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DIRETTIVA DEL 5 GIUGNO 2002
Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali intende definire i requisiti, le modalità di partecipazione
e le priorità per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati
per l'anno 2002 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei settori del
disagio sociale, secondo le priorità indicate nella presente circolare
con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione
e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I progetti presentati saranno esaminati e valutati
secondo i criteri contenuti nella presente circolare. Per il finanziamento
di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo
stanziamento di Euro 1. 032. 913, 79 di cui al decreto di riparto
del Fondo nazionale per le politiche sociali 2002 in data 8. 2.
2002, registrato alla Corte dei Conti il 18. 3. 2002, reg. n. 1,
foglio 188, con il quale è stata ripartita la disponibilità
del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2002 (legge 27 dicembre
1997, n. 449).
Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento
non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato.
In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati
su più fondi di finanziamento, l'organizzazione proponente è
tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento,
precisandone la destinazione per voce di spesa.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai
sensi della presente circolare, deve concorrere, in misura non inferiore
al 30% del costo complessivo del progetto, alla copertura dei costi
previsti per la realizzazione del progetto stesso, specificando
dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad
esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all'attività
svolta dall'organizzazione proponente; quote di ammortamento delle
strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato
nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce
un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto
al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione
di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del
progetto proposto. I compensi previsti per le risorse umane, necessarie
alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
progettisti, consulenti, rimborso spese per il personale volontario,
etc.). Della sopraddetta quota solo il 10% deve essere destinato
alle spese di consulenza e di progettazione.
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da soggetti privati, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le modalità
di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto dal
soggetto che eroga il co-finanziamento.
Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di
volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti
erogati dal Fondo per il volontariato e/o da altri Fondi. A tale
scopo le organizzazioni proponenti allegheranno al progetto apposita
dichiarazione a firma del rappresentante legale.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato potrà disporre il finanziamento
dei progetti in maniera globale o parziale.
A) Soggetti destinatari del finanziamento
Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti
indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero
più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione
che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente
costituite alla data del 1 gennaio 2001 e regolarmente iscritte
nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e
provinciali attuative della legge quadro. In attuazione di quanto
disposto dall'art. 13 della legge n. 266/91, non saranno presi in
considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale
allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/87;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
B) Priorità nella valutazione dei progetti
L'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti
significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:
1. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani,
minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali,
persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, portatori
di handicap, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di
servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni
espressi dalle categorie suddette;
2. contrasto alle povertà estreme, alle povertà economiche, per
favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati, in particolare di
giovani che vivono in contesti di forte degrado urbano e sociale;
3. particolare innovatività, sia per il contesto territoriale di
riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione
di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
4. promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici,
soggetti privati, imprese, sindacati;
5. creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra
soggetti del volontariato e del terzo settore;
6. promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad
altri fenomeni di disagio sociale;
7. promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento
dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione
sociale e di integrazione giovanili. Gli elementi indicati nei punti
precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito
della descrizione del progetto.
C) Termini e modalità di presentazione delle richieste Le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A) dovranno
inviare, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della
presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
la richiesta redatta, in carta semplice, in conformità allo schema
allegato che costituisce parte integrante della presente circolare
(farà fede la data di spedizione del timbro postale accettante).
La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimenti per
le Politiche Sociali e Previdenziali - Derisione Generale per il
volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili
- Osservatorio nazionale per il volontariato - via Fornivo n. 8
Pal. A - 00192 Roma.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) copia dello Statuto vigente, redatto conformemente a quanto disposto
dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione ovvero autocertificazione
a cura del legale rappresentante da cui risulti la data di costituzione
dell'associazione stessa;
c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti
l'avvenuta iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella
regione ove ha sede l'organizzazione;
d) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'organizzazione
di volontariato proponente da cui risulti che il medesimo progetto
non ha precedentemente beneficiato di altri finanziamenti;
e) dichiarazione del legale rappresentante di cui alla pagina 2
della presente circolare, relativa a precedenti finanziamenti.
D) Descrizione del progetto
Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda
di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro
corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente
circolare.
In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente
indicati:
il nome dell'organizzazione di volontariato;
il nome del legale rappresentante; l'indirizzo ed altri riferimenti
utili alla esatta individuazione della sede;
la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente; l'entità
del contributo richiesto;
l'entità del contributo a carico dell'organizzazione che presenta
domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo
complessivo previsto dal progetto che si intende realizzare;
il titolo del progetto presentato;
i destinatari a cui il progetto è rivolto;
la documentazione allegata.
Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente
circolare, dovrà essere compilato seguendo lo schema predisposto,
ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.
E) Motivi di inammissibilità
Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere
prive dei requisiti innanzi richiesti, risulteranno:
spedite oltre il termine di scadenza;
concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti
progettuali o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione
di immobili;
finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo
Fondo o con altri Fondi;
prive della documentazione prevista dalla presente circolare;
prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo
e/o sul piano economico.
F) Oneri non ammissibili a contributo
Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:
gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede
il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione
del progetto.
G) Commissione di valutazione
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento
verrà compiuta da una Commissione nominata con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l'Osservatorio nazionale
per il volontariato.
La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti
fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell'ambito
della valutazione all'interno del mondo del volontariato e del terzo
settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche
sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato
senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza della Direzione
Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili, anch'esso senza diritto di voto.
I progetti pervenuti saranno esaminati dalla Commissione, in una
prima fase preliminare, per verificare il possesso dei requisiti
formali.
I progetti che avranno superato tale fase saranno valutati secondo
i criteri contenuti nella presente circolare, ad insindacabile giudizio
della Commissione.
La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale
che verrà approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
G) Progetti ammessi al finanziamento
Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda
di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile
dovranno, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
inviare la seguente documentazione:
composizione attuale dell'organo rappresentativo;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti
del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda;
ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante
affermi di non aver riportato condanne penali e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
bilancio consuntivo 2001;
bilancio preventivo 2002 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra
forma per l'accreditamento della somma concessa.
Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato dovranno
produrre esplicita dichiarazione del legale rappresentante dalla
quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei
modi previsti dalla presente circolare, con l'indicazione della
data di inizio del progetto e della sua durata.
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta
entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento.
In entrambi i casi citati, subentrerà nel diritto al finanziamento
il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli
dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.
H) Monitoraggio in itinere
L'Osservatorio nazionale per il volontariato potrà sottoporre i
progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione,
nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel progetto.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono
tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto stesso
una relazione, con scadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento
del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese
sostenute nel trimestre di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile
la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati
non conforme alle finalità della presente circolare, l'ufficio competente
potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento
e chiedere la restituzione delle somme già versate.
I) Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà ripartito ed erogato in due fasi:
una quota pari all'80% dell'importo complessivo finanziato verrà
versata al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione
di volontariato delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione
del progetto approvato;
una quota pari al restante 20% verrà versata al termine della realizzazione
del progetto e a seguito della presentazione, da parte dell'organizzazione
beneficiaria, di una dettagliata relazione finale illustrativa dei
risultati conseguiti e delle spese sostenute per l'intero progetto
corredate delle relative fatture e/o giustificativi di spesa in
copia conforme all'originale.
I
testi qui riportati non costituiscono testo ufficiale
delle Leggi, per il quale si rinvia alle Gazzette Ufficiali,
ai Bollettini Ufficiali delle Regioni e ai testi originali
emanati dagli Enti preposti.
Considerata la natura meramente informativa dei testi
riportati, si declina ogni responsabilità conseguente
da eventuali errori che possano essere in essi contenuti. |
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