Legislazione - Contributi Nazionali

LEGGE 20 GENNAIO 1994, N. 60.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CONCERTISTICHE E ASSIMILATE.

ART. 1.

1.        Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purché non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.

ART. 2.

1.      I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei deficit di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali - libere ed esigibili - relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2.      Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la banca nazionale del lavoro - sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.A., e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

3.      Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla sezione autonoma credito teatrale della banca nazionale del lavoro S.p.A. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituiti.

4.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la presidenza del consiglio dei ministri - direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 




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