Legislazione - Contributi Nazionali

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

Capo I

Disposizioni di carattere generale

1. Definizione.

Nel presente regolamento per «Amministrazione» si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché i procedimenti per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

Capo II

Procedimenti di concessione

3. Domande di concessione.

1.        Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:

a)       concessione dei contributi all'attività teatrale di prosa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 (2) e della legge 30 aprile 1985, n. 163 (3);

b)       concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213 (4);

c)       concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800 (5);

d)       concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (6) e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390 (7);

e)       concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

(2) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).

(3) Riportata al n. A/XI.

(4) Riportata alla voce Cinematografia.

(5) Riportata alla voce Teatri.

(6) Riportata al n. A/VI.

(7) Riportata al n. A/VIII.

4. Fase istruttoria.

1.        L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 (8).

2.        L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1° marzo 1994, n. 153.

(8) Con D.P.C.M. 26 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1996, n. 11) si è provveduto alla determinazione della documentazione da presentare con le domande di concessione dei contributi e premi di cui alla L. n. 1213 del 1965.

5. Decisione.

1.        Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (9), l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non può essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2.        Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato può produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

Capo III

Procedimenti di autorizzazione

6. Autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante.

[

1.        Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (6), da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea.

2.        L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

3.        Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non è adottato entro il termine.

4.        Per ogni attività autorizzata, l'Amministrazione rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente e in maniera visibile all'interno dell'impianto.

5.        L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione, secondo modalità stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale] (9/a).

(6) Riportata al n. A/VI.

(9/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.

7. Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante.

1.        Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

2.        La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e le date degli spettacoli.

3.        La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.

4.        Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.

8. Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento.

1.        Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei parchi di divertimento, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea.

2.        L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali, nonché delle capacità finanziarie e dell'anzianità di esercizio del richiedente.

3.        Entro centoventi giorni dalla data di deposito della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non è adottato entro il termine.

4.        L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione.

5.        Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero e all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semi automatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (10).

(10) Riportata al n. A/VI.

9. Competenze del Ministero dell'interno.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

Capo IV

Norme finali

10. Verifiche periodiche.

1.        L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (11), 24 dicembre 1993, n. 537 (12) e a quelle del presente regolamento.

2.        Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

11. Controlli e sanzioni.

1.        Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (13), compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11).

2.        L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (13), così come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (14) e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14) Sulla Gazzetta Ufficiale è erroneamente indicato con la data del 10 novembre.

12. Norme abrogate.

1.        Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (12), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a)       l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (15);

b)       gli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (10).

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(15) Riportata alla voce Cinematografia.

(10) Riportata al n. A/VI.

13. Entrata in vigore.

1.        Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 




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