Legislazione - Contributi Nazionali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CIRCOLARE 4 febbraio 2002 N. 18.

INTERVENTI IN MATERIA DI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI E EDIZIONI NAZIONALI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 151 del 14 settembre 1998, disciplina gli interventi dello Stato a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento "legge", e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di:
a) comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali (art. 2 della legge);
b) edizioni nazionali (art. 3 della legge).

Art. 1.
Istanze


Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni nazionali e ammissione ai relativi contributi, redatte in carta da bollo, devono essere indirizzate alla consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presso la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5, da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da Amministrazioni dello Stato (art. 2, punto 1 della legge).

Art. 2.
Comitati nazionali


I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione del programma stesso;
risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;
proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere);
sono tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati.
Non sono ammissibili:
progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
progetti che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare.

Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione


Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'opera e del numero complessivo di volumi previsto;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziare complessive necessarie;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.

Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi


Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della legge le edizioni nazionali attualmente operanti, nonché quelle che sono istituite secondo le modalità previste dalla presente circolare.
Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate da:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;
bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;
elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
elenco dei volumi in corso di stampa;
indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo delle commissioni già operanti.

Art. 5.
Termini


Al fine di consentire alla consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il 30 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura "Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati nazionali".

Roma, 4  febbraio 2002

Il Ministro: Urbani

 




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