Legislazione - Contributi Nazionali

DIRETTIVA DEL 5 GIUGNO 2002

Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende definire i requisiti, le modalità di partecipazione e le priorità per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati per l'anno 2002 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, secondo le priorità indicate nella presente circolare con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare. Per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di Euro 1. 032. 913, 79 di cui al decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2002 in data 8. 2. 2002, registrato alla Corte dei Conti il 18. 3. 2002, reg. n. 1, foglio 188, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2002 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento, l'organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente circolare, deve concorrere, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto. I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori, progettisti, consulenti, rimborso spese per il personale volontario, etc.). Della sopraddetta quota solo il 10% deve essere destinato alle spese di consulenza e di progettazione.
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti erogati dal Fondo per il volontariato e/o da altri Fondi. A tale scopo le organizzazioni proponenti allegheranno al progetto apposita dichiarazione a firma del rappresentante legale.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato potrà disporre il finanziamento dei progetti in maniera globale o parziale.

A) Soggetti destinatari del finanziamento
Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1 gennaio 2001 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro. In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266/91, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/87;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

B) Priorità nella valutazione dei progetti
L'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:
1. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
2. contrasto alle povertà estreme, alle povertà economiche, per favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati, in particolare di giovani che vivono in contesti di forte degrado urbano e sociale;
3. particolare innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
4. promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati;
5. creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
6. promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale;
7. promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanili. Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

C) Termini e modalità di presentazione delle richieste Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A) dovranno inviare, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la richiesta redatta, in carta semplice, in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante della presente circolare (farà fede la data di spedizione del timbro postale accettante).
La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimenti per le Politiche Sociali e Previdenziali - Derisione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale per il volontariato - via Fornivo n. 8 Pal. A - 00192 Roma.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) copia dello Statuto vigente, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante da cui risulti la data di costituzione dell'associazione stessa;
c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione;
d) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato proponente da cui risulti che il medesimo progetto non ha precedentemente beneficiato di altri finanziamenti;
e) dichiarazione del legale rappresentante di cui alla pagina 2 della presente circolare, relativa a precedenti finanziamenti.

D) Descrizione del progetto
Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.
In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:
il nome dell'organizzazione di volontariato;
il nome del legale rappresentante; l'indirizzo ed altri riferimenti utili alla esatta individuazione della sede;
la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente; l'entità del contributo richiesto;
l'entità del contributo a carico dell'organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo complessivo previsto dal progetto che si intende realizzare;
il titolo del progetto presentato;
i destinatari a cui il progetto è rivolto;
la documentazione allegata.
Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

E) Motivi di inammissibilità
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti innanzi richiesti, risulteranno:
spedite oltre il termine di scadenza;
concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo Fondo o con altri Fondi;
prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico.

F) Oneri non ammissibili a contributo
Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) Commissione di valutazione
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una Commissione nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell'ambito della valutazione all'interno del mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza della Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, anch'esso senza diritto di voto.
I progetti pervenuti saranno esaminati dalla Commissione, in una prima fase preliminare, per verificare il possesso dei requisiti formali.
I progetti che avranno superato tale fase saranno valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare, ad insindacabile giudizio della Commissione.
La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

G) Progetti ammessi al finanziamento
Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:
composizione attuale dell'organo rappresentativo;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
bilancio consuntivo 2001;
bilancio preventivo 2002 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento della somma concessa.
Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato dovranno produrre esplicita dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente circolare, con l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati, subentrerà nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

H) Monitoraggio in itinere
L'Osservatorio nazionale per il volontariato potrà sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto stesso una relazione, con scadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel trimestre di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità della presente circolare, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

I) Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà ripartito ed erogato in due fasi:
una quota pari all'80% dell'importo complessivo finanziato verrà versata al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione di volontariato delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;
una quota pari al restante 20% verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione, da parte dell'organizzazione beneficiaria, di una dettagliata relazione finale illustrativa dei risultati conseguiti e delle spese sostenute per l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.

I testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi riportati, si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori che possano essere in essi contenuti.