Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Dipartimento dello
spettacolo
CIRCOLARE
19 GENNAIO 1998, N. 12.
INTEGRAZIONE
ALLA CIRCOLARE N. 10 DEL 5 DICEMBRE 1994: "INTERVENTI A
FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI E DI DANZA IN ITALIA".
Considerata
l'opportunità di valutare, nell'interesse dei beneficiari, con
maggiore anticipo le attività musicali e di danza che si svolgono
dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario;
La circolare n. 10 del 5 dicembre 1994 e' cosi' modificata,
a partire dall'anno 1999:
"i
termini di cui all'art. 1 e all'art. 18 sono sostituiti tutti
da quello perentorio - ai sensi del decreto - legge 8 gennaio
1998, n. 3 - del 31 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento
dell'attività'".
Entro
e non oltre tale termine dovrà essere prodotta anche la documentazione
prevista dalle norme regolamentari per ogni singolo settore.
Per i
festival e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione
di cui sopra potrà essere inviata fino a novanta giorni prima
del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del
31 ottobre.
Eventuali
irregolarità, ritenute non essenziali dall'amministrazione,
potranno essere sanate su iniziativa degli utenti entro il 30
novembre.
Per i
teatri di tradizione e per l'attività lirica ordinaria il termine
del 31 ottobre è spostato al 28 febbraio dell'anno successivo,
limitatamente alla documentazione di assunzione diretta di responsabilità
e di parziale copertura finanziaria da parte degli organizzatori.