Legislazione - Contributi Nazionali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento dello spettacolo

CIRCOLARE 5 DICEMBRE 1994, N. 10

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI E DI DANZA IN ITALIA.

1.        La presente circolare disciplina, sulla base della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, recante semplificazioni dei provvedimenti di concessione dei contributi - in attesa dell’entrata in vigore della legge di riforma del settore - gli interventi finanziari che lo Stato opera con riguardo a ciascun anno solare, utilizzando la quota del Fondo unico dello spettacolo di cui all’art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a favore delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei festival nazionali ed internazionali, dei concorsi di composizione ed esecuzione musicale e dei corsi di avviamento e perfezionamento professionale, delle stagioni liriche sperimentali, delle rassegne musicali e dei complessi bandistici, nonché delle iniziative e degli enti di promozione musicale.

2.        Ai sensi della legge n. 241/1990, i criteri di determinazione degli interventi saranno sottoposti all’esame della Commissione centrale musica (art. 3 legge n. 800/1967).

ART. 1.

ISTANZE DI SOVVENZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.        Al fine di consentire la necessaria programmazione dell’intervento statale, le domande per l’ammissione alle provvidenze previste a favore delle sopraindicate attività musicali e di danza, redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale e con espressa indicazione e sottoscrizione della personale all’uopo legittimata (sono esenti dall’uso della carta legale i soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00184 Roma, entro il termine del 31 dicembre.

2.        Ai fini dell’ammissione ai contributi statali, i soggetti interessati dovranno completare entro il richiamato 31 dicembre e 31 marzo, per le attività previste rispettivamente per il primo ed il secondo semestre, la documentazione richiesta - anch’essa in duplice copia - nei successivi articoli per ogni singolo settore.

3.        La documentazione riguardante le attività progettate per l’intero anno dovrà essere completata entro il 31 dicembre. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione, inclusa la domanda di sovvenzione, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini sopraindicati.

4.        Per i festival e le rassegne, compresi quelli di danza, la documentazione di cui sopra potrà essere inviata fino a sessanta giorni prima del loro inizio, restando fermo per la domanda il termine del 31 dicembre.

5.        Per consentire una valutazione unitaria, le istanze di sovvenzione presentate da enti, società, istituzioni ed associazioni per più attività musicali e di danza verranno in linea di massima sottoposte al parere della Commissione centrale per la musica allorché sarà stata completata l’intera documentazione preventiva riguardante i singoli programmi.

L’Amministrazione si riserva in deroga la facoltà di procedere anche separatamente, e per progetti sui quali risulti urgente la decisione, nei casi in cui non sia stato possibile definire tutti i programmi e completare la relativa documentazione.

6.        Le istanze relative ai festival si intendono alternative a quelle presentate per altro titolo ad eccezione degli enti pubblici, delle associazioni e fondazioni riconosciute.

7.        Le iniziative di cui alla presente circolare, che utilizzeranno ai sensi delle norme vigenti dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, dovranno produrre, almeno insieme alla documentazione relativa alla liquidazione delle sovvenzioni, copia del provvedimento di autorizzazione, preventivo alla utilizzazione medesima, rilasciato dal sovrintendente, sentito il direttore artistico.

8.        L’Amministrazione - sentito il parere della Commissione centrale per la musica - si riserva la facoltà di sovvenzionare l’intero progetto o una sua parte, nonché - nell’ambito di ciascun settore - di commisurare la sovvenzione stessa ad una attività minore di quella preventivata, anche con conseguenti concentrazioni delle voci di spesa.

9.        Le istanze inviate o regolarizzate oltre i termini indicati potranno essere sottoposte al parere della Commissione centrale per la musica solo a documentato consuntivo, anche provvisorio, dell’attività svolta nell’anno e dopo che la stessa Commissione si sia espressa in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini prescritti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

10.     Non potranno essere sottoposte all’esame della Commissione le iniziative che, avendo beneficiato di sovvenzioni nei precedenti esercizi, non abbiano prodotto almeno una relazione artistico - finanziaria dell’attività dell’ultimo anno, nonché la completa documentazione consuntiva (compresa la liberatoria dell’Enpals) riguardante quella degli anni precedenti.

11.     Le iniziative musicali che chiedono di accedere all’intervento finanziario dello Stato dovranno inviare, debitamente firmate, le schede riepilogative (nonché 40 esemplari in copia) appositamente predisposte dall’Amministrazione ed allegate alla presente circolare. Tali schede - qualora vengano inviate nei termini indicati del 31 dicembre e del 31 marzo - potranno sostituire il preventivo finanziario ed il programma artistico richiesti negli articoli di competenza.

I 40 esemplari in copia non sono richiesti per i teatri di tradizione e le stagioni liriche ordinarie.

ART. 2

ACCONTI

1.        Gli acconti previsti dalle leggi 22 luglio 1977 n. 426, 5 marzo 1980, n. 54 e 17 febbraio 1982, n. 43, sono concessi con le seguenti modalità e condizioni:

§         nella misura dell’80% ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge n. 800/67;

§         nella misura dell’80% ad enti, società, istituzioni, associazioni che, beneficiari di sovvenzioni per almeno tre anni, svolgono una attività annuale di cui sia stato accertato il regolare svolgimento nei due precedenti esercizi tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

Possono altresì, essere concessi acconti fino all’80% ad enti, società, istituzioni ed associazioni che abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio e sempre che ne sia stato accertato il regolare svolgimento tramite la presentazione delle relative documentazioni consuntive.

2.        Non potranno, comunque, essere liquidati acconti ai beneficiari di sovvenzioni per i quali emergano gravi irregolarità per ordine amministrativo e contabile o che non abbiano perfezionato la documentazione riguardante gli anni precedenti, con esclusione dell’ultimo anno per il quale è sufficiente la relazione artistica e finanziaria.

3.        Per ottenere la liquidazione dell’acconto gli interessati dovranno fare richiesta - con firma autenticata da pubblico ufficiale anche per quanto attiene la qualifica del firmatario - contestualmente all’istanza di sovvenzione o con altra separata istanza, redatta in due esemplari di cui una in carta legale (sono esenti dall’uso della carta legale i soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), precisando:

§         di impegnarsi sotto la propria responsabilità, ad effettuare l’attività per la quale è stato assegnato il contributo nonché a rispettare gli eventuali limiti o condizioni di spesa cui fosse subordinata la concessione della sovvenzione;

§         di osservare tutti gli obblighi derivanti dalla gestione ai sensi, della vigente normativa;

§         la modalità di pagamento - con espressa indicazione dell’obbligo o meno della tenuta del bollettino d’incasso - da scegliersi tra le sottoelencate:

a)       emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato impersonalmente;

b)       accreditamento in conto corrente bancario;

c)       versamento in conto corrente postale;

d)       versamento in conto di contabilità speciale, per gli enti pubblici di cui al primo comma dell’art. 40 della legge n. 119/1981.

4.        Non è necessaria l’indicazione della tenuta o meno del bollettario d’incasso nell’ipotesi di cui al punto c) e delle modalità di pagamento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché per le province.

5.        Eventuali cessioni del credito derivante dall’assegnazione della sovvenzione, qualora sia stata già inoltrata una delle indicate modalità di pagamento, presuppongono la revoca della modalità di pagamento prescelta. Il cedente, peraltro, dovrà tempestivamente informare l’amministrazione ancor prima della formalizzazione dell’atto di cessione.

6.        Gli acconti erogati per le attività che non venissero realizzate o che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione, debbono essere rimborsati in tutto, o per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall’inizio dell’esercizio successivo o dalla data della richiesta dell’Amministrazione.

7.        Il mancato invio della documentazione consuntiva entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello cui la sovvenzione si riferisce comporta la revisione dell’acconto.

8.        I soggetti, finché non provvedano al rimborso dell’acconto maggiorato degli interessi legali, sono esclusi da ulteriori sovvenzioni, ferma restando la responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

ART. 3.

RIESAMI ED INTEGRAZIONI

1.        E’ esclusa la possibilità di riesami o di assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l’attività svolta, salvo che trattasi di progetti speciali promossi dall’Amministrazione o di situazioni di eccezionale gravità urgenza, ed elevato livello artistico comprovate da una idonea documentazione.

ART. 4.

LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE CONSUNTIVA

1.        La liquidazione delle sovvenzioni sarà disposta, a norma dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modifiche, previo riscontro della documentazione consuntiva richiesta, attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

2.        Il rendiconto - con allegata una relazione che illustri le singole dettagliate voci di entrata e di uscita nonché le eventuali differenze rispetto alle indicazioni del preventivo - dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione (distinzione tra spese generali e spese artistiche), risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà fare riferimento alle entrate ed uscite effettive connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata. il verbale di approvazione del rendiconto - che riporti ovviamente almeno i risultati finali della gestione - dovrà indicare con quali mezzi si intenda procedere alla copertura di eventuali passivi.

3.        gli oneri sostenuti dovranno essere dettagliati e per essi come per tutte le entrate diverse dall'intervento dello stato - il beneficiario dovrà rilasciare sotto la propria responsabilità civile e penale, una dichiarazione a firma e qualifica autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la veridicità e l'omnicomprensività delle voci di entrata e di uscita esposte in rendiconto, nonché la loro connessione all'attività sovvenzionata.

La medesima dichiarazione dovrà attestare che tutti i documenti di spesa dell'intero rendiconto sono agli atti del beneficiario della sovvenzione e ad esso intestati, regolarizzati ai fini fiscali e con l'indicazione delle specifiche causali e dei destinatari.

al fine di semplificare la procedura delle liquidazioni - ove possibile le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi si applicano anche ai passati esercizi.

4.        Sono da considerare spese ammissibili le seguenti spese generali ed artistiche:

A)     le spese generali, ove non diversamente indicato, sono costituite da:

Affitto sede e spese connesse, telefono, energia elettrica, spese postali, cancelleria, personale amministrativo, indennità di carica e gettoni di presenza, rappresentanza, eventuali ammortamenti almeno quinquennali - riferiti a spese per acquisto strumenti musicali, interessi passivi. Esse non potranno superare, in via ordinaria, l'aliquota percentuale del 30% delle uscite, elevabile al 40% soltanto per la documentata incidenza degli interessi passivi.

Gli oneri ammissibili per gli interessi passivi - che vanno comunque documentati da certificazioni bancarie integrate da una relazione esplicativa del legale rappresentante - dovranno essere riferiti all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici;

B)      le spese artistiche sono rappresentate:

Dalle retribuzioni agli artisti, al direttore artistico ed ai collaborato collaboratori artistici, ai componenti delle giurie e ai docenti, con i relativi contributi previdenziali;

Dalle retribuzioni al personale tecnico e di sala con i relativi contributi previdenziali;

Fitti locali di spettacolo con l'eventuale costo degli allestimenti scenici (palco e relative spese di fonica e luci);

Tipografia, editoria, pubblicità, promozione;

Fitto e trasporto strumenti o materiale di scena;

Siae;

Viaggi e soggiorno artisti a carico;

Partiture.

5.        L'intervento dello stato non potrò coprire di regola più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali, con possibilità di elevare tale percentuale fino al 90% per attività che, per situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa promotrice o al territorio, risultino meritevoli di particolare considerazione.

6.        I borderò, intestati all'organizzazione beneficiaria della sovvenzione, dovranno pervenire vistati e timbrati in originale dai competenti uffici della siae, unitamente ad una distinta degli incassi.

7.        Per il solo settore della coreutica i borderò intestati all'organizzatore, che non sia produttore dello spettacolo, sono validi anche per le compagnie di balletto ospitate.

In relazione alle entrate occorrerà dettagliare - con l'importo percepito - i termini e le modalità degli accordi con i gestori degli spazi utilizzati.

8.        Ai fini della sovvenzione non potranno essere prese in considerazione per il raggiungimento del minimo di attività manifestazioni ad ingresso libero e gratuito. Non verranno altresì prese in considerazione quelle che avranno utilizzato, senza preventiva autorizzazione, dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate.

9.        Presso il domicilio fiscale dei beneficiari delle sovvenzioni deve essere tenuta costantemente aggiornata tutta la documentazione, a disposizione di eventuali verifiche amministrativo - contabili disposte dall'amministrazione, intese ad accertare l'osservanza delle norme e le risultanze di bilancio.

10.     Le norme regolamentari di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti i settori delle attività musicali e di danza; eventuali incompatibilità emergono comunque da quanto specificamente previsto negli articoli seguenti.

ART. 5.

CALENDARIO

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO POTRA' CURARE LA ELABORAZIONE DI UN CALENDARIO ANNUALE DI TUTTE LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI MUSICALI RIPARTITO PER REGIONI.

TITOLO I

ATTIVITA' LIRICA IN ITALIA

ART. 6.

DOCUMENTAZIONE

1.        L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare:

A)     l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico - orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della società cooperativa o dell'impresa lirica iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/1967 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/1967 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche;

B)      dichiarazione di assunzione di diretta responsabilità della gestione;

C)      attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovrà essere integrata prima dell'inizio della manifestazione - della delibera di realizzazione della manifestazione con la contestuale assunzione a carico del beneficiario della sovvenzione della copertura degli eventuali minori introiti (incassi, contributi locali, sponsor, ecc.) Che dovessero verificarsi nel corso della stagione;

D)      preventivo finanziario che dovrà evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi;

E)       progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalità' se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera, ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico. Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovrà essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura.

L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovrà essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima.

L'autorizzazione non è necessaria per gli artisti stranieri di nazionalità comunitaria, o che abbiano svolto attività artistica in Italia da almeno cinque anni;

F)       dettagliata relazione dell'attività dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attività sovvenzionata con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti;

G)      i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della propria struttura tecnico - organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato;

H)      dovranno infine essere precisati i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate:

§         Numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della c.p.v.l.p.s.;

§         Numero spettatori paganti;

§         Media spettatori paganti per recita;

§         Incasso medio per serata;

§         Incasso medio per spettatore.

ART. 7.

FISSAZIONE DELLA QUOTA A RECITA

Per le stagioni liriche tradizionali

1.        L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento dello spetta spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

2.        I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 60% della sovvenzione richiesta.

1.        Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procederà alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

2.        Particolare attenzione sarà altresì riservata ai progetti che, con preventivi corsi di formazione musicale e scenici e con la presenza di un regista e di un direttore d'orchestra di comprovata professionalità, siano finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani;

3.        In tal caso occorrerà prevedere un più elevato numero di prove.

4.        Viene inoltre individuata una quota a recita maggiorata per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali è prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, e l'effettuazione di un numero di prove maggiore rispetto a quelle previste per la quota base.

5.        La quota di sovvenzione potrà essere ulteriormente maggiorata tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata dal teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto tra incassi e investimenti, del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante, di una significativa attività collaterale non sovvenzionata ad altro titolo dallo stato, da comprovarsi a consuntivo nonché dell'incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) - considerati comunque i rapporti esistenti tra le capienze dei vari settori dei singoli teatri.

Si terrà, altresì, conto dell'attività di promozione e coordinamento delle attività musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia.

6.        Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni fra teatri di tradizione articolate almeno in due recite a teatro, per le quali sia realizzata una partecipazione proporzionale negli importi di investimento e nel numero delle recite coprodotte.

L'intervento statale sarà di pari importo per ogni partecipazione proporzionale.

Anche in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 60% dello stesso; tale percentuale tuttavia viene elevata all'80% per le recite per le quali viene individuata la più elevata delle quote maggiorate.

7.        Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potrà essere concessa purché i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sarà invece ridotta del 40% per opere da camera.

8.        Per spettacoli effettuati all'aperto la quota è maggiorata del 10%.

9.        I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

§         Opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

§         Opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

§         Opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre venti anni.

Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

10.     I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale, di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

11.     Ogni successiva modifica dei dati esposti nella scheda predisposta dall'amministrazione non potrà assumere rilevanza ai fini di eventuali maggiorazioni di quote per ogni singola recita.

Obbligo delle prove.

12.     Ciascun teatro dovrà dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12.

Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prova generale in costume.

Non potranno essere effettuati più di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sarà consentito un solo turno di prova.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro o, in mancanza, il direttore d'orchestra scritturato per l'opera in questione - ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche - potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita motivata relazione, debitamente sottoscritta.

Deroga all'obbligo delle prove.

13.     Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo, è possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore a otto giorni.

Qualora detto intervallo ecceda gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta dovrà essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentazione.

E' possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonché una variazione degli organici, dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

ART. 8.

FISSAZIONE DELLA QUOTA A RECITA

Per le stagioni liriche ordinarie

1.        L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche ordinarie è fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge14 agosto 1967, n. 800, dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, mediante la determinazione di una quota a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale.

2.        La quota a recita, come sopra indicata riguarda distintamente tre categorie così individuate:

Categoria "a":

sono considerate recite di categoria "a" quelle realizzate in un teatro dotato di requisiti che lo rendano atto ad ospitare recite liriche, in più, se all'aperto con garanzia di condizioni acustiche ottimali:

§         Con obbligo di dieci turni di prove da effettuarsi tutte sul posto delle recite - ridotte a otto turni, se trattasi di opere da camera - compresa la prova generale in costume, con le modalità previste per i teatri di tradizione;

§         Con compagnie di canto, direttori e registi di comprovata professionalità e valore artistico;

§         Con un numero di orchestrali come da partitura originale e, comunque, non inferiore a cinquanta elementi;

§         Con entrate proprie almeno pari al 100% della quota a recita.

Categoria "b":

sono considerate recite di categoria "b" tutte quelle effettuate, con deroga all'obbligo delle prove, in replica di recite realizzate da enti lirici, da teatri di tradizione e di recite di categoria "a"; effettuate in un teatro dotato delle stesse caratteristiche richieste per le recite di categoria "a", con entrate almeno pari al 70% della quota a recita.

Categoria "c": sono considerate recite di categoria "c" tutte quelle realizzate in assenza, anche di uno solo, dei requisiti sopra elencati ma con entrate proprie almeno pari al 40% della quota a recita.

3.        Per ciascuna categoria l'importo della quota a recita è ridotto del 50%, qualora si tratti di opera da camera ed è maggiorato del 10% per spettacoli effettuati all'aperto.

Qualora le sopraindicate percentuali delle entrate proprie non risultino verificate in sede consuntiva si procederà a proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata.

4.        I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente:

§         Le opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta;

§         Le opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni;

§         Le opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio.

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte l'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2, o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

5.        I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'opera o il balletto costituente i 2/3 dello spettacolo: l'opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo.

Il contributo é concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti e del materiale d'orchestra.

La concessione dei contributi di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Obbligo delle prove.

6.        Per la rappresentazione di ciascuna opera e balletto in programma deve essere comprovato lo svolgimento di sei turni di prova (per non più di due turni giornalieri) compresa la prova generale in costume, da realizzarsi, quest'ultima, almeno un giorno prima della rappresentazione, nello stesso teatro nel quale avrà luogo la manifestazione. Nel giorno di recita e prova generale è consentito un solo turno di prova.

Nel caso di rappresentazioni di opera nuovissima, di prima esecuzione locale e di opera del passato, devono essere effettuate due prove in più.

Deroga all'obbligo delle prove.

7.        Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati dalla stessa impresa lirica e con gli stessi artisti di canto, orchestra, coro e corpo di ballo utilizzati nella rappresentazione della stessa opera, o balletto, sovvenzionata nel corso di altra stagione lirica, è possibile derogate all'obbligo delle prove, a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo che non ecceda i sei giorni.

Tale intervallo di tempo può essere superiore ai sei giorni e, comunque, non superiore ai trenta nel caso di rappresentazioni riprese in replica da un ente lirico, da un teatro di tradizione, da recite di categoria "a". In tal caso, dovrà essere effettuate una prova di insieme nella località ove ha luogo la stagione.

E' possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4 nonché una variazione degli organici dell'orchestra e del coro entro il limite massimo di cinque elementi, con esclusione del direttore d'orchestra.

TITOLO II

ATTIVITA' CONCERTISTICA E CORALE IN ITALIA - FESTIVAL

ART. 9.

DOCUMENTAZIONE

1.        L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione:

A)     atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinché tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione della statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo - comunque prima della conclusione del procedimento istruttorio ed emanata prima dell'inizio dell'attività - delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente.

Ai soli fini dell'esame da parte della commissione centrale musica tale deliberazione potrà essere, in via eccezionale, temporaneamente sostituita da un'apposita dichiarazione del rappresentante dell'ente pubblico;

B)      progetto artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, che non potrà essere inferiore a sette per l'attività concertistica ed a cinque per i festival. Tale numero è elevato a sei per i festival di rilevanza nazionale ed internazionale; il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri - l'eventuale direzione artistica.

Gli interessati dovranno inoltre evidenziare l'eventuale presenza di un'attività di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di giovani italiani diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonché l'attenzione dedicata al pubblico giovanile.

I complessi orchestrali e corali - professionalmente qualificati che richiedono sovvenzioni per le attività di propria produzione, dovranno altresì inviare un breve curriculum dei singoli componenti il complesso stesso;

C)      preventivo finanziario: per quanto si riferisce alle "entrate" sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni, i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi, ecc.;

Per quanto si riferisce alle "spese" sono da distinguere le spese artistiche (compensi agli artisti - solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori - le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti Siae, la direzione artistica ed il personale tecnico e di sala, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicità e la tipografia) e le spese generali, inclusi gli interessi passivi come specificato all'art. 4;

D)      dettagliata relazione artistico - finanziaria: riguardante la attività dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti b) e c) per le iniziative già operanti (qualora non sia stata già trasmessa per la liquidazione della sovvenzione).

Tale relazione dovrà comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale.

2.        I festival e le rassegne devono comprendere una pluralità di spettacoli di chiara rilevanza culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in una stessa area geografica.

ART. 10.

CONTRIBUTI DELLO STATO

1.        Per quanto riguarda i festival e le rassegne, l'intervento finanziario dello stato, integrativo rispetto a quello degli enti locali, tiene conto dell'oggettiva rilevanza della manifestazione che - ove risulti internazionale o nazionale per la capacità professionale della direzione artistica e di quella organizzativa, per la durata in termini lavorativi e recitativi, per la qualificazione del programma e per la validità degli interpreti, per la partecipazione di pubblico pagante, per la disponibilità di spazi idonei sotto il profilo tecnico ed artistico - non potrà essere superiore al 150% delle altre entrate.

2.        Le sovvenzioni ai festival ed alle rassegne di interesse locale non potranno superare l'importo corrispondente al 50% dei contributi locali.

3.        Il pagamento di eventuali acconti - fermo restando il disposto di cui all'art. 2 - sarà commisurato alle entrate risultanti dal consuntivo dell'anno precedente o a quelle documentate per l'anno in corso.

4.        Nella assegnazione del contributo ad attività concertistiche ed a festival e rassegne, sulla base dei criteri indicati dalla legge, verranno prese in particolare considerazione:

A)     le programmazioni di quelle associazioni ed istituzioni musicali, le cui strutture organizzative di livello professionale siano adeguate all'attività che hanno realizzato ed intendano realizzare e le cui iniziative si avvalgono dell'apporto di un direttore artistico, musicista o musicologo operante;

B)      le programmazioni in zone musicalmente meno sviluppate nel quadro di un'organica ripartizione geografica;

C)      le iniziative a favore della diffusione della produzione musicale contemporanea e di quella antica e moderna poco conosciuta;

D)      le attività realizzate in collaborazione con altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo stato e quelle che si avvalgono in particolare di artisti e complessi italiani;

E)       le programmazioni che vengono attuate in cicli organici tesi a fornire una informazione musicale la più vasta ed articolata possibile;

F)       le programmazioni idonee a costituire, in particolare per i festival, motivi di richiamo turistico comprovati anche da attestazioni di pubbliche autorità;

G)      l'affluenza di pubblico pagante.

5.        Per l'attività concertistica e per i festival e le rassegne con esclusione di quelli di riconosciuto carattere internazionale, il programma dovrà di regola, prevedere uno spazio significativo per le manifestazioni con complessi ed artisti italiani.

6.        Per i concerti corali, quelli organistici e di musica sacra che si svolgono questi ultimi necessariamente in chiese, chiostri e spazi similari, si potrà derogare - in presenza di accertate qualificazioni professionali a quanto prescritto in ordine ad alcuni criteri di valutazione nonché all'obbligo di manifestazioni con ingresso a pagamento.

La sovvenzione non potrà comunque eccedere per le attività esclusivamente corali il 200% dei contributi locali.

TITOLO III

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

ART. 11.

DOCUMENTAZIONE

1.        L'istanza di sovvenzione dovrà contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata e dovrà essere corredata entro il 31 dicembre dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante:

A)     programma artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione; il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione precisando se trattasi di concerto nel comune sede dell'istituzione, nella provincia, nella regione e fuori regione. In particolare dovranno essere indicati:

I concerti - base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma è prevalentemente omologo all'esecuzione già presentata;

I concerti presso le scuole o riservati al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto guidato, nonché nelle chiese, chiostri e spazi similari, che non potranno complessivamente eccedere, ai fini della sovvenzione, il 10% dell'attività globale, salvo che non sia previsto l'ingresso a pagamento.

Non sono ammessi ai fini della sovvenzione più di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede.

Al programma dovrà essere allegato, altresì, un prospetto riepilogativo;

B)      preventivo finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statutari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo esistenti.

In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attività concertistica da effettuare;

C)      documentazione consuntiva relativa all'attività effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovrà consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera a).

Debbono altresì essere trasmessi i borderò - o in mancanza, altra idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti - e la dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata che attesti la disponibilità presso la istituzione di copia autentica dei modelli 031/cm enpals, ed individui il numero delle giornate lavorative degli artisti per la sola attività concertistica distinto per l'Italia e per l'estero nonché il numero dei mesi di attività.

Le orchestre che effettuano, anche attività lirica, all'estero, per conto terzi, corsi e concorsi, dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il complesso delle giornate retributive in base ai titoli sopra indicati, che comunque non sarà valutato ai fini della quantificazione della sovvenzione.

Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti della istituzione.

2.        Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

A)     elenco dei contratti stipulati per la stagione in corso con gli orchestrali che costituiscono il nucleo artistico dell'istituzione, con l'indicazione per quelli a tempo indeterminato della data di prima assunzione e, per quelli a tempo determinato, dei diversi periodi lavorativi; nonché i contratti di incarico professionale e degli aggiunti in relazione al periodo di attività programmata; a partire dal 1995 le istituzioni dovranno essere dotate di un organico orchestrale medio che non potrà comunque essere inferiore a trenta elementi. Il 50% dell'organico medio, con un minimo di 20 elementi, dovrà comunque risultare stabile e quindi impegnato per l'intero periodo di attività.

Si intende per organico medio quello risultante dal rapporto tra le giornate lavorative degli artisti (sia dipendenti che a contratto professionale) ed il numero dei mesi di attività a consuntivo moltiplicato per i 26 giorni lavorativi mensili. La stabilità degli elementi dovrà risultare da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si rilevino i nominativi ed i periodi per i quali gli artisti risultino impegnati e retribuiti.

Qualora vengano assunti elementi di valutazione riguardanti il consuntivo 1994 potranno, in sede di applicazione della presente norma, essere concesse deroghe motivate;

B)      la continuità dell'attività programmata e l'importanza artistico - culturale del progetto elaborato con l'apporto di una stabile direzione artistica;

C)      il buon andamento delle gestione, sia sul piano amministrativo (con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico;

D)      la dimostrata capacità di promuovere, agevolare e coordinare la cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali governativi o promossi da enti locali;

E)       le condizioni di operatività del territorio in cui ha sede la istituzione e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al decentramento;

F)       l'entità e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali occorrerà produrre idonea documentazione;

G)      l'entità delle entrate finalizzate alla realizzazione di singoli concerti;

H)      il numero degli spettatori paganti;

I)        i mesi di attività preventivata;

L)       il numero dei concerti programmati per ciascun mese che dovrà essere in media di undici, con un minimo di sette mensili;

M)    sarà presa, infine, in considerazione la capacità per ogni istituzione di promuovere l'attività artistica di giovani talenti italiani sia a li livello di orchestrali e di solisti sia a livello di direttori d'orchestra segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio.

3.        La sovvenzione annualmente concessa potrà essere superiore a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo, distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata ad elementi e valutazioni amministrativo - contabili da un'altra aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico - artistiche.

4.        Entro il 1995 saranno avviate le procedure perché le istituzioni riconosciute abbiano una natura giuridica omologa e omologhi bilanci.

TITOLO IV

ATTIVITA' COREUTICA

ART. 12.

DOCUMENTAZIONE

1.        Le istanze di sovvenzione dovranno contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attività programmata ed essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

A)     atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento su carta legale autenticata ogni eventuale variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo, la delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

B)      programma artistico: dovrà specificare il titolo e la durata del balletto, l'autore delle musiche, il coreografo, l'elenco nominativo e relativo curriculum della compagnia (con specifico riferimento alla sua attività precedente), dei primi ballerini, dei solisti e dell'organico del corpo di ballo, impiegato, indicando anche l'età di ogni ballerino.

Non potranno essere utilizzati - nell'attività sovvenzionata dipendenti di enti lirici.

Gli scritturati non possono pattuire e ricevere compensi inferiori ai minimi retributivi previsti dalle disposizioni vigenti.

I componenti della compagnia e gli scritturati debbono avere età non inferiore agli anni 18. Deroghe al predetto limite potranno essere consentite solo per comprovate esigenze artistiche.

Il programma dovrà indicare, in linea di massima, località e date previste. Il calendario definitivo dovrà essere comunicato al dipartimento prima dell'inizio dell'attività.

Si precisa che non potrà essere presa in considerazione più di una recita al giorno;

C)      preventivo finanziario: per quanto riguarda le entrate dovranno essere indicati gli incassi da botteghino e da vendita abbonamenti, sponsorizzazioni, contributi locali ed altre eventuali;

Mentre per le spese dovranno essere distinte quelle artistiche (compensi ai ballerini per prove, compensi ai ballerini per spettacoli, compensi ai tecnici, ai coreografi e al maitre de ballet, diarie o rimborsi a pié di lista, contributi previdenziali, diritti Siae, allestimenti, scene, costumi e scarpine, registrazioni musiche, impianto luce e fonico, affitto teatri e sala prove, trasferimenti artisti e materiale, spese di montaggio e smontaggio,

Pubblicità e promozione) e le spese generali, inclusi gli interessi passivi, come specificato all'art. 4.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

D)      relazione artistica dell'intera attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto b) nonché relazione finanziaria completa di tutti gli elementi di cui al punto c). La relazione artistica potrà fra l'altro essere corredata da videocassette riguardanti l'attività da ultimo realizzata al fine di consentire al dipartimento un'adeguata valutazione istruttoria.

Qualora trattasi di prima istanza dovrà essere inviata la relazione artistica concernente l'attività svolta dalla data di costituzione dell'associazione, corredata da idonea documentazione (borderò, dichiarazione Siae o della pubblica autorità, rassegna stampa, videocassette);

E)       nel caso di festivals e rassegne di balletto dovrà, altresì, essere inviata la documentazione riguardante l'adesione delle singole compagnie.

2.        Al fine di promuovere la circuitazione delle compagnie di danza sull'intero territorio nazionale, potrà essere finalizzata una quota parte dello stanziamento a favore dell'attività coreutica per sovvenzionare appositi progetti distributivi di enti pubblici nazionali, in aggiunta a quelli privati di cui all'art. 40, primo comma, della legge n. 800/67.

Le relative domande riguardanti la circuitazione, corredate dal progetto artistico finanziario, dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella prima applicazione della presente circolare si prescinde dall'osservanza di detto termine.

La circuitazione promossa dagli enti pubblici nazionali potrà riguardare tutte le iniziative di danza ammesse a sovvenzione nonché - per non più del 10% - quelle compagnie che non abbiano richiesto l'intervento finanziario del dipartimento.

ART. 13.

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1.        Ai fini della determinazione della sovvenzione da assegnare si terrà conto, in via prioritaria, dei seguenti criteri di valutazione:

A)     Attività complessiva sia con riferimento a quella svolta negli anni precedenti che a quella programmata nell'anno in corso con riferimento alle giornate lavorative di danzatori, coreografi e mimi, a quelle di attività della compagnia ed al numero degli spettacoli.

L'amministrazione si riserva, sentita la commissione centrale musica, di fissare un numero minimo di recite;

B)      regolarità amministrativa;

C)      stabilità di strutture;

D)      livello dei risultati artistici raggiunti;

E)       rispondenza di pubblico;

F)       numero degli allestimenti.

2.        Per le rassegne ed i festivals di danza si applica per quanto compatibile il disposto dei precedenti articoli 9 e 10.

3.        In ogni caso deve essere scritturato per l'intero periodo di attività lavorativa almeno il 50% dei ballerini impiegati. Deroghe eccezionali possono tuttavia essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche connesse all'attività da realizzare e documentate in apposita istanza corredata da una relazione del direttore artistico e del coreografo.

4.        L'attività svolta all'estero nei paesi UE, qualora sia a tale titolo finanziata dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento dello spettacolo, ancorché ad ingresso gratuito, potrà contribuire al raggiungimento del numero delle recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti del 20% delle predette recite.

5.        In presenza di un qualificato progetto artistico e tenuto conto del cast impegnato e degli oneri sociali si procederà alla determinazione delle quote a recita, anche in considerazione della qualificazione della direzione artistica e del coreografo.

6.        Particolare considerazione in sede di quantificazione della sovvenzione è riservata alle compagnie sperimentali e di ricerca ed a gruppi emergenti che abbiano svolto attività negli ultimi tre anni e prodotto e rappresentato spettacoli originali. Per i danzatori di tali compagnie, dei quali deve essere inviato un curriculum resta ferma la stabilità dell'organico di cui al terzo comma. Per tali compagnie si potrà prescindere dall'eventuale numero minimo fisso di recite, anche se sarà richiesto un periodo di prova più consistente rispetto all'attività di repertorio.

7.        Per la determinazione dell'importo della sovvenzione si terrà altresì conto di:

A)     effettuazione di lavori in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

B)      l'effettuazione di lavori in prima esecuzione locale;

C)      l'inclusione nel programma di balletti di autori e coreografi italiani e di interpreti stranieri esclusivamente nei ruoli di primi ballerini;

D)      effettuazione di repertorio alternativo a quello tradizionale eseguito dagli enti lirici ed, in particolare, l'impiego di musiche di autori contemporanei o di musiche poco conosciute;

E)       la realizzazione di attività di decentramento con particolare riferimento a quella effettuata nel mezzogiorno o nelle località riconosciute meno servite.

ART. 14.

CONCENTRAZIONE DI INIZIATIVE PER PROGETTI BIENNALI E COPRODUZIONI

1.        Nel quadro della razionalizzazione dell'attività coreutica volta al miglioramento della qualità degli spettacoli e alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici ed organizzativi mediante fusione di due o più complessi professionali operanti da almeno tre anni per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

2.        Nel caso di fusione deve comunque essere assicurata la continuità di almeno il 50% dell'organico dei ballerini impiegati.

3.        Per gli enti o associazioni che svolgano una pluralità di attività sotto l'aspetto produttivo, distributivo, di promozione e di formazione sovvenzionato per quanto riguarda la produzione da almeno tre anni - l'amministrazione si riserva di assegnare una sovvenzione unica a sostegno delle varie attività programmate.

TITOLO V

CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE

ART. 15.

DOCUMENTAZIONE

1.        Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

A)     atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio, da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre - ai fini dell'esame della richiesta di contributo - delibera di approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

B)      bando - regolamento;

C)      elenco nominativo dei membri componenti la commissione giudicatrice;

D)      preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spese, premi e riconoscimenti, tipografia e pubblicità, noleggio e trasporto strumenti, spese postali, affitto sale e spese generali (costituite dalle stesse voci previste dall'art. 4 ad eccezione delle spese postali). A tale preventivo dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo;

E)       programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche e la finalità della manifestazione;

F)       relazione artistica relativa alla attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti c) ed e) e con l'indicazione del numero dei concorrenti e relativa nazionalità, qualora non si tratti di prima edizione;

G)      relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto d) qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

2.        Gli enti organizzatori della manifestazione di che trattasi sono tenuti ad osservare le norme di seguito elencate nella predisposizione dei regolamenti dei concorsi:

A)     per tutti i concorsi, nazionali ed internazionali, la composizione nominativa della commissione giudicatrice deve essere resa pubblica con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione della prova, comunque non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. Eventuali sostituzioni di componenti, successive a tale data, potranno aver luogo soltanto per casi di comprovata necessità e dovranno essere comunicate per iscritto al dipartimento;

B)      le commissioni debbono essere composte da un numero di membri con diritto di voto non inferiore a cinque nel caso di concorsi nazionali e non inferiore a sette nel caso di concorsi internazionali. Per i concorsi internazionali i componenti debbono essere a maggioranza stranieri di cui non più di due aventi la cittadinanza dello stesso stato.

Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva e sentita la commissione centrale per la musica;

C)      non possono far parte di commissioni di concorsi nazionali ed internazionali persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o più concorrenti. Non possono altresì farne parte coloro che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno o più concorrenti.

I componenti che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti debbono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'esprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale.

All'atto dell'insediamento, ciascun componente la commissione rilascia una dichiarazione sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito;

D)      per i concorsi nazionali ed internazionali a cadenza annuale le commissioni devono essere rinnovate per un terzo. Per i concorsi a cadenza maggiore dell'anno il rinnovo è limitato ad un quarto dei componenti. Eventuali deroghe possono essere consentite in via preventiva in base a richieste motivate, sentita la commissione centrale per la musica;

E)       di ogni esame, atto, giudizio e decisione della commissione, deve essere redatto verbale che deve essere approvato e sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente o da chi ne fa le veci. I verbali sono pubblici e può esserne presa visione presso la segreteria del concorso;

F)       Le prove eliminatorie possono svolgersi senza la presenza del pubblico.

Le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del concorso nel suo complesso debbono essere pubbliche. Eventuali deroghe saranno concesse sentito il parere della commissione centrale per la musica;

G)      Il giudizio è espresso al termine di ogni prova.

Per le prove precedenti la finale, il giudizio può limitarsi alla semplice indicazione di idoneità e di non idoneità.

Il giudizio finale è espresso in punteggio aritmetico quale risulta dalla media dei voti formulati dai singoli commissari, escludendo il voto più alto e quello più basso.

I giudizi sono resi pubblici mediante affissione ad apposito albo al termine di ciascuna prova;

H)      delle commissioni può far parte, in qualità di osservatore, un funzionario del dipartimento dello spettacolo.

3.        Particolare considerazione verrà riservata ai concorsi che risulteranno, sulla base della documentazione degli anni precedenti, aver fattivamente

Contribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti.

TITOLO VI

CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE MUSICALE E DI DANZA

ART. 16.

DOCUMENTAZIONE

1.        Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

A)     atto notarile di costituzione e statuto, da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio) da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro.

Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento su carta legale ed autenticata ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali.

Gli enti pubblici dovranno produrre - ai fini dell'esame della richiesta di contributo - delibera di approvazione del progetto artistico - finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

B)      programma artistico: tale programma dovrà specificare il periodo di svolgimento, il calendario, la località, la sede, le caratteristiche e le finalità dei corsi da tenersi, comunque, a favore di diplomati di conservatorio, ad eccezione delle attività di danza, di canto, nonché di quelle relative al jazz ed alla musica popolare. Questo ultimo requisito dovrà essere indicato anche nel regolamento;

C)      regolamento;

D)      elenco nominativo dei docenti e relativo curriculum;

E)       preventivo finanziario con l'indicazione delle voci di entrata relative a contributi locali, quote di iscrizione e frequenza ed altre eventuali, e di quelle di uscita consistenti in compensi o rimborsi spesa, borse di studio, fitto locali svolgimento corsi, tipografia e pubblicità, noleggio e trasporto strumenti, spese generali, compresi gli interessi passivi come specificato all'art. 4.

A tale preventivo dovrà poi corrispondere il consuntivo;

F)       relazione artistica relativa all'attività effettuata nell'anno precedente, completa degli elementi di cui ai punti b) e d) e con l'indicazione del numero dei partecipanti e relativo curriculum studi e nazionalità qualora non si tratti di prima edizione;

G)      relazione finanziaria relativa all'attività effettuata nell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui al punto e) qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

TITOLO VII

ATTIVITA' VARIE INTESE ALLA DIFFUSIONE ED ALL'INCREMENTO DELLA CULTURA MUSICALE E COREUTICA (ART. 40, PRIMO COMMA, LEGGE N. 800/1967; ART. 1, LEGGE N. 589/1979)

ART. 17.

DOCUMENTAZIONE

1.        Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione trasmessa nei termini previsti dall'art. 1:

A)     atto notarile di costituzione e statuto: da presentarsi nei casi di prima istanza in duplice copia (di cui una in carta legale, autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 3. Dovrà essere tempestivamente documentata a questo dipartimento, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonché delle cariche sociali. Gli enti pubblici, dovranno produrre, ai fini dell'esame della richiesta di contributo, delibera di approvazione del progetto artistico - finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente;

B)      programma artistico contenente dettagliati elementi di valutazione dell'iniziativa sotto il profilo artistico, tecnico ed organizzativo;

C)      preventivo finanziario - al quale dovrà poi corrispondere lo schema del consuntivo - con l'indicazione dettagliata delle voci di entrata e di uscita nelle quali rientreranno le spese generali come specificato all'art. 4.

Per la convegnistica l'ospitalità funzionale alla manifestazione rientra fra le spese di produzione, mentre ogni altro tipo di ospitalità è catalogabile fra le spese generali.

Per gli enti di promozione di cui all'art. 1 della legge n. 589, ferma restando l'indicazione dettagliata delle singole voci che costituiscono le spese generali, si precisa che tali spese possono raggiungere una percentuale

Sulle uscite fino al 50%;

D)      relazione artistica afferente all'attività effettuata nell'anno precedente qualora non si tratti di prima istanza;

E)       relazione finanziaria relativa all'attività dell'anno precedente qualora trattasi di iniziative già sovvenzionate.

2.        L'intervento dello stato per gli enti di promozione potrà riguardare considerate le altre entrate e l'importanza dell'attività di promozione fino al 100% delle spese istituzionali e di quelle per i progetti speciali e fino al 75% delle spese generali, compresi gli interessi passivi. Saranno ammissibili anche gli acquisti di macchinari connessi al funzionamento dell'ente e quindi allo svolgimento della sua attività.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato - oltre alla documentazione di rito riguardante le approvazioni ed i pareri degli organi istituzionali da una relazione del collegio dei revisori, ove esistente, ovvero dal legale rappresentante (in tal caso autenticata ai sensi della legge n. 15/68) attestante la corrispondenza delle scritture contabili alla documentazione acquisita agli atti e la connessione di quest'ultima all'attività sovvenzionata.

3.        Sono considerate attività promozionali anche quelle di organismi che favoriscono la circuitazione delle compagnie di danza sovvenzionate per almeno 30 recite in cinque piazze nonché di singoli teatri che ospitino le medesime compagnie:

A)     nel primo caso l'intervento dello stato andrà commisurato ai costi di gestione dei teatri nonché a quelli di promozione delle compagnie, ed a quelli per le luci e la fonica;

B)      fra i singoli teatri verranno presi in considerazione quelli che dedicheranno alla danza almeno il 25% dell'attività recitativa annuale con un minimo di 20 spettacoli, per i quali saranno presi a riferimento i costi di promozione, di pubblicità, per le luci e la fonica relativi all'attività di danza. Resta l'obbligo di non usufruire, per tali costi, di interventi finanziari a sostegno dell'attività teatrale di prosa.

TITOLO VIII

COMPLESSI BANDISTICI [ART. 40, SECONDO COMMA, LETTERE A) E B)]

ART. 18.

DOCUMENTAZIONE

1.        Le istanze dovranno essere inviate in duplice copia di cui una in carta legale sottoscritta dal presidente del complesso medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo.

Non potranno essere accolte quelle istanze (art. 40, lettera a)), che saranno inviate oltre il citato termine.

Le istanze di cui alla lettera a) del citato art. 40 dovranno essere corredate entro il successivo mese di marzo della seguente documentazione:

A)     elenco dell'organico strumentale del complesso bandistico;

B)      elenco dettagliato delle spese con l'indicazione dei relativi importi, che il complesso bandistico dovrà sostenere nell'anno cui la richiesta si riferisce;

C)      atto notarile di costituzione e statuto in duplice copia di cui una in carta legale autenticata da notaio oppure in sostituzione di detto documento una dichiarazione rilasciata dal sindaco o da altra pubblica autorità da cui risulti:

L'esatta denominazione del complesso bandistico;

§         Che il complesso bandistico è promosso da un ente, da una istituzione o da un comitato cittadino in conformità a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 40 della legge;

§         Che il complesso bandistico non ha alcun scopo di lucro.

I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere sottoscritti dal presidente del complesso bandistico.

I complessi bandistici di cui alla lettera b) del citato art. 40, che svolgono tournées in tutta Italia ed anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui, dovranno corredare l'istanza di sovvenzione, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di tutta la documentazione prevista per l'attività concertistica e corale in Italia (titolo II, art. 9).

Ai fini della liquidazione dei contributi ai complessi bandistici di cui alla lettera a) dovrà essere prodotto un elenco delle spese di impianto e funzionamento firmato dal legale rappresentante, che attesterà nel contempo, che la documentazione relativa alle stesse spese è agli atti dell'associazione.

Le liquidazioni di cui alla lettera b) seguono le prescrizioni di cui all'art. 4.

ART. 19.

PROGETTI SPECIALI

Per il perseguimento di particolari finalità riguardanti lo sviluppo dell'arte musicale, l'amministrazione potrà, anche attraverso appositi comitati a carattere possibilmente interministeriale, promuovere speciali progetti tesi, alla realizzazione di iniziative o di manifestazioni nell'ambito di investimenti culturali, con finalità celebrative e di sviluppo e di ricerca delle attività creative e delle varie forme di espressione musicale.

Per tali progetti, sui quali occorrerà sentire la commissione centrale per la musica, si potrà prescindere dalle prescrizioni di cui alla presente circolare sia per i termini sia per la percentuale di copertura delle spese attraverso l'intervento dello stato, sia infine per l'ammissibilità di spese inerenti alla realizzazione dei progetti medesimi.

Nella determinazione dell'importo di eventuali sovvenzioni ad enti, società, istituzioni ed associazioni, verrà tenuta in particolare considerazione la loro partecipazione a progetti speciali, qualora ne risulti qualificata la programmazione sia a livello di promozione che di produzione o di distribuzione musicale, con particolare riferimento ai progetti riguardanti la musica contemporanea ed a quelli riferiti alla formazione di giovani compositori ed artisti.

TITOLO IX

ART. 20.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'amministrazione si riserva per far fronte ad esigenze impreviste o straordinarie, la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore di iniziative musicali per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'amministrazione medesima.

Le istanze dovranno pervenire, con le modalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione.

L'entità del contributo terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti del settore musicale, scelti anche nell'ambito dei componenti della commissione centrale per la musica, per l'esame delle problematiche connesse alla migliore qualificazione dell'intervento finanziario dello stato.

La presente circolare, che sostituisce quella n. 4 del 26 gennaio 1993 e successive modifiche, trova applicazione per le attività che si realizzeranno nell'anno 1995 e seguenti, fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

 




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