Legislazione - Contributi Nazionali

Decreto 19 marzo 2001, n. 191

Regolamento recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001 n. 119.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Intervento finanziario per le attività musicali

1.      Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della musica italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza musicale;

b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

h) avvicinare nuovo pubblico alla musica, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

l) sostenere la proiezione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2.      Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, le attività di complessi bandistici.

Articolo 2

Definizione dell’intervento finanziario

1.      L'utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché dei costi sostenuti dai soggetti musicali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5.

Per i soggetti di cui al Capo III, il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.

2.      Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "il Ministro", tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

a) una quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II e, in tale ambito, con criterio di omogeneità, una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;

c) una quota delle risorse da riservare annualmente, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "la Commissione", ad ulteriori attività musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 20.

3.      Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, all'attribuzione delle somme ulteriori, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3

Criteri di attribuzione dei contributi

1.      Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori musicali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) la misura dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni all'aperto, e di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata, solistica o corale, non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e comunque vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero cast artistico impiegato;

f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori italiani contemporanei, o di Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti d'autore;

g) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di coproduzioni tra teatri di tradizione, articolate in almeno due rappresentazioni svolte in ciascun teatro, oltre che di opere abbinate, costituenti un unico spettacolo;

h) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, per l'allestimento di opere italiane, diverse da quelle di cui alla lettera e), non rappresentate da almeno trenta anni in Italia, nonché per la preparazione del materiale musicale per opere italiane inedite.

2.      Ai fini dell'attribuzione, i contributi si intendono direttamente correlati alle singole voci di costo riconosciute ammissibili.

3.      Con decreto ministeriale è altresì definita la percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

4.      L'amministrazione, sentita la Commissione e l'interessato, può disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

5.      Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con soggetti nazionali e di Paesi appartenenti all'Unione europea, anche per la realizzazione di esecuzioni di generi musicali diversi. In tal caso, le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Articolo 4

Criteri di ammissione ai contributi

1.      I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale e sociale delle iniziative, natura professionale e continuità delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ove esistenti, impiego per ogni spettacolo del numero di elementi tra artistici e tecnici fissati con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, per ogni settore, e dello svolgimento, ove previsto, di adeguata attività preparatoria e di prova.

2.      Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera, ovvero quelle gratuite, svolte in chiese e edifici scolastici, entro il limite del dieci per cento dell'intera attività svolta.

3.      Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale di riferimento, salvo che si tratti di un soggetto musicale il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni.

4.      La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda in proprio al completamento del progetto di attività.

5.      Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità della persona del direttore artistico o della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Articolo 5

Criteri della valutazione quantitativa

1.      Le attività concertistica e corale si compongono di attività di produzione ed attività di ospitalità. Per l'attività di produzione i costi valutabili riguardano le retribuzioni del personale artistico e tecnico e gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo musicale, ovvero i costi sostenuti a titolo di compensi a terzi per l'esecuzione delle opere, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, e di una quota a remunerazione delle spese generali, ivi compresi i costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative, ambedue definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2.      Per le attività concertistica e corale, l'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali, per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o compensi fissi sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. L'attività di ospitalità, per il soggetto ospitato, è rilevante al solo fine del raggiungimento dei limiti minimi di attività, dove previsti.

3.      Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati presso qualsiasi ente pubblico di previdenza, e i compensi a terzi sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione o di compenso, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno.

4.      Per lo svolgimento di attività liriche, i costi sono presi in considerazione fino ad un massimale determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che definisce:

a)                                          un incremento dei costi presi in considerazione, non inferiore al trenta per cento, per i soggetti di cui all'articolo 12;

b)                                         un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione, e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.

5.      Per l'attività di promozione, intesa come attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

6.      Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione, la promozione e la pubblicità.

7.      Per le attività di complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

Articolo 6

Criteri della valutazione qualitativa

1.      Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

d) committenza di nuove opere;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;

f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione, e delle infrastrutture;

h) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo;

i) adeguatezza del numero di prove programmate.

2.      La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

3.      La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo finanziario non può essere ridotto, per il solo triennio o anno di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al cinquanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

Articolo 7

Attività di valutazione

1.      Per l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera a) e dell'articolo 5 sono relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'ultimo anno del triennio.

2.      La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

3.      La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non superiore al settantacinque per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere, un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al quindici per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

4.      La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non può essere superiore al venticinque per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

5.      La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Articolo 8

Presentazione delle domande

1.      La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai Capi II e III, deve essere redatta, in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ed essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico, relativamente agli anni per i quali è richiesto il contributo, comprendente i dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2.      Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Articolo 9

Determinazione del contributo, erogazioni e controlli

1.      Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di dicembre dell'anno antecedente al periodo considerato.

2.      Entro il mese di aprile di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga un acconto del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga il saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

3.      Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il numero delle giornate lavorative;

b) gli incassi determinati dall'attività artistica;

c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1;

d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

e) il personale stabilmente impiegato.

4.      È comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

5.      La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.      L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre, ove opportuno, che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

7.      Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo.

Articolo 10

Decadenze e sanzioni

1.      Con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, è disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4 e per percentuali superiori al limite previsto dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

2.      L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

3.      L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.      Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 è rapportata al settantacinque per cento della somma assegnata che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti a quello in cui è compiuta la valutazione.

2.      La personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2003.

3.      Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al venticinque per cento né aumentare oltre una identica percentuale.

4.      Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5.      Al fine di incentivare la fusione tra soggetti musicali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1 dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche mediante incorporazione, di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'ottantacinque per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2001-2003, un'attività non inferiore al settanta per cento delle attività musicali complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al novanta per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto di cui al comma 1.

6.      I benefici di cui al comma 5 possono essere concessi anche qualora il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale d'azienda altrui, nonché apposita dichiarazione dei soggetti in corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la quale attestino l'avvio della procedura della loro estinzione, e si impegnano a non presentare alcuna domanda di contributo all'amministrazione e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo eventualmente richiesto.

7.      In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003, è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8.      Per i soggetti che abbiano presentato tempestivamente domanda di contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, l'amministrazione può richiedere la presentazione di integrazione alla stessa, in conformità al presente regolamento, anche successivamente alla scadenza di cui al comma 8.

CAPO II

SETTORI MUSICALI

Articolo 12

Teatri di tradizione

1.      I teatri di tradizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio delle rispettive Province, con caratteristiche di continuità, di particolari finalità artistiche, culturali e sociali, con priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività musicale degli eventuali utili conseguiti. Essi inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica.

2.      Le attività dei teatri di tradizione sono ammessi a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti presupposti:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;

b) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, con caratteristiche di continuità, di concerti ed opera lirica, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento della sovvenzione richiesta;

d) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima limitata all'attività concertistica, in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione;

e) svolgimento nel triennio di almeno diecimilacinquecento giornate lavorative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e duecentonovantuno giornate di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti, comprensive dell'attività preparatoria, di cui almeno il settanta per cento destinato all'attività lirica ed il sessanta per cento rappresentato in sede;

f) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

g) personalità giuridica di diritto privato, priorità dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

h) rappresentazione nel triennio di almeno un'opera di autore italiano contemporaneo, o di Paese dell'Unione europea, vivente o per il quale sono in godimento i diritti di autore, anche in

coproduzione;

3.      Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possono essere individuati ogni tre anni nuovi teatri di tradizione, sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire per teatri che:

a) hanno personalità giuridica di diritto privato;

b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;

c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attività con i requisiti di cui al comma 2;

d) hanno esclusiva disponibilità di una sala musicale in immobile vincolato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli lirici e musicali;

e) godono dei requisiti di cui al comma 2.

4.      La qualifica di teatro di tradizione può essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.

Articolo 13

Attività concertistiche stabili – Istituzioni concertistico - orchestrali

1.      Le Istituzioni concertistico - orchestrali, di seguito denominate "Istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio regionale. Esse inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica.

2.      Le attività delle istituzioni sono ammesse a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti requisiti:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre Istituzioni concertistico - orchestrali;

b) rapporto stabile con un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo in un luogo musicale ovvero, in casi determinati, in più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione; la stabilità triennale del nucleo artistico è presunta in presenza di un organico medio non inferiore a trenta elementi, calcolato moltiplicando per ventisei giornate il rapporto tra le giornate lavorative degli artisti impiegati, sia a tempo indeterminato che determinato, ed il numero dei mesi di attività triennale;

c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, che consideri la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale, e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed un numero minimo di sei concerti per ogni mese, con una media minima mensile su base triennale di dieci concerti; ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di attività, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato;

d) nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera c), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

e) personalità giuridica di diritto privato, con uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica, priorità dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

f) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento della sovvenzione richiesta;

g) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

h) continuità degli organici artistici, assicurata dalla presenza prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

i) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione.

3.      Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possono essere individuate ogni tre anni nuove Istituzioni, sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire, su proposta della Provincia interessata, per soggetti che:

a) hanno personalità giuridica di diritto privato;

b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;

c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attività con i requisiti di cui al comma 2;

d) godono dei requisiti di cui al comma 2.

4.      La qualifica di istituzione concertistico - orchestrale può essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.

5.      Per il triennio 2001-2003, ferme le istituzioni concertistico - orchestrali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riconosciuti ed ammessi a contributo solo soggetti aventi sede in regioni che ne sono del tutto prive.

Articolo 14

Attività liriche ordinarie

1.      Ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere concessi contributi in favore di attività liriche promosse da enti territoriali, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, a condizione che:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero dalle istituzioni teatrali e concertistico - orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi, e presentino entrate proprie pari almeno al quaranta per cento della quota a recita.

Articolo 15

Associazioni e soggetti musicali

1.      Possono essere concessi contributi in favore dell'attività concertistica e corale di soggetti, che abbiano natura di persone giuridiche pubbliche o private, non aventi scopo di lucro a condizione che:

a) siano dotate di statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

b) svolgano attività da almeno tre anni;

c) effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di quindici concerti;

d) godano della presenza di un direttore artistico, individuato tra personalità del mondo musicale di significativo profilo culturale.

2.      Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 1, possono essere ammesse, per non più del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato.

CAPO III

ALTRI SOGGETTI DELLA MUSICA

Articolo 16

Rassegne e festival

1.      Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica in Italia, allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. In particolare, i festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2.      I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival,

dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) programmazione in prevalenza, di spettacoli sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati, per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

3.      Per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, su conforme parere della Commissione, possono essere definite deroghe alle disposizioni dei commi 1 e 2,in considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono.

Articolo 17

Promozione della musica e perfezionamento professionale

1.      Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di:

a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività produttiva e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, articolati in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriale, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) soggetti pubblici o privati che realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e la efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, assunte dai beneficiari;

d) soggetti che non svolgono attività di produzione musicale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti pubblici, nazionali ed europei;

e) soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, che abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2.      Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 hanno la disponibilità di una sala integralmente dedicata ad esecuzioni musicali, e queste vi siano effettivamente svolte per non meno di venti giornate all'anno, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, let-tera b), e 5, si tiene conto delle relative spese di gestione.

Articolo 18

Complessi bandistici

1.      Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

2.      In deroga alla previsione dell'articolo 4, comma 2, sono ammissibili i costi di esecuzioni gratuite.

3.      Per la erogazione di contributi in favore di complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e all'estero, con un minimo di almeno centocinquanta concerti annui, si applicano le disposizioni riguardanti l'attività di cui all'articolo 15.

CAPO IV

ULTERIORI ATTIVITÀ MUSICALI

Articolo 19

Biennale di Venezia

1.      Alla società di cultura la Biennale di Venezia è erogato un contributo per lo svolgimento della attività istituzionale nel settore della musica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.

Articolo 20

Progetti speciali e residenze multidisciplinari

1.      La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività musicali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), è attribuita, sentito il parere della commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

2.      In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di un organismo musicale nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi musicali.

3.      Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 




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