Decreto
19 marzo 2001, n. 191
Regolamento
recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore
delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti
del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163”.
Fonte:
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2001 n. 119.
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Intervento
finanziario per le attività musicali
1. Il
Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito
"l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti
che svolgono attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti
destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di
seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, al fine di:
a)
favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della
musica italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile
di accedere all'esperienza musicale;
b)
promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione,
la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili,
anche favorendo il ricambio generazionale;
c)
agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d)
promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e)
incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f)
sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo
artistico, tecnico e organizzativo;
g)
incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
h)
avvicinare nuovo pubblico alla musica, con particolare riguardo
alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i)
attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative musicali nelle aree meno servite;
l)
sostenere la proiezione internazionale della musica italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali
ed esteri.
2. Ai
fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate
le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e
perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, le
attività di complessi bandistici.
Articolo
2
Definizione
dell’intervento finanziario
1. L'utilizzazione
delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione
di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati
annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché
dei costi sostenuti dai soggetti musicali in ciascun anno del
triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5.
Per
i soggetti di cui al Capo III, il contributo è definito ed erogato
con cadenza annuale.
2. Con
proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per
i beni e le attività culturali, di seguito definito "il
Ministro", tenuto conto di quanto previsto dalle leggi
finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:
a)
una quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori
musicali di cui al Capo II e, in tale ambito, con criterio di
omogeneità, una quota non superiore al 75 per cento occorrente
ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;
b)
una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti
di cui al Capo III;
c)
una quota delle risorse da riservare annualmente, sentita la
Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "la
Commissione", ad ulteriori attività musicali, secondo quanto
stabilito dall'articolo 20.
3. Qualora
le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione
del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del
Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del
citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni
in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale
di riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del
Fondo superiore, il Ministro può provvedere, con proprio decreto,
all'attribuzione delle somme ulteriori, nell'ambito di quanto
previsto dal presente regolamento.
Articolo
3
Criteri
di attribuzione dei contributi
1. Al
fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori musicali,
il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato
sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a)
le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare
il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo
5, per la quantificazione del contributo;
b)
la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante
valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto
della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e
7;
c)
la misura di un incentivo finanziario da assegnare agli organismi
musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata
esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque
anni di attività professionale;
d)
la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte
nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
e)
la misura dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni
all'aperto, e di teatro musicale, consistente in opere nelle
quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento
della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata, solistica
o corale, non ricopre meno del dieci per cento della predetta
durata, e comunque vi sia impiego di musicisti strumentisti
per almeno il quaranta per cento dell'intero cast artistico
impiegato;
f)
una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
un numero significativo di esecuzioni di opere di autori italiani
contemporanei, o di Paese dell'Unione europea, viventi o per
i quali sono in godimento i diritti d'autore;
g)
una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
coproduzioni tra teatri di tradizione, articolate in almeno
due rappresentazioni svolte in ciascun teatro, oltre che di
opere abbinate, costituenti un unico spettacolo;
h)
una maggiorazione dei costi presi a riferimento, per l'allestimento
di opere italiane, diverse da quelle di cui alla lettera e),
non rappresentate da almeno trenta anni in Italia, nonché per
la preparazione del materiale musicale per opere italiane inedite.
2. Ai
fini dell'attribuzione, i contributi si intendono direttamente
correlati alle singole voci di costo riconosciute ammissibili.
3. Con
decreto ministeriale è altresì definita la percentuale di ciascuna
delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai
sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere
il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del
beneficiario.
4. L'amministrazione,
sentita la Commissione e l'interessato, può disporre l'erogazione
di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora
le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della
domanda possono essere diversamente classificati.
5. Nella
valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni
con soggetti nazionali e di Paesi appartenenti all'Unione europea,
anche per la realizzazione di esecuzioni di generi musicali
diversi. In tal caso, le esecuzioni realizzate sono valutate
nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
Articolo
4
Criteri
di ammissione ai contributi
1. I
contributi sono erogati sulla base della qualità e validità
culturale e sociale delle iniziative, natura professionale e
continuità delle attività realizzate, rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria ove esistenti,
impiego per ogni spettacolo del numero di elementi tra artistici
e tecnici fissati con il provvedimento di cui all'articolo 3,
comma 1, per ogni settore, e dello svolgimento, ove previsto,
di adeguata attività preparatoria e di prova.
2. Ai
fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche
si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto
di biglietto di ingresso o di tessera, ovvero quelle gratuite,
svolte in chiese e edifici scolastici, entro il limite del dieci
per cento dell'intera attività svolta.
3. Nessun
soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non
ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale di
riferimento, salvo che si tratti di un soggetto musicale il
cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra
carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni.
4. La
successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione
dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione
che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda
in proprio al completamento del progetto di attività.
5. Ai
fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del
comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica
ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica,
ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia
continuità della persona del direttore artistico o della maggioranza
del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato
nell'anno precedente alla trasformazione.
Articolo
5
Criteri
della valutazione quantitativa
1. Le
attività concertistica e corale si compongono di attività di
produzione ed attività di ospitalità. Per l'attività di produzione
i costi valutabili riguardano le retribuzioni del personale
artistico e tecnico e gli oneri previdenziali ed assistenziali
versati complessivamente dall'organismo musicale, ovvero i costi
sostenuti a titolo di compensi a terzi per l'esecuzione delle
opere, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di
allestimento, e di una quota a remunerazione delle spese generali,
ivi compresi i costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative,
ambedue definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a).
2. Per
le attività concertistica e corale, l'ospitalità si riferisce
all'utilizzo di soggetti musicali, per i quali sono previsti
compensi a percentuale sugli incassi o compensi fissi sino ad
un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), che determina, inoltre, le modalità
in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso
sono equiparati ai contratti a percentuale. L'attività di ospitalità,
per il soggetto ospitato, è rilevante al solo fine del raggiungimento
dei limiti minimi di attività, dove previsti.
3. Gli
oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati presso
qualsiasi ente pubblico di previdenza, e i compensi a terzi
sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione
o di compenso, determinato con il provvedimento di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle
giornate lavorative è considerato in riferimento al personale
artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di
ciascun anno.
4. Per
lo svolgimento di attività liriche, i costi sono presi in considerazione
fino ad un massimale determinato con il provvedimento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), che definisce:
a)
un incremento dei costi presi in considerazione, non
inferiore al trenta per cento, per i soggetti di cui all'articolo
12;
b)
un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi
corsi di formazione, e con la presenza di un regista e di un
direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati
alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.
5. Per
l'attività di promozione, intesa come attività mirata alla informazione,
alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata
attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale,
e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici,
tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti
l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Per
le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti
l'ospitalità, la produzione, la promozione e la pubblicità.
7. Per
le attività di complessi bandistici, sono considerate le spese
di impianto e funzionamento.
Articolo
6
Criteri
della valutazione qualitativa
1. Il
parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato
dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:
a)
validità del progetto artistico;
b)
direzione artistica;
c)
continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale
dell'impresa;
d)
committenza di nuove opere;
e)
spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;
f)
esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta
anni;
g)
innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed
esecuzione, e delle infrastrutture;
h)
coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche
con organismi operanti in altri settori dello spettacolo;
i)
adeguatezza del numero di prove programmate.
2. La
valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività
svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il
giudizio ed al progetto artistico presentato.
3. La
Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza
del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale condizione
di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente
a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno
due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento,
per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo finanziario
non può essere ridotto, per il solo triennio o anno di riferimento,
e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore
al cinquanta per cento dell'ultimo contributo erogato.
Articolo
7
Attività
di valutazione
1. Per
l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi dell'articolo
3, commi 1, lettera a) e dell'articolo 5 sono relativi all'attività
svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il
quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione
considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi
due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'ultimo
anno del triennio.
2. La
somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce
la base di calcolo delle percentuali di contributo definite
ai commi 3 e 4.
3. La
valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo
definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), non
superiore al settantacinque per cento della somma di cui al
comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni
caso tenuti a svolgere, un'attività quantitativamente non inferiore
a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi
del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo
degli anni del triennio una diminuzione non superiore al quindici
per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di
riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua
parte del triennio.
4. La
valutazione qualitativa determina una parte del contributo che
non può essere superiore al venticinque per cento della somma
di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale
della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto
alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale
di cui al comma 3.
5. La
variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del
programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente
specificati dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti
dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata
all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per
tale solo aspetto, il progetto alla citata commissione ai fini
della conferma o eventuale diminuzione del contributo.
Articolo
8
Presentazione
delle domande
1. La
domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori
di cui ai Capi II e III, deve essere redatta, in duplice copia
di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie,
e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio
postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, ed essere corredata da:
a)
copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto,
nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso
dell'amministrazione;
b)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la
quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli
atti di cui alla lettera a);
c)
progetto artistico, relativamente agli anni per i quali è richiesto
il contributo, comprendente i dati necessari ai sensi degli
articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli
predisposti dall'amministrazione.
2. Il
termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre
dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda
spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
Articolo
9
Determinazione
del contributo, erogazioni e controlli
1. Il
contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre
somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito
con provvedimento del Direttore generale della direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, adottato, sentito il parere della
Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di dicembre
dell'anno antecedente al periodo considerato.
2. Entro
il mese di aprile di ciascun anno del triennio, l'amministrazione
eroga un acconto del contributo definito per ciascun anno. Entro
il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga
il saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo
nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla
corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e
di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo
definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.
3. Ai
fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo
devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)
il numero delle giornate lavorative;
b)
gli incassi determinati dall'attività artistica;
c)
il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione
delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di
cui all'articolo 5, comma 1;
d)
il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
e)
il personale stabilmente impiegato.
4. È
comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea
a comprovare quanto indicato al comma 3.
5. La
documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione
della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'amministrazione
può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a
campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli
altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal
fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il
beneficiario e potendo disporre, ove opportuno, che l'erogazione
del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.
7. Salvi
i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento
di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi,
anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo.
Articolo
10
Decadenze
e sanzioni
1. Con
provvedimento del Direttore generale della Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, è disposta la decadenza dal contributo
annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o
parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:
a)
in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma
3;
b)
in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera
a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia
stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche
sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione
di cui all'articolo 7, comma 4 e per percentuali superiori al
limite previsto dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.
2. L'avvio
del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
3. L'amministrazione
esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano
reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere,
o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di
maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.
Articolo
11
Disposizioni
transitorie
1. Per
il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto
contributi erogati sulla base della circolare 5 dicembre 1994,
n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale,
del 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione quantitativa di cui
all'articolo 5 è rapportata al settantacinque per cento della
somma assegnata che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo
anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi
tre anni antecedenti a quello in cui è compiuta la valutazione.
2. La
personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve
essere conseguita entro il 31 dicembre 2003.
3. Per
il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono
diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale
superiore al venticinque per cento né aumentare oltre una identica
percentuale.
4. Il
totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1
non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui
i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
5. Al
fine di incentivare la fusione tra soggetti musicali, la percentuale
della valutazione quantitativa di cui al comma 1 dell'articolo
7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche mediante incorporazione,
di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'ottantacinque
per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2,
non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi
in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione
è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2001-2003, un'attività
non inferiore al settanta per cento delle attività musicali
complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed
al novanta per cento degli oneri sociali versati da ciascuno
di essi nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione
all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto
di cui al comma 1.
6. I
benefici di cui al comma 5 possono essere concessi anche qualora
il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale
d'azienda altrui, nonché apposita dichiarazione dei soggetti
in corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la
quale attestino l'avvio della procedura della loro estinzione,
e si impegnano a non presentare alcuna domanda di contributo
all'amministrazione e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo
eventualmente richiesto.
7. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine
finale per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003,
è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
8. Per
i soggetti che abbiano presentato tempestivamente domanda di
contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare
5 dicembre 1994, n. 10, l'amministrazione può richiedere la
presentazione di integrazione alla stessa, in conformità al
presente regolamento, anche successivamente alla scadenza di
cui al comma 8.
CAPO
II
SETTORI
MUSICALI
Articolo
12
Teatri
di tradizione
1. I
teatri di tradizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge
14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare
e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio
delle rispettive Province, con caratteristiche di continuità,
di particolari finalità artistiche, culturali e sociali, con
priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento
nell'attività musicale degli eventuali utili conseguiti. Essi
inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici,
con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee
previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione
ricevuta presso i conservatori di musica.
2. Le
attività dei teatri di tradizione sono ammessi a contributo
dello Stato qualora godano dei seguenti presupposti:
a)
esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale
della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento
di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza
presso altri teatri di tradizione;
b)
produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico
programma culturale, definito con cadenza triennale, con caratteristiche
di continuità, di concerti ed opera lirica, eventualmente comportanti
forme di integrazione con altre arti della scena;
c)
entrate proprie non inferiori al sessanta per cento della sovvenzione
richiesta;
d)
qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima
limitata all'attività concertistica, in misura non prevalente
rispetto all'attività di produzione;
e)
svolgimento nel triennio di almeno diecimilacinquecento giornate
lavorative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e duecentonovantuno
giornate di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti,
comprensive dell'attività preparatoria, di cui almeno il settanta
per cento destinato all'attività lirica ed il sessanta per cento
rappresentato in sede;
f)
creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando
momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura
musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale
della comunità;
g)
personalità giuridica di diritto privato, priorità dell'assenza
di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività
degli eventuali utili conseguiti;
h)
rappresentazione nel triennio di almeno un'opera di autore italiano
contemporaneo, o di Paese dell'Unione europea, vivente o per
il quale sono in godimento i diritti di autore, anche in
coproduzione;
3. Salvo
il disposto dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possono
essere individuati ogni tre anni nuovi teatri di tradizione,
sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire per teatri
che:
a)
hanno personalità giuridica di diritto privato;
b)
presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia
ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;
c)
hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni
di attività con i requisiti di cui al comma 2;
d)
hanno esclusiva disponibilità di una sala musicale in immobile
vincolato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione
in pubblico di spettacoli lirici e musicali;
e)
godono dei requisiti di cui al comma 2.
4. La
qualifica di teatro di tradizione può essere riconosciuta solo
a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.
Articolo
13
Attività
concertistiche stabili – Istituzioni concertistico - orchestrali
1. Le
Istituzioni concertistico - orchestrali, di seguito denominate
"Istituzioni", sono i complessi organizzati di artisti,
tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità,
aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività
musicali che si svolgano nel territorio regionale. Esse inoltre
svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con
carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee
previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione
ricevuta presso i conservatori di musica.
2. Le
attività delle istituzioni sono ammesse a contributo dello Stato
qualora godano dei seguenti requisiti:
a)
esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale
della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento
di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza
presso altre Istituzioni concertistico - orchestrali;
b)
rapporto stabile con un complesso organizzato di artisti, tecnici
ed, eventualmente, personale amministrativo in un luogo musicale
ovvero, in casi determinati, in più luoghi teatrali nell'ambito
della medesima regione; la stabilità triennale del nucleo artistico
è presunta in presenza di un organico medio non inferiore a
trenta elementi, calcolato moltiplicando per ventisei giornate
il rapporto tra le giornate lavorative degli artisti impiegati,
sia a tempo indeterminato che determinato, ed il numero dei
mesi di attività triennale;
c)
produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico
programma culturale, definito con cadenza triennale, che consideri
la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale, e che assicuri
la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi
di attività, ed un numero minimo di sei concerti per ogni mese,
con una media minima mensile su base triennale di dieci concerti;
ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di attività, possono
essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti
svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento
finanziario dello Stato;
d)
nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera
c), promozione della musica italiana contemporanea, anche con
riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali,
eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti
della scena;
e)
personalità giuridica di diritto privato, con uno statuto che
presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione
artistica, priorità dell'assenza di fine di lucro e conseguente
reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;
f)
entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento della sovvenzione
richiesta;
g)
creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando
momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura
musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale
della comunità;
h)
continuità degli organici artistici, assicurata dalla presenza
prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
i)
qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima
in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione.
3. Salvo
il disposto dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.
800, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
possono essere individuate ogni tre anni nuove Istituzioni,
sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire, su proposta
della Provincia interessata, per soggetti che:
a)
hanno personalità giuridica di diritto privato;
b)
presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia
ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;
c)
hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni
di attività con i requisiti di cui al comma 2;
d)
godono dei requisiti di cui al comma 2.
4. La
qualifica di istituzione concertistico - orchestrale può essere
riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne
sono del tutto prive.
5. Per
il triennio 2001-2003, ferme le istituzioni concertistico -
orchestrali già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, possono essere riconosciuti ed ammessi
a contributo solo soggetti aventi sede in regioni che ne sono
del tutto prive.
Articolo
14
Attività
liriche ordinarie
1. Ai
sensi dell'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono
essere concessi contributi in favore di attività liriche promosse
da enti territoriali, soggetti pubblici e privati non aventi
scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, a condizione
che:
a)
la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società
cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero dalle
istituzioni teatrali e concertistico - orchestrali, la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà
da componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
il programma di attività preveda un adeguato numero di prove,
e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con
condizioni acustiche ottimali;
c)
le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali,
non inferiore a quello della partitura originale, ove questa
lo indichi, e presentino entrate proprie pari almeno al quaranta
per cento della quota a recita.
Articolo
15
Associazioni
e soggetti musicali
1. Possono
essere concessi contributi in favore dell'attività concertistica
e corale di soggetti, che abbiano natura di persone giuridiche
pubbliche o private, non aventi scopo di lucro a condizione
che:
a)
siano dotate di statuto che presenti garanzie volte ad assicurare
la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;
b)
svolgano attività da almeno tre anni;
c)
effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di quindici
concerti;
d)
godano della presenza di un direttore artistico, individuato
tra personalità del mondo musicale di significativo profilo
culturale.
2. Ai
fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 1, possono
essere ammesse, per non più del trenta per cento, i concerti
svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento
finanziario dello Stato.
CAPO
III
ALTRI
SOGGETTI DELLA MUSICA
Articolo
16
Rassegne
e festival
1. Possono
essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati,
organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione
ed al rinnovamento della musica in Italia, allo sviluppo della
cultura musicale, anche in relazione alle politiche nazionali
e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono
una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto
culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in una
medesima area. In particolare, i festival possono costituire
momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello
spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari
tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.
2. I
contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri
apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta
per cento di questi ultimi, e sono erogati sulla base dei seguenti
presupposti:
a)
sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;
b)
direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival,
dotato
di prestigio culturale e di capacità professionale;
c)
presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d)
programmazione in prevalenza, di spettacoli sia per ospitalità
sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati, per
almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti
di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità
artistica.
3. Per
lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra,
con provvedimento del Direttore generale della direzione generale
per lo spettacolo dal vivo, su conforme parere della Commissione,
possono essere definite deroghe alle disposizioni dei commi
1 e 2,in considerazione degli spazi ove le manifestazioni si
svolgono.
Articolo
17
Promozione
della musica e perfezionamento professionale
1. Possono
essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi
previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore
di:
a)
soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative
di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;
b)
soggetti pubblici o privati che non svolgono attività produttiva
e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità,
progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione
nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura
musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana
contemporanea, articolati in stages, seminari, convegni, mostre,
attività di laboratorio ed editoriale, con particolare riguardo
all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri
linguaggi dello spettacolo;
c)
soggetti pubblici o privati che realizzano progetti mirati alla
realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale,
per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità,
la imparzialità e la efficacia in ogni momento dello svolgimento
delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni
regolamentari, assunte dai beneficiari;
d)
soggetti che non svolgono attività di produzione musicale e
che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità,
attività di perfezionamento professionale di quadri artistici,
tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e che
dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione
professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica
e musicale; in tal caso, il contributo dello Stato può essere
solo integrativo e comunque non superiore al trenta per cento
della somma dei contributi degli enti pubblici, nazionali ed
europei;
e)
soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria attività
le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre
1979, n. 589, che abbiano ricevuto contributi statali per almeno
tre anni negli ultimi sei.
2. Nel
caso in cui i soggetti di cui al comma 1 hanno la disponibilità
di una sala integralmente dedicata ad esecuzioni musicali, e
queste vi siano effettivamente svolte per non meno di venti
giornate all'anno, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli
3, comma 1, let-tera b), e 5, si tiene conto delle relative
spese di gestione.
Complessi
bandistici
1. Possono
essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi
previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore
di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni
o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo
di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.
2. In
deroga alla previsione dell'articolo 4, comma 2, sono ammissibili
i costi di esecuzioni gratuite.
3. Per
la erogazione di contributi in favore di complessi bandistici
che svolgono tournées in tutta Italia e all'estero, con un minimo
di almeno centocinquanta concerti annui, si applicano le disposizioni
riguardanti l'attività di cui all'articolo 15.
CAPO
IV
ULTERIORI
ATTIVITÀ MUSICALI
Articolo
19
Biennale
di Venezia
1. Alla
società di cultura la Biennale di Venezia è erogato un contributo
per lo svolgimento della attività istituzionale nel settore
della musica, in conformità a quanto previsto dall'articolo
19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.
Articolo
20
Progetti
speciali e residenze multidisciplinari
1. La
quota delle risorse da riservare per ulteriori attività musicali,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), è attribuita,
sentito il parere della commissione, in considerazione della
necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali,
anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio
a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche
di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto,
alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del
Paese meno servite.
2. In
particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate
al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella
permanenza triennale di un organismo musicale nell'ambito di
un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un
territorio definito non superiore a quello di due province confinanti,
anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede
un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo
di apertura della sede o delle sedi musicali.
3. Per
le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto
dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite
convenzioni.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.