comma 7 del presente articolo, così recita: "Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800".

-         Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 503/1992, è il seguente: "3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata".

-         Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e la tabella A ivi modificata, sono i seguenti:

"16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata tabella A".

"Pensionamento anticipato

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni

Percentuale di retribuzione per il calcolo della pensione anticipata

1

1

2

3

3

5

4

7

5

9

6

11

7

13

8

15

9

17

10

20

11

23

12

26

13

29

14

32

15

35

-         Gli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificati dal presente articolo sono i seguenti:

"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:

1)       per la pensione d'invalidità: devono risultare versati, o accreditati almeno 300 contributi giornalieri;

2)       per la pensione d'invalidità devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

3)       per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2);

4)       per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

(I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo) (Abrogato).

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.

Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.

Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento almeno 300 contributi giornalieri".

"Art. 9. - I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:

a)       siano trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione , ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;

b)       possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;

c)       non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni trenta ed il numero dei contributi giornalieri a 1800.

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione".

- L'art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992 così recita:

"Art. 12. -

1.        La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)

Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva

Sino al 33 per cento

1,60

Dal 33 per cento al 66 per cento

1,35

Dal 66 per cento al 90 per cento

1,10

Oltre il 90 per cento

0,90

2.        Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3.        In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1 gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1".

-         I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, sono i seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8-10 (Omissis).

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".

-         I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".

-         Per il testo del comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 3.

-         I commi 20, 21 e 22 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:

"20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi".

Note all'art. 5:

-         L'art. 8 del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal presente articolo con l'abrogazione del primo, secondo e terzo comma, risulta il seguente:

"Art. 8. - L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".

Nota all'art. 6:

-         La tabella F allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata dal presente articolo, così recitava:

"Tabella F Contributi base per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti per ogni giornata di lavoro a favore dei

lavoratori dello spettacolo:

Classi di contribuzione

Retribuzione giornaliera

Importo contributi

  1

Fino a L.     1.067

    1,35

  2

Da    L.     1.068 Fino a L.     1.667

    1,65

  3

Da    L.     1.668 Fino a L.     2.100

    2,15

  4

Da    L.     2.101 Fino a L.     2.517

    2,50

  5

Da    L.     2.518 Fino a L.     2.933

    3,00

  6

Da    L.     2.934 Fino a L.     3.500

    3,50

  7

Da    L.     3.501 Fino a L.     4.100

    4,15

  8

Da    L.     4.101 Fino a L.     4.717

    4,85

  9

Da    L.     4.718 Fino a L.     5.317

    5,50

10

Da    L.     5.318 Fino a L.     5.917

    6,15

11

Da    L.     5.918 Fino a L.     6.617

    6,85

12

Da    L.     6.618 Fino a L.     7.350

    7,50

13

Da    L.     7.351 Fino a L.     8.050

    8,50

14

Da    L.     8.051 Fino a L.     8.750

    9,15

15

Da    L.     8.751 Fino a L.     9.450

  10,00

16

Da    L.     9.451 Fino a L.   10.150

  10,85

17

Da    L.   10.151 Fino a L.   10.850

  11,50

18

Da    L.   10.851 Fino a L.   11.550

  12,35

19

Da    L.   11,551 Fino a L.   12.333

  13,00

20

Da    L.   12.334 Fino a L.   13.200

  14,00

21

Da    L.   13.201 Fino a L.   14.167

  15,00

22

Da    L.   14.168 Fino a L.   15.217

  16,15

23

Da    L.   15.218 Fino a L.   16.267

  17,30

24

Da    L.   16.268 Fino a L.   17.483

  18,50

25

Da    L.   17.484 Fino a L.   18.883

  20,00

26

Da    L.   18.884 Fino a L.   20.300

  21,50

27

Da    L.   20.301 Fino a L.   21.683

  23,00

28

Da    L.   21.684 Fino a L.   23.083

  24,65

29

Da    L.   23.084 Fino a L.   24.483

  26.30

30

Da    L.   24.484 Fino a L.   26.033

  28,00

31

Da    L.   26.034 Fino a L.   27.383

  29,65

32

Da    L.   27,584 Fino a L.   29.133

  31.35

33

Da    L.   29.134 Fino a L.   30.700

  33,00

34

Da    L.   30.701 Fino a L.   32.250

  34,65

35

Da    L.   32.251 Fino a L.   33.800

  36,35

36

Da    L.   33.801 Fino a L.   35.350

  38,00

37

Da    L.   35.351 Fino a L.   36.917

  39,65

38

Da    L.   36.918 Fino a L.   38.467

  41,50

39

Da    L.   38.468 Fino a L.   40.017

  43,35

40

Da    L.   40.018 Fino a L.   45.000

  46,75

41

Da    L.   45.001 Fino a L.   50.000

  52,25

42

Da    L.   50.001 Fino a L.   75.000

  68,75

43

Da    L.   75.001 Fino a L. 100.000

  96,25

44

Da    L. 100.001 Fino a L. 125.000

123,75

45

Da    L. 125.001 Fino a L. 150.000

151,25

46

Da    L. 150.001 Fino a L. 175.000

178,75

47

Da    L. 175.001 Fino a L. 200.000

206,25

48

Da    L. 200.001 Fino a L. 250.000

247,50

49

Da    L. 250.001 Fino a L. 300.000

302,50

50

Oltre L. 300.000

357,50

Note all'art. 7:

-         Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173.

-         Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 68.



I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.