Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1994, n. 394.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi
a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali
e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei
procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi
e per parchi di divertimento.
Capo
I
Disposizioni
di carattere generale
1.
Definizione.
Nel presente regolamento per «Amministrazione» si intende la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2.
Oggetto del regolamento.
Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi
e finanziamenti a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche,
musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché
i procedimenti per l'esercizio di attività circensi e per parchi
di divertimento.
Capo
II
Procedimenti
di concessione
3.
Domande di concessione.
1.
Devono essere
presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative
ai seguenti procedimenti:
a)
concessione dei
contributi all'attività teatrale di prosa di cui all'art. 1
del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 (2) e della
legge 30 aprile 1985, n. 163 (3);
b)
concessione dei
contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213 (4);
c)
concessione delle
sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800 (5);
d)
concessione dei
contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n.
337 (6) e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390 (7);
e)
concessione di
ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
(2) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).
(3) Riportata al n. A/XI.
(4) Riportata alla voce Cinematografia.
(5) Riportata alla voce Teatri.
(6) Riportata al n. A/VI.
(7) Riportata al n. A/VIII.
4.
Fase istruttoria.
1.
L'Amministrazione
determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
che deve essere presentata con le domande per la concessione
dei contributi di cui all'art. 3 (8).
2.
L'Amministrazione
acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli
3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1° marzo 1994, n. 153.
(8) Con D.P.C.M. 26 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1996, n. 11) si è provveduto
alla determinazione della documentazione da presentare con le
domande di concessione dei contributi e premi di cui alla L.
n. 1213 del 1965.
5.
Decisione.
1.
Entro il termine
stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (9), l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento
espresso. Il termine non può essere superiore a centocinquanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
2.
Decorso inutilmente
il termine di cui al comma 1, l'interessato può produrre istanza
al direttore generale a cui fa capo l'unità responsabile del
procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni.
Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale,
l'istanza è rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione,
che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri
di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546.
(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
Capo
III
Procedimenti
di autorizzazione
6.
Autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo
viaggiante.
[
1.
Devono essere
presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione
per l'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività
dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art.
4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (6), da parte delle imprese
di Paesi dell'Unione europea.
2.
L'autorizzazione
è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali
del richiedente.
3.
Entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione
si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata
se il provvedimento non è adottato entro il termine.
4.
Per ogni attività
autorizzata, l'Amministrazione rilascia all'esercente apposito
contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente e in maniera
visibile all'interno dell'impianto.
5.
L'autorizzazione
è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione, secondo
modalità stabilite in via generale dalla stessa con proprio
provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale] (9/a).
(6) Riportata al n. A/VI.
(9/a) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato
alla voce Regioni.
7.
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante.
1.
Devono essere
presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione
per l'esercizio di attività circensi da parte di imprese dei
circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti
parte dell'Unione europea.
2.
La domanda deve
indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica
dei componenti, le località e le date degli spettacoli.
3.
La concessione
del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata
al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.
4.
Entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione
si pronuncia sulla domanda.
8.
Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento.
1.
Devono essere
presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione
per l'esercizio dei parchi di divertimento, da parte delle imprese
di Paesi dell'Unione europea.
2.
L'autorizzazione
è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali,
nonché delle capacità finanziarie e dell'anzianità di esercizio
del richiedente.
3.
Entro centoventi
giorni dalla data di deposito della domanda, l'Amministrazione
si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata
se il provvedimento non è adottato entro il termine.
4.
L'autorizzazione
è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione.
5.
Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le categorie
dei parchi di divertimento in rapporto al numero e all'importanza
dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando
l'esclusione degli apparecchi automatici e semi automatici di
cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968,
n. 337 (10).
(10) Riportata al n. A/VI.
9.
Competenze del Ministero dell'interno.
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte
salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di
sicurezza.
Capo
IV
Norme
finali
10.
Verifiche periodiche.
1.
L'organo di vertice
dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalità, la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel
presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza
per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle
disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (11), 24 dicembre
1993, n. 537 (12) e a quelle del presente regolamento.
2.
Ai fini delle
verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove
iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini
interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure
adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione
che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
11.
Controlli e sanzioni.
1.
Il servizio di
controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (13), compie annualmente rilevazioni
sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi
disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento,
non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento
o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (11).
2.
L'inosservanza
dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione
delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei
dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10,
e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(13), così come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (14) e dall'art. 27 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Sulla Gazzetta Ufficiale è erroneamente indicato con la data del 10 novembre.
12.
Norme abrogate.
1.
Ai sensi dell'art.
2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (12), dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a)
l'art. 24, commi
1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (15);
b)
gli articoli 6,
7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (10).
(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(15) Riportata alla voce Cinematografia.
(10) Riportata al n. A/VI.
13.
Entrata in vigore.
1.
Il presente regolamento
entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.