LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800.
NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA'
MUSICALI.
TITOLO
I.
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART.
1.
PRESUPPOSTI
E FINALITA' DELLA LEGGE
Lo stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse
generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale,
culturale e sociale della collettività nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo stato interviene con idonee
provvidenze.
ART.
2.
FONDI
PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' LIRICHE E MUSICALI
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati
annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del ministero del turismo e dello spettacolo, a partire
dall'esercizio finanziario 1967:
A)
un fondo di lire
12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni
di cui al successivo art. 6;
B)
un fondo da erogare
in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche
, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e
di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione
delle attività musicali. Tale fondo é costituito:
Dal 60 % dell'aliquota del 6,17 % sui proventi del canone base di lire 420 per
abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art.
4. Del regio decreto - legge 1 aprile 1935, n 327, convertito
nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio
decreto - legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge
18 gennaio 1939, n. 423;
Dal 60 % dell'aliquota del 2 % dei proventi lordi della società rai- radiotelevisione
Italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata
con decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1952,
n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con
decreto del presidente della repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
Dai 2/3 dell'aliquota del 6 % dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi
genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla
società Italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo
20 febbraio 1948, n. 62.
Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di
revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di
sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo
art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici
riconosciuti per legge.
Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente
articolo é assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni
concertistico - orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale
percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni
due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento
di altri teatri e di istituzioni concertistico - orchestrali
ai sensi dell'art. 28.
A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti
erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo
20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui
canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art.
4 del regio decreto - legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art.2
del regio decreto - legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare
al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno
ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel
penultimo esercizio precedente a quello di competenza.
ART.
3.
COMMISSIONE
CENTRALE PER LA MUSICA
Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo
svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente
legge, é istituita presso il ministero del turismo e dello spettacolo
la commissione centrale per la musica.
La commissione é presieduta dal ministro per il turismo e per lo spettacolo
o, per sua delega, da un sottosegretario di stato del medesimo
dicastero ed é composta da:
A)
il direttore generale
dello spettacolo;
B)
un rappresentante
del ministero del tesoro;
C)
un rappresentante
del ministero dell'interno;
D)
un rappresentante
del ministero della pubblica istruzione;
E)
un rappresentante
del ministero del lavoro e della previdenza sociale;
F)
un rappresentante
della rai - radiotelevisione Italiana;
G)
sei sovraintendenti
di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del teatro
alla scala di Milano e il sovrintendente del teatro dell'opera
di Roma;
H)
il presidente
dell'accademia nazionale di Santa cecilia;
I)
un rappresentante
dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;
L)
un rappresentante
della società Italiana autori ed editori;
M)
un rappresentate
degli industriali dello spettacolo;
N)
due rappresentanti
degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza
delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo
art. 32;
O)
tre rappresentanti
dei lavoratori dello spettacolo;
P)
due rappresentanti
dei musicisti;
Q)
un direttore di
orchestra;
R)
un rappresentante
degli artisti lirici;
S)
un coreografo;
T)
due critici musicali;
U)
tre esponenti
della cultura musicale;
V)
un rappresentante
dei comuni d'Italia.
La commissione é nominata con decreto del ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive
amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con
qualifica non inferiore ad ispettore generale.
Il componente di cui alla lettera i) é designato dai teatri di tradizione e
quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive
categorie di istituzioni e società.
I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il ministero
del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta
dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'associazione
nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera
v) dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti
di cui alla lettera u) sono scelti dal ministro per il turismo
e per lo spettacolo.
I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.
I componenti di cui alle lettere i) , m) , n) , o) , p) , q) , r) , s) , t)
e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati
secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva
del ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di
direttore di divisione.
La commissione é convocata dal ministro per il turismo e per lo spettacolo,
di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata
da 1/3 dei componenti.
Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno i due
terzi dei suoi componenti.
ART.
4.
COORDINAMENTO
FRA LE ATTIVITA' LIRICHE E MUSICALI E QUELLE RADIOTELEVISIVE
Al comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, é demandato il compito di determinare le direttive generali
in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali
con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro
delle predette direttive, l'intervento dei ministeri competenti.
L'attuazione di tali direttive é affidata ad una commissione esecutiva formata
da tre rappresentanti della Rai - Radiotelevisione Italiana,
da due componenti la commissione centrale per la musica designati
dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art.
3 e dal direttore generale dello spettacolo.
TITOLO
II
ENTI
AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE
ART.
5.
NATURA
GIURIDICA E FINALITA' DEGLI ENTI
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità
giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza
del ministero del turismo e dello spettacolo.
Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte
musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e
l'educazione musicale della collettività.
Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici
e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente
alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche
nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto
e concerti.
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse
al gratuito patrocinio dell'avvocatura dello Stato.
ART.
6.
ENTI
AUTONOMI LIRICI E ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE
Il teatro comunale di Bologna, il teatro comunale di Firenze, il teatro comunale
dell'opera di Genova, il teatro alla scala di Milano, il teatro
San Carlo di Napoli, il teatro massimo di Palermo, il teatro
dell'opera di Roma, il teatro regio di Torino, il teatro comunale
Giuseppe verdi di Trieste, il teatro la fenice di Venezia e
l'arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'accademia nazionale
di Santa cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti
e l'istituzione dei concerti del conservatorio musicale di stato
Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione
di istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi
da Palestrina, fermo restando il disposto dell'art. 17 della
convenzione approvata con regio decreto - legge 12 gennaio 1941,
n. 634.
Al teatro dell'opera di Roma é riconosciuta una particolare considerazione per
la funzione di rappresentanza svolta nella SEDE DELLA CAPITALE
DELLO STATO.
ART.
7.
TEATRO
ALLA SCALA
Il teatro alla scala di Milano é riconosciuto ente di particolare interesse
nazionale nel campo musicale.
ART.
8.
CENTRI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con decreto del ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con
i ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la
previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi
lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti,
centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze
connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore
lirico, sinfonico e della danza.
Analoghi centri possono essere istituiti presso l'accademia nazionale di Santa
cecilia per il settore concertistico.
Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici
e dell'accademia nazionale di Santa cecilia, i quali possono
avvalersi dei mezzi didattico - artistici dei conservatori di
musica.
Il ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'accademia
nazionale di Santa cecilia metteranno annualmente a disposizione
dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie
di merito, agli iscritti ai centri stessi.
Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale
degli allievi sono determinate con decreto del ministro per
il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i ministri per
la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale
e per il tesoro.
ART.
9.
ORGANI
DEGLI ENTI
Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate
sono:
A)
il presidente;
B)
il sovrintendente;
C)
il consiglio di
amministrazione;
D)
il collegio dei
revisori.
ART.
10.
PRESIDENTE
Presidente dell'ente autonomo lirico é il sindaco del comune in cui esso ha
sede.
La gestione autonoma dei concerti della accademia nazionale di Santa cecilia
é presieduta dal presidente dell'accademia stessa, il quale
svolge anche le funzioni di sovrintendente.
L'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina
é presieduta dal presidente del conservatorio di musica Giovanni
Pierluigi da Palestrina di Cagliari.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca
e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano
esecuzione gli atti deliberati.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento
e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.
ART.
11.
SOVRINTENDENTE
Il sovrintendente é preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo
lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi
e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi
di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.
Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro
anni e può essere confermato.
Il sovrintendente é nominato con decreto del ministro per il turismo e per lo
spettacolo, su proposta del consiglio comunale della città sede
dell'ente, od istituzione.
Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto
del ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la
commissione centrale per la musica.
In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla
sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo
sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del
mandato del suo predecessore.
Al sovrintendente spetta indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente
o istituzione, il cui ammontare é proposto dal consiglio di
amministrazione ed approvato con decreto del ministro per il
turismo e per lo spettacolo, di concerto con il ministro per
il tesoro.
ART.
12.
DIRETTORE
ARTISTICO
Il direttore artistico é nominato dal consiglio di amministrazione, fra i musicisti
più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il consiglio
di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare
della retribuzione.
Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica
dell'ente o istituzione ed é responsabile dello svolgimento
delle manifestazioni sotto il profilo artistico.
Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in
quanto compatibili con lo statuto dell'accademia nazionale di
Santa cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti
dell'accademia stessa.
ART.
13.
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE E SUA COMPOSIZIONE
Il consiglio di amministrazione é nominato con decreto del ministro per il turismo
e per lo spettacolo ed é composto, oltre che dal presidente
e dal sovrintendente:
A)
da tre rappresentanti
del comune, di cui uno della minoranza;
B)
da un rappresentante
della provincia;
C)
da un rappresentante
della regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea
dei presidenti delle provincie della regione stessa;
D)
da un rappresentante
dell'ente provinciale per il turismo;
E)
da un rappresentante
della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo,
ove esista;
F)
dal direttore
del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto
musicale pareggiato;
G)
da un rappresentante
degli industriali dello spettacolo;
H)
da tre rappresentanti
dei lavoratori dello spettacolo;
I)
da due rappresentanti
dei musicisti;
L)
L) dal direttore
artistico.
Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) é elevato a quattro per
i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del consiglio
di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici
o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.
I componenti di cui alle lettere a) , b) , d) , e) ed f) sono designati dalle
rispettive amministrazioni; quelli di cui alle lettere g) ,
h) ed i) dal ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta
delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
Il consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'accademia
nazionale di s. Cecilia é composto dal presidente, da cinque
accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti
di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , g) , ed h) del
primo comma del presente articolo.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, la gestione viene
affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto
del ministro per il turismo e per lo spettacolo.
La ricostituzione del consiglio di amministrazione é promossa dal ministro per
il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.
Al commissario straordinario é dovuta una indennità mensile a carico del bilancio
dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del ministro
per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il ministro
per il tesoro.
ART.
14.
COMPITI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione,
in particolare delibera:
A)
le direttive generali;
B)
i programmi di
attività
C)
i bilanci preventivi,
le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
D)
gli acquisti,
le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
E)
lo statuto;
F)
il regolamento
giuridico ed economico del personale.
Il consiglio di amministrazione é convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta
ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza
di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della
metà di essi.
Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b) , c) ed e) debbono essere
adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione assistono i membri del collegio
dei revisori.
ART.
15.
COLLEGIO
DEI REVISORI
L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate é sottoposta al controllo di un collegio dei revisori
il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta
la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina
il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.
I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle
riunioni del consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori dei conti é nominato, per la durata di un quadriennio,
con decreto del ministro per il turismo e per lo spettacolo
ed é costituito da quattro componenti effettivi e da quattro
supplenti, designati tre, rispettivamente, dal ministro per
il turismo e per lo spettacolo, dal ministro per il tesoro e
dal prefetto tra funzionari delle rispettive amministrazioni,
ed uno dal consiglio comunale fra persone estranee all'amministrazione
comunale, e non da essa dipendenti.
Il collegio elegge nel suo seno il presidente.
Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura
é fissata dal ministro per il turismo e per lo spettacolo di
concerto con il ministro per il tesoro.
In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione
nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore
rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del
suo predecessore.
ART.
16.
ENTRATE
DEGLI ENTI
Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate
sono costituite da:
A)
contributi dello
stato, della regione e degli enti locali;
B)
contributi di
enti, associazioni e privati;
C)
proventi patrimoniali
e di gestione;
D)
entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici
non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
ART.
17.
BILANCI
DEGLI ENTI
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni
coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario
dello stato.
I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle
relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al ministero
del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno
precedente a quello al quale si riferiscono.
In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base
della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo
e di un nuovo programma, da inviare al ministero del turismo
e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.
Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del ministro
per il turismo e per lo spettacolo.
Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione
e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al ministero del
turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.
Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio
preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale
dei singoli componenti il consiglio di amministrazione, con
esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti;
l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della
riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.
Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al ministero
del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno
successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni
del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori
dei conti.
Il ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale
per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione
e del programma annuale, entro sesSanta giorni dal loro invio.
ART.
18.
PROGRAMMI
DI ATTIVITA'
I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi,
debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed
il numero delle rappresentazioni.
I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:
A)
per le stagioni
liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale
artistico;
B)
per le stagioni
concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali
composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;
C)
per il balletto:
le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di
rilievo.
Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di
autore Italiano d'ogni tempo.
Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità
Italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari,
di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo
dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera
stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo
nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia
da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto
dal regolamento n. 38 del consiglio della comunità economica
europea del 25 marzo 1964.
Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di
nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non
superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale,
salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute
dal ministero del turismo e dello spettacolo.
Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico - artistiche al programma
di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare
alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni
previste dal programma stesso.
ART.
19.
RAPPRESENTAZIONI
A PREZZI RIDOTTI
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare
per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle
rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche
sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva
di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
ART.
20.
COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' DEGLI ENTI
Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici
ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione
tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e
di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento
del personale di cui all'art. 47, é istituito un apposito comitato
presieduto dal ministro per il turismo e per lo spettacolo,
composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore
dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo,
dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni
indicati all'articolo 6.
Il ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere
il comitato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva
del ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
ART.
21.
COORDINAMENTO
IN SEDE REGIONALE
Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo
di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale,
il ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando
le competenze delle regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione
dell'ordinamento regionale, sentita la commissione centrale
per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione
di appositi comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni
provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni
sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti
autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di regione.
ART.
22.
RIPARTIZIONE
DEL CONTRIBUTO DELLO STATO
La ripartizione del contributo dello stato di cui al fondo previsto dall'art.
2, lettera a) , é effettuata biennalmente, sentita la commissione
centrale per la musica.
Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello stato
é commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento
del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta
accertata al 31 dicembre 1966.
La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene
ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:
A)
la qualità e la
quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente
nel triennio precedente;
B)
la frequenza media
del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto
tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;
C)
il programma di
attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni
previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività
da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni
di particolare interesse internazionale;
D)
l'onere per il
funzionamento dei centri di formazione professionale;
E)
l'interesse dimostrato
dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente,
commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle
risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.
Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti,
tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun
ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti
autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione
dei rispettivi teatri.
I contributi dello stato sono assegnati annualmente con decreto del ministro
per il tesoro e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale
per la musica.
Il pagamento del contributo dello stato é effettuato per i 3/4 all'inizio di
ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario
ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte
del ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione
da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti
gli obblighi di legge.
Art.
23.
Teatri
e locali
I comuni nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono
tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi,
i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.
ART.
24.
INCENTIVI
A FAVORE DELLA NUOVA PRODUZIONE NAZIONALE
Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica
nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 é riservata
annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per
la concessione di contributi straordinari a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento
e l'esecuzione di lavori Italiani nuovissimi o di prima esecuzione
nella città sede dell'ente o istituzione.
La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente
dal ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la
commissione centrale per la musica.
Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto
o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato
e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.
ART.
25.
STATUTO
E REGOLAMENTO ORGANICO DEGLI ENTI
Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione
dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.
Lo statuto é approvato con decreto del presidente della repubblica, su proposta
del ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto
con il ministro per il tesoro. Il regolamento organico é approvato
dal ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto
con il ministro per il tesoro.
Il trattamento economico del personale artistico e tecnico é regolato da contratti
di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.
TITOLO
III
ATTIVITA'
MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO
ART.
26.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche
assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della
repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e
di balletto.
Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del ministro per il turismo e per
lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica,
sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto
dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli
indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone
depresse.
ART.
27.
ORGANIZZAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI LIRICHE
Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello stato
sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti
provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno
o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di
lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.
Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate
soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare
interesse culturale.
Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità
della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro
realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche
iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni
teatrali e concertistico - orchestrali gestite da enti pubblici.
L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28,
può essere curata direttamente dagli enti promotori.
ART.
28.
TEATRI
DI TRADIZIONE E ISTITUZIONI CONCERTISTICO - ORCHESTRALI
Sono riconosciuti teatri di tradizione: Petruzzelli di bari, grande di Brescia,
massimo bellini di Catania, sociale di Como, Ponchielli di Cremona,
comunale di Ferrara, sociale di Mantova, comunale di Modena,
Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi
di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, sociale di Rovigo, comunale
di Treviso, nonché il comitato estate livornese di Livorno e
l'ente concerti Sassari di Sassari.
Sono riconosciute istituzioni concertistico - orchestrali: Haydn di Bolzano
e Trento, Aidem di Firenze, Angelicum di Milano, pomeriggio
musicale di Milano, sinfonica siciliana di Palermo, sinfonica
di San remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico - orchestrali hanno il
compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali
che si svolgano nel territorio delle rispettive provincie.
Il ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale
per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica
di teatro di tradizione a teatri che dimostrino di aver dato
particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali
e la qualifica di istituzione concertistica - orchestrale alle
istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere
professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di
attività.
ART.
29.
PROGRAMMI
DELLE MANIFESTAZIONI
I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:
A) l'impiego di artisti lirici di nazionalità Italiana;
B) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità Italiana,
salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali é
consentito un numero minore.
Per le stagioni organizzate dai teatri di tradizione di cui all'art. 28, il
ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in
casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli
primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura
non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto
impiegate durante l'intera stagione teatrale.
Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri
che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno
5 anni.
ART.
30.
RECITE
A PREZZI RIDOTTI
Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore
a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato
a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni
agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
ART.
31.
SOVVENZIONI
E INCENTIVI PER LE ATTIVITA' LIRICHE
L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita é determinato annualmente
dal ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la
commissione centrale per la musica.
Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della
sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni,
é fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello
previsto per le recite di stagioni ordinarie.
Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
A)
per l'allestimento
di opere di autore Italiano nuovissime o di prima esecuzione
locale;
B)
per l'allestimento
di opere Italiane del passato, non rappresentate da almeno un
ventennio;
C)
per la preparazione
del materiale musicale di esecuzione di opere Italiane inedite.
Il numero delle recite sovvenzionate é determinato col provvedimento di assegnazione.
ART.
32.
ATTIVITA'
CONCERTISTICHE E LORO SOVVENZIONAMENTO
Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso
finanziario dello stato, sono organizzate da enti, società,
istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.
L'importo delle sovvenzioni é determinato tenendo presenti:
A)
l'importanza culturale,
la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della
stagione;
B)
il numero dei
lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
C)
il numero dei
lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore Italiano
vivente e dei lavori di autore Italiano non eseguiti localmente
da almeno venti anni;
D)
il numero e l'importanza
delle manifestazioni collaterali all'attività principale.
Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione
le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche
che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente
con propri complessi.
Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per
un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle
manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche
sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva
di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
ART.
33.
MANIFESTAZIONI
LIRICHE E CONCERTISTICHE ALL'ESTERO
Per la diffusione dell'arte lirica e musicale Italiana all'estero, il ministro
per il turismo e per lo spettatolo, sentito il ministero degli
affari esteri e la commissione centrale per la musica, può sovvenzionare
con proprio decreto:
A)
manifestazioni
liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai teatri di
tradizione previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni
musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica
pubblica o privata;
B)
manifestazioni
concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi
lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle
istituzioni concertistico - orchestrali previste dall'articolo
28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi
che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia
o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano
organizzativo ed artistico;
C)
manifestazioni
di concertisti solisti di riconosciuto valore ARTISTICO.
ART.
34.
SOVVENZIONAMENTO
DELLE MANIFESTAZIONI ALL'ESTERO
Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare
all'estero, l'importo della sovvenzione é determinato con decreto
del ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:
A)
il numero delle
rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
B)
la posizione geografica
della località in cui si svolge la manifestazione;
C)
l'impiego di masse
orchestrali, corali e di balletto Italiane;
D)
l'inclusione nei
programmi di opere liriche di autore Italiano, la cui prima
rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio
o di opere di autore Italiano mai rappresentate.
I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori
artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali
da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di
nazionalità Italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze
artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per
i ruoli primari, elementari stranieri in misura non superiore
ad 1/4 dell'organico della Compagnia di Canto o del Complesso
Concertistico.
ART.
35.
GESTIONE
DELLE MANIFESTAZIONI SOVVENZIONATE
E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni
liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.
ART.
36.
FESTIVALS
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) , possono essere sovvenzionati il
festival internazionale di musica contemporanea della biennale
di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni,
altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto,
a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la commissione
centrale per la musica, siano ritenuti, di particolare importanza
sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla
esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.
ART.
37.
CONCORSI,
ATTIVITA' SPERIMENTALI E RASSEGNE
Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) , sentita la commissione centrale
per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti,
istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al
fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova
produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire
nuovi elementi artistici di nazionalità Italiana, effettuino
concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento
e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali
e rassegne musicali.
ART.
38.
PRODUZIONE
NAZIONALE NUOVA E NUOVISSIMA
Il ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il ministro per
le poste e per le telecomunicazioni, sentito il comitato dei
ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà
con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della
Rai - Radiotelevisione Italiana da riservare alla nuova e nuovissima
produzione lirica e concertistica nazionale.
ART.
39
LIQUIDAZIONE
SOVVENZIONI
La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi é disposta ad attività ultimata,
previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza
degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.
In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'ente nazionale
di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(Enpals) , ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al
quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo
16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre
1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione
o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti
dell'ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento
della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il
contributo si riferisce.
Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato
con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi
contestati o comunque pendenti.
Il ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma
pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione
o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci
un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario
non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva
nei confronti dell'Enpals, il ministero rimetterà direttamente
all'ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto
liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della
sovvenzione o contributo.
E' in facoltà del ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario
acconti sulla sovvenzione previa dimostrazione di avere svolto
almeno il 50 per cento dell'attività.
ART.
40.
FONDO
SPECIALE
Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b) , il ministero del turismo e dello spettacolo
riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:
A)
favorire e sostenere
iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento
della cultura musicale;
B)
concessione delle
borse di studio previste dall'articolo 8;
C)
facilitazioni
tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici
e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare
nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare
annualmente col ministero dei trasporti e della aviazione civile.
Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a
100 milioni é destinata:
A)
alla concessione
di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti
locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso
nelle spese di impianto e funzionamento;
B)
alla concessione
di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées
tutta in Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno
150 concerti annui.
I contributi sono concessi con decreto del ministro per il turismo e per lo
spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica.
Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere
le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.
ART.
41.
SEZIONE
AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE
E' istituita presso la banca nazionale del lavoro la sezione autonoma per il
credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte
da quelle della banca predetta.
La sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più
appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative
del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle
promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.
Il fondo di dotazione della sezione é di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni
apportati dallo stato e lire 50 milioni della banca nazionale
del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti,
sia da parte dello stato e della banca nazionale del lavoro,
sia da parte di nuovi partecipanti.
L'ordinamento e l'attività della sezione saranno disciplinati con statuto da
approvarsi, sentito il comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, con decreto dei ministri per il tesoro e per
il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate
dalla sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità
relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione
ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri,
spettanti, sia allo erario dello stato, sia agli enti locali,
all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse
dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo
nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione,
qualunque sia la loro scadenza.
Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari
e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti
dall'esercizio del credito.
La sezione corrisponderà all'erario un canone di abbonamento annuo in ragione
di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato
alla fine di ogni esercizio.
ART.
42.
ELENCO
DELLE IMPRESE LIRICHE
E' istituito presso il ministero del turismo e dello spettacolo, un elenco delle
imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.
Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione,
per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona
od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.
ART.
43.
COMMISSIONE
DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE
L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono
deliberate da una commissione di qualificazione professionale
istituita presso il ministero del turismo e dello spettacolo.
La commissione é composta da:
A)
un magistrato
di cassazione con funzioni di presidente, designato dal consiglio
superiore della magistratura;
B)
un funzionario
del ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice-prefetto;
C)
un funzionario
del ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica
non inferiore ad ispettore generale;
D)
un funzionario
del ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica
non inferiore ad ispettore generale;
E)
due rappresentanti
del movimento cooperativo;
F)
due rappresentanti
degli industriali dello spettacolo;
G)
tre rappresentanti
dei lavoratori dello spettacolo;
H)
un esponente della
cultura musicale, scelto dal ministro per il turismo e per lo
spettacolo;
I)
due rappresentanti
dei musicisti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ministero del turismo
e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di
divisione.
La commissione é nominata con decreto del ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal ministero dell'interno
e dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal ministero del lavoro
e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni
del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra
quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del capo
provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
I componenti di cui alle lettere f) , g) ed i) sono designati dal ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il ministero
del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta
dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative.
I componenti indicati alle lettere e) , f) , g) , h) , ed i) durano in carica
due anni.
Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del ministro per il turismo
e per lo spettacolo.
ART.
44.
DOCUMENTAZIONE
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono
produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:
A)
certificato di
cittadinanza Italiana del legale rappresentante o titolare;
B)
certificato generale
del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi
in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione,
del legale rappresentante o del titolare;
C)
certificato di
iscrizione alla camera di commercio;
D)
certificato della
cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore
ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza
di procedimenti concorsuali in atto;
E)
certificato del
competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale
risulti l'ultimo reddito netto di categoria b definitivamente
accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
F)
attestati degli
uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla
consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
G)
relazione documentata
sull'attività svolta nel settore.
Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo
e lo statuto in copia autentica.
Le società cooperative debbono altresì esibire:
A)
certificato di
iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
B)
certificato da
cui risulti che é stato effettuato a norma di legge, presso
la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo
bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del consiglio
di amministrazione e del collegio dei sindaci;
C)
copia autentica
dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti,
registi, coristi, tersicorei e tecnici).
ART.
45.
CANCELLAZIONE
DALL'ELENCO
La cancellazione delle imprese dall'elenco é deliberata allorché venga accertata
la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione
ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività
prevista dall'articolo 27.
Art. 46.
Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi
I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi
previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di
ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del ministero
del turismo e dello spettacolo.
TITOLO
IV
COLLOCAMENTO
DEL PERSONALE ARTISTICO
ART.
47.
SERVIZIO
SCRITTURE
Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli
orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di
lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui
all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi
personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati
datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche,
concertistiche, corali e di balletto, é demandato allo ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo,
istituito con decreto del presidente della repubblica 24 settembre
1963, n. 2053.
Per l'esercizio di tale funzione é istituito presso il predetto ufficio, il
servizio scritture con i seguenti compiti:
A)
costituire le
liste del personale di cui al precedente comma:
B)
procedere, al
fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di
lavoro, al reperimento di detto personale;
C)
rilasciare i nulla-osta
di avviamento al lavoro.
E' ammessa la richiesta nominativa.
Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel
decreto del presidente della repubblica 24 settembre 1963, n.
2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere
per la realizzazione di manifestazioni artistiche.
ART.
48.
IMPIEGO
DEL PERSONALE ARTISTICO
Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle
liste costituite dall'ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo - servizio scritture - fornendo
ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.
L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - servizio
scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle
liste di cui al precedente comma.
La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei
direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi
e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli
organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche,
corali e di balletto.
Il responsabile della manifestazione é tenuto a comunicare, entro il termine
di giorni 10, all'ufficio speciale del collocamento dei lavoratori
dello spettacolo - servizio scritture - i nominativi degli artisti
scritturati.
E' comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.
ART.
49.
SANZIONI
A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione
delle norme della
Presente legge si applicano le Sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art.
27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Il ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale
per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza
dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni
assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 48.
La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla
presente legge é subordinata alla osservanza delle norme in
materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata
dal ministero del lavoro e della previdenza sociale- ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.
In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi
e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché
il ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il parere del ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga
che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative
alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque
di carattere eccezionale, salve rimanendo le Sanzioni penali
di cui al primo comma.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINANZIARIE
ART.
50.
NORME
DI ATTUAZIONE
Con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per il
turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.
Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto
del presidente della repubblica su proposta del ministro per
il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col ministro
per il turismo e per lo spettacolo.
ART.
51.
CESSAZIONE
E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI
I presidenti, i sovrintendenti, i comitati amministrativi ed i collegi dei revisori
degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata
in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti
dall'articolo 9.
ART.
52.
COPERTURA
Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede,
quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo
1023 dello stato di previsione del ministero del turismo e dello
spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000
milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti
legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di
previsione del ministero del tesoro per lo stesso anno.
Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2
si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle
norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore
di manifestazioni musicali e teatrali.
Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41
si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti
legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di
previsione del ministero del tesoro per l'anno 1967.
Il ministro per il tesoro é autorizzato a provvedere con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
ART.
53.
SISTEMAZIONE
DEI DISAVANZI PREGRESSI DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI
ASSIMILATE
Il ministero del turismo e dello spettacolo ed il ministero del tesoro accerteranno
la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni
di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi
alla data del 31 dicembre 1966.
Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le
istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'istituto di
credito delle casse di risparmio Italiane.
L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata
e spese di contratto e registrazione é a carico dello stato.
L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante
il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1
luglio 1968.
Il ministro per il tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART.
54.
ABROGAZIONI
Sono abrogate le norme del regio decreto - legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito
in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto
- legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui
alla legge 31 luglio 1956, n. 898.
Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto - legge 1 aprile 1935, n. 327,
convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto
- legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio
1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto
del presidente della repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato
dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del presidente
della repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo
20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed
alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno
delle manifestazioni musicali.
E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato.