Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
CIRCOLARE 4 febbraio 2002 N. 17.
CONTRIBUTI PER CONVEGNI E PUBBLICAZIONI DI RILEVANTE INTERESSE
CULTURALE DA EROGARE A ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED
ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002
La presente circolare, che ha lo scopo di sostenere l'attività
degli enti culturali anche nel settore dei convegni e delle
pubblicazioni - secondo quanto previsto nel pertinente capitolo
di bilancio - sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999,
n. 127.
Art. 1.
Destinatari dei contributi
Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e
pubblicazioni di rilevante interesse culturale gli istituti,
le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini
di lucro, operanti sul territorio nazionale.
Art. 2.
Istanze
Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente
circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente devono
essere inviate al Ministero per i beni e le attività
culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - cap. 00197
Roma. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. In particolare l'interessato dovrà allegare
dichiarazione della propria qualità di rappresentante
dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale
sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle
sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1998, n.
15, nella ipotesi di dichiarazione mendace.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, come
previsto dall'art. 3, comma 11 della legge 11 maggio 1997, n.
127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le domande in bollo, in copia unica, contenenti l'indicazione
del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente
postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB,
sul quale versare l'eventuale contributo, devono essere trasmesse
entro l'ultimo giorno lavorativo di febbraio a mezzo plico raccomandato
(fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato
o consegnate a mano e recanti la dicitura "Domanda per
contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse
culturale".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo
la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista
dalla presente circolare ed elencate nei successivi articoli
3 e 4.
Art. 3.
Convegni
I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui
al precedente articolo, i seguenti documenti, firmati in originale
dal legale rappresentante:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno
per il quale si chiede il contributo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci
di entrate e di spesa relative al convegno;
d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere
alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
eventuali atti o pubblicazioni relativi alla manifestazione.
Art. 4.
Pubblicazioni
Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni
inedite.
I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui
al precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia,
firmati in originale dal legale rappresentante:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della
pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie
su autore/i ecc.) e bozza del testo;
c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci
di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere,
non appena stampati, tre esemplari della pubblicazione alla
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni
attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre
e gli atti di convegno.
Art. 5.
Assegnazione del contributo
L'Amministrazione decide in ordine all'ammissione al contributo,
previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute
e in regola, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione
e del valore culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare
del contributo non può comunque superare il 50 per cento
delle spese previste.
Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in
considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti
all'organizzazione scientifica.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero
per i beni e le attività culturali - Direzione generale
per i beni librari e gli istituti culturali, in duplice copia
e firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo
delle entrate e delle spese sostenute entro sessanta giorni
dallo svolgimento della manifestazione o della avvenuta pubblicazione.
Deve essere comunque dato un adeguato risalto all'erogazione
del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati relativi
al convegno che nelle pubblicazioni.
Art. 6.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento è il dirigente del Servizio III della
direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: Urbani