Legge
14 novembre 1979, n. 589
Provvedimenti
per le attività musicali e cinematografiche.
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 320 del 23 novembre 1979
Articolo
1
I
provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali
previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n.426,
sono disposti anche per l'anno 1979.
Le
disponibilità previste dal terzo comma dell' articolo 1 della
legge 22 luglio 1977, n.426, sono elevate, per l'esercizio 1979,
di lire 3 miliardi e 300 milioni.
Restano
in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.
Lo
stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'
articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n.800, da prelevare
sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa
e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in
lire 750 milioni.
L'anzidetto
fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma
dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per
un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti
tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare
ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa
musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti
ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico
e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione
ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo
di lucro.
La
quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi
a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del
secondo comma dell' articolo 40 della richiamata legge 14 agosto
1967, n.800, è determinata in misura non superiore a lire 250
milioni.
Articolo
2
Nella
determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'
articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n.115, a contrarre per
il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972,
1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi
che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione
dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza
del loro ammortamento.
Articolo
3
Ai
fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli
4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n.1213, per “versione originale
italiana”, di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si
intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta
legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla
copia campione del film presentata al ministero del turismo
e dello spettacolo.
Per
“ripresa sonora diretta”, di cui al penultimo comma del citato
articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore
della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora
alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata
e della rispondenza alla registrazione definitiva.
Articolo
4
Ai
fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli
4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n.1213, dei film la cui
lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge,
l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento
della copia campione, prevista al primo comma del precedente
articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari,
deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui
i predetti ruoli siano stati affidati.
Dall'obbligo
previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali
e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto,
dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla
post-sincronizzazione.
Eventuali
deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono
essere concesse dal ministero del turismo e dello spettacolo
per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra
le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità
dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all' articolo
3 della legge 4 novembre 1965, n.1213 .
Della
sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre
1965, n.1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli
attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.
Articolo
5
Restano
validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa
ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26
maggio 1979, n.152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione
di spesa prevista dalla presente legge.
Articolo
6
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge valutato per
l'anno finanziario 1979 in l.67.181.217.736 si provvede mediante
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del ministero del tesoro per il medesimo
anno finanziario.
Il
ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
7
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana.
La
presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica
italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello stato.