Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
CIRCOLARE 4 febbraio 2002 N. 18.
INTERVENTI IN MATERIA DI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI
E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI E EDIZIONI NAZIONALI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002
La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 151
del 14 settembre 1998, disciplina gli interventi dello Stato
a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni
culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto
dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo
riferimento "legge", e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono
l'istituzione e il finanziamento di:
a) comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni
culturali (art. 2 della legge);
b) edizioni nazionali (art. 3 della legge).
Art. 1.
Istanze
Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni
nazionali e ammissione ai relativi contributi, redatte in carta
da bollo, devono essere indirizzate alla consulta dei comitati
nazionali e delle edizioni nazionali, presso la direzione generale
per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati,
4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5,
da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati
promotori, nonché da Amministrazioni dello Stato (art.
2, punto 1 della legge).
Art. 2.
Comitati nazionali
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza
di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica
firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione
culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative
previste e l'indicazione di modalità, tempi ed eventuali
fasi di realizzazione del programma stesso;
risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali
e fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma
analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti
nel programma culturale;
proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale
(presidente e segretario-tesoriere);
sono tenute in particolare considerazione le iniziative sostenute
finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici
e privati.
Non sono ammissibili:
progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
progetti che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare.
Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione
Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti
devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente
art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente
i seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione
interna dell'opera e del numero complessivo di volumi previsto;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato
degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziare complessive necessarie;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti.
Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi
Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della
legge le edizioni nazionali attualmente operanti, nonché
quelle che sono istituite secondo le modalità previste
dalla presente circolare.
Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente,
devono essere corredate da:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere
con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno
precedente;
bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma
analitica e dettagliata;
elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
elenco dei volumi in corso di stampa;
indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto
corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI
e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo delle commissioni
già operanti.
Art. 5.
Termini
Al fine di consentire alla consulta dei comitati nazionali e
delle edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione
delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente circolare devono essere spedite
entro e non oltre il 30 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa
fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato
o consegnate a mano e recanti la dicitura "Domanda per
contributo a edizioni nazionali e comitati nazionali".
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani