Legislazione - Contributi Nazionali

Legge 30 aprile 1985, n. 163.

Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985

Titolo I

Finanziamenti e contributi allo spettacolo

Articolo 1

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del ministero del turismo e dello spettacolo, il fondo unico per lo spettacolo.

Articolo 2

Ripartizione del fondo unico per lo spettacolo

Il fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all' articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dello inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Articolo 3

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il consiglio nazionale dello spettacolo.

Il consiglio è presieduto dal ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed è composto da:

A) il direttore generale dello spettacolo;

B) un rappresentante designato dal ministro degli affari esteri;

C) un rappresentante designato dal ministro del tesoro;

D) un rappresentante designato dal ministro della pubblica istruzione;

E) un rappresentante designato dal ministro per i beni culturali ed ambientali;

F) un rappresentante designato dal ministro delle partecipazioni statali;

G) tre rappresentanti designati dalla conferenza stato-regioni, istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 ottobre 1983 , pubblicato nella gazzetta ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;

H) sei rappresentanti designati dalla associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

I) un rappresentante della società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

L) tre rappresentanti designati dalla unione delle province d'Italia (UPI);

M) un rappresentante della rai - radiotelevisione italiana;

N) un rappresentante dell'ente autonomo di gestione per il cinema;

O) un rappresentante dell'ente teatrale italiano (ETI);

P) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

Q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ;

R) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

S) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

T) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

U) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

V) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

W) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

X) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

Y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell' articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

Z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Articolo 4

Attribuzioni del consiglio nazionale dello spettacolo

Il consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del fondo unico di cui allo articolo 1 , dei diversi settori dello spettacolo, nonché le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

Sulla base di detto programma triennale, il consiglio nazionale dello spettacolo propone al ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del fondo di cui allo articolo 2 della presente legge.

Il consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

Entro tre mesi dalla costituzione del consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Articolo 5

Osservatorio dello spettacolo

È istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

A) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

B) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

C) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

A questi fini, per esigenze particolari, il ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dello osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al fondo di cui all' articolo 1 della presente legge.

Articolo 6

Controllo del parlamento

Il ministro del turismo e dello spettacolo presenta al parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Titolo II

Agevolazioni fiscali

Articolo 7

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attività e opere della industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. La agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonché i relativi piani di finanziamento.

Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Articolo 8

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

A) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

B) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonché i relativi piani di finanziamento.

Ai fini della agevolazione di cui al primo comma:

1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonché l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Articolo 9

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell' articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Articolo 10

Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Articolo 11

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Articolo 12

Oneri deducibili ai fini fiscali

Nel secondo comma dello articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".

Nel secondo comma dell' articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"3) le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalità di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".

Titolo III

Norme transitorie e finali

Articolo 13

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell' articolo 15 , tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo iii della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge.

Nello ambito di quanto previsto al comma precedente:

A) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

B) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378 , e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;

C) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del fondo di intervento di cui all' articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 , e successive integrazioni e modificazioni;

D) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall' articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;

E) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della banca nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;

F) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

 




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