Decreto
8 febbbraio 2002, n. 47
Testo in vigore dal: 18-4-2002
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento
degli enti lirici e delle attività musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti
straordinari a sostegno delle attività musicali";
5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle
attività musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante
"Interventi straordinari a favore delle attività
dello spettacolo";
Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti
per le attività musicali e cinematografiche";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione
del regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione
di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza
agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione
delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del
Fondo Unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare
le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio
2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;
Adotta il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Intervento finanziario per le attività musicali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
di seguito definito "amministrazione", eroga contributi
ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli
stanziamenti destinati alla musica dal Fondo Unico per lo spettacolo,
di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico
sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con
particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie
meno favorite;
b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione,
la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,
anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità
in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative musicali nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalità con qualificati organismi
nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia
triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica,
di seguito definita "Commissione" e tenendo conto
di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle
quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero
delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse
di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori
musicali di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti
di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attività
musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione
del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale
riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in
aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può
provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo
quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate
le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione
e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i
concorsi, le attività di complessi bandistici.
Articolo 2
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste
nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione
qualitativa di cui all'articolo 6.
2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente
al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi
del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai
programmi di attività relativi ai singoli settori musicali,
sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare
il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo
5, per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali
che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza,
giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività
professionale;
c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle
regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo
di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di
Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i
diritti d'autore;
e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane,
non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;
g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in
prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione
del relativo materiale musicale.
4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano
le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra
soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea.
Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi
apporti ai costi di produzione.
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni
alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto
di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle
svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento
dell'intera attività.
Per le attività corali è consentito l'accesso
gratuito.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita
la Commissione, può attribuire il contributo a titolo
diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive
del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente
classificati, nell'ambito delle attività di cui all'articolo
1, comma 4.
Articolo 3
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione al contributo, riferita ad una
programmazione annuale o triennale, deve essere presentata in
duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a
mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività
culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata
da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non
siano già in possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli
atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli
anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo
l'apposito modello predisposto dall'amministrazione.
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa,
da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di
realizzazione della manifestazione.
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato
al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale
si chiede il contributo, ed è perentorio. Nel caso di
domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data
di spedizione.
3. L'entità del contributo, annuale o triennale, è
determinata con provvedimento del direttore generale per lo
spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.
Articolo 4
Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1. Il contributo può essere assegnato a soggetti che
abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore
musicale o che abbiano realizzato manifestazioni musicali di
riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale ovvero si
avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto,
per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per
soggetti musicali ammessi a contributo.
Articolo 5
Valutazione quantitativa
1. Per le attività lirica, concertistica e corale sono
valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità
e la promozione.
2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli
oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati,
presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da
soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti
al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale,
definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura
dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché
dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti
musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli
incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto
di cui all'articolo 2, comma 3, che determina, inoltre, le modalità
in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso
sono equiparati ai contratti a percentuale.
4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi
in considerazione possono avere un incremento percentuale per
i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la
presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata
professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività
di giovani cantanti lirici italiani.
5. Per l'attività di formazione professionale e per i
concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente
per i docenti e per i componenti delle giurie.
6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione
e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso
convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per
l'attività di perfezionamento professionale di quadri
artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi
concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata
con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti
la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.
8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di
impianto e funzionamento.
Articolo 6
Valutazione qualitativa
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative
è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base
dei seguenti criteri:
a) validità del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuità del nucleo artistico e stabilità
pluriennale dell'impresa;
d) committenza di nuove opere;
e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre
trenta anni;
g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione
ed esecuzione;
h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;
i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con
riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;
l) creazione di rapporti con le scuole e le università,
attuando momenti di informazione e preparazione all'evento,
idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;
m) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua
preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo
valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione
in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento,
dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa
viene compiuta annualmente.
Articolo 7
Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza
finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione
solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo
di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività
svolta.
2. L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla
determinazione del contributo.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario
del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata
la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio,
nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
b) gli incassi determinati dall'attività artistica;
c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione
delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di
cui all'articolo 5;
d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e) il personale stabilmente impiegato.
4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata
alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie
e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo
definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica
percentuale.
5. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili,
anche a campione, al fine di accertare la regolarità
dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività
musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione
conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando,
ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte
dello stesso, all'esito della verifica.
6. L'importo del contributo è fisso ed invariabile, anche
in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.
Per le attività triennali è possibile, a decorrere
dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo
con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi
artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione
del progetto artistico triennale.
7. Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività
quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il
contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività
sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel
secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore
al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attività
prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovrà
essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici
del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente
comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente,
per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini
della conferma o della variazione del contributo.
Articolo 8
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo
dal vivo è disposta la decadenza dal contributo annuale,
ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario,
al recupero, totale o parziale, delle somme già versate,
nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa
l'attività:
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma
3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla
lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui
ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche
sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione
di cui all'articolo 7, comma 8, e per percentuali superiori
al limite previsto dall'articolo 7, comma 7, ultimo periodo.
CAPO II
SETTORI MUSICALI
Articolo 9
Teatri di tradizione
1. I teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge
14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare
e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento
all'attività lirica, nel territorio delle rispettive
province.
2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono
le seguenti condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione artistica, con esclusione dello
svolgimento di altre attività manageriali, organizzative,
di consulenza presso altri teatri di tradizione;
b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente
rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un
organico programma culturale, definito con cadenza annuale o
triennale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche.
Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno
il settanta per cento dell'attività per la quale viene
richiesto il contributo;
c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo
richiesto.
Articolo 10
Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico
- orchestrali
1. Le istituzioni concertistico - orchestrali, di seguito denominate
"istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti,
tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità,
aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività
musicali nel territorio provinciale o regionale.
2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione artistica, con esclusione dello
svolgimento di altre attività manageriali, organizzative,
di consulenza presso altre istituzioni concertistico - orchestrali;
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore
al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico
medesimo con riferimento al periodo di attività;
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un
organico programma culturale, definito con cadenza annuale o
triennale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione
nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo
svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività,
ed una media di nove concerti al mese. Ai fini del raggiungimento
del limite minimo di attività, possono essere ammessi,
per non più del trenta per cento, i concerti svolti presso
altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonché
in paesi dell'Unione europea;
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del
contributo richiesto;
e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento
dell'attività di produzione.
Articolo 11
Attività liriche ordinarie
1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n.
800, può essere concesso un contributo in favore di attività
liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non
aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica,
a condizione che:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle
società cooperative e dalle imprese liriche iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967,
ovvero da istituzioni teatrali e concertistico - orchestrali,
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta
al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione,
di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore
alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attività preveda un adeguato numero
di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi
aperti con condizioni acustiche ottimali;
c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di
orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale,
ove questa lo indichi;
d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta
per cento del contributo richiesto.
Articolo 12
Associazioni e soggetti musicali
1. Può essere concesso un contributo in favore delle
attività concertistica e corale, sia di produzione che
di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati
non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo
di dieci concerti l'anno e si avvalgano di un direttore artistico
individuato tra personalità del mondo musicale di comprovata
capacità professionale. Ai fini del raggiungimento del
limite minimo di attività, possono essere ammessi, per
non più del venti per cento, i concerti svolti in paesi
dell'Unione europea.
CAPO III
ALTRI SOGGETTI DELLA MUSICA
Articolo 13
Rassegne e festival
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici
o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione
ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura
musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale,
e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito
di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di
tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire
momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo
dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari,
in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi
ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa
permanente;
d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza
di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione,
di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente
regolamento, nonché di soggetti di altre nazioni che
svolgono un'attività di elevata qualità artistica.
3. In considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono,
le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per lo svolgimento
di concerti corali, organistici e di musica sacra, alle condizioni
e nei limiti stabiliti con provvedimento del direttore generale
per lo spettacolo dal vivo, su parere della Commissione.
Articolo 14
Promozione della musica e perfezionamento professionale
1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti
pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte
dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità,
progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione
nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura
musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana
contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove
metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello
spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari,
convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriali;
c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi
di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati
la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità
e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative,
mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché
qualificate giurie;
d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono,
istituzionalmente e con carattere di continuità, attività
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici
ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano
di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale
ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica
e musicale; in tal caso, il contributo può essere solo
integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento
dell'ammontare complessivo delle spese sostenute;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività
le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali
per almeno tre anni negli ultimi sei.
Articolo 15
Complessi bandistici
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile
con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo,
in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni
o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo
di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.
CAPO IV
ULTERIORI ATTIVITÀ MUSICALI
Articolo 16
Progetti speciali
1. Le risorse riservate alle ulteriori attività musicali,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite,
sentito il parere della Commissione, in considerazione della
necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni
musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio
a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche
di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto,
alla necessità di incentivare la presenza musicale in
aree del Paese meno servite.
Articolo 17
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n.
191 e l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2001,
n. 392.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a
quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la
presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.