Legge
30 aprile 1985, n. 163.
Nuova
disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo.
Fonte:
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985
Titolo
I
Finanziamenti
e contributi allo spettacolo
Articolo
1
Fondo
unico per lo spettacolo
Per
il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche,
musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante,
nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed
iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in
Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione
del ministero del turismo e dello spettacolo, il fondo unico
per lo spettacolo.
Articolo
2
Ripartizione
del fondo unico per lo spettacolo
Il
fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i
diversi settori, fatto salvo quanto previsto all' articolo 13
ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non
inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza,
al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento
per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle
circensi e dello spettacolo viaggiante.
La
residua quota del fondo è riservata per far fronte agli oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente
legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi
in base alle esigenze dei singoli settori.
Il
ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte
formulate dal consiglio nazionale dello spettacolo, comunica,
prima dello inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano
di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo
al ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Analogamente
si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione
della residua quota di cui al secondo comma.
Articolo
3
Consiglio
nazionale dello spettacolo
Presso
il ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro
sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il consiglio
nazionale dello spettacolo.
Il
consiglio è presieduto dal ministro del turismo e dello spettacolo
o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:
A)
il direttore generale dello spettacolo;
B)
un rappresentante designato dal ministro degli affari esteri;
C)
un rappresentante designato dal ministro del tesoro;
D)
un rappresentante designato dal ministro della pubblica istruzione;
E)
un rappresentante designato dal ministro per i beni culturali
ed ambientali;
F)
un rappresentante designato dal ministro delle partecipazioni
statali;
G)
tre rappresentanti designati dalla conferenza stato-regioni,
istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri
12 ottobre 1983 , pubblicato nella gazzetta ufficiale 2 novembre
1983, n. 300;
H)
sei rappresentanti designati dalla associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
I)
un rappresentante della società italiana degli autori e degli
editori (SIAE);
L)
tre rappresentanti designati dalla unione delle province d'Italia
(UPI);
M)
un rappresentante della rai - radiotelevisione italiana;
N)
un rappresentante dell'ente autonomo di gestione per il cinema;
O)
un rappresentante dell'ente teatrale italiano (ETI);
P)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della
produzione cinematografica, teatrale e musicale;
Q)
tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle
organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute
ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello
stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ;
R)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della
distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
S)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio
cinematografico, teatrale e musicale;
T)
due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle
attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
U)
tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
V)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle
industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive
specializzate, degli esportatori di film;
W)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici
cinematografici, musicali e teatrali;
X)
tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli
autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;
Y)
tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica,
riconosciute ai sensi dell' articolo 44 della legge 4 novembre
1965, n. 1213 , designati ai sensi del secondo comma dell'articolo
3 della legge medesima;
Z)
sei eminenti personalità della cultura nazionale.
Esercitano
le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente
due funzionari del ministero del turismo e dello spettacolo
appartenenti alla carriera direttiva.
Il
consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto
del ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica
tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una
sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente;
questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo
che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino
alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle
sedute del consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata,
a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.
Le
riunioni del consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente
tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza
dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti
medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
I
componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati
dai rispettivi enti.
I
componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e
x) sono designati dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo,
su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
I
componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal ministro del
turismo e dello spettacolo.
Qualora
entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le
designazioni previste al comma precedente, il ministro del turismo
e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva
integrazione, il decreto di costituzione del consiglio, purché
le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero
complessivo dei componenti da nominare.
Articolo
4
Attribuzioni
del consiglio nazionale dello spettacolo
Il
consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per
la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione
finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte
sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio
ed in relazione alle disponibilità del fondo unico di cui allo
articolo 1 , dei diversi settori dello spettacolo, nonché le
forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione
e allo sviluppo dei singoli settori.
A
tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun
triennio, il consiglio nazionale dello spettacolo è convocato
dal ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica
del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione
del programma del triennio successivo.
Sulla
base di detto programma triennale, il consiglio nazionale dello
spettacolo propone al ministro del turismo e dello spettacolo
il piano annuale di riparto del fondo di cui allo articolo 2
della presente legge.
Il
consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato
dal ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta
da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri
su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo
o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione
dello spettacolo.
Entro
tre mesi dalla costituzione del consiglio nazionale dello spettacolo
e su conforme parere dello stesso, il ministro del turismo e
dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione
ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno
carico al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Articolo
5
Osservatorio
dello spettacolo
È
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del
ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello
spettacolo con i compiti di:
A)
raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi
all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in
Italia e all'estero;
B)
acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua
complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli
enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione
dello spettacolo;
C)
elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie,
che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo
nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati
nazionali e internazionali.
A
questi fini, per esigenze particolari, il ministro del turismo
e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni,
che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun
anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Le
spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo
svolgimento dei compiti dello osservatorio dello spettacolo,
nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno
carico al fondo di cui all' articolo 1 della presente legge.
Articolo
6
Controllo
del parlamento
Il
ministro del turismo e dello spettacolo presenta al parlamento
ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sulla utilizzazione del fondo unico per lo spettacolo, nonché
sull'andamento complessivo dello spettacolo.
Titolo
II
Agevolazioni
fiscali
Articolo
7
Agevolazioni
per reinvestimenti nel settore cinematografico
La
parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle
imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive,
dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di
esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria
ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del
presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata
rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali
ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria
italiana, in attività e opere della industria tecnica cinematografica
nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico
e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF,
dell'IRPEG e dell'ILOR.
L'agevolazione
compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere
previsti nel precedente comma.
L'agevolazione
prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque
non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti
calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione
della parte di utili che si intende investire. La agevolazione
compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la
differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito.
Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima
degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione
dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.
Per
ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere
devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione
della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla
data di inizio.
Le
date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare
delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di
essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Articolo
8
Agevolazioni
per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense
e dello spettacolo viaggiante
Non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF,
dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento
degli utili dichiarati:
A)
dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di
prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.
600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;
B)
dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello
spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria
ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del
presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita
in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo
delle rispettive strutture.
L'agevolazione
compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle
opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione
prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque
non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti
calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione
della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione
compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la
differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito.
Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima
degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione
delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.
Ai
fini della agevolazione di cui al primo comma:
1)
i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta
successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei
redditi;
2)
la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver
luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione
dei redditi;
3)
le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere
iniziate entro un anno dalla data della presentazione della
dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data
di inizio.
Le
date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli
e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle
somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Articolo
9
Agevolazioni
per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione
Le
agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell' articolo 7
della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione,
da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi
supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla
diffusione televisiva.
Ai
fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente,
si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da
osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente
legge.
Articolo
10
Sanzioni
In
caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo
comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione
finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica
una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non
pagata.
Articolo
11
Temporaneità
delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione
Le
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente
legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le
modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste
dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto
del ministro delle finanze di concerto con il ministro del turismo
e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì
essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello
stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e
disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte
di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo
mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.
Articolo
12
Oneri
deducibili ai fini fiscali
Nel
secondo comma dello articolo 10 del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni,
dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
"3)
le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda
il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri
deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni,
di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate
per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il
potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione
nei vari settori dello spettacolo.
Le
erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo
di imposta successivo a quello della loro percezione per le
finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile
in misura doppia del loro ammontare".
Nel
secondo comma dell' articolo 6 del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni,
dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
"3)
le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda
il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente
attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di
nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le
erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo
di imposta successivo a quello della loro percezione per le
finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile
in misura doppia del loro ammontare".
Titolo
III
Norme
transitorie e finali
Articolo
13
Norme
transitorie
Fino
all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del
cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo
viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei
contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono
quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori
medesimi ed a tal fine il ministro del turismo e dello spettacolo,
sentiti il consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito,
e le competenti commissioni consultive previste dalle relative
leggi, ripartisce annualmente il fondo, comprensivo di quanto
previsto al quinto comma dell' articolo 15 , tra i settori di
attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo,
in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici
e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento
per le attività musicali di cui al titolo iii della legge 14
agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche,
del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5
per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità
previste al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge.
Nello
ambito di quanto previsto al comma precedente:
A)
il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività
musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative
musicali all'estero;
B)
il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle
attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del
fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378
, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento
è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato
del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi
secondo le modalità che saranno fissate con decreto del ministro
del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di
avanzamento dei lavori;
C)
il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle
attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del
fondo di intervento di cui all' articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819 , e successive integrazioni e modificazioni;
D)
il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività
musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata
alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in
aumento dello stanziamento istituito dall' articolo 2, quarto
comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla
legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni
a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni
della sezione autonoma del credito teatrale presso la banca
nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente
lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività
musicali e delle attività teatrali di prosa;
E)
il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle
attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento
assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per
la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale
della banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento
annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i
due settori, destinato alla concessione di contributi in conto
capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati
di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture
e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge il ministro del turismo e dello spettacolo
stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione
e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la
richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;
F)
la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi
ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione
del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il
50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per
iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità
fissate dal ministro del turismo e dello spettacolo con proprio
decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo
viaggiante.