LEGGE 20 GENNAIO 1994, N. 60.
INTERVENTI
IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CONCERTISTICHE E ASSIMILATE.
ART.
1.
1.
Le quote annuali
dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque
anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge possono essere incluse, purché non superiori al 20 per
cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i
costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici
(statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al
titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo
1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette
attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche
da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il
periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio
di cui al presente articolo.
ART.
2.
1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare
non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000
milioni, finalizzati al ripiano dei deficit di cui all'articolo
1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai
comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati
da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo
III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli
di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma,
della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via
primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo
delle sovvenzioni statali, regionali e locali - libere ed esigibili
- relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.
2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la
banca nazionale del lavoro - sezione di credito teatrale e cinematografico
S.p.A., e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite,
opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire
1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo
13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n.
163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento
di più di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio
di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la
garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione
dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade
dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.
3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma
2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente,
lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo
13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n.
163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti
alla sezione autonoma credito teatrale della banca nazionale
del lavoro S.p.A. o ad altre banche, enti o società finanziarie
legalmente costituiti.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la presidenza del consiglio dei ministri - direzione
generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il ministero
del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione
delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività
del fondo di garanzia di cui al comma 2.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.