Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Dipartimento dello
spettacolo
CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1994, N.
10
INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA'
MUSICALI E DI DANZA IN ITALIA.
1.
La presente circolare disciplina, sulla base della legge
14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, recante
semplificazioni dei provvedimenti di concessione dei contributi
- in attesa dell’entrata in vigore della legge di riforma del
settore - gli interventi finanziari che lo Stato opera con riguardo
a ciascun anno solare, utilizzando la quota del Fondo unico
dello spettacolo di cui all’art. 13 della legge 30 aprile 1985,
n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche,
corali e di balletto, delle istituzioni concertistico orchestrali,
dei festival nazionali ed internazionali, dei concorsi di composizione
ed esecuzione musicale e dei corsi di avviamento e perfezionamento
professionale, delle stagioni liriche sperimentali, delle rassegne
musicali e dei complessi bandistici, nonché delle iniziative
e degli enti di promozione musicale.
2.
Ai sensi della legge n. 241/1990, i criteri di determinazione
degli interventi saranno sottoposti all’esame della Commissione
centrale musica (art. 3 legge n. 800/1967).
ART. 1.
ISTANZE DI SOVVENZIONE
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
1.
Al fine di consentire la necessaria programmazione dell’intervento
statale, le domande per l’ammissione alle provvidenze previste
a favore delle sopraindicate attività musicali e di danza, redatte
in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa
indicazione e sottoscrizione della personale all’uopo legittimata
(sono esenti dall’uso della carta legale i soggetti di cui all’art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642), debbono essere inviate o presentate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo -
Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del
31 dicembre.
2.
Ai fini dell’ammissione ai contributi statali, i soggetti
interessati dovranno completare entro il richiamato 31 dicembre
e 31 marzo, per le attività previste rispettivamente per il
primo ed il secondo semestre, la documentazione richiesta -
anch’essa in duplice copia - nei successivi articoli per ogni
singolo settore.
3.
La documentazione riguardante le attività progettate
per l’intero anno dovrà essere completata entro il 31 dicembre.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione, inclusa
la domanda di sovvenzione, spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.
4.
Per i festival e le rassegne, compresi quelli di danza,
la documentazione di cui sopra potrà essere inviata fino a sessanta
giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda
il termine del 31 dicembre.
5.
Per consentire una valutazione unitaria, le istanze di
sovvenzione presentate da enti, società, istituzioni ed associazioni
per più attività musicali e di danza verranno in linea di massima
sottoposte al parere della Commissione centrale per la musica
allorché sarà stata completata l’intera documentazione preventiva
riguardante i singoli programmi.
L’Amministrazione si riserva in
deroga la facoltà di procedere anche separatamente, e per progetti
sui quali risulti urgente la decisione, nei casi in cui non
sia stato possibile definire tutti i programmi e completare
la relativa documentazione.
6.
Le istanze relative ai festival si intendono alternative
a quelle presentate per altro titolo ad eccezione degli enti
pubblici, delle associazioni e fondazioni riconosciute.
7.
Le iniziative di cui alla presente circolare, che utilizzeranno
ai sensi delle norme vigenti dipendenti a tempo indeterminato
di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, dovranno
produrre, almeno insieme alla documentazione relativa alla liquidazione
delle sovvenzioni, copia del provvedimento di autorizzazione,
preventivo alla utilizzazione medesima, rilasciato dal sovrintendente,
sentito il direttore artistico.
8.
L’Amministrazione - sentito il parere della Commissione
centrale per la musica - si riserva la facoltà di sovvenzionare
l’intero progetto o una sua parte, nonché - nell’ambito di ciascun
settore - di commisurare la sovvenzione stessa ad una attività
minore di quella preventivata, anche con conseguenti concentrazioni
delle voci di spesa.
9.
Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati
potranno essere sottoposte al parere della Commissione centrale
per la musica solo a documentato consuntivo, anche provvisorio,
dell’attività svolta nell’anno e dopo che la stessa Commissione
si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate
nei termini prescritti e, comunque, nei limiti delle residue
disponibilità di bilancio.
10. Non potranno
essere sottoposte all’esame della Commissione le iniziative
che, avendo beneficiato di sovvenzioni nei precedenti esercizi,
non abbiano prodotto almeno una relazione artistico - finanziaria
dell’attività dell’ultimo anno, nonché la completa documentazione
consuntiva (compresa la liberatoria dell’Enpals) riguardante
quella degli anni precedenti.
11. Le iniziative
musicali che chiedono di accedere all’intervento finanziario
dello Stato dovranno inviare, debitamente firmate, le schede
riepilogative (nonché 40 esemplari in copia) appositamente predisposte
dall’Amministrazione ed allegate alla presente circolare. Tali
schede - qualora vengano inviate nei termini indicati del 31
dicembre e del 31 marzo - potranno sostituire il preventivo
finanziario ed il programma artistico richiesti negli articoli
di competenza.
I 40 esemplari in copia non sono
richiesti per i teatri di tradizione e le stagioni liriche ordinarie.
ART. 2
ACCONTI
1.
Gli acconti previsti dalle leggi 22 luglio 1977 n. 426,
5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi
con le seguenti modalità e condizioni:
§
nella misura dell’80% ai teatri di tradizione
ed alle istituzioni concertistiche riconosciute ai sensi dell’art.
28 della legge n. 800/67;
§
nella misura dell’80% ad enti, società, istituzioni,
associazioni che, beneficiari di sovvenzioni per almeno tre
anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato
il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite
la presentazione delle relative documentazioni consuntive.
Possono altresì, essere concessi
acconti fino all’80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni
che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre
anni nell’ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato
il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative
documentazioni consuntive.
2.
Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari
di sovvenzioni per i quali emergano gravi irregolarità per ordine
amministrativo e contabile o che non abbiano perfezionato la
documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione
dell’ultimo anno per il quale è sufficiente la relazione artistica
e finanziaria.
3.
Per ottenere la liquidazione dell’acconto gli interessati
dovranno fare richiesta - con firma autenticata da pubblico
ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario
- contestualmente all’istanza di sovvenzione o con altra separata
istanza, redatta in due esemplari di cui una in carta legale
(sono esenti dall’uso della carta legale i soggetti di cui all’art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642), precisando:
§
di impegnarsi sotto la propria responsabilità,
ad effettuare l’attività per la quale è stato assegnato il contributo
nonché a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa
cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione;
§
di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla
gestione ai sensi, della vigente normativa;
§
la modalità di pagamento - con espressa indicazione
dell’obbligo o meno della tenuta del bollettino d’incasso -
da scegliersi tra le sottoelencate:
a) emissione
di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato
impersonalmente;
b) accreditamento
in conto corrente bancario;
c) versamento
in conto corrente postale;
d) versamento
in conto di contabilità speciale, per gli enti pubblici di cui
al primo comma dell’art. 40 della legge n. 119/1981.
4.
Non è necessaria l’indicazione della tenuta o meno del
bollettario d’incasso nell’ipotesi di cui al punto c) e delle
modalità di pagamento per i comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti, nonché per le province.
5.
Eventuali cessioni del credito derivante dall’assegnazione
della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle
indicate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della
modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà
tempestivamente informare l’amministrazione ancor prima della
formalizzazione dell’atto di cessione.
6.
Gli acconti erogati per le attività che non venissero
realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo
accertato in sede di liquidazione, debbono essere rimborsati
in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta
giorni dall’inizio dell’esercizio successivo o dalla data della
richiesta dell’Amministrazione.
7.
Il mancato invio della documentazione consuntiva entro
la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello
cui la sovvenzione si riferisce comporta la revisione dell’acconto.
8.
I soggetti, finché non provvedano al rimborso dell’acconto
maggiorato degli interessi legali, sono esclusi da ulteriori
sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei
confronti dello Stato.
ART. 3.
RIESAMI ED INTEGRAZIONI
1.
E’ esclusa la possibilità di riesami o di assegnazione
di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi
per l’attività svolta, salvo che trattasi di progetti speciali
promossi dall’Amministrazione o di situazioni di eccezionale
gravità urgenza, ed elevato livello artistico comprovate da
una idonea documentazione.
ART. 4.
LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE
CONSUNTIVA
1.
La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta, a norma
dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive
modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva
richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge
e la regolarità della gestione.
2.
Il rendiconto - con allegata una relazione che illustri
le singole dettagliate voci di entrata e di uscita nonché le
eventuali differenze rispetto alle indicazioni del preventivo
- dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione
(distinzione tra spese generali e spese artistiche), risultare
approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà fare
riferimento alle entrate ed uscite effettive connesse alla realizzazione
dell'attività sovvenzionata. il verbale di approvazione del
rendiconto - che riporti ovviamente almeno i risultati finali
della gestione - dovrà indicare con quali mezzi si intenda procedere
alla copertura di eventuali passivi.
3.
gli oneri sostenuti dovranno essere dettagliati e per
essi come per tutte le entrate diverse dall'intervento dello
stato - il beneficiario dovrà rilasciare sotto la propria responsabilità
civile e penale, una dichiarazione a firma e qualifica autenticata,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la veridicità
e l'omnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte
in rendiconto, nonché la loro connessione all'attività sovvenzionata.
La medesima dichiarazione dovrà attestare che tutti i documenti
di spesa dell'intero rendiconto sono agli atti del beneficiario
della sovvenzione e ad esso intestati, regolarizzati ai fini
fiscali e con l'indicazione delle specifiche causali e dei destinatari.
al fine di semplificare la procedura delle liquidazioni - ove
possibile le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi
si applicano anche ai passati esercizi.
4.
Sono da considerare spese ammissibili le seguenti spese
generali ed artistiche:
A) le spese
generali, ove non diversamente indicato, sono costituite da:
Affitto sede e spese connesse, telefono,
energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo,
indennità di carica e gettoni di presenza, rappresentanza, eventuali
ammortamenti almeno quinquennali - riferiti a spese per acquisto
strumenti musicali, interessi passivi. Esse non potranno superare,
in via ordinaria, l'aliquota percentuale del 30% delle uscite,
elevabile al 40% soltanto per la documentata incidenza degli
interessi passivi.
Gli oneri ammissibili per gli interessi
passivi - che vanno comunque documentati da certificazioni bancarie
integrate da una relazione esplicativa del legale rappresentante
- dovranno essere riferiti all'anno di competenza e riguardare
i contributi pubblici;
B) le
spese artistiche sono rappresentate:
Dalle retribuzioni agli artisti,
al direttore artistico ed ai collaborato collaboratori artistici,
ai componenti delle giurie e ai docenti, con i relativi contributi
previdenziali;
Dalle retribuzioni al personale
tecnico e di sala con i relativi contributi previdenziali;
Fitti locali di spettacolo con l'eventuale
costo degli allestimenti scenici (palco e relative spese di
fonica e luci);
Tipografia, editoria, pubblicità,
promozione;
Fitto e trasporto strumenti o materiale
di scena;
Siae;
Viaggi e soggiorno artisti a carico;
Partiture.
5.
L'intervento dello stato non potrò coprire di regola
più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali, con possibilità
di elevare tale percentuale fino al 90% per attività che, per
situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa
promotrice o al territorio, risultino meritevoli di particolare
considerazione.
6.
I borderò, intestati all'organizzazione beneficiaria
della sovvenzione, dovranno pervenire vistati e timbrati in
originale dai competenti uffici della siae, unitamente ad una
distinta degli incassi.
7.
Per il solo settore della coreutica i borderò intestati
all'organizzatore, che non sia produttore dello spettacolo,
sono validi anche per le compagnie di balletto ospitate.
In relazione alle entrate occorrerà dettagliare - con l'importo
percepito - i termini e le modalità degli accordi con i gestori
degli spazi utilizzati.
8.
Ai fini della sovvenzione non potranno essere prese in
considerazione per il raggiungimento del minimo di attività
manifestazioni ad ingresso libero e gratuito. Non verranno altresì
prese in considerazione quelle che avranno utilizzato, senza
preventiva autorizzazione, dipendenti a tempo indeterminato
di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate.
9.
Presso il domicilio fiscale dei beneficiari delle sovvenzioni
deve essere tenuta costantemente aggiornata tutta la documentazione,
a disposizione di eventuali verifiche amministrativo - contabili
disposte dall'amministrazione, intese ad accertare l'osservanza
delle norme e le risultanze di bilancio.
10.
Le norme regolamentari di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutti i settori delle attività
musicali e di danza; eventuali incompatibilità emergono comunque
da quanto specificamente previsto negli articoli seguenti.
ART. 5.
CALENDARIO
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO POTRA' CURARE LA ELABORAZIONE
DI UN CALENDARIO ANNUALE DI TUTTE LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
MUSICALI RIPARTITO PER REGIONI.
TITOLO I
ATTIVITA' LIRICA
IN ITALIA
ART. 6.
DOCUMENTAZIONE
1.
L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento
di valutazione della prevista stagione ed in particolare:
A) l'indicazione
delle istituzioni teatrali e concertistico - orchestrali gestite
da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa
o dell'impresa lirica iscritta nell'elenco di cui all'art. 42
della legge n. 800/1967 cui si intende affidare la realizzazione
delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione
di cui all'art. 28 della legge n. 800/1967 possono curare direttamente
l'organizzazione delle stagioni liriche;
B) dichiarazione
di assunzione di diretta responsabilità della gestione;
C) attestazione
sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno
finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovrà essere
integrata prima dell'inizio della manifestazione - della delibera
di realizzazione della manifestazione con la contestuale assunzione
a carico del beneficiario della sovvenzione della copertura
degli eventuali minori introiti (incassi, contributi locali,
sponsor, ecc.) Che dovessero verificarsi nel corso della stagione;
D) preventivo
finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi
previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti,
tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente
per categoria ed i relativi oneri riflessi;
E) progetto
artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore,
numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio
delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione
delle rispettive nazionalità' se stranieri, registi e scenografi
che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera,
ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con
la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche
del palcoscenico. Per ciascuna opera che prevede l'impiego del
coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei
elementi o di quelli previsti dalla partitura.
L'eventuale richiesta di autorizzazione,
da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari
di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile
di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate
durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata
da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze
di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.
L'autorizzazione non è necessaria
per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che
abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque
anni;
F) dettagliata
relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia
stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini
della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima
attività sovvenzionata con specifica indicazione dei titoli
delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera,
dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi
ed infine del numero degli spettatori presenti;
G) i teatri
di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali
coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della
propria struttura tecnico - organizzativa utilizzata nel corso
della stagione, precisando organici di personale, periodi di
assunzione e tipo di contratto applicato;
H) dovranno
infine essere precisati i seguenti dati riferiti alla stagione
precedente e per le sole recite sovvenzionate:
§
Numero dei posti disponibili del teatro come da
verbale della c.p.v.l.p.s.;
§
Numero spettatori paganti;
§
Media spettatori paganti per recita;
§
Incasso medio per serata;
§
Incasso medio per spettatore.
ART. 7.
FISSAZIONE DELLA
QUOTA A RECITA
Per le stagioni liriche tradizionali
1.
L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche
tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, dalla presidenza del consiglio
dei ministri - dipartimento dello spetta spettacolo, sentita
la commissione centrale per la musica mediante la determinazione
di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento
di opere di autore italiano e di contributi integrativi per
la preparazione del materiale musicale.
2.
I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse
dal contributo statale non inferiori al 60% della sovvenzione
richiesta.
1.
Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede
consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione
assegnata.
2.
Particolare attenzione sarà altresì riservata ai progetti
che, con preventivi corsi di formazione musicale e scenici e
con la presenza di un regista e di un direttore d'orchestra
di comprovata professionalità, siano finalizzati alla promozione
dell'attività di giovani cantanti lirici italiani;
3.
In tal caso occorrerà prevedere un più elevato numero
di prove.
4.
Viene inoltre individuata una quota a recita maggiorata
per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del
coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare
impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali
è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari,
e l'effettuazione di un numero di prove maggiore rispetto a
quelle previste per la quota base.
5.
La quota di sovvenzione potrà essere ulteriormente maggiorata
tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata
dal teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto
tra incassi e investimenti, del rapporto fra capienza complessiva
del teatro e pubblico pagante, di una significativa attività
collaterale non sovvenzionata ad altro titolo dallo stato, da
comprovarsi a consuntivo nonché dell'incasso medio per i biglietti
venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno
precedente) - considerati comunque i rapporti esistenti tra
le capienze dei vari settori dei singoli teatri.
Si terrà, altresì, conto dell'attività
di promozione e coordinamento delle attività musicali che il
teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.
6.
Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni
fra teatri di tradizione articolate almeno in due recite a teatro,
per le quali sia realizzata una partecipazione proporzionale
negli importi di investimento e nel numero delle recite coprodotte.
L'intervento statale sarà di pari
importo per ogni partecipazione proporzionale.
Anche in questo caso i bilanci dovranno
evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore
al 60% dello stesso; tale percentuale tuttavia viene elevata
all'80% per le recite per le quali viene individuata la più
elevata delle quote maggiorate.
7.
Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo,
la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra
richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta
quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.
8.
Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata
del 10%.
9.
I contributi integrativi per l'allestimento di opere
di autore italiano riguardano distintamente:
§
Opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;
§
Opere di prima esecuzione locale di autore vivente
o deceduto da non oltre venti anni;
§
Opere del passato non di repertorio e non rappresentate
localmente da non oltre venti anni.
Nel caso di spettacolo misto di
cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale
o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti
proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o
2/3 dell'intero spettacolo.
La richiesta del contributo integrativo
deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza
di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante
dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra
in una delle tre categorie sopra elencate.
10. I contributi
integrativi per la preparazione del materiale musicale, di esecuzione
di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente,
tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo,
i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.
La richiesta del contributo deve
essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.
11. Ogni successiva
modifica dei dati esposti nella scheda predisposta dall'amministrazione
non potrà assumere rilevanza ai fini di eventuali maggiorazioni
di quote per ogni singola recita.
Obbligo delle prove.
12. Ciascun teatro
dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di
turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute
da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12.
Tali prove potranno essere ripartite
tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con
un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone,
compresa la prova generale in costume.
Non potranno essere effettuati più
di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale
sarà consentito un solo turno di prova.
Il numero minimo delle prove è inderogabile
per quanto riguarda l'orchestra mentre per i gruppi corali e
le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro
o, in mancanza, il direttore d'orchestra scritturato per l'opera
in questione - ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze
di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche - potrà
derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni
in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito
un'apposita motivata relazione, debitamente sottoscritta.
Deroga all'obbligo delle prove.
13. Nel caso
in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati
siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione
con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello
spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo,
è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che
la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non
superiore a otto giorni.
Qualora detto intervallo ecceda
gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata
almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione.
Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta
dovrà essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove
di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentazione.
E' possibile una variazione dell'organico
della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonché
una variazione degli organici, dell'orchestra, del coro entro
il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore
d'orchestra.
ART. 8.
FISSAZIONE DELLA
QUOTA A RECITA
Per le stagioni liriche ordinarie
1.
L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche
ordinarie è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della
legge14 agosto 1967, n. 800, dalla presidenza del consiglio
dei ministri dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione
centrale per la musica, mediante la determinazione di una quota
a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere
di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione
del materiale musicale.
2.
La quota a recita, come sopra indicata riguarda distintamente
tre categorie così individuate:
Categoria "a":
sono considerate recite di categoria
"a" quelle realizzate in un teatro dotato di requisiti
che lo rendano atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto
con garanzia di condizioni acustiche ottimali:
§
Con obbligo di dieci turni di prove da effettuarsi
tutte sul posto delle recite - ridotte a otto turni, se trattasi
di opere da camera - compresa la prova generale in costume,
con le modalità previste per i teatri di tradizione;
§
Con compagnie di canto, direttori e registi di
comprovata professionalità e valore artistico;
§
Con un numero di orchestrali come da partitura
originale e, comunque, non inferiore a cinquanta elementi;
§
Con entrate proprie almeno pari al 100% della
quota a recita.
Categoria "b":
sono considerate recite di categoria
"b" tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo
delle prove, in replica di recite realizzate da enti lirici,
da teatri di tradizione e di recite di categoria "a";
effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche
richieste per le recite di categoria "a", con entrate
almeno pari al 70% della quota a recita.
Categoria "c": sono considerate
recite di categoria "c" tutte quelle realizzate in
assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati ma
con entrate proprie almeno pari al 40% della quota a recita.
3.
Per ciascuna categoria l'importo della quota a recita
è ridotto del 50%, qualora si tratti di opera da camera ed è
maggiorato del 10% per spettacoli effettuati all'aperto.
Qualora le sopraindicate percentuali
delle entrate proprie non risultino verificate in sede consuntiva
si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.
4.
I contributi integrativi per l'allestimento di opere
di autore italiano riguardano distintamente:
§
Le opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;
§
Le opere di prima esecuzione locale di autore
vivente o deceduto da non oltre venti anni;
§
Le opere del passato non di repertorio e non rappresentate
localmente da almeno un ventennio.
Nel caso di spettacolo misto, di
cui faccia parte l'opera nuovissima, di prima esecuzione locale
o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti
proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2,
o 2/3 dell'intero spettacolo.
La richiesta del contributo integrativo
deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza
di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante
dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra
in una delle tre categorie sopra elencate.
5.
I contributi integrativi per la preparazione del materiale
musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani
inediti riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale
impiego del coro, l'opera o il balletto costituente i 2/3 dello
spettacolo: l'opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo.
Il contributo é concesso, per la
preparazione delle partiture, degli spartiti e del materiale
d'orchestra.
La concessione dei contributi di
cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario
di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore
dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché
di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute
per la preparazione del materiale.
La richiesta del contributo deve
essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.
Obbligo delle prove.
6.
Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto
in programma deve essere comprovato lo svolgimento di sei turni
di prova (per non più di due turni giornalieri) compresa la
prova generale in costume, da realizzarsi, quest'ultima, almeno
un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro
nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita
e prova generale è consentito un solo turno di prova.
Nel caso di rappresentazioni di
opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del
passato, devono essere effettuate due prove in più.
Deroga all'obbligo delle prove.
7.
Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto
sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e
con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di
ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera,
o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica,
è possibile derogate all'obbligo delle prove, a condizione che
la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che
non ecceda i sei giorni.
Tale intervallo di tempo può essere
superiore ai sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta
nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico,
da un teatro di tradizione, da recite di categoria "a".
In tal caso, dovrà essere effettuate una prova di insieme nella
località ove ha luogo la stagione.
E' possibile una variazione dell'organico
della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonché
una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro
il limite massimo di cinque elementi, con esclusione del direttore
d'orchestra.
TITOLO II
ATTIVITA' CONCERTISTICA
E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL
ART. 9.
DOCUMENTAZIONE
1.
L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento
di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata
dalla seguente documentazione:
A) atto notarile
di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza,
in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da
notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.
I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché
tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà
essere tempestivamente documentata a questo dipartimento, su
carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione della
statuto nonché delle cariche sociali.
Gli enti pubblici dovranno produrre
ai fini dell'esame della richiesta di contributo - comunque
prima della conclusione del procedimento istruttorio ed emanata
prima dell'inizio dell'attività - delibera di approvazione del
progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare
anche il diretto apporto dell'ente.
Ai soli fini dell'esame da parte
della commissione centrale musica tale deliberazione potrà essere,
in via eccezionale, temporaneamente sostituita da un'apposita
dichiarazione del rappresentante dell'ente pubblico;
B) progetto
artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle
manifestazioni, che non potrà essere inferiore a sette per l'attività
concertistica ed a cinque per i festival. Tale numero è elevato
a sei per i festival di rilevanza nazionale ed internazionale;
il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio,
i nominativi degli artisti indicando separatamente gli artisti
italiani e stranieri - l'eventuale direzione artistica.
Gli interessati dovranno inoltre
evidenziare l'eventuale presenza di un'attività di decentramento
nell'ambito regionale, l'impegno artistico di giovani italiani
diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali
e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea
nonché l'attenzione dedicata al pubblico giovanile.
I complessi orchestrali e corali
- professionalmente qualificati che richiedono sovvenzioni per
le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare
un breve curriculum dei singoli componenti il complesso stesso;
C) preventivo
finanziario: per quanto si riferisce alle "entrate"
sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da
eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni,
i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita,
programmi, ecc.;
Per quanto si riferisce alle "spese"
sono da distinguere le spese artistiche (compensi agli artisti
- solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori -
le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti
Siae, la direzione artistica ed il personale tecnico e di sala,
gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti,
la pubblicità e la tipografia) e le spese generali, inclusi
gli interessi passivi come specificato all'art. 4;
D) dettagliata
relazione artistico - finanziaria: riguardante la attività dell'anno
precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti b)
e c) per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già
trasmessa per la liquidazione della sovvenzione).
Tale relazione dovrà comprovare
la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della
cultura musicale.
2.
I festival e le rassegne devono comprendere una pluralità
di spettacoli di chiara rilevanza culturale che si svolgano
in un arco di tempo limitato ed in una stessa area geografica.
ART. 10.
CONTRIBUTI DELLO
STATO
1.
Per quanto riguarda i festival e le rassegne, l'intervento
finanziario dello stato, integrativo rispetto a quello degli
enti locali, tiene conto dell'oggettiva rilevanza della manifestazione
che - ove risulti internazionale o nazionale per la capacità
professionale della direzione artistica e di quella organizzativa,
per la durata in termini lavorativi e recitativi, per la qualificazione
del programma e per la validità degli interpreti, per la partecipazione
di pubblico pagante, per la disponibilità di spazi idonei sotto
il profilo tecnico ed artistico - non potrà essere superiore
al 150% delle altre entrate.
2.
Le sovvenzioni ai festival ed alle rassegne di interesse
locale non potranno superare l'importo corrispondente al 50%
dei contributi locali.
3.
Il pagamento di eventuali acconti - fermo restando il
disposto di cui all'art. 2 - sarà commisurato alle entrate risultanti
dal consuntivo dell'anno precedente o a quelle documentate per
l'anno in corso.
4.
Nella assegnazione del contributo ad attività concertistiche
ed a festival e rassegne, sulla base dei criteri indicati dalla
legge, verranno prese in particolare considerazione:
A) le programmazioni
di quelle associazioni ed istituzioni musicali, le cui strutture
organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività
che hanno realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative
si avvalgono dell'apporto di un direttore artistico, musicista
o musicologo operante;
B) le
programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro
di un'organica ripartizione geografica;
C) le
iniziative a favore della diffusione della produzione musicale
contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;
D) le
attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni
musicali sovvenzionate dallo stato e quelle che si avvalgono
in particolare di artisti e complessi italiani;
E) le
programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a
fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata
possibile;
F) le
programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festival,
motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni
di pubbliche autorità;
G) l'affluenza
di pubblico pagante.
5.
Per l'attività concertistica e per i festival e le rassegne
con esclusione di quelli di riconosciuto carattere internazionale,
il programma dovrà di regola, prevedere uno spazio significativo
per le manifestazioni con complessi ed artisti italiani.
6.
Per i concerti corali, quelli organistici e di musica
sacra che si svolgono questi ultimi necessariamente in chiese,
chiostri e spazi similari, si potrà derogare - in presenza di
accertate qualificazioni professionali a quanto prescritto in
ordine ad alcuni criteri di valutazione nonché all'obbligo di
manifestazioni con ingresso a pagamento.
La sovvenzione non potrà comunque
eccedere per le attività esclusivamente corali il 200% dei contributi
locali.
TITOLO III
ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI
ART. 11.
DOCUMENTAZIONE
1.
L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento
di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata
entro il 31 dicembre dalla seguente documentazione (in duplice
copia) a firma del legale rappresentante:
A) programma
artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli
dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione;
il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti
relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei
solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione precisando
se trattasi di concerto nel comune sede dell'istituzione, nella
provincia, nella regione e fuori regione. In particolare dovranno
essere indicati:
I concerti - base o di ripetizione;
in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi
per replica quella nella quale il programma è prevalentemente
omologo all'esecuzione già presentata;
I concerti presso le scuole o riservati
al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto
guidato, nonché nelle chiese, chiostri e spazi similari, che
non potranno complessivamente eccedere, ai fini della sovvenzione,
il 10% dell'attività globale, salvo che non sia previsto l'ingresso
a pagamento.
Non sono ammessi ai fini della sovvenzione
più di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede.
Al programma dovrà essere allegato,
altresì, un prospetto riepilogativo;
B) preventivo
finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statutari
di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi
di controllo esistenti.
In tale preventivo dovranno essere
indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita
afferenti l'attività concertistica da effettuare;
C) documentazione
consuntiva relativa all'attività effettuata nell'anno precedente
a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione
dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni
effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui
alla lettera a).
Debbono altresì essere trasmessi
i borderò - o in mancanza, altra idonea documentazione atta
a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti - e la dichiarazione
del legale rappresentante con firma autenticata che attesti
la disponibilità presso la istituzione di copia autentica dei
modelli 031/cm enpals, ed individui il numero delle giornate
lavorative degli artisti per la sola attività concertistica
distinto per l'Italia e per l'estero nonché il numero dei mesi
di attività.
Le orchestre che effettuano, anche
attività lirica, all'estero, per conto terzi, corsi e concorsi,
dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante,
dalla quale risulti il complesso delle giornate retributive
in base ai titoli sopra indicati, che comunque non sarà valutato
ai fini della quantificazione della sovvenzione.
Per ogni programma deve essere comprovata
l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale,
attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante
attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali,
che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti della istituzione.
2.
Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi
in considerazione i seguenti elementi di valutazione:
A) elenco dei
contratti stipulati per la stagione in corso con gli orchestrali
che costituiscono il nucleo artistico dell'istituzione, con
l'indicazione per quelli a tempo indeterminato della data di
prima assunzione e, per quelli a tempo determinato, dei diversi
periodi lavorativi; nonché i contratti di incarico professionale
e degli aggiunti in relazione al periodo di attività programmata;
a partire dal 1995 le istituzioni dovranno essere dotate di
un organico orchestrale medio che non potrà comunque essere
inferiore a trenta elementi. Il 50% dell'organico medio, con
un minimo di 20 elementi, dovrà comunque risultare stabile e
quindi impegnato per l'intero periodo di attività.
Si intende per organico medio quello
risultante dal rapporto tra le giornate lavorative degli artisti
(sia dipendenti che a contratto professionale) ed il numero
dei mesi di attività a consuntivo moltiplicato per i 26 giorni
lavorativi mensili. La stabilità degli elementi dovrà risultare
da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante dalla
quale si rilevino i nominativi ed i periodi per i quali gli
artisti risultino impegnati e retribuiti.
Qualora vengano assunti elementi
di valutazione riguardanti il consuntivo 1994 potranno, in sede
di applicazione della presente norma, essere concesse deroghe
motivate;
B) la
continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico
- culturale del progetto elaborato con l'apporto di una stabile
direzione artistica;
C) il
buon andamento delle gestione, sia sul piano amministrativo
(con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto
tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano
artistico;
D) la
dimostrata capacità di promuovere, agevolare e coordinare la
cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive
province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali
governativi o promossi da enti locali;
E) le
condizioni di operatività del territorio in cui ha sede la istituzione
e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al
decentramento;
F) l'entità
e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali
occorrerà produrre idonea documentazione;
G) l'entità
delle entrate finalizzate alla realizzazione di singoli concerti;
H) il
numero degli spettatori paganti;
I)
i mesi di attività preventivata;
L) il
numero dei concerti programmati per ciascun mese che dovrà essere
in media di undici, con un minimo di sette mensili;
M) sarà presa, infine,
in considerazione la capacità per ogni istituzione di promuovere
l'attività artistica di giovani talenti italiani sia a li livello
di orchestrali e di solisti sia a livello di direttori d'orchestra
segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo
quinquennio.
3.
La sovvenzione annualmente concessa potrà essere superiore
a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive
valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo,
distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata
ad elementi e valutazioni amministrativo - contabili da un'altra
aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico -
artistiche.
4.
Entro il 1995 saranno avviate le procedure perché le
istituzioni riconosciute abbiano una natura giuridica omologa
e omologhi bilanci.
TITOLO IV
ATTIVITA' COREUTICA
ART. 12.
DOCUMENTAZIONE
1.
Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile
elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere
corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini
previsti dall'art. 1:
A) atto notarile
di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza,
in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da
notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.
Dovrà essere tempestivamente documentata
a questo dipartimento su carta legale autenticata ogni eventuale
variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.
Gli enti pubblici dovranno produrre,
ai fini dell'esame della richiesta di contributo, la delibera
di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale
sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;
B) programma
artistico: dovrà specificare il titolo e la durata del balletto,
l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e
relativo curriculum della compagnia (con specifico riferimento
alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti
e dell'organico del corpo di ballo, impiegato, indicando anche
l'età di ogni ballerino.
Non potranno essere utilizzati -
nell'attività sovvenzionata dipendenti di enti lirici.
Gli scritturati non possono pattuire
e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti
dalle disposizioni vigenti.
I componenti della compagnia e gli
scritturati debbono avere età non inferiore agli anni 18. Deroghe
al predetto limite potranno essere consentite solo per comprovate
esigenze artistiche.
Il programma dovrà indicare, in
linea di massima, località e date previste. Il calendario definitivo
dovrà essere comunicato al dipartimento prima dell'inizio dell'attività.
Si precisa che non potrà essere
presa in considerazione più di una recita al giorno;
C) preventivo
finanziario: per quanto riguarda le entrate dovranno essere
indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti,
sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali;
Mentre per le spese dovranno essere
distinte quelle artistiche (compensi ai ballerini per prove,
compensi ai ballerini per spettacoli, compensi ai tecnici, ai
coreografi e al maitre de ballet, diarie o rimborsi a pié di
lista, contributi previdenziali, diritti Siae, allestimenti,
scene, costumi e scarpine, registrazioni musiche, impianto luce
e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti
e materiale, spese di montaggio e smontaggio,
Pubblicità e promozione) e le spese
generali, inclusi gli interessi passivi, come specificato all'art.
4.
A tale preventivo dovrà poi corrispondere
lo schema del consuntivo;
D) relazione
artistica dell'intera attività effettuata nell'anno precedente
completa di tutti gli elementi di cui al punto b) nonché relazione
finanziaria completa di tutti gli elementi di cui al punto c).
La relazione artistica potrà fra l'altro essere corredata da
videocassette riguardanti l'attività da ultimo realizzata al
fine di consentire al dipartimento un'adeguata valutazione istruttoria.
Qualora trattasi di prima istanza
dovrà essere inviata la relazione artistica concernente l'attività
svolta dalla data di costituzione dell'associazione, corredata
da idonea documentazione (borderò, dichiarazione Siae o della
pubblica autorità, rassegna stampa, videocassette);
E) nel
caso di festivals e rassegne di balletto dovrà, altresì, essere
inviata la documentazione riguardante l'adesione delle singole
compagnie.
2.
Al fine di promuovere la circuitazione delle compagnie
di danza sull'intero territorio nazionale, potrà essere finalizzata
una quota parte dello stanziamento a favore dell'attività coreutica
per sovvenzionare appositi progetti distributivi di enti pubblici
nazionali, in aggiunta a quelli privati di cui all'art. 40,
primo comma, della legge n. 800/67.
Le relative domande riguardanti
la circuitazione, corredate dal progetto artistico finanziario,
dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella
prima applicazione della presente circolare si prescinde dall'osservanza
di detto termine.
La circuitazione promossa dagli
enti pubblici nazionali potrà riguardare tutte le iniziative
di danza ammesse a sovvenzione nonché - per non più del 10%
- quelle compagnie che non abbiano richiesto l'intervento finanziario
del dipartimento.
ART. 13.
DETERMINAZIONE DEI
CONTRIBUTI
1.
Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare
si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di
valutazione:
A) Attività
complessiva sia con riferimento a quella svolta negli anni precedenti
che a quella programmata nell'anno in corso con riferimento
alle giornate lavorative di danzatori, coreografi e mimi, a
quelle di attività della compagnia ed al numero degli spettacoli.
L'amministrazione si riserva, sentita
la commissione centrale musica, di fissare un numero minimo
di recite;
B) regolarità
amministrativa;
C) stabilità
di strutture;
D) livello
dei risultati artistici raggiunti;
E) rispondenza
di pubblico;
F) numero
degli allestimenti.
2.
Per le rassegne ed i festivals di danza si applica per
quanto compatibile il disposto dei precedenti articoli 9 e 10.
3.
In ogni caso deve essere scritturato per l'intero periodo
di attività lavorativa almeno il 50% dei ballerini impiegati.
Deroghe eccezionali possono tuttavia essere concesse in presenza
di particolari esigenze artistiche connesse all'attività da
realizzare e documentate in apposita istanza corredata da una
relazione del direttore artistico e del coreografo.
4.
L'attività svolta all'estero nei paesi UE, qualora sia
a tale titolo finanziata dalla presidenza del consiglio dei
ministri dipartimento dello spettacolo, ancorché ad ingresso
gratuito, potrà contribuire al raggiungimento del numero delle
recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti
del 20% delle predette recite.
5.
In presenza di un qualificato progetto artistico e tenuto
conto del cast impegnato e degli oneri sociali si procederà
alla determinazione delle quote a recita, anche in considerazione
della qualificazione della direzione artistica e del coreografo.
6.
Particolare considerazione in sede di quantificazione
della sovvenzione è riservata alle compagnie sperimentali e
di ricerca ed a gruppi emergenti che abbiano svolto attività
negli ultimi tre anni e prodotto e rappresentato spettacoli
originali. Per i danzatori di tali compagnie, dei quali deve
essere inviato un curriculum resta ferma la stabilità dell'organico
di cui al terzo comma. Per tali compagnie si potrà prescindere
dall'eventuale numero minimo fisso di recite, anche se sarà
richiesto un periodo di prova più consistente rispetto all'attività
di repertorio.
7.
Per la determinazione dell'importo della sovvenzione
si terrà altresì conto di:
A) effettuazione
di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
B) l'effettuazione
di lavori in prima esecuzione locale;
C) l'inclusione
nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e
di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;
D) effettuazione
di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli
enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori
contemporanei o di musiche poco conosciute;
E) la
realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento
a quella effettuata nel mezzogiorno o nelle località riconosciute
meno servite.
ART. 14.
CONCENTRAZIONE DI INIZIATIVE
PER PROGETTI BIENNALI E COPRODUZIONI
1.
Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica
volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla
più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate
con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione
di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione
di due o più complessi professionali operanti da almeno tre
anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.
2.
Nel caso di fusione deve comunque essere assicurata la
continuità di almeno il 50% dell'organico dei ballerini impiegati.
3.
Per gli enti o associazioni che svolgano una pluralità
di attività sotto l'aspetto produttivo, distributivo, di promozione
e di formazione sovvenzionato per quanto riguarda la produzione
da almeno tre anni - l'amministrazione si riserva di assegnare
una sovvenzione unica a sostegno delle varie attività programmate.
TITOLO V
CONCORSI DI COMPOSIZIONE
ED ESECUZIONE MUSICALE
ART. 15.
DOCUMENTAZIONE
1.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:
A) atto notarile
di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima
istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata
da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di
lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento,
su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione
dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici
dovranno produrre - ai fini dell'esame della richiesta di contributo
- delibera di approvazione del progetto artistico finanziario
dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;
B) bando
- regolamento;
C) elenco
nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;
D) preventivo
finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative
a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali,
e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spese,
premi e riconoscimenti, tipografia e pubblicità, noleggio e
trasporto strumenti, spese postali, affitto sale e spese generali
(costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione
delle spese postali). A tale preventivo dovrà poi corrispondere
lo schema del consuntivo;
E) programma
artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento,
la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della
manifestazione;
F) relazione
artistica relativa alla attività effettuata nell'anno precedente,
completa degli elementi di cui ai punti c) ed e) e con l'indicazione
del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non
si tratti di prima edizione;
G) relazione
finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente
completa di tutti gli elementi di cui al punto d) qualora trattasi
di iniziative già sovvenzionate.
2.
Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi
sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella
predisposizione dei regolamenti dei concorsi:
A) per tutti
i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa
della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con
congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova,
comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione
della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive
a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata
necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al dipartimento;
B) le
commissioni debbono essere composte da un numero di membri con
diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi
nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali.
Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a
maggioranza stranieri di cui non più di due aventi la cittadinanza
dello stesso stato.
Eventuali deroghe possono essere
consentite in via preventiva e sentita la commissione centrale
per la musica;
C) non
possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali
persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con
uno o più concorrenti. Non possono altresì farne parte coloro
che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti
l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più
concorrenti.
I componenti che abbiano in atto
o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove
rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti debbono
astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere
il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione
deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.
All'atto dell'insediamento, ciascun
componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria
situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione
a quanto sopra stabilito;
D) per
i concorsi nazionali ed internazionali a cadenza annuale le
commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per i concorsi
a cadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto
dei componenti. Eventuali deroghe possono essere consentite
in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la commissione
centrale per la musica;
E) di
ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve
essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto
alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci.
I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la
segreteria del concorso;
F) Le
prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico.
Le prove semifinali e finali delle
singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere
pubbliche. Eventuali deroghe saranno concesse sentito il parere
della commissione centrale per la musica;
G) Il
giudizio è espresso al termine di ogni prova.
Per le prove precedenti la finale,
il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità
e di non idoneità.
Il giudizio finale è espresso in
punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati
dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello
più basso.
I giudizi sono resi pubblici mediante
affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;
H) delle
commissioni può far parte, in qualità di osservatore, un funzionario
del dipartimento dello spettacolo.
3.
Particolare considerazione verrà riservata ai concorsi
che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni
precedenti, aver fattivamente
Contribuito all'affermazione e
qualificazione di nuovi talenti.
TITOLO VI
CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO
PROFESSIONALE MUSICALE E DI DANZA
ART. 16.
DOCUMENTAZIONE
1.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:
A) atto notarile
di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima
istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata
da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di
lucro.
Dovrà essere tempestivamente documentata
a questo dipartimento su carta legale ed autenticata ogni intervenuta
variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.
Gli enti pubblici dovranno produrre
- ai fini dell'esame della richiesta di contributo - delibera
di approvazione del progetto artistico - finanziario dalla quale
sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;
B) programma
artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento,
il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le
finalità dei corsi da tenersi, comunque, a favore di diplomati
di conservatorio, ad eccezione delle attività di danza, di canto,
nonché di quelle relative al jazz ed alla musica popolare. Questo
ultimo requisito dovrà essere indicato anche nel regolamento;
C) regolamento;
D) elenco
nominativo dei docenti e relativo curriculum;
E) preventivo
finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative
a contributi locali, quote di iscrizione e frequenza ed altre
eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi
spesa, borse di studio, fitto locali svolgimento corsi, tipografia
e pubblicità, noleggio e trasporto strumenti, spese generali,
compresi gli interessi passivi come specificato all'art. 4.
A tale preventivo dovrà poi corrispondere
il consuntivo;
F) relazione
artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente,
completa degli elementi di cui ai punti b) e d) e con l'indicazione
del numero dei partecipanti e relativo curriculum studi e nazionalità
qualora non si tratti di prima edizione;
G) relazione
finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente
completa di tutti gli elementi di cui al punto e) qualora trattasi
di iniziative già sovvenzionate.
TITOLO VII
ATTIVITA' VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE
ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE E COREUTICA (ART. 40,
PRIMO COMMA, LEGGE N. 800/1967; ART. 1, LEGGE N. 589/1979)
ART. 17.
DOCUMENTAZIONE
1.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:
A) atto notarile
di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima
istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata
da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi
di lucro, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma
3. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento,
su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione
dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici,
dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo,
delibera di approvazione del progetto artistico - finanziario
dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;
B) programma
artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa
sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;
C) preventivo
finanziario - al quale dovrà poi corrispondere lo schema del
consuntivo - con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata
e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali come
specificato all'art. 4.
Per la convegnistica l'ospitalità
funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione,
mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese
generali.
Per gli enti di promozione di cui
all'art. 1 della legge n. 589, ferma restando l'indicazione
dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali,
si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale
Sulle uscite fino al 50%;
D) relazione
artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente
qualora non si tratti di prima istanza;
E) relazione
finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora
trattasi di iniziative già sovvenzionate.
2.
L'intervento dello stato per gli enti di promozione potrà
riguardare considerate le altre entrate e l'importanza dell'attività
di promozione fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle
per i progetti speciali e fino al 75% delle spese generali,
compresi gli interessi passivi. Saranno ammissibili anche gli
acquisti di macchinari connessi al funzionamento dell'ente e
quindi allo svolgimento della sua attività.
Il rendiconto consuntivo deve essere
corredato - oltre alla documentazione di rito riguardante le
approvazioni ed i pareri degli organi istituzionali da una relazione
del collegio dei revisori, ove esistente, ovvero dal legale
rappresentante (in tal caso autenticata ai sensi della legge
n. 15/68) attestante la corrispondenza delle scritture contabili
alla documentazione acquisita agli atti e la connessione di
quest'ultima all'attività sovvenzionata.
3.
Sono considerate attività promozionali anche quelle di
organismi che favoriscono la circuitazione delle compagnie di
danza sovvenzionate per almeno 30 recite in cinque piazze nonché
di singoli teatri che ospitino le medesime compagnie:
A) nel primo
caso l'intervento dello stato andrà commisurato ai costi di
gestione dei teatri nonché a quelli di promozione delle compagnie,
ed a quelli per le luci e la fonica;
B) fra
i singoli teatri verranno presi in considerazione quelli che
dedicheranno alla danza almeno il 25% dell'attività recitativa
annuale con un minimo di 20 spettacoli, per i quali saranno
presi a riferimento i costi di promozione, di pubblicità, per
le luci e la fonica relativi all'attività di danza. Resta l'obbligo
di non usufruire, per tali costi, di interventi finanziari a
sostegno dell'attività teatrale di prosa.
TITOLO VIII
COMPLESSI BANDISTICI
[ART. 40, SECONDO COMMA, LETTERE A) E B)]
ART. 18.
DOCUMENTAZIONE
1.
Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di
cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso
medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.
Non potranno essere accolte quelle
istanze (art. 40, lettera a)), che saranno inviate oltre il
citato termine.
Le istanze di cui alla lettera a)
del citato art. 40 dovranno essere corredate entro il successivo
mese di marzo della seguente documentazione:
A) elenco dell'organico
strumentale del complesso bandistico;
B) elenco
dettagliato delle spese con l'indicazione dei relativi importi,
che il complesso bandistico dovrà sostenere nell'anno cui la
richiesta si riferisce;
C) atto
notarile di costituzione e statuto in duplice copia di cui una
in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione
di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco
o da altra pubblica autorità da cui risulti:
L'esatta denominazione del complesso
bandistico;
§
Che il complesso bandistico è promosso da un ente,
da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità
a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;
§
Che il complesso bandistico non ha alcun scopo
di lucro.
I documenti di cui ai punti a) e
b) dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso
bandistico.
I complessi bandistici di cui alla
lettera b) del citato art. 40, che svolgono tournées in tutta
Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti
annui, dovranno corredare l'istanza di sovvenzione, da presentare
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di tutta la documentazione
prevista per l'attività concertistica e corale in Italia (titolo
II, art. 9).
Ai fini della liquidazione dei contributi
ai complessi bandistici di cui alla lettera a) dovrà essere
prodotto un elenco delle spese di impianto e funzionamento firmato
dal legale rappresentante, che attesterà nel contempo, che la
documentazione relativa alle stesse spese è agli atti dell'associazione.
Le liquidazioni di cui alla lettera
b) seguono le prescrizioni di cui all'art. 4.
ART. 19.
PROGETTI SPECIALI
Per il perseguimento di particolari
finalità riguardanti lo sviluppo dell'arte musicale, l'amministrazione
potrà, anche attraverso appositi comitati a carattere possibilmente
interministeriale, promuovere speciali progetti tesi, alla realizzazione
di iniziative o di manifestazioni nell'ambito di investimenti
culturali, con finalità celebrative e di sviluppo e di ricerca
delle attività creative e delle varie forme di espressione musicale.
Per tali progetti, sui quali occorrerà
sentire la commissione centrale per la musica, si potrà prescindere
dalle prescrizioni di cui alla presente circolare sia per i
termini sia per la percentuale di copertura delle spese attraverso
l'intervento dello stato, sia infine per l'ammissibilità di
spese inerenti alla realizzazione dei progetti medesimi.
Nella determinazione dell'importo
di eventuali sovvenzioni ad enti, società, istituzioni ed associazioni,
verrà tenuta in particolare considerazione la loro partecipazione
a progetti speciali, qualora ne risulti qualificata la programmazione
sia a livello di promozione che di produzione o di distribuzione
musicale, con particolare riferimento ai progetti riguardanti
la musica contemporanea ed a quelli riferiti alla formazione
di giovani compositori ed artisti.
TITOLO IX
ART. 20.
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
L'amministrazione si riserva per
far fronte ad esigenze impreviste o straordinarie, la facoltà
di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla
presente circolare, a favore di iniziative musicali per le quali
sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione
medesima.
Le istanze dovranno pervenire, con
le modalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla ricezione
dell'invito dell'amministrazione.
L'entità del contributo terrà conto
degli elementi che avranno motivato l'invito.
L'amministrazione si riserva, altresì,
la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti
del settore musicale, scelti anche nell'ambito dei componenti
della commissione centrale per la musica, per l'esame delle
problematiche connesse alla migliore qualificazione dell'intervento
finanziario dello stato.
La presente circolare, che sostituisce
quella n. 4 del 26 gennaio 1993 e successive modifiche, trova
applicazione per le attività che si realizzeranno nell'anno
1995 e seguenti, fermo restando il disposto dell'art. 31 della
legge 14 agosto 1967, n. 800.